Articolo 24 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Articolo 23Articolo 25
Versione
19 marzo 1994
Art. 24. (Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'offerta del servizio "tutto compreso" ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni piu' favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 ;
b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sara' ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 ;
c) l'organizzazione ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilita', sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio.
Note all' art. 24:
- La direttiva 90/314/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 158 del 23 giugno 1990.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1084 , concerne la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
Entrata in vigore il 19 marzo 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente