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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
RE AN, AT
CARRA AN, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1878/2020 depositato il 06/07/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1029/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 20/11/2019
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 00003482000 IRPEF-ALTRO 1993
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0000547 IVA-ALTRO 2005
- ESTRATTO DI RUOLO n. 00005472005 IRAP 2005
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0002486 BOLLO 2018
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0100013 IRPEF-ALTRO 1994
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0300041 IVA-ALTRO 1998
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0300084 IRPEF-ALTRO 2001 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11/04/2019, la Sig.ra Resistente_1 impugnava numerosi estratti di ruolo per un importo complessivo di euro 307.380,25, deducendo la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche e la conseguente prescrizione dei crediti tributari. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva contestando l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo e sostenendo la regolarità della procedura di notifica.
La CTP di Foggia, con sentenza n. 1029/1/2019 del 10/10/2019, depositata il 20/11/2019, accoglieva il ricorso rilevando d'ufficio che le notifiche esaminate erano avvenute a mani di soggetti non identificati o senza l'invio della raccomandata informativa, in violazione dell'art. 26 DPR 602/73, motivo per cui le cartelle di pagamento non regolarmente notificate potevano essere “legittimamente impugnate mediante impugnazione del successivo ruolo portato a sua conoscenza nelle forme e nelle modalità dell'estratto”.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificato in data 24/6/2020 a mezzo PEC al difensore costituito (giusta ricevuta di accettazione e successiva di avvenuta consegna depositate agli atti) deducendo:
- Nullità della sentenza di primo grado per error in procedendo e difetto di motivazione, avendo il giudice omesso di esaminare le difese dell'Agente;
- Inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché l'estratto di ruolo non era autonomamente impugnabile e le cartelle risultavano regolarmente notificate;
- Erronea valutazione delle notifiche: tutte le cartelle erano state notificate validamente (posta, messo, PEC); nessuna violazione dell'art. 26 DPR 602/1973;
- Illegittimo annullamento totale delle pretese, anche a fronte di presunti vizi solo parziali;
- Difetto di contraddittorio per atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate, annullati senza chiamare il soggetto legittimato;
- Prescrizione insussistente, essendo il termine decennale e comunque interrotto da atti successivi
(intimazioni, ipoteche, fermo).
Chiedeva l'accoglimento dell'appello e per l'effetto l'annullamento della sentenza per l'inammissibilità del ricorso di primo grado;
la conferma della validità delle cartelle di pagamento. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata, benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia della Sig.ra Resistente_1 , regolarmente citata ma non costituitasi nel presente grado di giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte ritiene, preliminarmente, che gli estratti di ruolo non siano direttamente impugnabili alla luce del comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 (come inserito dall'art. 3 bis del D.lgs. n. 146/2021).
Sul punto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 26283 del 06/09/2022, ha ottemperato alla volontà del Legislatore, vagliando di fatto la legittimità della predetta normativa, che prevede la non impugnabilità diretta degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate confermando l'inammissibilità dei ricorsi presentati avverso tali atti e la sua applicabilità anche ai giudizi pendenti.
Per la Cassazione la contestazione del ruolo e/o delle cartelle è una azione di accertamento negativo di un debito a ruolo che sarebbe decaduto.
< estintiva o modificativa). In buona sostanza vi deve essere un atto del fisco da impugnare, l'estratto di ruolo non è un atto impugnabile (“elaborato informatico”, Cass. SS. UU. n. 19704/2015) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella>>.
Il legislatore, infatti, con l'art. 3 bis del D.lgs. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.
215/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che <>, ma anche che < assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione>>.
La Suprema Corte, con la citata sentenza del 6 settembre, ha statuito che <
12 comma 4-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale
è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste Sezioni Unite (con la già citata sentenza n. 19704/15)
e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
È la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria. Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257
e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., Sez. Un., nn. 9560/14 e 12644/14). Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
…omissis… Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perchè incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione>>.
Ne consegue che le doglianze del contribuente sono destituite di ogni fondamento nell'ambito del giudizio;
dacché la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e, per l'effetto, l'improcedibilità in merito all'esame di tutte le eccezioni sollevate nel medesimo.
Le spese vengono compensate stante il profilo giuridico del caso concreto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia - sez. 26 di Foggia - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso gli estratti di ruolo. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio, stante la peculiarità sotto il profilo giuridico del caso concreto.
Il Giudice AT Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
RE AN, AT
CARRA AN, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1878/2020 depositato il 06/07/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1029/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 20/11/2019
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 00003482000 IRPEF-ALTRO 1993
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0000547 IVA-ALTRO 2005
- ESTRATTO DI RUOLO n. 00005472005 IRAP 2005
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0002486 BOLLO 2018
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0100013 IRPEF-ALTRO 1994
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0300041 IVA-ALTRO 1998
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0300084 IRPEF-ALTRO 2001 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11/04/2019, la Sig.ra Resistente_1 impugnava numerosi estratti di ruolo per un importo complessivo di euro 307.380,25, deducendo la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche e la conseguente prescrizione dei crediti tributari. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva contestando l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo e sostenendo la regolarità della procedura di notifica.
La CTP di Foggia, con sentenza n. 1029/1/2019 del 10/10/2019, depositata il 20/11/2019, accoglieva il ricorso rilevando d'ufficio che le notifiche esaminate erano avvenute a mani di soggetti non identificati o senza l'invio della raccomandata informativa, in violazione dell'art. 26 DPR 602/73, motivo per cui le cartelle di pagamento non regolarmente notificate potevano essere “legittimamente impugnate mediante impugnazione del successivo ruolo portato a sua conoscenza nelle forme e nelle modalità dell'estratto”.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificato in data 24/6/2020 a mezzo PEC al difensore costituito (giusta ricevuta di accettazione e successiva di avvenuta consegna depositate agli atti) deducendo:
- Nullità della sentenza di primo grado per error in procedendo e difetto di motivazione, avendo il giudice omesso di esaminare le difese dell'Agente;
- Inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché l'estratto di ruolo non era autonomamente impugnabile e le cartelle risultavano regolarmente notificate;
- Erronea valutazione delle notifiche: tutte le cartelle erano state notificate validamente (posta, messo, PEC); nessuna violazione dell'art. 26 DPR 602/1973;
- Illegittimo annullamento totale delle pretese, anche a fronte di presunti vizi solo parziali;
- Difetto di contraddittorio per atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate, annullati senza chiamare il soggetto legittimato;
- Prescrizione insussistente, essendo il termine decennale e comunque interrotto da atti successivi
(intimazioni, ipoteche, fermo).
Chiedeva l'accoglimento dell'appello e per l'effetto l'annullamento della sentenza per l'inammissibilità del ricorso di primo grado;
la conferma della validità delle cartelle di pagamento. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata, benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia della Sig.ra Resistente_1 , regolarmente citata ma non costituitasi nel presente grado di giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte ritiene, preliminarmente, che gli estratti di ruolo non siano direttamente impugnabili alla luce del comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 (come inserito dall'art. 3 bis del D.lgs. n. 146/2021).
Sul punto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 26283 del 06/09/2022, ha ottemperato alla volontà del Legislatore, vagliando di fatto la legittimità della predetta normativa, che prevede la non impugnabilità diretta degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate confermando l'inammissibilità dei ricorsi presentati avverso tali atti e la sua applicabilità anche ai giudizi pendenti.
Per la Cassazione la contestazione del ruolo e/o delle cartelle è una azione di accertamento negativo di un debito a ruolo che sarebbe decaduto.
< estintiva o modificativa). In buona sostanza vi deve essere un atto del fisco da impugnare, l'estratto di ruolo non è un atto impugnabile (“elaborato informatico”, Cass. SS. UU. n. 19704/2015) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella>>.
Il legislatore, infatti, con l'art. 3 bis del D.lgs. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.
215/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che <>, ma anche che < assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione>>.
La Suprema Corte, con la citata sentenza del 6 settembre, ha statuito che <
12 comma 4-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale
è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste Sezioni Unite (con la già citata sentenza n. 19704/15)
e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
È la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria. Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257
e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., Sez. Un., nn. 9560/14 e 12644/14). Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
…omissis… Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perchè incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione>>.
Ne consegue che le doglianze del contribuente sono destituite di ogni fondamento nell'ambito del giudizio;
dacché la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e, per l'effetto, l'improcedibilità in merito all'esame di tutte le eccezioni sollevate nel medesimo.
Le spese vengono compensate stante il profilo giuridico del caso concreto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia - sez. 26 di Foggia - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso gli estratti di ruolo. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio, stante la peculiarità sotto il profilo giuridico del caso concreto.
Il Giudice AT Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi