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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2438/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 18.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Concetta Lucia Filomia. attore-opponente
contro
CF: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
463/2023 dell'11.9.2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari su istanza della cessionaria con il quale gli veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 11.810,47, oltre interessi e spese in virtù del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria relativa a un “contratto di credito al consumo di finanziamento per prestito personale” stipulato con Credito Italiano. Ha eccepito: -la mancanza di prova scritta sia del credito che del relativo titolo;
- l'inidoneità di tutta la documentazione ex adverso prodotta, costituita da semplici fotocopie, a fungere da prova per l'emissione del d.i.; -che il decreto ingiuntivo non risponde ai requisiti richiesti dalla sentenza Cass. Civ., Sez. Un., n. 9479/2023, alla
luce delle sentenze gemelle CGUE del 17.5.2022 sul controllo dell'eventuale presenza di clausole di natura vessatoria nel contratto;
-la carenza di legittimazione attiva della cessionaria opposta;
-l'inesistenza del debito e, in ogni caso, la sua prescrizione. Sulla base di tali eccezioni ha concluso chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare o, comunque, dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 463/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice designato in data 9.9.2023, con il presente atto opposto, per intervenuta prescrizione e, comunque, per insussistenza del preteso credito sia in capo alla asserita originaria titolare Credito Italiano spa che in capo ad asserite società cessionarie di cui si contesta la legittimazione attiva, nonché per tutti i motivi esposti in narrativa, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni subiti e/o subendi a causa della illegittima azione di recupero crediti azionata con il decreto ingiuntivo oggi opposto. Con condanna, in ogni caso, dell'ingiungente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, maggiorati di rimborso forfettario, cap ed iva come per legge, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha Controparte_1 precisato che il sig. aveva acceso presso il Credito Italiano Parte_1 un rapporto di conto corrente con adesione al prodotto denominato “Programma Chiaro Plus”. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova
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del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Ciò premesso, si rileva che la parte opposta non ha fornito prova del credito azionato. In primo luogo, non è stato prodotto il contratto menzionato nel ricorso per decreto ingiuntivo, vale a dire il “contratto di credito al consumo di finanziamento per prestito personale” che sarebbe stato stipulato dal sig. con Credito Italiano, Pt_1 dunque non vi è prova della fonte negoziale del diritto fatto valere. Quand'anche la domanda debba intendersi come fondata sul contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 12898/00 con adesione al programma
“Chiaro Plus” prodotto dall'opposta e menzionato nella comparsa di costituzione, la stessa non potrebbe comunque ritenersi fondata. Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la banca nella fase monitoria può “produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB”, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011). Tuttavia, per giurisprudenza costante, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere della banca (o della cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto), produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e depositare tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio (cfr. Cass., Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018; Cass., Sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313; Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541). Nel caso di specie l'opposta non ha prodotto nessun estratto conto relativo al sopra menzionato conto corrente. È stato prodotto un estratto conto, peraltro certificato da un dirigente della cessionaria e non dell'originaria titolare del rapporto, che non solo non contiene alcun elemento che consenta di ricondurlo con sufficiente certezza al conto corrente n. 12898/00 ma che non contiene nemmeno alcun resoconto completo delle partite di dare e avere tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio (limitandosi a riportare il totale del capitale residuo e il totale degli interessi residui) sicché l'ingiunto non è stato nemmeno messo in grado di realizzare l'onere ad esso spettante di prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'istante a fondamento della propria pretesa in quanto gli è stato di fatto impedito di effettuare un controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2020, n. 29577). A ciò si aggiunga che l'opposta, a fronte della specifica contestazione di parte opponente, non ha dimostrato né l'avvenuta cessione tra l'originaria titolare del credito Credito Italiano e la FBS S.p.A. –la quale a sua volta lo avrebbe poi ceduto a né che il rapporto di cui si discute fosse effettivamente ricompreso Controparte_1 in tale operazione Non è stata quindi fornita alcuna prova idonea a fornire contezza di come il credito per cui è causa sia pervenuto nella titolarità della cedente FBS S.p.A.
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Né può ritenersi che il contratto di cessione intercorso tra quest'ultima e l'odierna opposta sia idoneo da solo a fornire la prova della prima originaria cessione o dell'inclusione del credito in questione nell'ambito di quelli ceduti in blocco. In tale contratto non viene mai fatta menzione dei crediti che FBS S.p.A. avrebbe acquistato da Credito Italiano e i “criteri di blocco” indicati a pagina 6 si palesano estremamente generici (crediti di cui FBS S.p.A. era titolare al marzo 2020, crediti denominati in Lire o in Euro, crediti regolati dalla legge italiana). In definitiva, può affermarsi che non sussistono neanche elementi in grado di attestare con sufficiente grado di certezza che il credito azionato sia effettivamente compreso tra quelli ceduti da FBS S.p.A. a Controparte_1
Si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice- cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, D. Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 24798/2020; si veda anche Cass. Civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, secondo cui “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”). In conclusione, sulla scorta delle superiori argomentazioni la domanda di pagamento veicolata dall'opposta in sede monitoria deve ritenersi infondata.
Perciò il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 463/2023 dell'11.9.2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari;
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CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in complessivi € 5.145,50, di cui € 145,50 per spese, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 18/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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