Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1638
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di notifica dell'atto impugnato

    L'atto è stato impugnato, quindi è stato ricevuto. L'Agenzia ha documentato la notifica ritirata personalmente dal destinatario.

  • Rigettato
    Mancanza di contraddittorio

    Il contraddittorio era stato attivato ma rifiutato dal contribuente, che non aveva prodotto la documentazione richiesta. L'Agenzia ha documentato la notifica dell'invito al contraddittorio.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione

    L'avviso è sottoscritto dal capo area persone fisiche su delega del direttore provinciale. L'allegazione della delega non è prevista dalla norma e la sua mancata allegazione non inficia la validità dell'atto. L'Amministrazione ha documentato l'atto di conferimento della delega. La delega di firma non comporta delega di funzioni e può avvenire tramite ordini di servizio.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'avviso specifica puntualmente gli estremi e le ragioni della pretesa.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa

    La mancata produzione della documentazione richiesta con questionario ha comportato l'accertamento induttivo. L'omissione di fornire dati e notizie all'amministrazione è sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati non forniti in quella sede. L'Amministrazione può avvalersi di presunzioni supersemplici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1638
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1638
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo