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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/12/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
743/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. MA D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio (scioglimento del matrimonio)
DA
, nata in [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Aosta, C.so XXVI febbraio n.20,
E
, nato in [...] E Eperme, Diber (Albania) il 10/11/1978, C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Vaccino (C.F. ) del Foro di C.F._3
Aosta e presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta, C.so Battaglione Aosta n. 8
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Paskuqan (Albania), in data 14/04/2004, annotato nei
Registri del Comune di Saint-Pierre (AO) all'anno 2021, atto n.9, parte II, Serie C.
Dalla loro unione sono nati i figli , in Tirana (Albania), il 12/12/2004, indipendente dal Per_1
punto di vista economico, e in Aosta (AO), il 24/04/2008. Per_2
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Decreto in data 10/08/2022 dal Tribunale di Aosta.
pagina 1 di 5 All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“Lo scioglimento del matrimonio celebrato in PASKUQAN (Albania), in data 14.04.2004 e annotato nei registri del Comune di Saint – Pierre (AO) all'anno 2021 atto n.9 parte II Serie C (cfr. doc. n.1) tra la sig.ra C.F. nata il [...] in [...] e residente in [...]C.F._1
Aosta, C.so XXVI Febbraio n.20 e il signor C.F. nato il [...] Parte_2 C.F._2
in Sine E Eperme, Diber – (Albania) il 14.06.78 e residente in [...]– Pierre – AO, via Rue Emilie
Chanoux n.24 ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Saint Pierre, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1. Affidare in affidamento congiunto la minore nata il [...] ai genitori, con Per_2
collocazione abitativa e di residenza presso la madre;
Il padre vedrà costantemente previo accordo con quest'ultima, quando lo riterrà, previa Per_2
comunicazione alla madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro, didattici e sportivi di;
Per_2
2. Porre a carico di entrambi i genitori al 50% delle spese ordinarie e straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per così precisate in punto straordinarie: Per_2
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regine di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionali;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica e livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-
pagina 2 di 5 scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad una all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voci di spesa;
3. Disporre l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà al sig. ; Parte_2
4. Il sig. si impegna, inoltre all'acquisto della quota pari a ½ della casa coniugale sita in Parte_2
Saint Pierre – AO di proprietà della sig.ra (cfr. doc. n.3 appartamento in 11010 Saint Parte_1
Pierre – AO, Via Chanoux n.24 al piano 1° censito al catasto del medesimo comune al Foglio 36 numero 153 sub. 26) e a sua volta la sig.ra si impegna alla vendita della propria quota Parte_1 pari a ½ al sig. al prezzo di €. 18.000,00. = entro il 31.12.2028 (cfr. doc. n.6); Parte_2
Il sig. si impegna altresì al pagamento, in via esclusiva, delle rate del mutuo che insiste su Parte_2
tale appartamento e acceso presso la Banca Intesa San Paolo spa e a tenere indenne la sig.ra Pt_1
da qualunque richiesta di denaro da parte dell'Istituto bancario in relazione a detto mutuo;
[...]
Detto impegno dovrà essere trascritto sull'atto di rogito di compravendita della quota dell'immobile;
5. Con compensazione di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
La domanda di divorzio, scioglimento del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
pagina 3 di 5 Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Paskuqan (Albania), il 14/04/2004 tra
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nato in [...] E Eperme, Diber (Albania) il 10/11/1978, C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato in data
11/07/2025.
Matrimonio civile contratto in Paskuqan (Albania), in data 14/04/2004, annotato nei Registri del
Comune di Saint-Pierre (AO), anno 2021, atto n.9, parte II, Serie C.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Saint-Pierre (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Aosta, 19.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. MA D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. MA D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio (scioglimento del matrimonio)
DA
, nata in [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Aosta, C.so XXVI febbraio n.20,
E
, nato in [...] E Eperme, Diber (Albania) il 10/11/1978, C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Vaccino (C.F. ) del Foro di C.F._3
Aosta e presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta, C.so Battaglione Aosta n. 8
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Paskuqan (Albania), in data 14/04/2004, annotato nei
Registri del Comune di Saint-Pierre (AO) all'anno 2021, atto n.9, parte II, Serie C.
Dalla loro unione sono nati i figli , in Tirana (Albania), il 12/12/2004, indipendente dal Per_1
punto di vista economico, e in Aosta (AO), il 24/04/2008. Per_2
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Decreto in data 10/08/2022 dal Tribunale di Aosta.
pagina 1 di 5 All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“Lo scioglimento del matrimonio celebrato in PASKUQAN (Albania), in data 14.04.2004 e annotato nei registri del Comune di Saint – Pierre (AO) all'anno 2021 atto n.9 parte II Serie C (cfr. doc. n.1) tra la sig.ra C.F. nata il [...] in [...] e residente in [...]C.F._1
Aosta, C.so XXVI Febbraio n.20 e il signor C.F. nato il [...] Parte_2 C.F._2
in Sine E Eperme, Diber – (Albania) il 14.06.78 e residente in [...]– Pierre – AO, via Rue Emilie
Chanoux n.24 ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Saint Pierre, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1. Affidare in affidamento congiunto la minore nata il [...] ai genitori, con Per_2
collocazione abitativa e di residenza presso la madre;
Il padre vedrà costantemente previo accordo con quest'ultima, quando lo riterrà, previa Per_2
comunicazione alla madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro, didattici e sportivi di;
Per_2
2. Porre a carico di entrambi i genitori al 50% delle spese ordinarie e straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per così precisate in punto straordinarie: Per_2
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regine di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionali;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica e livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-
pagina 2 di 5 scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad una all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voci di spesa;
3. Disporre l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà al sig. ; Parte_2
4. Il sig. si impegna, inoltre all'acquisto della quota pari a ½ della casa coniugale sita in Parte_2
Saint Pierre – AO di proprietà della sig.ra (cfr. doc. n.3 appartamento in 11010 Saint Parte_1
Pierre – AO, Via Chanoux n.24 al piano 1° censito al catasto del medesimo comune al Foglio 36 numero 153 sub. 26) e a sua volta la sig.ra si impegna alla vendita della propria quota Parte_1 pari a ½ al sig. al prezzo di €. 18.000,00. = entro il 31.12.2028 (cfr. doc. n.6); Parte_2
Il sig. si impegna altresì al pagamento, in via esclusiva, delle rate del mutuo che insiste su Parte_2
tale appartamento e acceso presso la Banca Intesa San Paolo spa e a tenere indenne la sig.ra Pt_1
da qualunque richiesta di denaro da parte dell'Istituto bancario in relazione a detto mutuo;
[...]
Detto impegno dovrà essere trascritto sull'atto di rogito di compravendita della quota dell'immobile;
5. Con compensazione di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
La domanda di divorzio, scioglimento del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
pagina 3 di 5 Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Paskuqan (Albania), il 14/04/2004 tra
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nato in [...] E Eperme, Diber (Albania) il 10/11/1978, C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato in data
11/07/2025.
Matrimonio civile contratto in Paskuqan (Albania), in data 14/04/2004, annotato nei Registri del
Comune di Saint-Pierre (AO), anno 2021, atto n.9, parte II, Serie C.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Saint-Pierre (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Aosta, 19.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. MA D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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