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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1638/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2389/2023 depositato il 28/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2216/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 30/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500537 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500537 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500537 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500537 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/3/2020 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX01L500537 notificato in data 24/5/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 48.218,20 a titolo di irpef e iva 2014 e sanzioni.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2216/22 del 30/9/2022 mediante la quale si riteneva: inesistente il vizio di notifica dell'atto impugnato, insussistenza di obbligo di contraddittorio, sussistenza di valida sottoscrizione, adeguatezza della motivazione, correttezza della pretesa alla luce della mancata produzione della documentazione richiesta con questionario.
Avverso la sentenza proponeva appello, del tutto privo dei requisiti di sintesi e chiarezza, Ricorrente_1, riproponendo caoticamente le eccezioni formulate con il ricorso introduttivo (difetto di notifica dell'atto impugnato, mancanza di contraddittorio, difetto di sottoscrizione, difetto di motivazione, infondatezza della pretesa).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo la regolarità e fondatezza dell'avviso, depositando delega, relata di notifica dell'avviso e degli inviti al contraddittorio.
L'appellante depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Infondata è l'eccezione di difetto di delega, peraltro già respinta con la sentenza appellata.
L'avviso risulta sottoscritto dal capo area persone fisiche “su delega del direttore provinciale”. L'allegazione della delega all'avviso di accertamento non è prevista da alcuna norma, né tanto meno essa rappresenta una condizione di validità dell'atto; sicchè, per un verso, l'ufficio non era tenuto ad allegare tale delega;
per altro verso la mancata allegazione della delega non inficia in alcun modo la validità dell'atto.
Deve poi osservarsi che l'avviso di accertamento costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'attestazione della esistenza della delega, contenuta nell'avviso, costituisce affermazione vera fino a querela di falso: ove il ricorrente assuma l'inesistenza della delega è onerato a dimostrare l'assunto, o, quanto meno,
a dimostrare di essersi attivato per acquisire la relativa prova. Abnorme ed in contrasto con le più elementari regole processuali e norme di diritto pubblico appare la pretesa che l'Amministrazione giustifichi e dimostri l'esistenza della delega di firma a fronte di qualsivoglia eccezione generica ed esplorativa.
In ogni caso l'Amministrazione ha documentato l'atto di conferimento di delega di firma.
Infine, e comunque, deve osservarsi che il funzionario istituzionalmente competente può delegare ad altro funzionario la mera firma dell'avviso di accertamento senza che ciò comporti delega di funzioni in senso tecnico, dal momento che l'atto firmato dal delegato resta imputabile all'organo delegante;
discende che l'attuazione della delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa o di particolari formalità, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa, senza necessità di specificare il nominativo del delegato e, tanto meno, le ragioni della delega o la sua durata (cfr. Cass. tr. 24/2/2021, 4985; Cass. 5/2/2024, 3292).
Incomprensibile e infondata è l'eccezione di difetto di notifica dell'atto impugnato. L'atto è stato impugnato, dunque, ovviamente, è stato prima ricevuto dall'appellante. In ogni caso l'Agenzia ha documentato l'avvenuta notifica dell'atto, ritirato personalmente dal destinatario allo sportello.
Incomprensibile è l'eccezione di difetto di contraddittorio. Come risulta dall'avviso questo consegue proprio a contraddittorio rifiutato dal contribuente: infatti, come si specifica in avviso, il contribuente era stato invitato con atto ricevuto in data 19/6/2018, a produrre una serie di documenti relativi ai costi esposti ed ai ricavi. Il contribuente non vi provvedeva, conseguendone l'accertamento induttivo.
L'esistenza di tale avviso non è stata contesta con il ricorso introduttivo. In ogni caso l'Agenzia ha documentato la notifica dello stesso. Discende la palese infondatezza dell'eccezione formulata.
Insussistente è il difetto di motivazione, dal momento che l'avviso specifica puntualmente gli estremi e le ragioni della pretesa.
Infondate sono le caotiche argomentazioni di merito.
Infatti l'invito dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'art. 32 c. 4 D.P.R. 600/73, a fornire dati e notizie, assolve alla chiara funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando anche ad evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario. Discende che, come espressamente previsto dalla norma, l'eventuale omissione è sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti in quella sede. Inutilizzabilità che consegue in modo automatico, ed indipendentemente da qualsiasi eccezione dell'amministrazione, all'inottemperanza all'invito, potendo il contribuente beneficiare di una deroga solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 32 c. 5 D.P.R. 600/73, ossia quando il ricorrente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile, depositando contestualmente, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le notizie, i dati, i documenti, i libri, e i registri non trasmessi, e sempre che il mancato tempestivo deposito sia oggettivamente giustificabile per fatti non imputabili a colpa o dolo del contribuente (cfr. Cass. VI, 3/5/2019, 11608; Cass. tr., 11/02/2021, 3442).
Consegue che, in mancanza della esibizione della documentazione richiesta legittimamente l'Amministrazione procede a ricostruzione induttiva del reddito, anche sulla base di presunzioni generiche.
In particolare, è noto che, ai sensi dell'art. 39 c. 2 lett. d-bis) D.P.R. 6020/73 (così come, in materia di IVA,
a norma dell'art. 55 D.P.R. 633/72), «quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4)», l'Amministrazione procede alla determinazione induttiva del reddito «d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni» c.d. supersemplici, prive cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti, invece, ai sensi dell'art. 39 c. 1 lett. d), nei casi di accertamento scaturente da incongruenze contabili o documentali, con l'unico limite, in tal caso, della ragionevolezza.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della violazione dei criteri di sintesi e chiarezza, vanno liquidate in 3.900,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.900,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2389/2023 depositato il 28/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2216/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 30/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500537 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500537 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500537 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500537 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/3/2020 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX01L500537 notificato in data 24/5/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 48.218,20 a titolo di irpef e iva 2014 e sanzioni.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2216/22 del 30/9/2022 mediante la quale si riteneva: inesistente il vizio di notifica dell'atto impugnato, insussistenza di obbligo di contraddittorio, sussistenza di valida sottoscrizione, adeguatezza della motivazione, correttezza della pretesa alla luce della mancata produzione della documentazione richiesta con questionario.
Avverso la sentenza proponeva appello, del tutto privo dei requisiti di sintesi e chiarezza, Ricorrente_1, riproponendo caoticamente le eccezioni formulate con il ricorso introduttivo (difetto di notifica dell'atto impugnato, mancanza di contraddittorio, difetto di sottoscrizione, difetto di motivazione, infondatezza della pretesa).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo la regolarità e fondatezza dell'avviso, depositando delega, relata di notifica dell'avviso e degli inviti al contraddittorio.
L'appellante depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Infondata è l'eccezione di difetto di delega, peraltro già respinta con la sentenza appellata.
L'avviso risulta sottoscritto dal capo area persone fisiche “su delega del direttore provinciale”. L'allegazione della delega all'avviso di accertamento non è prevista da alcuna norma, né tanto meno essa rappresenta una condizione di validità dell'atto; sicchè, per un verso, l'ufficio non era tenuto ad allegare tale delega;
per altro verso la mancata allegazione della delega non inficia in alcun modo la validità dell'atto.
Deve poi osservarsi che l'avviso di accertamento costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'attestazione della esistenza della delega, contenuta nell'avviso, costituisce affermazione vera fino a querela di falso: ove il ricorrente assuma l'inesistenza della delega è onerato a dimostrare l'assunto, o, quanto meno,
a dimostrare di essersi attivato per acquisire la relativa prova. Abnorme ed in contrasto con le più elementari regole processuali e norme di diritto pubblico appare la pretesa che l'Amministrazione giustifichi e dimostri l'esistenza della delega di firma a fronte di qualsivoglia eccezione generica ed esplorativa.
In ogni caso l'Amministrazione ha documentato l'atto di conferimento di delega di firma.
Infine, e comunque, deve osservarsi che il funzionario istituzionalmente competente può delegare ad altro funzionario la mera firma dell'avviso di accertamento senza che ciò comporti delega di funzioni in senso tecnico, dal momento che l'atto firmato dal delegato resta imputabile all'organo delegante;
discende che l'attuazione della delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa o di particolari formalità, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa, senza necessità di specificare il nominativo del delegato e, tanto meno, le ragioni della delega o la sua durata (cfr. Cass. tr. 24/2/2021, 4985; Cass. 5/2/2024, 3292).
Incomprensibile e infondata è l'eccezione di difetto di notifica dell'atto impugnato. L'atto è stato impugnato, dunque, ovviamente, è stato prima ricevuto dall'appellante. In ogni caso l'Agenzia ha documentato l'avvenuta notifica dell'atto, ritirato personalmente dal destinatario allo sportello.
Incomprensibile è l'eccezione di difetto di contraddittorio. Come risulta dall'avviso questo consegue proprio a contraddittorio rifiutato dal contribuente: infatti, come si specifica in avviso, il contribuente era stato invitato con atto ricevuto in data 19/6/2018, a produrre una serie di documenti relativi ai costi esposti ed ai ricavi. Il contribuente non vi provvedeva, conseguendone l'accertamento induttivo.
L'esistenza di tale avviso non è stata contesta con il ricorso introduttivo. In ogni caso l'Agenzia ha documentato la notifica dello stesso. Discende la palese infondatezza dell'eccezione formulata.
Insussistente è il difetto di motivazione, dal momento che l'avviso specifica puntualmente gli estremi e le ragioni della pretesa.
Infondate sono le caotiche argomentazioni di merito.
Infatti l'invito dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'art. 32 c. 4 D.P.R. 600/73, a fornire dati e notizie, assolve alla chiara funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando anche ad evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario. Discende che, come espressamente previsto dalla norma, l'eventuale omissione è sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti in quella sede. Inutilizzabilità che consegue in modo automatico, ed indipendentemente da qualsiasi eccezione dell'amministrazione, all'inottemperanza all'invito, potendo il contribuente beneficiare di una deroga solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 32 c. 5 D.P.R. 600/73, ossia quando il ricorrente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile, depositando contestualmente, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le notizie, i dati, i documenti, i libri, e i registri non trasmessi, e sempre che il mancato tempestivo deposito sia oggettivamente giustificabile per fatti non imputabili a colpa o dolo del contribuente (cfr. Cass. VI, 3/5/2019, 11608; Cass. tr., 11/02/2021, 3442).
Consegue che, in mancanza della esibizione della documentazione richiesta legittimamente l'Amministrazione procede a ricostruzione induttiva del reddito, anche sulla base di presunzioni generiche.
In particolare, è noto che, ai sensi dell'art. 39 c. 2 lett. d-bis) D.P.R. 6020/73 (così come, in materia di IVA,
a norma dell'art. 55 D.P.R. 633/72), «quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4)», l'Amministrazione procede alla determinazione induttiva del reddito «d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni» c.d. supersemplici, prive cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti, invece, ai sensi dell'art. 39 c. 1 lett. d), nei casi di accertamento scaturente da incongruenze contabili o documentali, con l'unico limite, in tal caso, della ragionevolezza.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della violazione dei criteri di sintesi e chiarezza, vanno liquidate in 3.900,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.900,00 oltre accessori di legge.