Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01478/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2019, proposto da
MA TG, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Valentino Peterle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo presso lo studio dell’avv.Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Amministrazione Provinciale di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro e Ilaria Bolzon, con domicilio digitale presso la pec dei difensori e domicilio fisico elettivo presso lo studio Paolo Balzani in Vicenza, Contra' Gazzolle, 1 - Prov. Vicenza;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo presso lo studio Luisa Londei in Venezia, Cannaregio 23;
Ulss 8 Berica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Decembrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini, Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Trissino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza, Regione Veneto Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, Alta Pianura Veneta Consorzio di Bonifica, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, Paesaggio per Le Provincie di Verona, Rovigo, Vicenza, Comando Carabinieri per la Tutela Dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale - Ispra, Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
International Chemical Investors Italia Holding S.r.l., Miteni S.p.A. in Fallimento, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
A.Ri.C.A. – Aziende Riunite Collettore Acque e Viacqua S.p.A. (Già Alto Vicentino Servizi S.p.A.), rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Pavanini, Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1.del verbale della conferenza di servizi, svoltasi in data 17 ottobre 2019, presso la sede dell’ARPAV di Vicenza in via Zamenhoff, avente ad oggetto: “Miteni, verbale della Conferenza di Servizi del 17 ottobre 2019” nella parte in cui è previsto che “decorsi inutilmente i termini sopra indicati” per la redazione del progetto di bonifica ex art. 242 D. Lgs. 152/2006 in relazione al sito produttivo della Miteni in località Colombara n. 91 “gli stessi saranno fissati in 15 giorni per tutti i restanti soggetti indicati nel provvedimento di individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento emesso dalla Provincia di Vicenza n. 25406 del 7 maggio 2019”;
2.di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, della Ulss 8 Berica, di Acque del Chiampo S.p.A., di Medio Chiampo S.p.A., dell’ Amministrazione Provinciale di Vicenza e di A.Ri.C.A. – Aziende Riunite Collettore Acque, della Viacqua S.p.A. (Già Alto Vicentino Servizi S.p.A.), del Comune di Trissino e della International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Giudice relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 novembre 2024 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 16/12/2019 e depositato in data 31/12/2019, il ricorrente esponeva in fatto:
-che, con il ricorso notificato in data 12/7/2019 e depositato il successivo 24/7/2019, esso ricorrente aveva impugnato dinanzi a questo TAR il provvedimento della Provincia di Vicenza prot. n. 25406 del 7/5/2019, notificato al ricorrente in data 16/5/2019, con il quale erano stati individuati i presunti responsabili della potenziale contaminazione che ha interessato lo stabilimento produttivo della ditta ex Miteni S.p.A. nel Comune di Trissino (VI) e i medesimi erano stati diffidati, ai sensi degli articoli 244 e 245 del D.lgs. n. 152 del 2006, a proseguire la bonifica in essere presso lo stabilimento;
-che il provvedimento del 7/5/2019 della Provincia di Vicenza aveva annoverato tra i responsabili della potenziale contaminazione anche il dott. TG, già Presidente del Consiglio di Amministratore di Miteni S.p.A., il quale aveva iniziato il suo mandato in un momento (2014) in cui il pericolo di potenziale inquinamento presso lo stabilimento, riferibile esclusivamente alle precedenti gestioni dell’impianto da parte di altre società, era già stato denunciato proprio da Miteni S.p.A. alle competenti Autorità;
-che, durante il periodo di Presidenza del Dott. TG – il quale non aveva mai avuto alcuna delega gestionale all’interno di Miteni S.p.A. bensì solo poteri di rappresentanza – la produzione di sostanze inquinanti c.d. “PFAS” a catena lunga all’interno dell’impianto era del tutto cessata, non potendosi dunque ascrivere alcun profilo di colpevolezza in capo al medesimo in relazione all’inquinamento derivante da tali sostanze;
-che il tale provvedimento di individuazione dei responsabili era stato dunque impugnato dinanzi al Tar Veneto con ricorso ancora pendente, del quale erano stati denunciati plurimi profili di impugnazione;
-che, successivamente alla proposizione del ricorso avverso il provvedimento di individuazione dei responsabili dell0inquinamento, in data 01/08/2019 l’Amministrazione provinciale di Vicenza aveva intimato alla società International Chemical Investor Italia 3 (di seguito, anche solo: IC 3), attuale proprietaria dello stabilimento di Trissino, e alla società Miteni S.p.A. in fallimento di “presentare il progetto operativo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006” e ciò entro la data del 31/8/2019;
-che, in data 30/8/2019, la società IC 3 aveva inviato alla Provincia di Vicenza una comunicazione con cui aveva chiesto l’annullamento in autotutela della nota del 01/08/2019 e/o, in subordine, la fissazione di un nuovo termine per la presentazione del progetto di bonifica;
-che era seguita la nota dell’11/9/2019 della Provincia di Vicenza con cui quest’ultima aveva chiesto la convocazione di una conferenza di servizi alla presenza di tutti gli enti pubblici coinvolti e dei vari soggetti interessati al fine di fissare un nuovo termine per la presentazione del progetto di bonifica;
-che, con ota del 9/10/2019 la conferenza di servizi era stata dunque convocata dal Comune di Trissino per il giorno 17/10/2019;
-che, all’esito della conferenza dei servizi, alla quale il dott. TG non aveva alcun titolo per partecipare, i vari enti pubblici interessati avevano imposto alla società IC 3 il termine del 31/12/2019 per la presentazione: 1) dell’aggiornamento del documento d’analisi di rischio per i suoli; 2) del progetto di bonifica delle acque di falda;
-che, sempre nel verbale della conferenza di servizi, si leggeva però del tutto inopinatamente che “decorsi inutilmente i termini sopra indicati, gli stessi saranno fissati in 15 giorni per tutti i restanti soggetti indicati nel provvedimento di individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento emesso dalla Provincia di Vicenza n. 25406 del 7 maggio 2019”;
-che, pur nella non chiara formulazione del verbale della conferenza di servizi, sembrava di capire che, ove la società IC 3, attuale proprietaria del sito, non avesse proceduto alla presentazione dei due documenti richiesti entro la data del 31/12/2019, gli stessi avrebbero potuto essere richiesti, dagli enti interessati alla bonifica, entro i successivi 15 giorni, anche a tutti i soggetti individuati come responsabili dell’inquinamento col provvedimento del 7/5/2019, tra cui per l’appunto anche esso ricorrente;
-che tale parte del verbale era palesemente illegittima e contraddittoria, oltre che per tutti i motivi già fatti valere col ricorso rubricato al R.G. 808/2019, recante l’impugnativa del provvedimento di individuazione dei responsabili, che devono intendersi qui espressamente richiamati, anche per i seguenti ulteriori motivi di diritto:
I. Violazione di legge - Violazione per falsa applicazione degli artt. 242 e 244 del d.lgs. 152/2006. difetto di legittimazione passiva del dott. MA TG alla redazione del progetto di bonifica -
Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria, dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifesta - Difetto di motivazione. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2462 c.c;
II. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria, dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifesta. difetto di motivazione.
Si costituivano in giudizio la Regione Veneto, la Ulss 8 Berica, la Acque del Chiampo S.p.A., la Medio Chiampo S.p.A., l’Amministrazione Provinciale di Vicenza, l’A.Ri.C.A. – Aziende Riunite Collettore Acque, la Viacqua S.p.A. (Già Alto Vicentino Servizi S.p.A.), il Comune di Trissino e la International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l
All’udienza pubblica 19 novembre 2024, fissata nell’ambito del programma straordinario di smaltimento dell’arretrato PNRR e tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. (aggiunto dall’art. 17, comma 7, lett. a), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113) e del Decreto P.d.C.S. del 28 luglio, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, facendo ricorso al c.d. principio della “ragione più liquida”, alla cui stregua, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione, anche se, dal punto di vista sistematico, dovrebbero essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che questo, peraltro, comporti nemmeno implicitamente la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengano pretermesse (cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 6 maggio 2021, n.409)..
Come già in precedenti occasioni (TAR Veneto, IV Sezione, nn.669/2024, 672/2024, 776/2024, 777/2024, 779/2024, 1250/2024), in cui si è pronunciato sulla medesima vicenda che qui occupa, e come peraltro richiesto dalla stessa difesa di parte ricorrente nella memoria depositata in data 28/10/2024, il Collegio osserva che l’avvenuto tempestivo adempimento da parte di IC 3 dell’ordine della Provincia di presentare, entro il 31 dicembre 2019, l’aggiornamento dell'analisi di rischio per i suoli e il progetto di bonifica delle acque di falda ha reso inefficace l’intimazione contenuta nell’impugnato verbale della conferenza di servizi del 17 ottobre 2019, del quale il ricorrente contesta la legittimità, nella parte in cui reca la seguente previsione: “Decorsi inutilmente i termini sopra indicati gli stessi saranno fissati in 15 giorni per tutti i restanti soggetti indicati nel provvedimento di individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento emesso dalla Provincia di Vicenza n. 25406 del 7 maggio 2019”.
Nella descritta situazione la parte ricorrente non ricaverebbe, infatti, alcuna utilità dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm..
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla definizione in rito del ricorso e alla luce della peculiarità e complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara improcedibile il ricorso;
b)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
Francesco Avino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida Raiola |
IL SEGRETARIO