Sentenza 6 ottobre 2005
Massime • 1
La sopravvenuta chiusura del fallimento comporta la cessazione della materia del contendere in ordine all'azione revocatoria ordinaria, esperita dal curatore ai sensi dell'art. 66 legge fall., la quale, non diversamente dalla revocatoria fallimentare, è destinata a produrre effetti non già solo a beneficio di singoli creditori, bensì indistintamente a vantaggio di tutti i creditori ammessi al concorso, con il corollario che il bene del quale il debitore si sia disfatto con l'atto oggetto di revoca è destinato ad essere appreso dalla curatela per poter essere poi sottoposto a vendita forzata nell'interesse della massa; il che non può accadere una volta che la procedura concorsuale si sia definitivamente conclusa (non rilevando, ovviamente, l'eventualità del tutto ipotetica di una successiva riapertura in presenza di una delle condizioni prevedute dall'art. 121 legge fall.), atteso che la chiusura del fallimento comporta la decadenza del curatore dalla sua funzione (art. 120, comma primo, legge fall.) e quindi non solo ne mina alla radice la legittimazione a stare in giudizio nell'interesse dei creditori del fallito (i quali riacquistano il libero esercizio delle azioni individualmente loro spettanti: art. 120 cit., comma secondo), ma impedisce anche ogni prospettiva di apprensione e di messa in vendita, da parte del medesimo curatore, del bene oggetto dell'azione revocatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/10/2005, n. 19443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19443 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. BERRUTI PE IA - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA PE IA sig., elettivamente domiciliato in ROMA, via Barnaba Orfani 85, presso l'avv. Filippo Pingue, rappresentato e difeso dagli avv. MASSARA Filippo e SELLITTI Salvatore, giusta procura in margine al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DELLA ED NN S.N.C. DI ED NN, in persona del curatore Dr. Antonio Costanzo, elettivamente domiciliato in ROMA, via Francesco Saverio Nitti 11, presso lo studio Gagliardi - Militerni, rappresentato e difeso, dall'avv. MILITERNI Innocenzo, giusta procura in margine al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, depositata il 20 febbraio 2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore del fallimento della società DO GI s.n.c. di DO GI (in prosieguo indicata solo come GI) con atto notificato in data 11 luglio 1996 citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il sig. PE IA CA e chiese: in via principale, che fosse annullato per vizio del consenso un contratto con cui il 27 luglio 1991 detta società GI aveva venduto un proprio immobile al convenuto, in via subordinata che quel medesimo contratto fosse rescisso per lesione ed, in ulteriore subordine, che fosse revocato ai sensi degli artt. 66 l. fall e 2901 c.c. Il tribunale accolse solo quest'ultima domanda, e perciò dichiarò il contratto di compravendita immobiliare inefficace nei riguardi del fallimento. La decisione fu poi confermata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza emessa il 20 febbraio 2002. Per la cassazione di tale ultima sentenza ha proposto ricorso in questa sede il sig. CA, formulando quattro motivi di censura, ai quali ha resistito con controricorso il curatore del fallimento. Il ricorrente ha successivamente depositato una memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., facendo presente che il 3 giugno 2004 il fallimento è stato chiuso per riparto finale dell'attivo. Ha perciò chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, come s'è appena detto, ha riferito di una circostanza nuova verificatasi nelle more del giudizio di Cassazione:
l'intervenuta chiusura del fallimento il cui curatore aveva promosso l'azione revocatoria che ha condotto alla pronuncia della sentenza qui impugnata.
La circostanza, non smentita, da parte controricorrente, è stata documentata mediante produzione in copia conforme del decreto di chiusura del fallimento della società GI, emesso in data 3 giugno 2004 dal Tribunale di Napoli. Trattasi di produzione consentita in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., giacché essa concerne l'ammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse alla sua prosecuzione (in tal senso, ex multis, Cass. 16 giugno 2004, 11324; ed 11 giugno 2004, n. 11176). In effetti, in un caso come l'attuale, la sopravvenuta chiusura del fallimento determina la cessazione della materia del contendere. A siffatta conclusione questa corte è già altre volte pervenuta, sia in casi concernenti l'esercizio di azioni revocatone proposte dalla curatela ai sensi dell'art. 67 l. fall. (Cass. 23 luglio 1993, n. 8255; e Cass. 27 febbraio 1974, n. 558), sia in un caso di azione proposta dal curatore, in veste di terzo, per far dichiarare la simulazione di una vendita operata dal fallito (Cass. 9 luglio 1965, n. 1432). Situazioni tutte nelle quali si è ritenuto che la pendenza della procedura concorsuale costituisca un presupposto indispensabile perché l'azione esercitata dal curatore nell'interesse della massa dei creditori possa essere utilmente condotta a termine;
donde appunto, volta che la procedura sia stata chiusa, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d'interesse alla pronuncia giudiziale precedentemente richiesta dalla curatela. Ritiene il collegio che siffatto principio debba essere confermato anche nel presente caso, in cui si tratta di un'azione revocatoria promossa dal curatore del fallimento (poi chiuso) ai sensi dell'art. 66 l. fall., ancorché questa sia disciplinata dalle norme dettate dal codice civile in tema di azione revocatoria ordinaria (artt. 2901 e segg.) e per molti aspetti abbia quindi le medesime caratteristiche di quest'ultima azione, esercitabile anche al di fuori del fallimento.
Resta infatti che, quando invece il fallimento del debitore sia intervenuto, anche detta azione è esperibile unicamente dal curatore ed è destinata a produrre effetti non già solo a beneficio di singoli creditori, desiderosi di rendere a sè inopponibile l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, bensì indistintamente a vantaggio di tutti i creditori ammessi al concorso (cfr. anche Cass. 25 luglio 2002, n. 10921; e 19 luglio 2002, n. 10547), con il corollario che, in quest'ultimo caso, il bene del quale il debitore si sia disfatto con l'atto oggetto di revoca è destinato ad essere appreso dalla curatela per poter essere poi sottoposto a vendita forzata nell'interesse della massa. Nulla di tutto ciò può però più accadere una volta che la procedura concorsuale si sia definitivamente conclusa (non rilevando, ovviamente, l'eventualità del tutto ipotetica di una sua successiva riapertura in presenza di una delle condizioni prevedute dall'art. 121 l. fall.). La chiusura del fallimento, come indica espressamente l'art. 120, comma 1, l. fall., comporta infatti la decadenza del curatore dalla sua funzione: non solo, quindi, ne mina alla radice la legittimazione a stare in giudizio nell'interesse dei creditori del fallito (i quali riacquistano il libero esercizio delle azioni individualmente loro spettanti: art. ult. cit., comma 2), ma impedisce anche ogni prospettiva di apprensione e di messa in vendita da parte del medesimo curatore del bene oggetto dell'azione revocatoria.
Si consideri, del resto, che nel caso (diverso da quello in esame) in cui la chiusura del fallimento sopravvenga dopo il vittorioso esercizio di una siffatta azione, ma prima che il bene così acquisito alla massa sia stato venduto, quel medesimo bene dev'essere restituito a colui che dal debitore poi fallito lo aveva a suo tempo acquistato, così praticamente annullando gli effetti dell'azione revocatoria esperita in pendenza della procedura concorsuale (cfr. Cass. 11 novembre 1978, n. 5176): dimostrazione ulteriore del fatto che, se più non sussiste la concreta prospettiva dell'assoggettamento a vendita fallimentare del bene prima fuoriuscito dal patrimonio del debitore, nulla più giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria da parte del curatore del fallimento.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata nel presente caso la cessazione della materia del contendere. Pronuncia di carattere processuale - senza alcuna idoneità a produrre effetti di giudicato sostanziale sulle pretese fatte valere nel giudizio cui in tal modo vien posto termine - che va emessa anche d'ufficio ogni qual volta sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, e provocando perciò il sopravvenuto difetto di interesse ad agire e contraddire in giudizio (cfr., tra le altre, Cass. 28 luglio 2004, n. 14194; e Sez. un. 28 settembre 2000, n. 1048). Le modalità con le quali il processo ha avuto termine suggeriscono di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2005