Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2024, proposto da
Comune di Centola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Ente Parco Nazionale del TO Vallo di Diano e Alburni, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissione Tecnica Verifica Impatto Ambientale, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
IO Campania, Provincia di Salerno, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
- del decreto n. 272 del 5.7.2021 con il quale il Ministro della Transizione Ecologica ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo in relazione al progetto “Lavori di prolungamento della testata del molo e di ampliamento e consolidamento della parte interna del molo per rendere riparato e sicuro l'ancoraggio all'interno della rada di Palinuro”, presentato dal Comune di Centola;
- dei pareri negativi nn. 78 del 26.3.2021 e 99 del 17.5.2021 espressi dalla TV (Commissione Tecnica di Verifica di dell'Impatto Ambientale);
- ove occorra, della nota prot. n. 36525/MATTM del 9.4.2021 con la quale è stata data comunicazione al Comune ricorrente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per le amministrazioni sopraindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AR PO e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota prot. n. 9715 del 2.7.2019 il Comune di Centola ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativamente al progetto “Lavori di prolungamento della testata del molo e di ampliamento e consolidamento della parte interna del molo per rendere riparato e sicuro l'ancoraggio all'interno della rada di Palinuro”.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha espresso parere positivo con condizioni ambientali, giusta nota DG-ABAP prot. n. 4460 del 4.2.2020 (assunto con prot. 12357MATTM del 21.2.2020).
Portato avanti il procedimento, con l’impugnato parere n. 78 del 26.3.2021 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VI e AS (nel prosieguo denominata per semplicità “TV”) ha espresso parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto.
Presentate osservazioni da parte dell’odierno ricorrente con nota prot. n. 4556 del 15.4.2021 (acquisita al prot. n. 0040387 del 19.4.2021 del Ministero), con il censurato parere n. 99 del 17.5.2021 la TV ha ritenuto che la documentazione presentata dal Comune non consentisse di superare le motivazioni ostative contenute nel parere negativo già espresso circa la compatibilità ambientale del progetto.
Con l’impugnato decreto n. 272 del 5.7.2021 il Ministro della Transizione Ecologica (nel prosieguo denominato per semplicità “TE”) ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo in relazione al progetto suddetto.
2. Il Comune ricorrente ha poi impugnato tali atti dinanzi al T.A.R. Lazio per i motivi come di seguito rubricati:
“ I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 342 del 13.12.2017; art. 3 e 21-octies della l. 241/1990; artt.8 e ss. del d.lgs. n. 152/2006; art. 5 del D.P.R. 357/1997; art. 6, comma 4 della Direttiva habitat 92/43/CE) – ECCESSO DI POTERE (illogicità manifesta - difetto di istruttoria – erroneità – arbitrarietà – sviamento) ”;
“ II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 3 e 21-octies della l. 241/1990; art 10, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 e art. 5, comma 7 del D.P.R. 357/1997; art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997 e art. 6, comma 4 della Direttiva habitat 92/43/CE) – ECCESSO DI POTERE (illogicità manifesta - difetto di istruttoria – erroneità – arbitrarietà – sviamento) ”.
3. Si è costituita dinanzi al T.A.R. Lazio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa del TE (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), del Ministero della Cultura, dell’Ente Parco Nazionale del TO Vallo di Diano e Alburni, del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 21.5.2024 con ordinanza n. 10294/2024 (pubblicata in data 22.5.2024) il T.A.R. Lazio ha dichiarato la propria incompetenza in favore del T.A.R. Campania e disposto la compensazione delle spese di fase.
Nel senso della propria incompetenza il T.A.R. Lazio ha evidenziato, tra l’altro, che “ i provvedimenti censurati e ai quali si riferiscono le doglianze concretamente articolate hanno effetto diretto nell’ambito della sola IO Campania, trattandosi di valutazione di compatibilità ambientale relativa alla realizzazione di un progetto presentato dal Comune ricorrente per l’esecuzione di interventi da eseguirsi all’interno della rada di Palinuro ”.
5. Con ricorso notificato in data 18.6.2024 e depositato in data 19.6.2024 il Comune ha poi riassunto il giudizio dinanzi a questa Sezione staccata, insistendo nell’annullamento del D.M. n. 272 del 5.7.2021 e degli atti presupposti.
6. Si è costituito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
7. All’udienza pubblica del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Tanto premesso, il ricorso proposto è nel suo complesso infondato e va respinto con riferimento a tutte le censure proposte.
Attesa la modalità di formulazione delle doglianze contenute in ricorso (che non si prestano ad un’agevole opera di sintesi) le stesse andranno esposte e scrutinate in maniera analitica.
9. Con il primo motivo il Comune ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.M. 342 del 13.12.2017, degli artt. 3 e 21-octies della L. 241/1990, degli artt. 8 e ss. del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e dell’art. 6, comma 4 della Direttiva habitat 92/43/CE.
Tale motivo di ricorso è stato articolato in tre censure, le quali andranno esaminate separatamente.
9.1. In particolare, con la prima doglianza il Comune ha sostenuto che la TV avrebbe violato l’art. 7-bis, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, perché avrebbe espresso il proprio giudizio negativo sul progetto nonostante il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
Neppure sarebbe sul punto condivisibile quanto evidenziato dalla TV nel parere n. 99/2021 secondo cui “ Le materie di competenza del CT (paesaggio, beni culturali) esulano dalle ragioni ostative di impatto ambientale dell’opera su habitat prioritari ”. Per la verità, il MIBAC avrebbe valutato anche gli impatti verificati o potenziali e la qualità dell’intervento, valutando favorevolmente l’intervento perché teso a “ rendere riparato e sicuro l’ancoraggio all’interno della rada di Palinuro nel rigoroso rispetto delle prescrizioni indicate ”.
Sarebbe stata necessaria una motivazione congrua e dettagliata affinché il TE potesse discostarsi dal parere espresso dal CT.
9.2. Tale critiche non colgono nel segno.
Il comma 4 dell’art. 7-bis del D. Lgs. 152/2006 dispone: “ In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VI. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VI è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VI è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8 ”.
Va poi tenuto conto che in base all’art. 52 del D. Lgs. 300/1999 (nella versione ratione temporis applicabile) il Ministero per i beni e le attività culturali “ esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo ”, mentre ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 300/1999 (nella versione ratione temporis applicabile) “ Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale … ”.
Ancora, l’art. 8 del D. Lgs. 152/2006 (nella versione ratione temporis in vigore alla data di adozione del provvedimento impugnato) stabilisce che il “ supporto tecnico-scientifico all'autorità competente ”, vale a dire il TE, “ per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VI e AS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VI e AS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ”.
Quanto desumibile dal quadro normativo che precede in ordine all’ambito di operatività della valutazione operata dal CT viene confermato anche dalla concreta lettura della nota DG-ABAP prot. 4460 del 4.2.2020, vale a dire il parere positivo invocato dal Comune ricorrente in proprio favore. In effetti, dall’esame di questa nota emerge chiaramente come tale amministrazione si sia soffermata soltanto sugli aspetti paesaggistici, architettonici, culturali ed archeologici relativi al progetto di cui si discute, senza prendere in considerazione quelli prettamente ambientali.
Alla stregua di quanto precede non si può dubitare che ben potesse la TV con il parere n. 99/2021 discostarsi dal parere favorevole espresso dal CT senza necessità di particolari ulteriori motivazioni, pure tenuto conto che quanto al merito di quest’ultimo il CT (in conformità alla competenze dello stesso) non aveva preso in considerazione gli aspetti valorizzati in senso negativo dal TE relativi alla tutela dell’ambiente marino (sui quali v. infra ).
Ne consegue che la sintetica replica contenuta nel parere n. 99/2021 (in base alla quale “ Le materie di competenza del CT (paesaggio, beni culturali) esulano dalle ragioni ostative di impatto ambientale dell’opera su habitat prioritari ”) risulta immune alle censure del ricorrente.
9.3. Sgombrato il campo da tale censura, si deve affrontare la seconda doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso.
Più nel dettaglio, il ricorrente sempre con il primo motivo ha lamentato la violazione del comma 1 dell’art. 8 del D. Lgs. 152/2006 e del D.M. 342/2017 in considerazione della sussistenza di un concorrente interesse regionale e della necessità del coinvolgimento di esperto designato dalla IO nell’ambito della TV. Il ricorrente, pur ammettendo che la TV sia stata integrata da rappresentante della IO Campania ha sostenuto che non sarebbe stata seguita la procedura prescritta, perché sarebbe stato necessario che la IO Campania esprimesse prima il proprio parere, pure tenuto conto della competenza regionale in ordine al sito naturalistico protetto e del fatto che in precedenza la IO avrebbe espresso parere favorevole di VI e di VIncA in relazione in ordine ad analogo progetto presentato nel 2007 dal Comune. Da quanto precede deriverebbero altresì vizi relativi a difetto di istruttoria, carenza di motivazione, perplessità ed illogicità della stessa.
9.4. Il comma 1 dell’art. 8 del D. Lgs. 152/2006 al terzo periodo dispone: “ Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale ”.
Nel caso di specie è pacifico e riconosciuto dalla stessa ricorrente che la TV ha operato con la piena partecipazione dell’esperto designato dalla IO Campania.
Ciò posto, l’invocato D.M. 342/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare statuisce anche all’art. 1 la necessità che la TV sia integrata da un referente regionale nel caso di procedimenti per i quali è riconosciuto un concorrente interesse regionale. Tuttavia, nessuna delle disposizioni contenute in tale decreto è idonea a supportare la tesi del Comune ricorrente in base alla quale sarebbe indispensabile comunque la trasmissione da parte della IO di un parere, nonostante il fatto che la stessa sia rappresentata da un proprio referente regionale in seno alla TV.
Inoltre, sul punto risulta assorbente considerare che dalla lettura degli atti (v. pag. 4 del parere n. 78/2021 della TV) risulta altresì il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 23 ed al comma 3 dell’art. 24 del D. Lgs. 152/2006, in quanto vi è stata apposita comunicazione rivolta a tutte le amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e, quindi, anche alla IO Campania in ordine alla domanda del Comune ricorrente ed alla documentazione tecnica allegata. Del resto, la IO Campania ha pure concretamente partecipato al procedimento suddetto mediante richiesta di integrazione del 3.10.2019 rispetto alla documentazione già inviata con l’istanza (v. pag. 4 del parere n. 78/2021 della TV). Vale a dire che essendo stata la IO Campania messa in grado di partecipare in sede procedimentale non poteva ritenersi che la TV prima e poi il TE per esprimersi dovessero attendere sine die il parere della IO (essendo stata quest’ultima pienamente messa in condizioni di esprimerlo).
Con riferimento poi alla questione del precedente parere espresso dalla IO a prescindere da ogni altra considerazione non si può non tenere conto che la TV è soggetto diverso dalla IO e che può esprimersi soltanto con riferimento all’opera concretamente proposta ed alle condizioni attualmente esistenti alla data di posizione in essere dell’attività istruttoria. Ne consegue che tanto la diversità del soggetto chiamato ad esprimersi, quanto la sua diversa composizione, nonché il periodo di tempo intercorso tra i due progetti di cui si discute (quasi quindici anni), valgono a giustificare ampiamente la diversità di esito stigmatizzata dal ricorrente (pure tenuto conto di quanto si osserverà nel prosieguo in ordine al merito delle ulteriori censure svolte da parte ricorrente).
9.5. Si arriva quindi alla terza censura contenuta nel primo motivo di ricorso.
L’amministrazione avrebbe violato il combinato disposto dell’art. 3 della L. 241/1990 e dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997 (così come modificato dal DPR 120/2003), perché l’impugnato provvedimento sarebbe stato adottato in violazione del parere favorevole espresso dall’Ente Parco Nazionale del TO (organo gestore dell’area naturale protetta IT8050037), senza argomentare puntualmente in ordine alle ragioni del dissenso.
9.6. Ora, il comma 7 dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 prevede: “ La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa ”.
Il parere dell’ente parco è quindi pacificamente non vincolante (come riconosciuto dallo stesso ricorrente), ragion per cui non è in alcun modo riscontrabile la violazione di tale disposizione.
Inoltre, quanto al merito dell’intervento neppure si può trascurare di osservare che nel parere prot. n. 5353 del 10.4.2019 l’Ente Parco Nazionale del TO, Vallo di Diano e Alburni ha significativamente osservato quanto segue “ Se consideriamo che l'area naturale protetta è delimitata dal perimetro allegato al D.P.R. istitutivo e, per la parte a mare, dalla linea di battigia, possiamo ritenere l'intervento di ampliamento del molo fuori parco. In considerazione di ciò si ritiene che il prolungamento del molo esistente non impatti negativamente sulle risorse naturali dell'area protetta né si ritiene possa alterare negativamente le dinamiche evolutive della linea di costa della baia compresa nell'area portuale che; ricordiamo, è compresa in zona D del Piano del Parco.
L'impatto più rilevante è quello prodotto dall'intervento a mare, fuori parco, nel SIC-1T8050037, coincidente con la ZPS-IT8050037, denominata "Parco Marino di Punta degli Infreschi", causato dalla alterazione/sottrazione di un habitat prioritario, identificato con il cod. 1120 (*Praterie di posidonie). Il c. 7 art. 5 del D.P.R. 357/97 impone che "la valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitario e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa". Nel caso di specie l'intervento riguarda un Sito della rete natura 2000, confinante con l'area naturale protetta ma completamente esterno ad essa ”.
Dalla lettura dello stralcio che precede emerge quindi chiaramente come tale ente si sia limitato ad osservare la propria incompetenza ad esprimere parere sull’incidenza dell’intervento in relazione all’ambiente propriamente marino per essere “ la parte a mare, dalla linea di battigia ” fuori parco.
Ne consegue che alcun particolare vincolo motivazionale poteva discendere da tale parere in capo alla TV ed al TE in relazione agli aspetti non toccati da tale parere e, per l’effetto, non è configurabile la lamentata violazione dell’art. 3 della L. 241/1990.
10. Con il secondo motivo il Comune ha poi dedotto in via generale la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-octies della L. 241/1990, dell’art 10, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997, degli artt. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/1997 e dell’art. 6, par. 4, della Direttiva habitat 92/43/CE.
Il ricorrente ha stigmatizzato gli atti impugnati per essere asseritamente errati i rilievi posti dalla TV a base del giudizio di compatibilità ambientale negativo.
Il Comune ha quindi articolato due gruppi di censure.
11. L’esame delle stesse deve prendere avvio dal primo gruppo (motivo contrassegnato come II.a in ricorso; v. pagg. da 13 a 19 dello stesso).
11.1. La TV non avrebbe correttamente verificato e valutato l’eventuale cumulo dell’impatto ambientale tra l’opera in discussione ed i progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale opera non potrebbe essere valutata in rapporto ai porti di Marina di Pisciotta e di Camerota, non appartenendo gli stessi ad un unico ambito territoriale ed ambientale alla luce della distanza tra gli stessi. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto che tali porti non costituiscono comunque infrastrutture di nuova realizzazione, pure tenuto conto che l’opera in discussione contemplerebbe soltanto il consolidamento e la messa in sicurezza della struttura portuale.
La Commissione nell’evidenziare la possibilità di garantire la sicurezza dei natanti e dei diportisti utilizzando i vicini porti di Pisciotta e Camerota sarebbe stata ben consapevole delle situazioni di pericolo esistenti nella rada di Palinuro.
11.2. Con tali censure il Comune ha sostanzialmente contestato i rilievi conclusivi contenuti al punto 1 del parere n. 78/2021.
In particolare, al punto 1 di pag. 66 del parere n. 78/2021 si legge: “ Il Proponente non considera nelle valutazioni la ridotta distanza dei porti di Marina di Pisciotta e di Marina di Camerota, posti a circa 5 miglia nautiche dal PO di Palinuro a NW e a SE ”.
Alle pagg. 8 e 9 del parere n. 99/2021 si legge poi quanto segue:
“ la Commissione non si riferiva agli aspetti cumulativi con altri scali portuali ma agli aspetti di sicurezza per i diportisti per la prossimità tra porto di Palinuro e i porti di Marina di Pisciotta e Marina di Camerota che sono tutti capaci di costituire approdo sicuro a circa 4,5 miglia.
In ogni caso è opportuno evidenziare che al punto 1. delle “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” di cui al D.M. n. 52/2015 il campo di applicazione delle stesse è definito come segue: “Le linee guida integrano i criteri tecnico - dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VI. L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VI a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.”.
Le citate Linee Guida, pertanto, sono di applicazione ai progetti di “nuova realizzazioni” che ricadono nelle tipologie di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. N. 152/2006 per stabilire se la soglia di applicazione, ove presente nella tipologia, debba essere considerata dimezzata per il singolo specifico caso. Si ricorda che al superamento della soglia, ove presente nella tipologia, il progetto deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VI (o a VI se l’intervento ricade anche solo parzialmente in un’area protetta o in un sito della Rete Natura 2000).
L’applicazione di tali ulteriori criteri è stata poi estesa anche ai progetti di nuova realizzazione che ricadono nell’Allegato II bis della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, laddove, a seguito delle modifiche operate dal D. Lgs. n. 104/2017, l’art. 6, co. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce, con riferimento alle procedure di livello statale, che “La verifica di assoggettabilità a VI è effettuata per: c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;”.
Per quanto esposto è pertanto da escludersi che il criterio 4.1. “Cumulo con altri progetti” delle citate Linee Guida possa essere utilizzato in sede di valutazione (verifica di assoggettabilità a VI o VI) per stabilire gli impatti cumulativi di un progetto, in quanto tale criterio, per quanto esposto, opera esclusivamente in sede preventiva per stabilire se un determinato progetto di nuova realizzazione, tipologicamente riferibile alle categorie di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, rientra o meno nel campo di applicazione della VI (verifica di assoggettabilità a VI o VI nei casi prescritti per legge) ”.
Alla stregua di quanto chiarito dalla TV nel parere n. 99/2021 non si può ritenere che i rilievi del ricorrente colgano nel segno, essendo stata considerata la vicinanza tra i suddetti approdi ai soli fini della sicurezza degli stessi.
Ad ogni buon conto, risultano assorbenti nel senso di giustificare il giudizio negativo della TV le ulteriori motivazioni contenute nei pareri impugnati.
11.3. Il Comune ha poi contestato le valutazioni espresse dalla TV ai punti 2, 3 e 4 degli impugnati pareri, perché la realizzazione dell’opera in discussione non potrebbe essere impedita dalla sottrazione di habitat prioritario 1120* posidonia oceanica presente all’interno del sito ZSC IT 8050037. L’intervento proposto comporterebbe la perdita di solo lo 0,15% della prateria di poseidonia presente all’interno del sito protetto (vale a dire 4.074 m.q. a fronte dei 2.690.000 m.q. presenti). Si tratterebbe di valore inferiore a quello indicato dalle guide metodologiche U.E. come impatto significativo (così come indicato nella relazione di incidenza).
La valutazione della TV non avrebbe potuto tenere conto della perdita di superficie provocata da progetti già da tempo realizzati, vale a dire la “mantellata” intorno alla diga, ed avrebbe dovuto invece prendere in considerazione soltanto quella causata dalla realizzazione del progetto in discussione.
In sostanza, i lavori proposti non produrrebbero un’incidenza significativa sull’habitat esistente nel sito IT8050037.
Lo stesso TE avrebbe poi contraddittoriamente espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale VI – VI in relazione al progetto di “Adeguamento tecnico- funzionale del porto civico di PO ES – prolungamento dell’antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali” (giusta D.M. 35 del 6.2.2018), pur trattandosi di progetto incidente sull’habitat prioritario*1120 ER di ON e pur generando lo stesso una perdita di superficie di prateria pari a 10.080 m.q..
11.4. Ai punti 2, 3 e 4 delle pag. 66 e 67 del parere n. 78/2021 si legge:
“ 2. Il progetto proposto determina una sottrazione diretta di habitat prioritario 1120* ON oceanica presente all’interno della ZSC IT8050037 “Parco marino di Punta degli Infreschi” stimata dal proponente in 4.074 m2 e pari allo 0,15% della superfice a ON presente nel sito (269 ha).
3. La stima effettuata non valuta con accuratezza la sottrazione di superfice ad habitat 1120* già determinata dalla mantellata all’intorno della diga.
4. Nel confronto con i dati pregressi sulla ER (MATTM 2003, Tratto Blu 2006) la distribuzione e le caratteristiche del posidonieto risultano peggiorate, in quanto si è osservata una netta diminuzione della copertura e una maggiore superficie di matte morta. Il proponente ha riferito che lo stato della ER all'esterno dell'area portuale risulta migliore rispetto a quello all'interno del porto, e il molo sopraflutto rappresenta lo sparti-acque tra la ER con in media il 35% di copertura (zona interna del porto) e quella con un valore doppio di copertura del 70%) (esterno del porto). Tuttavia, non sono sufficienti le informazioni prodotte per fornire un quadro puntuale e quantitativo dello stato di regressione esistente all’esterno e all’interno dell’area di intervento, né è stata prodotta la documentazione fotografica e video georeferenziata della mappatura di dettaglio delle biocenosi e altre specie protette (inclusi fondi duri) nell’area oggetto dei lavori. Tuttavia, informazioni acquisite rispetto alla copertura vegetazionale marina storica, sembrano confermare un significativo processo di regressione delle biocenosi protette a partire dalle praterie di posidonia, associate anche alla presenza del molo già esistente ” .
Alle pagg. da 9 a 11 del parere n. 99/2021 si legge poi quanto segue:
“ 2 … Come evidenziato nel parere, il calcolo del Proponente appare significativamente sottostimato poiché: 1) non tiene conto della massicciata a contorno, 2) assume solo un percentuale di copertura e non tiene conto delle perdite indotte all’intorno dell’area dei lavori, 3) non calcola gli effetti cumulativi determinati dalle infrastrutture e attività presenti in loco. Il quadro peggiorativo in essere (riportato dallo stesso Proponente) impone valutazioni accurate degli impatti cumulativi nell’autorizzazione di nuove opere.
...
3 … Non si condividono le affermazioni del Proponente in merito alla presunta impossibilità di stabilire la distribuzione dell’habitat 1120*. Al contrario è possibile effettuare tale accertamento sia con mezzi remoti (ROV georeferenziati) sia tramite attività in immersione. La carenza di informazioni non può e non deve essere utilizzata per autorizzare attività il cui impatto, come nel presente caso, è significativo nel contesto di riferimento.
4 … Le indagini condotte con side scan sonar, come è noto, non forniscono, in assenza di contestualizzazione con immagini georeferenziate, certezza di copertura di posidonia (potrebbero essere solo matte morte); inoltre le motivazioni addotte dal Proponente per l’assenza di dati dell’indice PREI, ovvero le limitazioni imposte dal periodo di pandemia Covid-19, non trovano riscontro nelle relative disposizioni poiché le attività di monitoraggio ambientale rientrano nella categoria delle attività indifferibili e pertanto l’assenza di informazioni sullo stato di salute della posidonia presente non appaiono giustificabili ” .
Ciò posto, la tesi del ricorrente per cui i lavori proposti non produrrebbero un’incidenza significativa sull’habitat esistente nel sito IT8050037 finisce per essere smentita dalla stessa relazione di incidenza dallo stesso citata.
In effetti, tale relazione si esprime in termine dubitativi sulla non significatività dell’intervento (v. pag. 25 della relazione).
Ancora, sempre da tale relazione risulta, in linea con quanto sottolineato dalla TV, che “ Dall’indagine è emerso che la ER di ON è rada/discontinua ed in stato disturbato/tendenzialmente in regressione nella parte interna della rada, più continua ed in migliore stato all’esterno della rada.
Nel confronto con i dati sulla ER pregressi (MATTM 2003, Tratto Blu 2006) la distribuzione e le caratteristiche risultano peggiorate, in quanto si è osservata una netta diminuzione della copertura ed una maggiore superficie di matte morta, sebbene non sia stata riscontrata una differenza significativa nei valori di densità.
La ON è presente nella zona a ridosso del tratto terminale del molo di sopraflutto. I dati desunti dall’ultima indagine AB (survey nel luglio 2020) parlano di una superficie di ON occupata dalla mantella prevista in progetto pari a 3912mq, e di una superficie occupata dal prolungamento del molo previsto in progetto pari a 162mq, quindi con una superficie complessiva di ON occupata dalle opere previste in progetto pari a 4074mq ” (v. pag. 17 della relazione di incidenza).
Tanto evidenziato, le puntuali motivazioni della TV (anche in risposta alle osservazioni del ricorrente in sede procedimentale) non risultano idoneamente scalfite dalle suddette censure svolte dal Comune, poiché queste ultime pretermettono del tutto la puntuale ed analitica motivazione con cui la Commissione ha espressamente preso in considerazione nel valutare l’impatto dell’opera la specifica condizione in cui si trova la prateria di poseidonia presente in loco.
Quanto poi all’asserita disparità di trattamento la mancata produzione in giudizio del D.M. citato dal ricorrente unitamente a tutti gli atti che l’hanno preceduto non consente in alcun modo di verificare se la lamentata disparità sussista, non senza osservare che i giudizi espressi dalla TV in un caso difficilmente possono essere censurati dal punto di vista della disparità di trattamento in considerazione dei diversi complessi contesti in cui si vengono volta per volta ad inserire.
11.5. Il Comune ha poi contestato le valutazioni espresse dalla TV al punto 5 dell’impugnato parere, in quanto nell’area interessata dall’opera non sarebbe emersa la presenza di altre specie marine protette. La relazione analitica della biologa avrebbe smentito la presenza della “pinna nobilis” in loco.
11.6. Al punto 5 di pag. 67 del parere n. 78/2021 si legge: “ Oltre alla sottrazione di superfice di habitat il progetto determina ulteriori incidenze dirette (oltre che sull’habitat 1120*) in particolare sulle altre specie marine protette presenti nell’area (e.g, PI nobilis) sia in fase di cantiere che in fase di esercizio ”.
A pag. 12 del parere n. 99/2021 si legge poi quanto segue: “ Il Proponente non ha compreso la portata della valutazione operata dalla Commissione che si riferiva ad habitat di pregio (sia infralitorale superiore sia inferiore sia coralligeno) presenti nell’area di influenza del progetto. La zona del promontorio di Palinuro è nota per la presenza di corallo rosso a pochi metri di distanza dal sito di interesse. In ogni caso, essendo la PI nobilis una specie associata all’Habitat Posidonieto, la sua assenza conferma le condizioni di impatto esistenti e di fragilità e vulnerabilità del sito ”.
Ora, quanto osservato dalla Commissione deve essere strettamente correlato agli altri punti dei pareri impugnati, ragion per cui la considerazione d’insieme della motivazione rende tale doglianze infondate.
11.7. Il Comune ha poi contestato le valutazioni espresse dalla TV ai punti 6 e 7 degli impugnati pareri, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto delle misure di mitigazione proposte dal Comune sia in fase di realizzazione del progetto, sia in fase di esercizio delle attività portuali; tali misure assicurerebbero la minima dispersione di sedimento / polvere con effetti non significativi sulle biocenosi esistenti a seguito della realizzazione dei pali.
11.8. Ai punti 6 e 7 di pag. 67 del parere n. 78/2021 si legge: “ 6. Durante la realizzazione dell’opera, attività quali ad esempio la movimentazione dei massi e l’infissione dei pali per il prolungamento della banchina, determineranno effetti di risospensione dei sedimenti, con presumibili effetti deleteri sulle biocenosi presenti, per i quali non sono previste misure di contenimento.
7. Nella fase di esercizio appare certo un aumento del tasso di sedimentazione, che avrebbe non solo impatti diretti sulle biocenosi interne (ed esterne) alla baia ma potrebbe determinare la necessità di impattanti attività di dragaggio dei fondali che avrebbero ulteriori effetti negativi sulle condizioni attuali ”.
A pag. 12 del parere n. 99/2021 si legge poi quanto segue: “ nessuna delle misure previste dal Proponente è supportata fattualmente con dati riscontrabili. Tutte le indicazioni sono generiche e vaghe. Le misure sopra indicate non permettono di mitigare gli impatti. La dispersione di sedimenti e solidi sospesi viene di noroa impedita con utilizzo di apposite barriere non previste dal presente studio ”.
Orbene, sul punto a fronte della genericità lamentata dalla TV già in sede di parere n. 99/2021 nessun elemento aggiuntivo viene fornito in ricorso per supportare la critica ivi svolta, ragion per cui la stessa non può in alcun modo essere recepita da questo Collegio.
Dalla lettura della relazione di incidenza in atti risulta poi corrispondente al vero quanto evidenziato dalla Commissione circa la mancata previsione tra le misure di mitigazione proposte dell’utilizzo di apposite barriere al fine di evitare la dispersione di sedimenti e solidi sospesi.
11.9. Il Comune ha poi contestato le valutazioni espresse dalla TV ai punti da 8 a 11 e da 22 a 25 degli impugnati pareri, perché la Commissione non avrebbe considerato che: si tratterebbe di intervento unicamente volto alla messa in sicurezza di porto già esistente dagli anni ’70 e non già alla realizzazione di una nuova opera; tale intervento sarebbe volto a garantire adeguate condizioni di sicurezza per le persone e le imbarcazioni durante le operazioni di attracco ed ormeggio tenuto conto delle condizioni meteo-marine presenti in occasione delle mareggiate più intense; il progetto non determinerebbe significative alterazioni idrodinamiche e morfodinamiche, sia con riguardo al posidonieto, che con riferimento alle coste, restando immutato il carico di sedimentazione; l’area interessata dal progetto non vedrebbe la presenza di fondi duri e relativa fauna.
11.10. Ai punti da 8 a 11 e da 22 a 25 delle pagg. 67, 68, 69 e 70 del parere n. 78/2021 si legge:
“ 8. L’impatto dell’incremento dei posti barca determinato dall’intervento, e quindi della presenza di natanti nell’area portuale, non è indicato e considerato dal proponente. Tuttavia, è evidente che un ulteriore e più intensivo utilizzo dell’area, incidendo negativamente sulla qualità delle acque, rappresenta un ulteriore fattore di accelerazione del quadro regressivo delle praterie di fanerogame presenti nell’area, con conseguenti effetti negativi su questo e altri habitat di pregio dell’area.
9. Non è possibile escludere che la perturbazione operata dal progetto sia in fase di realizzazione (temporanea) sia in fase di esercizio (permanente) sia in termini di alterazione idrodinamica, sia in termini di carico di sedimentazione, possa acuire la regressione del posidonieto e determinare una ulteriore perdita di superfice di habitat all’interno dello specchio acqueo del porto ampliato e dell’area circostante, della quale allo stato non è possibile stimare né l’entità né la tempistica, rendendo impossibile attuare la sua conservazione.
10. Non sono state definite con chiarezza eventuali opere collaterali atte a impedire alterazioni dello stato morfodinamico delle coste, compreso il tratto del litorale balneare di Palinuro a Nord della baia portuale, anch’esso interessato dal sito IT8050037 “Parco marino di Punta degli Infreschi”, specificamente il Lido Ficocella già soggetto a processi di erosione costiera, che pur essendo incluso nel tracciamento delle curve parametriche per le analisi modellistiche eseguite nello studio del 2005, non è oggetto di previsioni sulla sua evoluzione futura, con ciò assumendo aprioristicamente che i fenomeni evolutivi indotti dalle opere di progetto siano circoscritti all’insenatura portuale.
11. Non sono state previste misure per la conservazione della fauna di fondi duri eventualmente interessata, anche indirettamente, all’opera;
22. Considerato altresì che le previste opere di miglioramento dei servizi prescindono dalla necessità di estensione del molo attuale.
23. Tenuto conto che la valenza naturalistica dell’area di interesse e l’importanza degli habitat prioritari presenti sui quale incide l’intervento impongono l’applicazione rigorosa del principio di precauzione.
24. Per tutto quanto esposto si ritiene che l’opera in oggetto determina non solo la sottrazione diretta di superfice del posidonieto in corrispondenza dell’area di sedimento del prolungamento del molo di sopraflutto, in ogni caso sottostimata dal Proponente, ma anche ulteriori impatti negativi, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, che andrebbero ad acuire la regressione in essere delle praterie di fanerogame e delle altre biocenosi di pregio dell’area, il cui stato di conservazione è già notevolmente deteriorato all’interno dello specchio acqueo del porto nella sua conformazione attuale, con possibile ulteriore perdita di habitat 1120*.
25. Si ritiene quindi che, nonostante le misure di mitigazione previste, anche se genericamente, dal Proponente, non sia possibile escludere deterioramenti e disturbi pregiudizievoli dell’ecosistema marino e costiero del “Parco marino di Punta degli Infreschi” determinati dalla realizzazione del progetto e, di conseguenza, la probabilità del verificarsi di incidenze significative negative sull’integrità di questa Area Marina Protetta ovvero del sito IT8050037 “Parco marino di Punta degli Infreschi ”.
Alle pagg. da 13 a 15 e da 30 a 33 del parere n. 99/2021 si legge poi quanto segue:
“ 8. … il Proponente a pag 33-34 dichiara: “Nelle strutture portuali dell’Ambito Cilentano le azioni di riqualificazione e potenziamento di strutture esistenti, così come la scelta localizzativa di nuove strutture portuali turistiche, in ogni ambito, devono: ….omissis…. - prevedere un adeguamento dell’offerta di posti barca alla domanda esistente e potenziale, con specifico riferimento alle diverse tipologie di utenza (stanziale, stagionale, di transito) ed entro i vincoli posti dalla capacità di carico della fascia costiera … ”
Si prende atto che il potenziamento dell’infrastruttura e adeguamento dell’offerta di posti barca alla domanda esistente e potenziale non prevede un aumento dei posti barca. Tuttavia tale affermazione appare in contrasto con quanto in precedenza dichiarato dallo stesso Proponente nel progetto in merito agli obiettivi dell’intervento, ovvero che la progettazione è stata finalizzata ad assicurare la piena funzionalità di un sistema qualificato di nautica diportistica che passa attraverso la disponibilità di almeno 250 posti barca e dei servizi connessi.
…
9. … i dati forniti non confermano quanto affermato dal Proponente per due ragioni: 1) evidenza di stato regressivo del posidonieto già in corso; 2) “pertanto l’intervento di progetto darà luogo ad una ridistribuzione dei sedimenti … traslata verso sud di una quantità tale da assicurare la conservazione del volume complessivo dei sedimenti”. La redistribuzione verso sud implica un accumulo in alcune aree del fondale. È importante identificare se queste aree ospitano posidonieti, infatti è noto che l’accumulo di sedimenti su questi habitat è una delle principali, se non la principale ragione di regressione delle praterie di ON oceanica. Questi dati evidenziano indirettamente come: 1) gli impatti possano estendersi per effetto del trasporto di fondo su habitat esterni all’area di interesse; 2) la stima dell’areale di posidonieto che si perderebbe con l’opera sarebbe più ampio di quanto dichiarato.
…
10. … la risposta del proponente non coglie il senso di quanto evidenziato dalla Commissione ovvero gli aspetti di poca chiarezza sulla necessità o meno di ulteriori opere a terra (pennelli verticali) per il confinamento del trasporto dei carichi di fondo. La possibilità di nuove e ulteriori opere di contenimento dei carichi è appena accennata, ma non chiaramente esplicitata. Inoltre, la risposta fornita che “la deriva litoranea a grande scala risulta essere diretta da Nord verso Sud” e che questo escluderebbe “fenomeni di evoluzione morfodinamica indotti sul litorale Nord” non esclude che il lido Ficocella, non oggetto delle recenti modellazioni, possa essere oggetto di un incremento dell’erosione nel caso di prolungamento di progetto del molo, stante la riduzione dell’agitazione marina all’interno della rada portuale e l’incremento della sedimentazione della porzione occidentale della spiaggia interna alla baia portuale, oltre la chiesa di Sant’Antonio, evidenziato nella relazione del 2005.
…
11. … la risposta non è pertinente poiché la Commissione faceva riferimento ai fondi duri (habitat diversi da Posidonieto) presenti nel raggio di pochi metri sul promontorio di Palinuro che includono, gorgonie e corallo rosso su fondi duri lato esterno diga a brevissima distanza dalla stessa.
…
22. … il Proponente non ha colto il senso dell’osservazione della TV, la quale rilevava che la proposta di ampliamento del molo trovava ragione (da parte del Proponente) anche nella possibilità di dotare l’infrastruttura di servizi (acqua e energia elettrica). Tuttavia, tali servizi troverebbero comunque posizionamento sul molo già esistente (e non sul prolungamento, oggetto della presente proposta). Pertanto, la richiesta di ampliamento del molo per attrezzare lo scalo con migliori servizi appare non giustificata.
…
23. … la Commissione, per tutte le motivazioni esposte nel parere del ……., è del parere che l’opera ha incidenza negativa significativa sull’habitat prioritario 1120* presente nell’area di influenza del progetto e quindi sul sito IT8050037 SIC-ZPS “Parco Marino di Punta degli Infreschi” .
…
24. … la risposta ad avviso della TV appare non esaustiva e non supportata.
…
25. … La perdita di habitat non può ritenersi poco significativa alla luce della quantificazione fornita dal Proponente che appare non corretta alla luce di: 1) regressione esistente; 2) effetti cumulativi con opere esistenti (molo, pennelli, attività diportistica); 3) valutazione della percentuale di ricoprimento (canopy) fanerogame; 4) assenza degli effetti della massicciata a contorno del prolungamento del pennello; 5) inadeguatezza dei sistemi di compensazione e mitigazione.
…
Il sentito del Parco è obbligatorio ma non è vincolante e privo del supporto di un’istruttoria condotta da biologi marini esperti in materia; tale sentito, tra l’altro, e riportare la firma di un architetto la cui competenza specifica sembra esulare dalle problematiche qui trattate di perdita di ON oceanica.
…
Le materie di competenza del CT (paesaggio, beni culturali) esulano dalle ragioni ostative di impatto ambientale dell’opera su habitat prioritari.
…
Le circostanze riferite sono irrilevanti per in caso che qui ci interessa, in quanto Il Proponente non ha espresso la necessità di fare la manutenzione dello scalo, ma chiede di ampliarlo.
…
La necessità rappresentata non trova alcun riscontro nelle informazioni fornite dal Proponente e non giustifica il carattere di “opera indispensabile” che il Proponente attribuisce al progetto alla luce della presenza di altri due approdi sicuri a circa 4 miglia di distanza a nord e a sud di Palinuro.
…
La necessità rappresentata non trova alcun riscontro nelle informazioni fornite dal Proponente e non appare sostanziale alla luce della presenza di altri due approdi sicuri a circa 4 miglia di distanza a nord e a sud di Palinuro.
…
I motivi di rilevante interesse pubblico non trovano idoneo riscontro nella documentazione presentata alla TV.
…
Le misure proposte appaiono vaghe, addirittura non certe, ma opzionabili a seguito di ulteriori studi e valutazione (almeno per come esplicitato nella presente risposta); in due casi su tre sono azioni (opzionali) mitigative e non compensative. L’unica azione compensativa appare tuttavia inadeguata, poiché basata su metodologia che espone l’area a rischio di ulteriore perdita di habitat per il prelievo di piante nelle aree donatrici (donors) per il reimpianto nelle aree degradate. Si rappresenta che l’opera proposta avrebbe carattere permanente e pertanto la porzione di habitat di pregio perso avrebbe carattere non reversibile.
… ”.
Dagli stralci che precedono emerge a confutazione delle censure del Comune che: per quanto l’intervento sia volto a riqualificare un porto già esistente è palese che non si tratta sic et simpliciter di un consolidamento di quanto già esistente, bensì di un ampliamento non trascurabile dello stesso, proponendosi tale progetto: di prolungare la testata del molo foraneo di circa m. 45,00; di ruotarla di circa 40° rispetto all’asse del molo; di allargare di circa m 6,30 la sezione della banchina interna del molo per tutta la lunghezza (oltre ad opere accessorie consistenti nella risberma, nella berma superiore della mantellata esterna e nella scogliera radente con banchina a giorno nel tratto che va fino alla radice del molo di sopraflutto; v. pag. 10 della relazione di incidenza); con riferimento al carico di sedimentazione la TV ha sollevato dubbi sugli impatti dell’opera in relazione al posidonieto, evidenziando la presenza in atto di fenomeno regressivo dello stesso, nonché la circostanza che la redistribuzione dei sedimenti verso sud in ragione dell’intervento di progetto comporterà necessariamente un accumulo degli stessi in alcune aree del fondale, con potenziale ulteriore regressione della prateria di posidonia oceanica in aggiunta a quella già dichiarata per effetto diretto dell’opera; la Commissione ha chiarito nel parere n. 99/2021 che il riferimento ai fondi duri e relativa fauna doveva intendersi effettuato relativamente “ ai fondi duri (habitat diversi da Posidonieto) presenti nel raggio di pochi metri sul promontorio di Palinuro che includono, gorgonie e corallo rosso su fondi duri lato esterno diga a brevissima distanza dalla stessa ”, vale a dire nell’ottica complessiva valutazione dell’impatto dell’intervento sull’area di cui si discute.
11.11. Il Comune ha poi contestato le valutazioni espresse al punto 23 degli impugnati pareri sotto ulteriore profilo legato allo scorretto riferimento da parte della TV al principio di precauzione, in quanto nel caso di specie gli studi dei tecnici del Comune non consentirebbero di ritenere che il progetto determini una probabile incidenza sul sito IT8050037 e sull’habitat prioritario presente.
11.12. Premesso il richiamo a quanto si legge nei pareri suddetti in relazione al punto 23 (v. sopra) la TV ha correttamente citato il principio di precauzione (avente fondamento nel diritto dell’Unione Europea e, in particolare, nell’art. 191 del TFUE), al quale fa riferimento l’art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006; tale principio richiede un’adeguata azione (tanto da parte dei privati, quanto da parte dell’amministrazione) ai fini della tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e nell’ottica di prevenire alla fonte i danni causati all’ambiente.
In effetti, questo principio impone nella materia in discussione un approccio alla gestione del rischio per cui qualora sia possibile che una determinata azione possa arrecare danno all’ambiente e qualora non vi sia ancora un consenso scientifico sulla questione l’azione in questione non dovrebbe essere posta in essere (fermo restando che è possibile riesaminare l’azione non appena si rendano disponibili maggiori informazioni scientifiche).
Da tutte le considerazioni svolte dalla Commissione deriva che non è in alcun modo arbitrario il riferimento a tale principio, avendo la Commissione sottolineato plurimi profili di incertezza relativamente alla portata dell’impatto del progetto sulla prateria di posidonia suddetta e, più in generale, sull’ambiente marino presente nel luogo in cui dovrebbe essere realizzato l’intervento da parte del Comune.
Del resto, nel senso evidenziato dalla TV non appare fuori luogo il richiamo al principio dello sviluppo sostenibile (di cui all’art. 3-quater del D. Lgs. 152/2006), il quale impone l’individuazione di soluzioni tali da “ salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane ”, nonché la prioritaria considerazione dell’interesse alla tutela dell’ambiente nell’ambito dell’attività amministrativa.
12. Con un secondo gruppo di censure contenute nel secondo motivo di ricorso (v. pagg. 19 e seguenti del ricorso) il Comune ha poi ulteriormente censurato gli atti impugnati in relazione alla motivazione posta dalla TV a fondamento della ritenuta assenza di soluzioni alternative.
12.1. Il Comune ha prima di tutto lamentato la violazione dei commi 9 e 10 dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 per non aver ritenuto la TV ed il TE la sussistenza di motivi imperativi di interesse pubblico, unitamente agli altri presupposti ivi previsti, tali da autorizzare comunque la realizzazione dell’opera in discussione.
La soluzione progettuale individuata dal Comune sarebbe quella ottimale rispetto alle alternative progettuali esaminate, pure tenuto conto dell’incidenza non significativa determinata dal progetto.
Il motivo imperativo di rilevante interesse pubblico sarebbe costituito dalla messa in sicurezza del porto di Palinuro a tutela dell’incolumità delle persone e delle cose durante le operazioni di ingresso, accosto e ormeggio all’interno della rada (anche considerata l’attività di trasporto pubblico di passeggeri svolta), pure tenuto conto degli eventi dannosi verificatisi in precedenza a causa delle condizioni meteo – marine.
L’amministrazione statale sarebbe incorsa in un difetto di istruttoria nel momento in cui non ha ravvisato la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante di interesse pubblico.
Il Comune avrebbe poi individuato tre idonei misure compensative, vale a dire: in primo luogo, il ripristino dell’habitat 1120* attraverso il reimpianto di ON in zona limitrofa all’area portuale (sempre all’interno del sito IT8050037), previa redazione di uno specifico e dettagliato progetto di realizzazione e gestione; in secondo luogo, il piano di ormeggi eco-compatibile da realizzare sempre all’interno del sito IT8050027 in area immediatamente adiacente a quella portuale di Palinuro, previa redazione di uno specifico e puntuale progetto; in terzo luogo, l’intensificazione e conservazione di habitat in altro sito Natura 2000 (IT8050008), posto in adiacenza all’area portuale, anche in questo caso previa redazione di uno specifico e dettagliato progetto di realizzazione e monitoraggio.
Il ricorrente ha quindi censurato la motivazione della TV con riferimento ai punti da 12 a 17 dei pareri impugnati.
12.2. Al fine di rendere più agevolmente intellegibili le critiche svolte dal Comune va detto che ai punti da 12 a 17 di pag. 68 del parere n. 78/2021 si legge:
“ 12. Il proponente, nello Studio di Incidenza da ultimo presentato, a fronte delle misure di mitigazione individuate e proposte, valuta le incidenze determinate dal progetto come non significative. Tuttavia, anche a fronte di tale supposta non significatività, lo stesso proponente prevede l’attuazione di una serie di misure di compensazione ritenute atte a compensare la perdita diretta di habitat prioritario e gli effetti su area vasta.
13. Per quanto riguarda il traspianto della posidonia, si evidenziano le incertezze sull’efficacia dell’intervento nell’area interessata, alla luce anche del generale limitato successo di tali interventi considerando metodologia, localizzazione e profondità di intervento.
14. Sono previsti da parte del proponente interventi di ripristino/compensazione per la prevista mortalità indotta a seguito delle opere o per mortalità post trapianto ma questi sono condizionati da un’analisi costi/benefici al fine di verificare se, alla luce delle conoscenze disponibili, ci siano, in concreto, i presupposti affinché l’intervento di piantumazione possa essere realizzato con successo. Inoltre, non sono individuate misure definitive di ripristino/restauro per il reimpianto della ON oceanica tali da assicurare la compensazione della perdita di habitat attesa a causa dell’intervento, come si evince anche da quanto riportato dal Proponente.
15. Non è possibile escludere che gli interventi di espianto da altre praterie di posidonia abbiano limitata efficacia e vadano a compromettere ulteriori porzioni di prateria.
16. Pur ricadendo all’interno del sito IT8050037, l’area individuata per l’attuazione del proposto Piano ormeggi ecocompatibile è esterna allo specchio acqueo del porto. Inoltre, la tipologia di attività previste si configurano quali misure di mitigazione degli impatti, piuttosto che come misure di compensazione degli stessi.
17. Le ulteriori misure di compensazione degli effetti sull’area vasta, interessanti gli habitat 5330 (Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici) e 3170* (Stagni temporanei mediterranei) presenti nell’adiacente sito “Capo Palinuro” IT8050008 che aggetta sull’area portuale di Palinuro e sul sito Parco Marino di Punta degli Infreschi, sono descritte sommariamente senza il livello di dettaglio necessario per comprendere la reale compensazione derivante da tali tipi di interventi ”.
12.3. Alle pagg. da 16 a 22 del parere n. 99/2021 si legge poi quanto segue:
“ 12. … Ai sensi dell'art. 5 commi 9 e 10 del DPR n. 357/1997 e delle Linee Guida nazionali in materia di Valutazione di Incidenza, devono essere espressi in modo incontrovertibile i "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" (IROPI) che, per essere ritenuti idonei a giustificare le citate deroghe, devono giustificare fattualmente le motivazioni per le quali esistono motivi reali di sicurezza. Il Proponente al contempo non sembra muovere motivazioni di natura economica avendo nella sua risposta dichiarato che non intende aumentare il numero di posti barca e non avendo espresso previsione di obblighi di servizio pubblico.
A tale proposito si richiama il documento Habitats Directive: guidance on the application of article 6(4) Alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest (IROPI) and compensatory measures (2012) che a pag. 4 esplicitamente dichiara:
16. When identifying IROPI a competent authority must consider whether all three elements of IROPI are met: 1) Imperative: the plan or project is necessary (whether urgent or otherwise) for one or more of the reasons outlined above (paragraph 15). 2) Overriding: the interest served by the plan or project outweighs the harm to the integrity of the site as assessed in light of the weight to be given to the protection of such sites under the directive. 3) Public Interest: a public good is delivered rather than a solely private interest.
Ovvero che le ragioni di 1) assoluta necessità, 2) interesse che supera il danno ambientale e 3) il pubblico interesse (e non solo di interesse privato) devono essere tutte soddisfatte.
…
il prelievo di porzioni di prateria da area adiacente provoca un danno non compensabile con certezza nella prateria donatrice e il successo in quella ricevente può essere limitato. Pertanto, non ci sono garanzie di compensazione del danno recato alla prateria impattata dall’opera.
…
questa misura è mitigativa e non compensativa e peraltro: 1) può essere operata indipendentemente dall’opera in oggetto; 2) è già attuabile e già sperimentata nel periodo estivo. Peraltro, queste misure dovrebbero essere già formalmente adottate nel piano di gestione dell’AMP.
…
la descrizione fornita dal Proponente della misura riferita è priva di ogni dettaglio ed elemento utile a comprendere la valenza compensativa della stessa con riferimento all’incidenza negativa significativa sul posidonieto interferito.
13. … si prende atto della circostanza, non evidenziata dal Proponente dello Studio di Incidenza, che le misure di compensazione proposte erano da ritenersi come possibili alternative di compensazione, circostanza particolarmente sorprendente alla luce dell’evidenza fornita dal proponente di praterie di fanerogame proprio nell’area di intervento. Detto questo, il Proponente, rispetto a quanto già riportato nella documentazione presentata, non fornisce elementi aggiuntivi né propone soluzioni alternative al traspianto tali da far supporre maggiori garanzie di successo e da far escludere la necessità di prelievo da posidonieti adiacenti
14. … il Proponente conferma che non ha certezze sulla fattibilità della compensazione e che tali indicazioni sarebbero demandate a ulteriori studi ad hoc.
15. … si rimanda a quanto sopra riportato.
16. … un sistema di ormeggi eco-compatibile non può compensare il danno ambientale determinato dalla perdita di habitat ma solo mitigare gli impatti determinati dalle imbarcazioni sugli habitat rimanenti.
17. … se ben inteso da quanto sopra riportato, il Proponente sembra chiarire che nella proposta presentata non intendeva prevedere tutte le misure di “compensazione” ma solo una o più di queste. La qualcosa appare del tutto inadeguata alla luce della circostanza che l’unica misura di compensazione non da garanzia di efficacia e che le altre due misure di mitigazione dovrebbero già essere state ordinariamente disposte essendo l’area all’interno di una AMP. Nella proposta appariva al contrario che fossero tutte messe in opera contestualmente. Questo chiarimento evidenzia un quadro ancor meno rassicurante in termini ambientali di quello per il quale è stato reso il parere”.
12.4. Il ricorrente ha criticato tali motivazioni per le seguenti ragioni: qualora il Ministero avesse scelto la misura compensativa del reimpianto il Comune avrebbe redatto uno specifico progetto per la realizzazione e monitoraggio dell’intervento, avvalendosi dell’ausilio di un responsabile tecnico, e lo avrebbe realizzato nei tempi e con le modalità stabilite in maniera condivisa; del resto, si tratterebbe della stessa misura compensativa proposta con riguardo al porto di PO ES, la quale sarebbe stata accolta dal TE; la proposta relativa all’impianto di eco-ormeggi sarebbe poi una misura di compensazione vera e reale e non già mera misura di mitigazione; quanto poi alla terza misura proposta il Comune avrebbe redatto uno specifico e dettagliato progetto di realizzazione e monitoraggio laddove il Ministero avesse optato per tale misura.
12.5. Ciò posto, l’art. 5 (rubricato “Valutazione di incidenza”) del D.P.R. 357/1997 ai commi 9 e 10 dispone:
“ 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ”.
Tali disposizioni recepiscono nell’ambito dell’ordinamento italiano quanto previsto dal par. 4 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Nel caso di specie si discute di un habitat naturale prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, ragion per cui viene in rilievo il disposto del comma 10 dell’art. 5 predetto.
Il Comune ha giustificato la necessità di realizzare l’intervento in discussione con riferimento ad esigenze connesse alla sicurezza pubblica, non risultando pertinente il riferimento all’ipotesi degli “ altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ”, non avendo il Comune rappresentato in alcun modo la necessità di acquisire il parere della Commissione europea.
Tuttavia, questo Collegio ritiene che la valutazione espressa dalla TV e del Ministero per tutte le ragioni esposte nei pareri impugnati sfugga alle censure del ricorrente non risultando illogica e/o irragionevole la prevalenza accordata alle esigenze di tutela dell’ambiente alla luce della presenza di un habitat naturale prioritario nell’ambito del quale le praterie di posidonia sono già in uno stato di regressione.
Inoltre, quanto all’asserita disparità di trattamento rispetto al caso di PO ES come si è già detto sopra con riferimento ad altra doglianza (in parte sovrapponibile alla presente) la mancata produzione in giudizio del D.M. citato dal ricorrente unitamente a tutti gli atti che l’hanno preceduto non consente in alcun modo di verificare se la lamentata disparità sussista, non senza osservare che i giudizi espressi dalla TV in un caso difficilmente possono essere censurati dal punto di vista della disparità di trattamento in considerazione dei diversi complessi contesti in cui si vengono volta per volta ad inserire.
Analogamente resistono alle censure del ricorrente le motivazioni della TV e del TE relative alla questione delle misure di compensazione.
Orbene, risulta dalla stessa relazione di incidenza in atti che per la misura del reimpianto della posidonia oceanica i dati relativi a misure di questo tipo sono alquanto contrastanti, nonostante siano passati più di 25 anni dal primo intervento posto in essere nel mediterraneo (v. pag. 51 della relazione), ragion per cui risultano pienamente giustificati i dubbi espressi dalla TV sulla effettiva idoneità di tale misura di compensazione.
Relativamente poi alla proposta relativa all’impianto di eco-ormeggi contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente risulta decisivo nel senso di escludere la portata effettivamente compensativa di tale misura la circostanza che, come rilevato dal Ministero, si dovrebbe trattare di misure già adottate nel piano di gestione dell’AMP, che, quindi, non si vede come possano compensare a monte la portata dell’opera di cui si discute.
In relazione poi alla misura compensativa dell’intensificazione e della conservazione dell’habitat in altro sito la proposta del Comune risulta effettivamente generica (v. pagg. da 61 a 68 della relazione di incidenza) e comunque sprovvista, come correttamente rilevato dalla TV, di “ ogni dettaglio ed elemento utile a comprendere la valenza compensativa della stessa con riferimento all’incidenza negativa significativa sul posidonieto interferito ”.
13. Infine, il Comune ha criticato gli atti impugnati per essere gli stessi manifestamente illogici, sproporzionati ed irragionevoli per non aver tenuto conto della identità del progetto di cui discute rispetto a quello che nel 2007 aveva ricevuto un giudizio positivo dalla IO Campania nell’ambito della procedura VI – VI. Pur essendo i due progetti uguali il primo avrebbe riportato un esito positivo, mentre il secondo sarebbe stato valutato in modo sfavorevole, nonostante lo stesso abbia ottenuto i pareri positivi ed i necessari nulla – osta da parte delle amministrazioni interessate.
La TV ed il MTA avrebbero dato prevalenza ingiustificata ed arbitraria agli interessi ambientali, senza contemperarli con le esigenze di tutela della sicurezza e della salute pubblica (sottese alla realizzazione del contestato progetto volto a garantire la sicurezza pubblica al porto di Palinuro) e disattendendo i criteri per l’espletamento della valutazione di incidenza come da relativo percorso di analisi e valutazione progressiva.
Tali critiche non vengono giudicate meritevoli di recepimento da questo Collegio.
Come si è già detto sopra il precedente parere espresso dalla IO non viene in rilievo in favore del Comune ricorrente, tenuto conto che la TV ed il TE sono soggetti diversi rispetto alla IO (nonché rispetto a commissioni incardinate nell’ambito della stessa) e che il giudizio espresso dalla TV e recepito del TE è risultato ampiamente e congruamente motivato sulla scorta di tutte le considerazioni svolte ai paragrafi precedenti. Nel senso dell’infondatezza della relativa doglianza depone poi anche la diversità dei tempi in cui sono stati espressi i relativi pareri, il che ben può avere inciso sulle valutazioni a cui sono pervenuti tali enti, tenuto conto del peggioramento delle condizioni accertate con riferimento alla prateria di poseidonia.
Del resto, non pare un fuor di opera osservare anche il mutamento del quadro costituzionale di recente registratosi in materia (per quanto in epoca successiva agli atti impugnati) con la riforma dell’art. 9 della Costituzione (in virtù di quanto disposto dalla Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1), il quale impone all’interprete un ulteriore sforzo di interpretazione costituzionalmente orientata delle fonti primarie e secondarie nell’ottica della piena tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
Da questo punto di vista non si può giudicare in alcun modo come arbitrario ed irragionevole l’esito a cui è pervenuto il TE, tenuto conto che le esigenze di sicurezza relative all’attracco presso il porto di Palinuro non possono essere tutelate a totale detrimento dei valori ambientali.
Con riferimento poi all’asserita violazione dei criteri per l’espletamento della valutazione di incidenza neppure tale ultima critica coglie nel segno, dovendosi ritenere che la TV abbia correttamente valutato l’incidenza del progetto sull’integrità del sito e l’inidoneità dei motivi addotti a giustificare le invocate deroghe di cui all’art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/1997.
14. A chiusura di quanto finora osservato ad avviso di questo Collegio i pareri resi dalla TV risultano ragionevoli, coerenti ed ampiamente e puntualmente motivati, pure tenuto debitamente conto dell’ampia istruttoria svolta, delle specifiche competenze dei componenti della TV e della stretta interconnessione esistente tra i diversi punti in cui tali pareri sono articolati (il che fa sì che si debba guardare alla tenuta complessiva degli stessi rispetto alle censure talvolta eccessivamente “granulari” avanzate dal Comune), ragion per cui questi pareri e l’impugnato provvedimento che li recepisce resistono nel loro insieme alle censure mosse dal Comune ricorrente.
In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
15. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
AR PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR PO | IG SO |
IL SEGRETARIO