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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1169 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, avente ad oggetto
“separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Casavatore al Parte_1 C.F._1
Viale Michelangelo, 88 presso lo studio dell'avv. Cristina Arlotta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Casavatore al Viale Michelangelo, 88 presso lo studio dell'avv. Cristina Arlotta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 V.G. n. 1169/2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 20 marzo 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Vico Equense il 27 luglio 2002 -dapprima in comunione dei beni e successivamente in regime di separazione- dal quale nasceva un figlio (nato Per_1
a Napoli il 21 giugno 2004)- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 24 aprile 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti.
Con sentenza non definitiva n. 429/2025, il Collegio pronunciava la separazione personale tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 4 dicembre 2025.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di divorziare alle condizioni riportate in atti e il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato
(avvenuta il 24 aprile 2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 429/2025 del
Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale deve, in mancanza di eccezione, presumersi ininterrotta.
2 V.G. n. 1169/2025
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede di separazione con l'esclusione delle casa familiare per trasferimento dei coniugi e del figlio in altra residenza (ed invero il figlio si è trasferito con la madre nella nuova Per_1 Per_1 residenza in Casavatore Viale Marconi, 151 e la casa familiare è stata oggetto di vendita).
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vico Equense il 27 luglio
2002 tra (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Parte_1 Controparte_1 il 29 giugno 1972) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VICO EQUENSE (atto n. 141, parte 2, serie A -
Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2002) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1169 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, avente ad oggetto
“separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Casavatore al Parte_1 C.F._1
Viale Michelangelo, 88 presso lo studio dell'avv. Cristina Arlotta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Casavatore al Viale Michelangelo, 88 presso lo studio dell'avv. Cristina Arlotta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 V.G. n. 1169/2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 20 marzo 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Vico Equense il 27 luglio 2002 -dapprima in comunione dei beni e successivamente in regime di separazione- dal quale nasceva un figlio (nato Per_1
a Napoli il 21 giugno 2004)- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 24 aprile 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti.
Con sentenza non definitiva n. 429/2025, il Collegio pronunciava la separazione personale tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 4 dicembre 2025.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di divorziare alle condizioni riportate in atti e il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato
(avvenuta il 24 aprile 2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 429/2025 del
Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale deve, in mancanza di eccezione, presumersi ininterrotta.
2 V.G. n. 1169/2025
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede di separazione con l'esclusione delle casa familiare per trasferimento dei coniugi e del figlio in altra residenza (ed invero il figlio si è trasferito con la madre nella nuova Per_1 Per_1 residenza in Casavatore Viale Marconi, 151 e la casa familiare è stata oggetto di vendita).
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vico Equense il 27 luglio
2002 tra (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Parte_1 Controparte_1 il 29 giugno 1972) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VICO EQUENSE (atto n. 141, parte 2, serie A -
Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2002) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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