Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 10/12/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha emesso la seguente SENTENZA 352/2025 sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69602 depositato il 10/11.07.2024, proposto da A. S. (OMISSIS), nato OMISSIS, elett. te domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione 24 presso lo studio dell’avv. Enrico Tedeschi dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it;
CONTRO
- Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza Direzione centrale Servizi di Ragioneria - Ufficio VII Trattamento Pensioni e Previdenza – assistito ex art. 158 c.g.c. dal Dirigente reggente in prima posizione di staff Dott.ssa Adele Volpacchio;
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G.
OR (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
SC MU (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. SC AR (c.f. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5.
Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.
Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, l’A. propone ricorso per “l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. 0368 del 07/03/2024, col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 8° annessa al DPR 834/1981 o a quella che sarà determinata all’esito della CTU; nonché il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell’istanza di causa di servizio al saldo”;
II. Espone il ricorrente:
- di essersi arruolato, con decorrenza 21.03.1994, nella Polizia di Stato e di essere stato assegnato, nel corso della carriera, alle sedi ed ai compiti/incarichi d’ufficio più analiticamente descritti in ricorso;
- che, in data 13/02/2023, allorché Primo Dirigente della P.S.,
egli ha presentato istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per la patologia “CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA
TRATTATA CON PTCA CON STENT SU IVA IN ATTUALE BUON
COMPENSO EMODINAMICO” e che, all’esito della visita cui fu sottoposto il 20.07.2023 presso la CMO di Augusta (verbale modello BL/B n. ME223001152), fu giudicato affetto da “CARDIOPATIA
ISCHEMICA CRONICA TRATTATA CON PTCA CON STENT SU IVA
IN ATTUALE BUON COMPENSO EMODINAMICO ascrivibile: 6°
categoria e conoscibile al 22/09/2022”;
- che, nell’adunanza n. 3878 del 26/02/2024, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d’ora in poi, CVCS) ha però ritenuto che l'infermità "Cardiopatia ischemica cronica trattata con PTCA con stent su IVA in attuale buon compenso emodinamico" NON PUO RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto definisce uno spettro di malattie a diversa etiologia in cui il fattore fisiopatologico unificante è rappresentato da uno squilibrio tra la richiesta metabolica e l'apporto di ossigeno al miocardio, a sua volta derivante da processo aterosclerotico interessante a vario grado i vasi coronarici, favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti e frequentemente legato alle abitudini di vita. Nel caso in esame, i fatti di servizio invocati in istanza
(essenzialmente riconducibili allo stress psico-fisico) non appaiono talmente eccedenti, anche in termini di livello di responsabilità personale, il comune impegno psico-fisico dell'ordinaria attività d'istituto da rivestire un possibile ruolo di causa o concausa efficiente e determinante”;
- che, in recepimento del parere negativo dell’organo tecnico, l’amministrazione di appartenenza formava il decreto n. 0368 del 07/03/2024 di rigetto della superiore istanza di riconoscimento della dipendenza causale.
III. Con due ordini di doglianze, il ricorrente lamenta, nel complesso, il deficit istruttorio e motivazionale che infirma la legittimità del parere del CVCS, richiamandosi estensivamente alle risultanze della perizia medico-legale di parte a firma del Dr.
Guerrera.
IV. In data 08.01.2025, si è costituito in atti INPS, concludendo per la inammissibilità/improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito, in quanto:
- la domanda di pensione privilegiata non è stata presentata dal ricorrente in forma telematica;
- il parere del CVCS è, in generale, vincolante ed insindacabile e, in concreto, immune dai vizi lamentati ex adverso.
IV.1. Rimane ferma, secondo INPS, la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente da riconoscersi al ricorrente.
V. Con ordinanza n. 60/2025, il Decidente – premessa la declaratoria di contumacia del Ministero dell’Interno, dappoiché attinto da rituale notificazione degli atti introduttivi il 06.08.2024 – ha disposto CTU, demandandone l’espletamento al locale CML, onde stabilire “se, alla stregua della documentazione in atti, delle note informative prodotte dal ricorrente nonché della documentazione che il CTU di questa Corte ritenesse indispensabile richiedere al Ministero dell’Interno, la patologia “CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA TRATTATA
CON PTCA CON STENT SU IVA IN ATTUALE BUON COMPENSO
EMODINAMICO di cui all’istanza amministrativa del ricorrente datata 13.02.2023, e per come “riqualificata” nel corso dell’istruttoria, sia da considerarsi dipendenti da causa di servizio ai fini di pensione privilegiata, esprimendosi, in tale ultima evenienza, anche sull’ascrizione tabellare onde fornire, cautelativamente, un quadro medico-legale compiuto della vicenda”.
VI. In data 27.10.2025, e dunque tempestivamente rispetto al termine assegnato, il CML ha fatto pervenire il parere richiesto.
VII. In data 01.11.2025, il ricorrente ha prodotto in atti nota illustrativa con cui, ripercorso il tenore del mezzo introduttivo, ha rilevato, con partito riguardo agli esiti della disposta CTU, che “tale conclusione, fondata su un’attenta analisi della documentazione in atti e sulla visita diretta del periziando, smonta l’apodittico e generico parere del CVCS, confermando in toto la prospettazione difensiva”.
VIII. In data 03.11.2025, si è costituito in atti il Ministero, per il quale il ricorso è inammissibile, improcedibile ed infondato.
IX. All’’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Va revocata, in limine, la declaratoria di contumacia del Ministero intimato ai sensi degli artt. 7 co. 1 e 102 co. 2 c.g.c., stante la costituzione tardiva di questa amministrazione prima del passaggio in decisione del giudizio. Quest’ultima amministrazione, in particolare, accetta il processo nello stato in cui si trova; l’effetto legato alla tardiva costituzione è che, comunque, non possono prendersi in considerazione i documenti versati in atti dal Ministero, al pari delle sue deduzioni che non si traducano in eccezioni non rilevabili d’ufficio o in mere argomentazioni.
2. L’evenienza – rappresentata da INPS e dall’amministrazione già di appartenenza del ricorrente, rimasta d’altronde incontroversa almeno fino all’adozione dell’ordinanza n. 60/2025 - che il ricorrente sia ancora in servizio (SS. RR. di questa Corte, sent. n.
12/2023/QM/PRES), ovvero che la domanda di pensione privilegiata non sia stata prodotta in atti, non ridonda negativamente sulla ammissibilità/procedibilità della domanda processuale del ricorrente in parta qua mira al riconoscimento del rapporto di dipendenza causale fra patologia sofferta e fatti di servizio, denegata in sede amministrativa. Se, certamente, il Decidente non può pronunziare condanna di INPS al pagamento di ciò che, in tesi, consegue alla presentazione di domanda di pensione, non di meno fuori discussione è che sussista sia interesse attuale e concreto nella domanda di accertamento del nesso casuale fra fatti di servizio ed infermità agli effetti del diritto a pensione - subordinato, comunque, alla presentazione dell’istanza amministrativa presso INPS nonché al suo accoglimento all’esito della verifica, da parte di questo Istituto, di ogni altro presupposto di legge – sia il presupposto di giustiziabilità della domanda processuale dell’A., la cui pretesa, infatti, è attualmente definitivamente frustrata dal diniego di riconoscimento di dipendenza causale, stante l’immanenza applicativa del principio di unicità dell’accertamento ex art. 12 DPR 460/2001 (per tutte, cfr. C.
conti, SS. RR. in s.g. n. 13/2023). Simmetricamente, e per quanto spiegato, appare irrilevante che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’A. sia stato collocato in quiescenza: la circostanza sopravvenuta non muta infatti il perimetro dell’accertamento abilitato al Decidente.
3. Nel merito, il ricorso è fondato, posto che, ai sensi degli artt. 64 e ss. del DPR 1092/1973, il fatto di servizio ivi rilevante (agli effetti della insorgenza della patologia) è non solo quello efficiente ed esclusivo ma anche quello integrante concausa, sempreché anch’esso
– come in effetti il CTU ha registrato in fattispecie concreta –efficiente e determinante.
4. Il CML presso questa Sezione giurisdizionale, nell’esitare il quesito peritale somministratogli, ha invero ritenuto che “la cardiopatia ischemica del ricorrente fosse già presente, in forma latente, da diversi anni prima del suo manifestarsi nel 2022 col graduale processo di ateromatosi delle coronarie favorito dai valori elevati di colesterolemia LDL”;
ha puntualizzato che “certamente, però, il servizio operativo svolto per lunghi anni e caratterizzato da grandi responsabilità dirigenziali con elevata autonomia decisionale ha determinato un elevato stress psico-fisico sul ricorrente aggravando e/o appalesando più precocemente l’evento ischemico/anginoso e assumendo, pertanto, un ruolo di concausa efficiente e determinante”. Per l’effetto, il CML è dell’avviso che l’infermità
“cardiopatia ischemica cronica trattata con PTCA con stent su IVA, in attuale buon compenso emodinamico” possa essere considerata SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante, aggiungendo, quanto all’ascrivibilità della infermità (accertamento anch’esso implicato dalla domanda processuale del ricorrente), che
“dopo 9 mesi dalla procedura di angioplastica coronarica percutanea, un controllo cardiologico evidenziò un buon compenso emodinamico, una frazione di eiezione ottimale del 61% e nessuna limitazione alle attività fisiche quotidiane”: sicché “questa Sezione del CML ritiene che la suddetta condizione clinica possa essere equamente ascritta alla tab. A VIII ctg, a vita”.
4.1. Noto il principio giurisprudenziale per il quale il Giudice non è tenuto a particolari oneri motivazionali ove ritenga di aderire alle conclusioni del CTU (ex plurimis, questa Sezione, sentt. nn. 321/2025, 24/2024, 836/2022; Cass., sez. II, sent. n. 15568/2022), questo Decidente non ravvisa ragioni per deviare dalle conclusioni rassegnate dal citato parere ed alle quali, per brevità, si rinvia ex art.
17 dell’all. 2 d.lgs. 174/2026. Le stesse infatti:
- sono corrette sotto il profilo metodologico-procedurale, in quanto rese sulla base della articolata ricostruzione dei precedenti di servizio dell’interessato, della documentazione sanitaria ed amministrativa in atti (che il CTU più volte evidenzia essere stata integralmente considerata) e degli esiti della visita diretta del ricorrente;
- sono immuni da vizi o contraddizioni medico-legali;
- non sono contraddette, in linea tecnica o procedurale, da alcuna delle parti di causa.
5. In accoglimento del ricorso, il Decidente accerta, conclusivamente, che l’infermità “cardiopatia ischemica cronica trattata con PTCA con stent su IVA, in attuale buon compenso emodinamico” è da considerarsi, ai limitati fini di pensione privilegiata, SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante ed ascrivibile, ai medesimi limitati fini, alla tab. A VIII ctg, a vita. Rimane impregiudicata ogni successiva attività amministrativa di competenza delle amministrazioni intimate.
6. La natura tecnica dell’accertamento sotteso allo scrutinio della domanda processuale giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite fra tutte le parti in causa;
- fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025.
II Giudice Dr. Raimondo Nocerino Firmato digitalmente Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 8 dicembre 2025 Pubblicata il 10 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)