Sentenza 29 novembre 2023
Decreto collegiale 19 marzo 2024
Ordinanza collegiale 10 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/03/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02019/2025REG.PROV.COLL.
N. 01680/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, 30;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 17942/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, straniero di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Roma sulla richiesta di emersione da lavoro irregolare proposta ai sensi dell’ art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020 in data 31 luglio 2020, chiedendo altresì l’accertamento del diritto ad ottenere l’ indennizzo da mero ritardo ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1 bis, della l. n. 241/90; a quest’ultimo riguardo, il ricorrente ha attivato, in data 30 marzo 2023, i poteri sostitutivi di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990.
2. Avendo nel corso del giudizio di primo grado la Questura di Roma emesso il titolo agognato, il T.a.r. ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’azione avverso il silenzio inadempimento ed ha respinto la richiesta di indennizzo, rilevando che la previsione del comma 1 bis dell’art. 2 bis della l. n. 241/1990 rinvia, per l’indennizzo, alle condizioni ed alle modalità stabilite da un regolamento governativo allo stato non ancora emanato.
3. L’originario ricorrente ha impugnato la decisione deducendo che la mancata emanazione del regolamento governativo indicato dall’art. 2 bis. cit. non può ritenersi preclusiva alla liquidazione dell’indennizzo, insistendo sulla spettanza delle somme richieste.
4. La Questura di Roma, costituitasi in giudizio unitamente alle altre Amministrazioni convenute, ha prodotto articolata memoria per resistere all’appello.
5. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
6. L’appello non è fondato.
7. L’odierno appellante ha rappresentato di aver avviato il procedimento volto al rilascio del permesso di soggiorno in data 24 gennaio 2023 mediante invio del kit postale, ottenendo il titolo richiesto in data 24 novembre 2023, ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa di riferimento, avendo lo stesso attivato, in data 30 marzo 2023, i poteri sostitutivi e di liquidazione dell’indennizzo da mero ritardo previsti dall’art. 2-bis co. 1-bis della l. n. 241/90 mediante richiesta all’IGA (Ispettorato Generale di Amministrazione).
8. L’appellante non ha pertanto agito per far valere l’inosservanza del termine complessivo della procedura di emersione, che sulla base delle coordinate ermeneutiche fornite da questa Sezione è stato fissato in giorni 180 dalla presentazione della domanda di emersione (cfr., fra molte, Cons. Stato, 9 maggio 2022, n. 3578), quanto piuttosto per far valere il mancato rispetto del termine di giorni 60 previsto dall’art. 5 c. 9 del D.Lgs. n. 286/1998, decorrente dall’invio del kit postale per il rilascio del permesso di soggiorno (24 gennaio 2023) a seguito di sottoscrizione del contratto di soggiorno (avvenuta in data 30 novembre 2022).
9. La prospettiva dell’appellante sconta innanzitutto un vizio logico, costituito dal non condivisibile frazionamento del procedimento previsto dall’art. 103 c. 1 del D.L. n. 34/2020 in distinti sottoprocedimenti, governati da specifici e differenziati termini di durata, laddove invece il procedimento di emersione previsto dall’art. 103 cit. è unitario e soggetto al termine complessivo di durata di 180 giorni (cfr., ancora, Cons. Stato. Sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578).
10. Inoltre, la domanda dell’appellante risulta infondata se si considera che, a seguito dell’invio del kit postale in data 24 gennaio 2023, lo straniero è stato convocato in data 7 settembre 2023 per l’avvio della procedura, per l’acquisizione della documentazione e per il rilievo delle impronte digitali previsto dall’art. 52 bis del D.Lgs. n. 286/1998. La convocazione è stata fissata sulla base del sistema di calendarizzazione automatica di Poste Italiane, tarato sul numero delle istanze di emersione proposte e sulla base all’ordine di presentazione delle stesse.
Il difensore dell’appellante ha diffidato l’Amministrazione ad anticipare l’appuntamento (cfr. diffida datata 3 marzo 2023) e la Questura ha riscontrato detta diffida segnalando l’impossibilità di derogare all’ordine di convocazione già fissato in ragione dell’alto numero di richieste, precisando che in ogni caso l’istante avrebbe potuto allegare idonea documentazione a sostegno di gravi, urgenti e giustificati motivi tali da imporre una deroga all’ordine di trattazione (cfr. nota della Questura dell’8 marzo 2023).
A fronte di tale indicazione, il richiedente non ha rappresentato la sussistenza di particolari condizioni di urgenza qualificata, limitandosi a notificare una ulteriore diffida, con richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi all’IGA (cfr. nota del 30 marzo 2023).
11. Emerge pertanto dagli atti di causa che le motivazioni del lamentato ritardo sono imputabili alla necessità di calendarizzare una rilevante mole di appuntamenti per la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici, cui si riconnettono una pluralità di accertamenti e di incombenti procedurali propedeutici alla definizione delle istanze.
L’Amministrazione ha peraltro messo l’istante in condizione di rappresentare eventuali esigenze di urgenza qualificata, al fine di derogare alla calendarizzazione delle domande, ma lo stesso non ha fornito alcun riscontro al riguardo, limitandosi a richiedere l’attivazione dei poteri sostitutivi.
12. Non è poi superfluo rilevare che l’art. 5 c. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che Il permesso di soggiorno è rilasciato entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda “ se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico ”, il che nel caso di specie ha imposto all’Amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per la procedura di emersione, nel cui più vasto ambito si va ad inquadrare la domanda dell’odierno appellante, emettendo in ogni caso il titolo in data 20 ottobre 2023, nel termine di 60 giorni dalla convocazione dell’istante in data 7 settembre 2023.
13. In aggiunta a tali assorbenti considerazioni, occorre ulteriormente evidenziare che la motivazione esplicitata dal primo Giudice, sebbene sinteticamente espressa, deve essere confermata in punto di diritto, dovendosi osservare che l’art. 28 del D.L. n. 69/2013, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, nell’introdurre nel corpo dell’art. 2 bis della l. n. 241/1990 il comma 1-bis (relativo all’indennizzo da mero ritardo), al comma 10 ha precisato che le disposizioni ivi contenute si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, precisando, al successivo comma 12, che decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione sarebbero stati stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni contenute nell’articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sarebbero state applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.
Non risulta che il Legislatore abbia dato corso alla disposizione programmatica recata dalla disposizione in commento, con la conseguenza che l’indennizzo da mero ritardo non risulta allo stato esteso a procedimenti diversi da quelli relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa.
Sotto questo profilo, ancor prima che infondata, l’azione esperita in giudizio risulta inammissibile perché carente di una delle condizioni dell’azione, costituita dalla possibilità giuridica, intesa quale possibilità che la posizione soggettiva fatta valere in giudizio trovi tutela all’interno dell’ordinamento sostanziale.
14. In conclusione l’appello deve essere respinto, con conferma della decisione impugnata.
15. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellate e le liquida nella somma complessiva di € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.