TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 9
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere - parere positivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

    La Corte ha ritenuto che il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali fosse limitato agli aspetti paesaggistici e culturali, escludendo quelli ambientali di competenza della TV. Pertanto, la TV poteva discostarsi dal parere senza ulteriore motivazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere - coinvolgimento esperto regionale

    La Corte ha constatato la partecipazione dell'esperto designato dalla Regione Campania alla TV e ha ritenuto che non fosse necessario un parere preventivo della Regione, essendo stata messa in condizione di partecipare al procedimento. La diversità dei soggetti e dei tempi giustifica la diversità di esito rispetto a un precedente parere.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere - parere Ente Parco non vincolante

    La Corte ha chiarito che il parere dell'Ente Parco non è vincolante e ha rilevato che l'Ente stesso ha osservato la propria incompetenza ad esprimere parere sull'incidenza dell'intervento in relazione all'ambiente marino, essendo l'area di intervento esterna al parco.

  • Rigettato
    Errata valutazione cumulo impatti ambientali e vicinanza porti

    La Corte ha ritenuto che la vicinanza dei porti sia stata considerata ai fini della sicurezza e che le Linee Guida citate dal Comune operino in sede preventiva per stabilire l'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, non per valutare impatti cumulativi di un progetto. Le motivazioni della TV sono state ritenute assorbenti.

  • Rigettato
    Errata valutazione sottrazione habitat prioritario 1120*

    La Corte ha ritenuto che la tesi del Comune sia smentita dalla relazione di incidenza stessa e dalle puntuali motivazioni della TV, che ha considerato lo stato di regressione della prateria di posidonia e la sottostima degli impatti. La disparità di trattamento è stata esclusa per mancata produzione del D.M. e per la diversità dei contesti.

  • Rigettato
    Errata valutazione presenza specie marine protette

    La Corte ha ritenuto che la considerazione della TV debba essere correlata agli altri punti dei pareri e che, in tale ottica, le doglianze siano infondate.

  • Rigettato
    Errata valutazione misure di mitigazione

    La Corte ha ritenuto che, a fronte della genericità lamentata dalla TV, il Comune non abbia fornito elementi aggiuntivi in ricorso. Inoltre, la relazione di incidenza conferma la mancata previsione di barriere per evitare la dispersione di sedimenti.

  • Rigettato
    Errata valutazione impatti su fondi duri e alterazioni idrodinamiche

    La Corte ha ritenuto che l'intervento comporti un ampliamento non trascurabile e che la TV abbia sollevato dubbi sugli impatti dell'opera in relazione al posidonieto e alla redistribuzione dei sedimenti. Il riferimento ai fondi duri era inteso in senso più ampio. Le motivazioni della TV sono state ritenute congruenti.

  • Rigettato
    Errato riferimento al principio di precauzione

    La Corte ha ritenuto che il principio di precauzione sia stato correttamente invocato dalla TV, data l'incertezza sulla portata dell'impatto del progetto sull'ambiente marino. È stato richiamato anche il principio di sviluppo sostenibile.

  • Rigettato
    Mancanza di motivi imperativi di interesse pubblico e inadeguatezza misure compensative

    La Corte ha ritenuto che la valutazione della TV e del Ministero non sia illogica né irragionevole, dando prevalenza alla tutela ambientale data la regressione della posidonia. Le misure compensative proposte sono state giudicate generiche e non pienamente efficaci, con dubbi sulla reale portata compensativa degli eco-ormeggi e sulla fattibilità del reimpianto.

  • Rigettato
    Identità progetto con parere positivo precedente e disparità di trattamento

    La Corte ha ritenuto che la TV e il TE siano soggetti diversi dalla Regione Campania e che il parere attuale sia ampiamente motivato. La diversità dei tempi e il peggioramento delle condizioni ambientali giustificano l'esito diverso. È stato anche richiamato il mutamento del quadro costituzionale in materia ambientale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 9
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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