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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello svolgimento della udienza di discussione del 1 aprile 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 17093/2023 – R.G.L. ed avente ad oggetto: pagamento differenze retributive
T R A
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele Guarino giusta C.F._1 procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Napoli alla Via Bologna n 138;
Ricorrente
E
, (P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del liquidatore, sig. elettivamente domiciliato per la carica CP_2 presso la sede legale della società sita in Napoli alla Via Stadera n. 201
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28/09/2023, l'istante in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze di dal 04/09/2019 al Controparte_3
30/06/2021 con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante part-time al 64,48%, con qualifica di impiegata ed inquadrata nel livello 4S del CCNL Logistica e Trasporto, svolgendo le mansioni di segretaria;
che rapporto di lavoro tra la ricorrente e la resistente società era cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
che non aveva ricevuto la retribuzione per i mesi di maggio 2021 e giugno 2021, che nulla aveva percepito per ferie, festività e permessi non goduti, rateo di 13ma mensilità e TFR;
che per i mesi di maggio e giugno 2021 avrebbe dovuto ricevere la somma di € 888,08 per ogni mensilità, per un totale di € 1.776,16; che il rateo di 13ma mensilità non percepito era pari ad € 444,04; che le ferie maturate e non godute nonché i permessi maturati e non goduti, riportati nella busta paga di aprile 2021 (ultima busta paga consegnata dall'azienda) erano pari ad;
€ 1.261,80 a titolo di ferie ed € 158,46 a titolo di permessi;
che il TFR maturato e rimasto in azienda era pari ad € 1.370,40 come da CUD 2022; che in totale aveva pertanto diritto a ricevere l'importo complessivo di € 5.010,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Chiedeva pertanto nelle proprie conclusioni: “1) accertato che tra la ricorrente e la resistente è esistito un rapporto di lavoro di natura subordinata ex art. 2094 cc e segg. a far data dal 04/09/2019 e sino al 30/06/2021, per l'effetto condannare la società resistente al pagamento dell'importo di € 5.010,86 dovuto a titolo di differenze retributive come riepilogate in parte motiva di cui € 1.370,40 a titolo di TFR”, con vittoria di spese ed attribuzione.
La convenuta società in liquidazione, benchè ritualmente citata, è rimasta contumace (cfr notifica del ricorso effettuata a mezzo pec in data 6.3.2024).
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di discussione e della successiva Camera di Consiglio, il giudice ha pronunciato la seguente sentenza, depositata telematicamente e pubblicata in pari data. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Parte ricorrente ha provato documentalmente il rapporto di lavoro intercorso con la società resistente depositando contratto di assunzione, buste paga, lettera di licenziamento e comunicazione unilav di cessazione del rapporto, nonchè Certificazione Unica 2022 relativa ai redditi 2021.
E' noto che, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, il lavoratore-creditore che agisca per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte ha solo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro e di allegare l'inadempimento datoriale;
incombe, invece, sul datore di lavoro-debitore, l'onere di provare di aver esattamente adempiuto all'obbligo retributivo sul medesimo gravante in conseguenza del rapporto di lavoro.
Pertanto, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal lavoratore, ove il datore di lavoro non fornisca la prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni, le uniche somme di cui può ritenersi dimostrato il versamento sono solo quelle di cui il lavoratore abbia eventualmente riconosciuto l'incasso.
Nella fattispecie in esame, la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto tale onere probatorio e, pertanto, deve ritenersi provata la pretesa azionata dalla ricorrente.
La fondatezza della domanda è dimostrata dai documenti depositati dalla lavoratrice e, in particolare, dalle buste paga e dalla Certificazione Unica 2022, in quanto atti provenienti dallo stesso datore di lavoro.
L'idoneità probatoria della busta paga è affermata anche dalla Corte di Cassazione che ha ripetutamente ribadito il principio secondo cui le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla legge n.4 del 5.1.1953 (oltre che, più in generale, dall'art. 2709 c.c. che assegna valore probatorio contro l'imprenditore-datore di lavoro ai libri e alle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, sempre che si tratti di scritture tenute in modo regolare). Le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono, inoltre, essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione in materia di accertamento dello stato passivo, considerato che ai sensi dell'art. 3 della richiamata legge n.3/1953, la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne la non corrispondenza al vero (cfr. da ultimo Cass. n. 17312/22).
Nella fattispecie, in particolare, il TFR dovuto e non percepito è stato correttamente quantificato in complessivi € 1.370,40 (importo risultante dalla voce del TFR che risulta dalla certificazione unica 2022 relativa ai redditi 2021); per quanto riguarda - invece - il residuo ferie non godute (€ 1.261,80) deve aversi riguardo al dato risultante dalle buste paga (29,83 giorni maturati) moltiplicati per l'orario lavorativo di una giornata (ore 5,16), moltiplicato infine per l'importo della paga oraria, pari ad € 8,19764 (cfr. busta paga aprile 2021, in atti); inoltre per i permessi non goduti dalla medesima documentazione innanzi citata emerge la corretta quantificazione di tale emolumento nell'importo di € 158,46 (che si ottiene moltiplicando 19.33 ore maturate e non godute per la paga oraria di
€ 8.19764).
Infine, il conteggio del rateo di tredicesima mensilità dovuto - pari ad € 444,04 - è conforme alla previsione contrattuale e legale ed è stato ottenuto correttamente, moltiplicando la paga oraria (euro 8,19764) per 54,167 ore mensili e successivamente moltiplicato 6 mensilità lavorate.
La società resistente va, di conseguenza, condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.010,86 per i titoli dianzi indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei rispettivi crediti al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore che ha dichiarato di averle anticipate, tenuto conto della natura documentale del giudizio e dall'assenza di profili di contestazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza deduzione o eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 5.010,86 per i titoli di cui alla motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle poste creditorie al saldo;
2. Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.320,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Napoli, 1 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello svolgimento della udienza di discussione del 1 aprile 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 17093/2023 – R.G.L. ed avente ad oggetto: pagamento differenze retributive
T R A
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele Guarino giusta C.F._1 procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Napoli alla Via Bologna n 138;
Ricorrente
E
, (P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del liquidatore, sig. elettivamente domiciliato per la carica CP_2 presso la sede legale della società sita in Napoli alla Via Stadera n. 201
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28/09/2023, l'istante in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze di dal 04/09/2019 al Controparte_3
30/06/2021 con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante part-time al 64,48%, con qualifica di impiegata ed inquadrata nel livello 4S del CCNL Logistica e Trasporto, svolgendo le mansioni di segretaria;
che rapporto di lavoro tra la ricorrente e la resistente società era cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
che non aveva ricevuto la retribuzione per i mesi di maggio 2021 e giugno 2021, che nulla aveva percepito per ferie, festività e permessi non goduti, rateo di 13ma mensilità e TFR;
che per i mesi di maggio e giugno 2021 avrebbe dovuto ricevere la somma di € 888,08 per ogni mensilità, per un totale di € 1.776,16; che il rateo di 13ma mensilità non percepito era pari ad € 444,04; che le ferie maturate e non godute nonché i permessi maturati e non goduti, riportati nella busta paga di aprile 2021 (ultima busta paga consegnata dall'azienda) erano pari ad;
€ 1.261,80 a titolo di ferie ed € 158,46 a titolo di permessi;
che il TFR maturato e rimasto in azienda era pari ad € 1.370,40 come da CUD 2022; che in totale aveva pertanto diritto a ricevere l'importo complessivo di € 5.010,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Chiedeva pertanto nelle proprie conclusioni: “1) accertato che tra la ricorrente e la resistente è esistito un rapporto di lavoro di natura subordinata ex art. 2094 cc e segg. a far data dal 04/09/2019 e sino al 30/06/2021, per l'effetto condannare la società resistente al pagamento dell'importo di € 5.010,86 dovuto a titolo di differenze retributive come riepilogate in parte motiva di cui € 1.370,40 a titolo di TFR”, con vittoria di spese ed attribuzione.
La convenuta società in liquidazione, benchè ritualmente citata, è rimasta contumace (cfr notifica del ricorso effettuata a mezzo pec in data 6.3.2024).
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di discussione e della successiva Camera di Consiglio, il giudice ha pronunciato la seguente sentenza, depositata telematicamente e pubblicata in pari data. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Parte ricorrente ha provato documentalmente il rapporto di lavoro intercorso con la società resistente depositando contratto di assunzione, buste paga, lettera di licenziamento e comunicazione unilav di cessazione del rapporto, nonchè Certificazione Unica 2022 relativa ai redditi 2021.
E' noto che, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, il lavoratore-creditore che agisca per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte ha solo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro e di allegare l'inadempimento datoriale;
incombe, invece, sul datore di lavoro-debitore, l'onere di provare di aver esattamente adempiuto all'obbligo retributivo sul medesimo gravante in conseguenza del rapporto di lavoro.
Pertanto, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal lavoratore, ove il datore di lavoro non fornisca la prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni, le uniche somme di cui può ritenersi dimostrato il versamento sono solo quelle di cui il lavoratore abbia eventualmente riconosciuto l'incasso.
Nella fattispecie in esame, la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto tale onere probatorio e, pertanto, deve ritenersi provata la pretesa azionata dalla ricorrente.
La fondatezza della domanda è dimostrata dai documenti depositati dalla lavoratrice e, in particolare, dalle buste paga e dalla Certificazione Unica 2022, in quanto atti provenienti dallo stesso datore di lavoro.
L'idoneità probatoria della busta paga è affermata anche dalla Corte di Cassazione che ha ripetutamente ribadito il principio secondo cui le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla legge n.4 del 5.1.1953 (oltre che, più in generale, dall'art. 2709 c.c. che assegna valore probatorio contro l'imprenditore-datore di lavoro ai libri e alle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, sempre che si tratti di scritture tenute in modo regolare). Le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono, inoltre, essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione in materia di accertamento dello stato passivo, considerato che ai sensi dell'art. 3 della richiamata legge n.3/1953, la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne la non corrispondenza al vero (cfr. da ultimo Cass. n. 17312/22).
Nella fattispecie, in particolare, il TFR dovuto e non percepito è stato correttamente quantificato in complessivi € 1.370,40 (importo risultante dalla voce del TFR che risulta dalla certificazione unica 2022 relativa ai redditi 2021); per quanto riguarda - invece - il residuo ferie non godute (€ 1.261,80) deve aversi riguardo al dato risultante dalle buste paga (29,83 giorni maturati) moltiplicati per l'orario lavorativo di una giornata (ore 5,16), moltiplicato infine per l'importo della paga oraria, pari ad € 8,19764 (cfr. busta paga aprile 2021, in atti); inoltre per i permessi non goduti dalla medesima documentazione innanzi citata emerge la corretta quantificazione di tale emolumento nell'importo di € 158,46 (che si ottiene moltiplicando 19.33 ore maturate e non godute per la paga oraria di
€ 8.19764).
Infine, il conteggio del rateo di tredicesima mensilità dovuto - pari ad € 444,04 - è conforme alla previsione contrattuale e legale ed è stato ottenuto correttamente, moltiplicando la paga oraria (euro 8,19764) per 54,167 ore mensili e successivamente moltiplicato 6 mensilità lavorate.
La società resistente va, di conseguenza, condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.010,86 per i titoli dianzi indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei rispettivi crediti al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore che ha dichiarato di averle anticipate, tenuto conto della natura documentale del giudizio e dall'assenza di profili di contestazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza deduzione o eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 5.010,86 per i titoli di cui alla motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle poste creditorie al saldo;
2. Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.320,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Napoli, 1 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino