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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/01/2024, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 364/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Laura De Simone - Presidente dr. Bruno Conca - Giudice rel. dr. Luca Fuzio - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 364/2023 promosso da in persona del legale rappresentante Sig. , Parte_1 Parte_2 con sede legale in 81030 – Cellole, Via Campofelice s.n.c., P.Iva e c.f.
rappresentata ed assistita dall'Avv. Giuliana De Angelis del P.IVA_1 foro di SA IA CA TE (c.f. ) con C.F._1 studio in Sessa Aurunca, Via Mons. G De Cicco n. 36, e dall'Avv. Ilaria Di Viccaro del foro di Roma (c.f. ) con studio in C.F._2
Roma, Via del Corso n. 107,
RICORRENTE nei confronti di
in persona del liquidatore Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, c.f. CP_2
con sede legale in 24011 – Almé (BG), Via C.F._3
Olimpia n. 13/A, c.f. , P.IVA_2
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
1 ************ letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di ; Controparte_1 considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile – pur in sostanziale assenza di debiti erariali e di procedure esecutive in corso – dalla confessa incapacità di pagare anche il modestissimo credito della ricorrente, dall'esistenza di altri crediti già azionati in via monitoria nel corso del presente anno per un importo superiore ad € 70.000 e, segnatamente, dalle dichiarazioni de facto ammissive dell'insolvenza, tanto con riguardo alla cennata proposta di pagamento a saldo e stralcio nella misura del 30%, condizionata all'accettazione delle medesime condizioni da parte di tutti i fornitori (ciò equivalendo ad una proposta di concordato stragiudiziale), quanto con riferimento a ciò che consta dichiarato in sede di approvazione dell'ultimo bilancio (in perdita), ove si dà conto della sostanziale impossibilità di proseguire l'attività per l'accumularsi delle perdite, la forte contrazione dei ricavi e lo squilibrio economico-patrimoniale derivatone;
alla luce di tali affermazioni in sede di nota integrativa, lo stato di liquidazione della società non pare assumere rilievo ai fini dell'esclusione in concreto dell'insolvenza, benché da valutarsi sotto un riguardo più economico che meramente finanziario;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, entro il circondario del tribunale adito;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività commerciale in forma di società commerciale, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
2 ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto Persona_1 all' e che ha dimostrato, ai sensi del Organizzazione_1 comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), in persona del
[...] P.IVA_2 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, CP_2
c.f. con sede legale in 24011 – Almé (BG), Via C.F._3
Olimpia n. 13/A, c.f. ; P.IVA_2
Nomina Giudice Del uno Conca;
Nomina Curatore il dr. Persona_2
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, presso il Tribunale, il giorno 16.4.2024, ore 10:25; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art.201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 27/12/2023
Il Giudice Est.
Dott. Bruno Conca
Il Presidente
Dr. Laura De Simone
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Laura De Simone - Presidente dr. Bruno Conca - Giudice rel. dr. Luca Fuzio - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 364/2023 promosso da in persona del legale rappresentante Sig. , Parte_1 Parte_2 con sede legale in 81030 – Cellole, Via Campofelice s.n.c., P.Iva e c.f.
rappresentata ed assistita dall'Avv. Giuliana De Angelis del P.IVA_1 foro di SA IA CA TE (c.f. ) con C.F._1 studio in Sessa Aurunca, Via Mons. G De Cicco n. 36, e dall'Avv. Ilaria Di Viccaro del foro di Roma (c.f. ) con studio in C.F._2
Roma, Via del Corso n. 107,
RICORRENTE nei confronti di
in persona del liquidatore Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, c.f. CP_2
con sede legale in 24011 – Almé (BG), Via C.F._3
Olimpia n. 13/A, c.f. , P.IVA_2
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
1 ************ letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di ; Controparte_1 considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile – pur in sostanziale assenza di debiti erariali e di procedure esecutive in corso – dalla confessa incapacità di pagare anche il modestissimo credito della ricorrente, dall'esistenza di altri crediti già azionati in via monitoria nel corso del presente anno per un importo superiore ad € 70.000 e, segnatamente, dalle dichiarazioni de facto ammissive dell'insolvenza, tanto con riguardo alla cennata proposta di pagamento a saldo e stralcio nella misura del 30%, condizionata all'accettazione delle medesime condizioni da parte di tutti i fornitori (ciò equivalendo ad una proposta di concordato stragiudiziale), quanto con riferimento a ciò che consta dichiarato in sede di approvazione dell'ultimo bilancio (in perdita), ove si dà conto della sostanziale impossibilità di proseguire l'attività per l'accumularsi delle perdite, la forte contrazione dei ricavi e lo squilibrio economico-patrimoniale derivatone;
alla luce di tali affermazioni in sede di nota integrativa, lo stato di liquidazione della società non pare assumere rilievo ai fini dell'esclusione in concreto dell'insolvenza, benché da valutarsi sotto un riguardo più economico che meramente finanziario;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, entro il circondario del tribunale adito;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività commerciale in forma di società commerciale, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
2 ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto Persona_1 all' e che ha dimostrato, ai sensi del Organizzazione_1 comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), in persona del
[...] P.IVA_2 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, CP_2
c.f. con sede legale in 24011 – Almé (BG), Via C.F._3
Olimpia n. 13/A, c.f. ; P.IVA_2
Nomina Giudice Del uno Conca;
Nomina Curatore il dr. Persona_2
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, presso il Tribunale, il giorno 16.4.2024, ore 10:25; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art.201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 27/12/2023
Il Giudice Est.
Dott. Bruno Conca
Il Presidente
Dr. Laura De Simone
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