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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2042/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
XV SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.ssa Alima Zana Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2042/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), nella loro qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 soci di con il patrocinio dell'avv. MAURILIO RAIMONDI (C.F. Parte_4
– PEC , elettivamente domiciliati C.F._4 Email_1 in VIA PRIV. C. BATTISTI N° 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. ROBERTO MARCONI
ATTORI contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico, Ing. Parte_4 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. JACOPO MARIA GUZZETTI (C.F. – CP_1 C.F._5
PEC , elettivamente domiciliata in VIA DELLA Email_2
NOVELLA, 38 21017 SAMARATE, presso lo studio del difensore pagina 1 di 14 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI , Parte_1 [...]
Parte_5 Parte_6
Voglia il Tribunale così giudicare:
NEL MERITO ED IN RELAZIONE ALLA DELIBERA 12.10.22: previa assunzione di ogni più opportuno provvedimento, annullare la delibera assembleare Parte_4
[... del 12.10.2022 di nuova approvazione dei bilanci 2020 e 2021 e della situazione patrimoniale al
30.04.2022, in quanto non rappresentativa della reale situazione patrimoniale della società, assunta in violazione delle norme di legge e all'atto costitutivo della società, nonché con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi, per i motivi meglio esposti in narrativa;
NEL MERITO ED IN RELAZIONE ALLA DELIBERA 21.12.22
Previa assunzione di ogni più opportuno provvedimento, annullare e/o dichiarare nulla ed in ogni caso invalida la delibera assembleare del 21.12.2022 per i motivi meglio esposti in narrativa;
Parte_4
IN OGNI CASO
Condannare la società al pagamento delle spese per competenze e compensi professionali Parte_4
di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede venga disposta l'assunzione agli atti del fascicolo del giudizio vertente tra le medesime parti e rubricato al n° RG 30551/2022 (Giudice Dott.ssa Ricci) del Tribunale di Milano.
Gli attori chiedono venga ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_4
Sig. , nonché per testi, indicando il teste Dott. (avente Studio in Gallarate CP_1 Tes_1
– Va), sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il Dott. così come dichiarato dall'allora Presidente del CdA Tes_1 Parte_4
Ing. , è intervenuto nel corso dell'assemblea societaria del 12.10.2022 nella sua CP_1 qualità di “redattore dei bilanci e dello stato patrimoniale della , come da verbale che si Parte_4
mostra al teste – doc. 18 attori;
2. Vero che nel corso dell'assemblea di cui al capo che precede il Dott. ha dichiarato di Tes_1
aver provveduto alla correzione delle poste di bilancio degli esercizi 2020 e 2021 in relazione a delle
pagina 2 di 14 passività di cui dichiara di aver avuto contezza in epoca successiva alla delibera Parte_4
16.06.2022 di approvazione dei predetti bilanci nella loro prima ed originaria formulazione?
3. Vero che le passività di cui al capo che precede, che il teste indicherà nei bilanci che vengono mostrati, hanno comportato la correzione dei bilanci degli esercizi 2020, 2021, e della situazione patrimoniale al 30.04.2022 come da seconda versione approvata con delibera 12.10.2022?
4. Vero che su incarico dell'amministratore unico della società ho provveduto a redigere Parte_4 la relazione “attestazione di correttezza dei bilanci di esercizio 2020, 2021, 2022 della Società
che mi si mostra (doc.39)? Parte_4
5. Vero che nell'esecuzione dell'incarico mi sono confrontato con il Dott. che nel mese di Tes_1
marzo 2023 aveva in corso la redazione della terza versione dei bilanci di esercizio 2020, Parte_4
2021 e 2022?
6. Vero che nell'esecuzione dell'incarico ho potuto verificare quali fossero le passività emerse successivamente all'approvazione dei bilanci d'esercizio di cui all'assemblea Parte_4
16.06.2022? 7. Vero che tali passività emerse riguardavano le poste che il teste andrà ad indicare
(docc. 29, 30 e 31 che si mostrano al teste)? Pt_1
8. Vero che in occasione dell'assemblea 12.10.2022 i rappresentanti dei soci , e Parte_3 Pt_2
chiedevano all'amministratore di produrre giustificativo documentale delle passività definite Pt_1
“emerse” da parte dell'Amministratore Ing. senza ottenere riscontro? CP_1
9. Vero che tra il 21.12.2022 e il 26.12.2022 i Sigg.ri , e trascorrevano un Parte_3 Pt_2 Pt_1 periodo di ferie presso l'agriturismo Rini sito in Bormio (So), come da doc. 35, 36 e 44 che si mostrano al teste?
Si indicano a testi:
- per interrogatorio formale: Sig. c/o sui capitoli da 1 a 3, e 8; CP_1 Parte_4
- per testi:
Dott. (Gallarate) sui capitoli da 1 a 3; - Tes_1
Dott. (Gallarate) sui capitoli da 4 a 7; - Testimone_2
c/o Agriturismo Rini, Bormio, sul cap.
9. Tes_3 individua genericamente essere “emersa” dopo l'approvazione dei bilanci societari in data
16.06.2022, ed in assenza di una specifica positiva indicazione di quali siano i documenti “emersi”, Si chiede al Giudice di valutarsi l'opportunità di disporre CTU tecnico-contabile tesa ad accertare
l'esistenza dei documenti contabili che controparte genericamente definisce essere “emersi”, e che avrebbero, a dire dell'organo amministrativo, cagionato la necessità di proporre l'approvazione dei bilanci nell'assemblea oggetto di odierna impugnazione.
pagina 3 di 14 CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA Parte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Preliminarmente
- preso atto dell'avvenuta rettifica dei bilanci 2020 e 2021 ad opera dell'assemblea del 13 aprile 2023 nonché dell'avvenuta sostituzione della situazione patrimoniale al 30 aprile 2022 ad opera dell'assemblea del 21 dicembre 2022, dichiarare inammissibile l'impugnazione relativamente alla delibera adottata dall'assemblea del 12 ottobre 2022 per carenza di interesse ad agire degli attori;
Nel merito
- respingere, in tutto o in parte, l'impugnazione avente ad oggetto le delibere adottate dall'assemblea del 12 ottobre 2022 e del 21 dicembre 2022, in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto.
In via istruttoria
- Si chiede l'ammissione dei mezzi di prova dedotti in sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 2 e n. 3
c.p.c. cui si rinvia e che di seguito si trascrivono: Si chiede, pertanto, ammettersi prova per teste e interrogatorio formale degli attori sui seguenti capitoli:
1) “Vero che la contabilità della società corrente in SA GO (VA), Via Parte_4
Redipuglia n. 6, è stata gestita sino all'anno 2018 dalla signora , nata a [...]_1
GO (VA) il 03 maggio 1961 e deceduta a Genova (GE) il 14 ottobre 2018, moglie del sig.
[...]
e madre delle signore e , la quale era in possesso delle scritture Pt_1 Pt_3 Parte_2
contabili obbligatorie ex lege (libro giornale, libro inventari, registri IVA e registro beni ammortizzabili), degli estratti conto del conto corrente societario, della corrispondenza in entrata ed in uscita della società e dei contratti sottoscritti da quest'ultima con i terzi”;
2) “Vero che la società corrente in SA GO (VA), Via Redipuglia n. 6, nel Parte_4 corso della gestione dell'Amministratore protrattasi sino al 09 marzo 2021, ha Parte_7
approvato e depositato regolarmente i bilanci 2018, 2019 e 2020 entro i termini previsti dalla normativa civilistica e fiscale vigente (120 giorni dalla chiusura del relativo esercizio)”.
A teste si indica:
sul capitolo 1) e 2) il Rag. con Studio in 21012 – SA GO (VA), Testimone_4
Via Cinque Giornate n. 9.
3) “Vero che la sig.ra si trovava nei giorni 21 dicembre 2022, 09 marzo 2023 e 22 Testimone_5 marzo 2023 in SA GO (VA), Via Giovan Battista Maino n. 11 presso l'abitazione dei RI , e di cui detiene le chiavi e che in tali circostanze di tempo e di Pt_1 Pt_2 Parte_3
pagina 4 di 14 luogo provvedeva al ritiro per conto dei RI di n. 9 raccomandate qualificandosi come Pt_1
“persona al servizio del destinatario” come emerge dai doc. 113, 116 e 117 che si rammostrano al teste, i cui contenuti confermo”;
4) “Vero che la sig.ra dopo aver ritirato per conto dei RI , e Testimone_5 Pt_1 Pt_2
le raccomandate ad essi indirizzate, ricevute nei giorni 21 dicembre 2022, 09 marzo Parte_3
2023 e 22 marzo 2023, dava di ciò immediato avviso ai destinatari delle suindicate missive”;
5) Vero che in data 12 ottobre 2022, a margine della assemblea dei soci tenutasi presso la sede della società in SA GO, Via Redipuglia n. 6, l'Avv. Maurilio Raimondi Parte_4 comunicava ai soci e l'intenzione di impugnare per conto dei soci CP_1 Parte_8 Parte_1
, e ogni deliberazione futura dell'assemblea; in tale occasione,
[...] Parte_2 Parte_3
l'Avv. Maurilio Raimondi sollecitava i soci e a porre in liquidazione la CP_1 Parte_8
o, in alternativa, a liquidare le partecipazioni detenute nella società dai soci Parte_4
”; Pt_1
A testi si indicano:
sui capitoli 3) e 4) la sig.ra , residente in [...]
Giovan Battista Maino n. 9/B;
sul capitolo 5) il dott. Studio Associato Renzo Ronzi e Via Marsala Tes_1 Testimone_6
n. 36, 21013 – Gallarate (VA)
E, a prova contraria, il seguente capitolo:
1) “Vero che in data 19 luglio 2022 il dott. nuovo commercialista della Tes_1 Parte_4
richiedeva al Rag. precedente consulente della i documenti Testimone_4 Parte_4
indicati nella corrispondenza e-mail prodotta sub doc. 109 che si rammostra e che, a tutt'oggi, il Rag. ha provveduto a consegnare soltanto parte della documentazione richiesta con l'esclusione, in Tes_4 particolare, delle schede contabili e del registro dei beni ammortizzabili”.
A teste si indica: il dott. Studio Associato Renzo Ronzi e Via Marsala Tes_1 Testimone_6
n. 36, 21013 – Gallarate (VA).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA 4% ed IVA se dovuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 5 di 14 L'azione
Con citazione ritualmente notificata il 9 gennaio 2023 , , Parte_1 Parte_3 [...]
, soci complessivamente al 48,15% della hanno proposto impugnazione ex art Pt_2 Parte_4
2479 ter, 2434 bis c.c. chiedendo di dichiarare:
-l'annullamento della delibera dell'assemblea dei soci del 12 ottobre 2022 di approvazione del bilancio di esercizio 2020, del bilancio di esercizio 2021 e della situazione economico patrimoniale aggiornata al 30.4.2022 deducendo la violazione di norme di legge e di principi contabili nella formazione dei bilanci che non rappresentano la reale situazione patrimoniale della società,
-la nullità o l'annullamento della delibera dell'assemblea dei soci del 21.12.2022 per violazione delle norme di legge e di statuto sulla sua convocazione.
I motivi di impugnazione
A) Delibera del 12 ottobre 2022
Bilancio 2020:
• mancata svalutazione del saldo crediti verso clienti di euro 15.301,50, importo irrecuperabile e svalutato solo nel bilancio 2021, posticipandone gli effetti ai fini dell'integrità del capitale sociale;
• errata rilevazione dell'importo di euro 94.540,57, dovuto a titolo di conguaglio degli oneri riferiti al Piano di Lottizzazione P.L. , all'attivo non già tra le Rimanenze (dove Pt_9
risultano allocati tutti i costi sostenuti negli anni e riferiti al terreno di Campo), bensì Per_2
tra le Immobilizzazioni materiali;
• insussistenza della nuova emersione delle voci relative all'IMU già appostate nella versione del bilancio 2020 approvata dall'assemblea del 16.6.2022.
Bilancio 2021:
• insussistenza della nuova emersione delle voci relative all'IMU tributo già inserito nel bilancio 2021 approvato il 16.6.2022;
• non corretta rilevazione degli oneri riferiti al Piano di Lottizzazione P.L. , Pt_9 dell'importo di euro 94.540,57.
Situazione economico patrimoniale al 30 aprile 2022:
• erronea appostazione tra l'attivo, alla voce immobilizzazioni immateriali dei costi per spese condominiali di euro 17.437,00 ed all'attivo circolante di crediti inesigibili per euro 15.301,00, entrambe le voci appostate diversamente nel bilancio 2021 teste approvato;
pagina 6 di 14 • errata rilevazione di quanto dovuto a titolo di conguaglio degli oneri riferiti al Piano di
Lottizzazione P.L. , all'attivo non già tra le Rimanenze (dove risultano allocati tutti i Pt_9
costi sostenuti negli anni e riferiti al terreno di Campo), bensì tra le Immobilizzazioni Per_2
materiali;
• ricostituzione del capitale sociale, perso alla chiusura del bilancio 2021 rettificato che presentava un patrimonio netto negativo di euro (20.305), mediante impiego di riserve a bilancio (per euro 106.274,00 ed euro 9.723,00) e della rinuncia da parte dei soci di maggioranza, con dichiarazione al verbale dell'assemblea del 12.10.2022, di crediti per finanziamenti alla società fino alla concorrenza di euro 30.505,00, dichiarazione di rinuncia cui si attribuiva erroneamente efficacia retroattiva ad aprile 2022.
B) Delibera del 21 dicembre 2022: tardiva convocazione dei soci in violazione della legge e dello statuto. La convocazione era stata, infatti, spedita il giorno 12.12 2022 e ricevuta dai soci attori in data 21.12.2022 il medesimo giorno fissato per l'assemblea dei soci e a meno di due ore dal suo inizio.
Costituzione e difesa della società convenuta
La società si è costituita il 19 giugno 2023 per la prima udienza ex art 183 cpc del Parte_4
20.6.2023, quindi tardivamente, ha contestato l'impugnazione dei soci di minoranza e, premesso di essere società costituita nel 1998 dai coniugi e per proseguire in Parte_7 CP_2
forma collettiva con il coinvolgimento dei figli (ora deceduta e madre degli attori e Per_1 Pt_3
e coniuge di ), l'attività di impresa edile del fondatore Pt_2 Parte_1 Controparte_3
, rappresentando la forte conflittualità esistente all'interno della compagine Parte_7
societaria a base familiare, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta dagli attori.
In particolare ha eccepito:
-la carenza di interesse ad agire degli attori in quanto la successiva delibera dell'assemblea dei soci del 13 aprile ha rettificato nuovamente i bilanci 2020 e 2021 già approvati nel corso dell'assemblea del 12 ottobre 2022, spiegando che l'ulteriore rettifica si è resa necessaria per l'emersione dopo ottobre 2022 di nuovi documenti contabili che hanno consentito la parziale ricostruzione di dati ed elementi contabili precedentemente non conosciuti;
-la carenza di interesse ad agire quanto alla approvazione della situazione patrimoniale al 30 aprile
2022 essendo stata assorbita, superata dalla successiva situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2022 approvata dall'assemblea del 21 dicembre 2022;
pagina 7 di 14 - la pretestuosità del motivo di impugnazione della delibera del 21.12.2022 circa l'invalida convocazione osservando sul punto come l'avviso di convocazione sia stato ritualmente spedito almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, in ossequio ai contenuti dell'art. 31.3 dello Statuto (p. 19, doc. 6) e dell'art. 2479 bis c.c., al domicilio dei soci attori risultante dal registro delle imprese, coincidente con la loro residenza e come lo svolgimento dell' assemblea era stato preannunciato in via informale dall'amministratore unico al difensore dei soci fin Pt_1
dall'11 novembre 2022.
La causa è stata trattata ed istruita con lo scambio delle memorie ex art 183 cpc e in considerazione della natura documentale rimessa in decisione senza ulteriore attività istruttoria.
Nelle memorie ex art 183 cpc la difesa della società ha allegato e documentato come i bilanci 2020
e 2021 riapprovati ad aprile 2023 fossero stati depositati al registro imprese e argomentato come il procedimento di volontaria giurisdizione scaturito dal diniego ex art 2436 co 3 c.c. del notaio di richiedere l'iscrizione al registro imprese della delibera del 13 aprile 2023 non abbia avuto ad oggetto le delibere di approvazione dei due bilanci 2020 e 2021 ma la diversa delibera di modifica dello statuto con aumento del capitale sociale, delibera effettivamente rimasta priva di efficacia avendo anche il Tribunale rigettato il ricorso dell'amministratore.
All'udienza del 14.1.2025 le difese hanno concluso come in epigrafe riportato.
***
1.Sull'impugnazione della delibera del 12.10.2022 di riapprovazione dei bilancio 2020, 2021 e della situazione patrimoniale aggiornata al 30.4.2022.
Preliminarmente va detto che il Tribunale non intende affrontare il tema, non posto al contraddittorio delle parti, della corretta applicazione del principio contabile di cui al OIC 29 (44-
58) sul procedimento di ripetuta correzione degli errori in bilancio una volta emersi dopo la chiusura e la sua approvazione;
in generale si osserva che il rinnovo integrale del bilancio da parte dell'assemblea, quando si sia verificato un vizio che implica annullabilità o nullità della delibera, è sempre ammissibile (OIC 29, 53).
La delibera 12.10.2022 è stata sostituita dalla delibera del 13.4 2023 che ha approvato nuovamente i bilanci 2020 e 2021 in parte recependo le rettifiche poste dai soci attori alla base della presente impugnazione, come si desume dalla relazione dell'amministratore ai soci di presentazione dei bilanci rettificati ad aprile 2023 e dal contenuto dei bilanci stessi (doc.104, 111, 130 conv).
Va pertanto dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della delibera del
12.10.2022 di approvazione dei bilanci 2020 e 2021 posto che i documenti contabili 2020 e 2021
pagina 8 di 14 approvati a quell'assemblea del 12.10.2022 non sono più documenti contabili della società essendo stati sostituiti da quelli approvati il 13 aprile 2023.
A medesima conclusione si perviene quanto alla situazione economico patrimoniale aggiornata al
30.4.2022 che era stata predisposta in continuità con la chiusura del bilancio 2021 approvato il
12.10.2022 ora superata dal nuovo bilancio 2021 approvato ad aprile 2023.
La delibera del 13 aprile 2023 avente ad oggetto l'approvazione dei due bilanci qui in esame non è stata impugnata è quindi valida ed efficace, né può considerarsi, contrariamente a quanto sostenuto in causa dalla difesa degli attori, la delibera dell'assemblea in punto di approvazione dei bilanci oggetto del procedimento ex art 2436 co 3 c.c. che ha riguardato, invece, solo la delibera dell'assemblea dei soci assunta sul punto 4 all'ordine del giorno con la proposta di “aumento del capitale sociale Proposta di aumento del capitale sociale "scindibile" da Euro 10.200,00 ad Euro
510.200,00 e quindi di Euro 500.000,00 con offerta delle quote di aumento ai soci in proporzione alle quote attualmente possedute, in sostituzione della delibera di aumento di capitale approvata dall'assemblea del 04.07.2022.” (doc. 3 conv), cioè l'unica delibera che il notaio avrebbe dovuto trasmettere al registro imprese per l'iscrizione, tant'è che i bilanci 2020 e 2021 come approvati infine dall'assemblea del 13.4.2023 sono stati depositati al registro imprese (doc. 111 e 130 conv), nonostante il rigetto del ricorso dell'amministratore di al Tribunale ex art 2436 co 3 Parte_4
c.c..
Infatti il potere/dovere di controllo del notaio ex art 2436 c.c., applicabile alle srl in virtù del rinvio dell'art 2480 c.c., è circoscritto alle delibere delle società di capitali dal notaio verbalizzate di cui la legge, nel sistema di tipicità degli atti da iscrivere al registro delle imprese, prevede la pubblicità con iscrizione al registro imprese ( in questo senso Cass 14766/216), al cui adempimento è chiamato il notaio stesso1
pagina 9 di 14 Pa La delibera di modifica dell'atto costitutivo di è delibera il cui verbale va redatto da notaio ex art
2480 c.c. e va iscritta al registro imprese ex art 2436 c.c.; non così la delibera di approvazione del bilancio che non va iscritta al registro imprese ma solo allegata al bilancio, mentre è il bilancio approvato l'atto pubblicato nel registro imprese non mediante iscrizione ma attraverso il deposito ex art 2435 c.c. .
Queste considerazioni portano a concludere che il procedimento ex art 2436 c.c. ha avuto ad oggetto solo la delibera posta al punto 4 dell'odg relativo all'aumento del capitale sociale della non le precedenti delibere di approvazione dei bilanci. Parte_4
Vero è che la richiesta di rinvio ex art 2474 c.c., era stata chiesta dai soci a quella Pt_1 assemblea del 13.4.2023 all'inizio dei lavori assembleari: ciò aveva costituito uno dei motivi di rilievo del notaio. Tuttavia i soci di minoranza avrebbero dovuto far valere con lo strumento dell'impugnazione l'eventuale vizio discendente dalla violazione del disposto dell'art 2474 c.c. incidente sulle delibere di approvazione dei bilanci. Tale iniziativa non risulta essere stata proposta, con la conseguenza che quelle delibere non impugnate sono da valide ed efficaci.
La delibera del 13 aprile 2023 di approvazione del bilancio 2020 e del bilancio 2021 non impugnata ha sostituito la delibera del 12 ottobre 2022 avente il medesimo contenuto, sicché non vi è più ragione di procedere ex art 2477 co 8 c.c. all'annullamento di quest'ultima delibera.
Infatti, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire con argomenti del tutto condivisibili che
“l'art. 2377 c.c. si risolve in una ricognizione dell'effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata dal socio, effetto di per sé comportante il venir meno della utilità della impugnazione per l'attore, la delibera impugnata essendo già stata, appunto, privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria.
Vero è poi che ex art. 2377 c.c. tale effetto sostitutivo può dirsi realizzato solo laddove la seconda delibera sia “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, vale a dire sia stata presa validamente: ma anche questa precisazione contenuta nella norma va coordinata con il sistema di efficacia degli atti endo-societari e in particolare delle delibere assembleari, le quali, secondo il principio di cui al primo comma sempre dell'art. 2377 c.c., se prese “in conformità della legge e dello statuto” “vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti”, la loro eventuale invalidità essendo poi accertabile in sede giudiziale solo a mezzo di impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti ancora dall'art. 2377 c.c. e dagli artt. 2379, 2379 ter e
2434 bis c.c. (nonché, per le s.r.l., dall'art. 2479 ter c.c.), con la conseguenza che le delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso specifica impugnazione rimangono di per sé efficaci nell'ambito endosocietario.
pagina 10 di 14 (…) se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell'ambito endo-societario nonostante
l'impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno (non già la materia del contendere ma) lo stesso interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l'attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace.
Seguendo tale ricostruzione sistematica deve quindi concludersi (…) che nel giudizio relativo alla impugnazione della prima delibera non possa trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni dell'attore relative alla invalidità della delibera sostitutiva che non sia stata a sua volta impugnata, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell'interesse ad agire dell'attore: la valutazione ex art. 2377 c.c. ottavo comma del giudice della prima impugnazione deve invece limitarsi alla verifica dell'effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.
A riprova di tale conclusione sistematica può del resto richiamarsi anche la disciplina ex art. 2377
c.c. settimo comma, per la quale “L'annullamento delle deliberazioni ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori … a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità”: l'obbligo di adeguamento endo-societario consegue infatti, secondo tale norma, propriamente solo all'annullamento della delibera impugnata, sicché, nel caso si seguisse
l'orientamento qui disatteso, la delibera sostitutiva rimarrebbe comunque efficace pur essendo stata valutata incidentalmente invalida nel giudizio di impugnazione relativo a quella sostituita, con la conseguenza che, ancora una volta, si perverrebbe alla conclusione della inutilità per
l'impugnante dell'annullamento della prima delibera” (Tribunale di Milano, sentenza n. 5240/2022 pubbl. il 13/06/2022, e Tribunale di Milano, sentenza n. 6983/2020 pubbl. il 05/11/2020).
I motivi di impugnazione dei bilanci e della situazione patrimoniale al 30.4.2022 come erano stati approvati all'assemblea del 12.10.2022 vanno esaminati al solo fine di decidere sulle spese processuali atteso che la delibera sostitutiva è stata convocata e si è celebrata dopo la notificazione della citazione.
Ebbene, la gran parte delle doglianze degli attori, se i bilanci non fossero stati sostituiti ad aprile
2023, sarebbe stata accolta.
Quanto alla ripetizione e non corretta appostazione delle imposte IMU in entrambi i bilanci, vi è il riconoscimento della stessa società, come si legge a pagina 26 della comparsa di costituzione “
Controparte correttamente rileva che i bilanci approvati dall'assemblea del 12 ottobre 2022
pagina 11 di 14 contenessero una doppia contabilizzazione dei costi in oggetto, ma la conclusione che ne trae da tale circostanza è assolutamente erronea…” e a pagina 9 della comparsa conclusionale.
La necessità di svalutare i crediti per euro 15.301 già nel bilancio 2020 è allegazione che ha trovato riconoscimento da parte della società che nella versione dei bilanci 2020 e 2021 approvata nel 2023 dove la svalutazione è stata anticipata già nel 2020, come risulta dalla relazione illustrativa dell'amministratore all'assemblea del 13.4.2023 (doc. 104 conv.).
La contabilizzazione dei costi relativi alla lottizzazione di Cardano al Campo è stata apposta a
Conto Economico e non più alla voce Immobilizzazioni (docc.104 e 111 conv).
Infine, la dedotta violazione dei principi contabili con riferimento alla predisposizione della situazione patrimoniale al 30.4.2022 era fondata sia perché questa situazione si poneva
,ovviamente, in continuità con il bilancio 2021 non corretto, sia perché la ricostituzione del capitale sociale realizzata anche attraverso la rinuncia da parte di alcuni soci dei loro crediti verso la società non poteva essere datata 30.4.2022 posto che la rinuncia dei crediti era stata manifestata all'adunanza dei soci del 12.10.2022 quindi è a tale data che si sarebbe dovuta aggiornare la situazione patrimoniale della società se si voleva inserire contabilmente il venire meno dei debiti della società verso i soci rinuncianti.
L'impugnazione, se la delibera 12.10.2022 non fosse stata sostituita con effetto sanante dalla successiva delibera del 13.4.2023, sarebbe stata accolta con declaratoria di nullità per violazione nella predisposizione dei bilanci dei principi di chiarezza, veridicità e completezza di cui all'art
2423 e segg c.c..
Comando giudiziale
Rigetta la domanda di impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci del 12.10.2022 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
2. Sull'impugnazione della delibera del 21 dicembre 2022
L'impugnazione è fondata in quanto la convocazione, spedita regolarmente 8 giorni prima dell'assemblea, è giunta a conoscenza dei soci , come dimostrato dai soci attori con la Pt_1
produzione del doc.34, risultanza su cui la società nulla ha rilevato, solo il 21 dicembre 2022, ovvero lo stesso giorno in cui era stata convocata e si è svolta l'assemblea. Dal documento 34 degli attori, report fornito da Poste sull'esito della spedizione delle raccomandate non risultano tentativi di consegna precedenti la data del 21.12.2022. Quindi la convocazione dell'assemblea inviata ai soci attori non ha raggiunto il suo scopo, non ha consentito loro, data l'estrema ristrettezza del tempo dalla conoscibilità della data dell'assemblea alla sua celebrazione, di potervi effettivamente pagina 12 di 14 partecipare e di parteciparvi informati. Risulta (doc. 38 attori) che i soci attori non si sono presentati in assemblea celebrata in loro assenza.
Trova infatti qui applicazione quanto già dal 2013 affermato dalla Corte di legittimità “per cui salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata contenga una disciplina diversa deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito” (Cass SU 23218/2013 e da ultimo
Cass ord. 6900/2025)
La convocazione nel caso in esame in tempi così ristretti, di meno di due ore, si pone in violazione della legge, art 2479 bis co 1 c.c., nella parte in cui dispone che la convocazione debba comunque assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, dello statuto, art. 31.3 (doc. 6 conv) dove si legge “L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci ed agli altri aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.” e del principio di cui all'art 2479 ter co 3 c.c. nella parte in cui stabilisce che le delibere assunte in difetto assoluto di informazione sono nulle. (in senso conforme anche Cass
22987/2019 “In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo”).
E' evidente l'irrilevanza stante la necessità di una puntuale e documentale convocazione l'allegazione (generica) della difesa della società secondo cui la convocazione dell'assemblea era stata preannunciata a novembre 2022 al legale dei soci attori, quindi neanche ai soci direttamente unici destinatari della regolare convocazione, dall'amministratore della società.
Comando giudiziale
Dichiara la nullità della delibera 21.12.2022 per violazione dell'art 2479 bis co 1 c.c. e art 31.3. dello Statuto della società, e dell'art 2479 ter co 3 c.c.
pagina 13 di 14
3.Le spese processuali
In applicazione dell'art 2377 co 8 c.c. e dell'art 91cpc poste a carico della società convenuta in ragione della fondatezza dei motivi di impugnazione della delibera del 12.10.2022 superati da successiva delibera sostitutiva intervenuta dopo la notifica della citazione, sia in ragione dell'accoglimento della impugnazione della delibera del 21.12.2022; le spese si liquidano, considerando i parametri del DM 55/2014 e succ modifiche, il valore indeterminato della controversia e la sua complessità media, il pregio delle difese e il fatto che l'istruttoria non ha apportato elementi nuovi rispetto agli atti iniziali cosa che ha reso più semplice la predisposizione delle difese conclusive che vanno liquidate con applicazione dei minimi, in euro 9.071,00 (per fasi
2127, 1416,3738, 1790) per compensi oltre ad euro 1.063 per spese non ripetibili, al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci di del Parte_4
12.10.2022 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo agli attori;
2. accoglie l'impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci del 21.12.2022 e la dichiara nulla;
3. condanna la società convenuta a rifondere agli attori le spese processuali liquidate in euro 9.071,00 per compensi oltre ad euro 1.063 per spese non ripetibili, al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
Milano, 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr art 138 bis comma 1 legge notarile “ Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.” art 28 comma 1 legge notarile “ Il notaio non può ricevere o autenticare atti:
1. se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
XV SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.ssa Alima Zana Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2042/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), nella loro qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 soci di con il patrocinio dell'avv. MAURILIO RAIMONDI (C.F. Parte_4
– PEC , elettivamente domiciliati C.F._4 Email_1 in VIA PRIV. C. BATTISTI N° 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. ROBERTO MARCONI
ATTORI contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico, Ing. Parte_4 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. JACOPO MARIA GUZZETTI (C.F. – CP_1 C.F._5
PEC , elettivamente domiciliata in VIA DELLA Email_2
NOVELLA, 38 21017 SAMARATE, presso lo studio del difensore pagina 1 di 14 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI , Parte_1 [...]
Parte_5 Parte_6
Voglia il Tribunale così giudicare:
NEL MERITO ED IN RELAZIONE ALLA DELIBERA 12.10.22: previa assunzione di ogni più opportuno provvedimento, annullare la delibera assembleare Parte_4
[... del 12.10.2022 di nuova approvazione dei bilanci 2020 e 2021 e della situazione patrimoniale al
30.04.2022, in quanto non rappresentativa della reale situazione patrimoniale della società, assunta in violazione delle norme di legge e all'atto costitutivo della società, nonché con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi, per i motivi meglio esposti in narrativa;
NEL MERITO ED IN RELAZIONE ALLA DELIBERA 21.12.22
Previa assunzione di ogni più opportuno provvedimento, annullare e/o dichiarare nulla ed in ogni caso invalida la delibera assembleare del 21.12.2022 per i motivi meglio esposti in narrativa;
Parte_4
IN OGNI CASO
Condannare la società al pagamento delle spese per competenze e compensi professionali Parte_4
di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede venga disposta l'assunzione agli atti del fascicolo del giudizio vertente tra le medesime parti e rubricato al n° RG 30551/2022 (Giudice Dott.ssa Ricci) del Tribunale di Milano.
Gli attori chiedono venga ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_4
Sig. , nonché per testi, indicando il teste Dott. (avente Studio in Gallarate CP_1 Tes_1
– Va), sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il Dott. così come dichiarato dall'allora Presidente del CdA Tes_1 Parte_4
Ing. , è intervenuto nel corso dell'assemblea societaria del 12.10.2022 nella sua CP_1 qualità di “redattore dei bilanci e dello stato patrimoniale della , come da verbale che si Parte_4
mostra al teste – doc. 18 attori;
2. Vero che nel corso dell'assemblea di cui al capo che precede il Dott. ha dichiarato di Tes_1
aver provveduto alla correzione delle poste di bilancio degli esercizi 2020 e 2021 in relazione a delle
pagina 2 di 14 passività di cui dichiara di aver avuto contezza in epoca successiva alla delibera Parte_4
16.06.2022 di approvazione dei predetti bilanci nella loro prima ed originaria formulazione?
3. Vero che le passività di cui al capo che precede, che il teste indicherà nei bilanci che vengono mostrati, hanno comportato la correzione dei bilanci degli esercizi 2020, 2021, e della situazione patrimoniale al 30.04.2022 come da seconda versione approvata con delibera 12.10.2022?
4. Vero che su incarico dell'amministratore unico della società ho provveduto a redigere Parte_4 la relazione “attestazione di correttezza dei bilanci di esercizio 2020, 2021, 2022 della Società
che mi si mostra (doc.39)? Parte_4
5. Vero che nell'esecuzione dell'incarico mi sono confrontato con il Dott. che nel mese di Tes_1
marzo 2023 aveva in corso la redazione della terza versione dei bilanci di esercizio 2020, Parte_4
2021 e 2022?
6. Vero che nell'esecuzione dell'incarico ho potuto verificare quali fossero le passività emerse successivamente all'approvazione dei bilanci d'esercizio di cui all'assemblea Parte_4
16.06.2022? 7. Vero che tali passività emerse riguardavano le poste che il teste andrà ad indicare
(docc. 29, 30 e 31 che si mostrano al teste)? Pt_1
8. Vero che in occasione dell'assemblea 12.10.2022 i rappresentanti dei soci , e Parte_3 Pt_2
chiedevano all'amministratore di produrre giustificativo documentale delle passività definite Pt_1
“emerse” da parte dell'Amministratore Ing. senza ottenere riscontro? CP_1
9. Vero che tra il 21.12.2022 e il 26.12.2022 i Sigg.ri , e trascorrevano un Parte_3 Pt_2 Pt_1 periodo di ferie presso l'agriturismo Rini sito in Bormio (So), come da doc. 35, 36 e 44 che si mostrano al teste?
Si indicano a testi:
- per interrogatorio formale: Sig. c/o sui capitoli da 1 a 3, e 8; CP_1 Parte_4
- per testi:
Dott. (Gallarate) sui capitoli da 1 a 3; - Tes_1
Dott. (Gallarate) sui capitoli da 4 a 7; - Testimone_2
c/o Agriturismo Rini, Bormio, sul cap.
9. Tes_3 individua genericamente essere “emersa” dopo l'approvazione dei bilanci societari in data
16.06.2022, ed in assenza di una specifica positiva indicazione di quali siano i documenti “emersi”, Si chiede al Giudice di valutarsi l'opportunità di disporre CTU tecnico-contabile tesa ad accertare
l'esistenza dei documenti contabili che controparte genericamente definisce essere “emersi”, e che avrebbero, a dire dell'organo amministrativo, cagionato la necessità di proporre l'approvazione dei bilanci nell'assemblea oggetto di odierna impugnazione.
pagina 3 di 14 CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA Parte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Preliminarmente
- preso atto dell'avvenuta rettifica dei bilanci 2020 e 2021 ad opera dell'assemblea del 13 aprile 2023 nonché dell'avvenuta sostituzione della situazione patrimoniale al 30 aprile 2022 ad opera dell'assemblea del 21 dicembre 2022, dichiarare inammissibile l'impugnazione relativamente alla delibera adottata dall'assemblea del 12 ottobre 2022 per carenza di interesse ad agire degli attori;
Nel merito
- respingere, in tutto o in parte, l'impugnazione avente ad oggetto le delibere adottate dall'assemblea del 12 ottobre 2022 e del 21 dicembre 2022, in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto.
In via istruttoria
- Si chiede l'ammissione dei mezzi di prova dedotti in sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 2 e n. 3
c.p.c. cui si rinvia e che di seguito si trascrivono: Si chiede, pertanto, ammettersi prova per teste e interrogatorio formale degli attori sui seguenti capitoli:
1) “Vero che la contabilità della società corrente in SA GO (VA), Via Parte_4
Redipuglia n. 6, è stata gestita sino all'anno 2018 dalla signora , nata a [...]_1
GO (VA) il 03 maggio 1961 e deceduta a Genova (GE) il 14 ottobre 2018, moglie del sig.
[...]
e madre delle signore e , la quale era in possesso delle scritture Pt_1 Pt_3 Parte_2
contabili obbligatorie ex lege (libro giornale, libro inventari, registri IVA e registro beni ammortizzabili), degli estratti conto del conto corrente societario, della corrispondenza in entrata ed in uscita della società e dei contratti sottoscritti da quest'ultima con i terzi”;
2) “Vero che la società corrente in SA GO (VA), Via Redipuglia n. 6, nel Parte_4 corso della gestione dell'Amministratore protrattasi sino al 09 marzo 2021, ha Parte_7
approvato e depositato regolarmente i bilanci 2018, 2019 e 2020 entro i termini previsti dalla normativa civilistica e fiscale vigente (120 giorni dalla chiusura del relativo esercizio)”.
A teste si indica:
sul capitolo 1) e 2) il Rag. con Studio in 21012 – SA GO (VA), Testimone_4
Via Cinque Giornate n. 9.
3) “Vero che la sig.ra si trovava nei giorni 21 dicembre 2022, 09 marzo 2023 e 22 Testimone_5 marzo 2023 in SA GO (VA), Via Giovan Battista Maino n. 11 presso l'abitazione dei RI , e di cui detiene le chiavi e che in tali circostanze di tempo e di Pt_1 Pt_2 Parte_3
pagina 4 di 14 luogo provvedeva al ritiro per conto dei RI di n. 9 raccomandate qualificandosi come Pt_1
“persona al servizio del destinatario” come emerge dai doc. 113, 116 e 117 che si rammostrano al teste, i cui contenuti confermo”;
4) “Vero che la sig.ra dopo aver ritirato per conto dei RI , e Testimone_5 Pt_1 Pt_2
le raccomandate ad essi indirizzate, ricevute nei giorni 21 dicembre 2022, 09 marzo Parte_3
2023 e 22 marzo 2023, dava di ciò immediato avviso ai destinatari delle suindicate missive”;
5) Vero che in data 12 ottobre 2022, a margine della assemblea dei soci tenutasi presso la sede della società in SA GO, Via Redipuglia n. 6, l'Avv. Maurilio Raimondi Parte_4 comunicava ai soci e l'intenzione di impugnare per conto dei soci CP_1 Parte_8 Parte_1
, e ogni deliberazione futura dell'assemblea; in tale occasione,
[...] Parte_2 Parte_3
l'Avv. Maurilio Raimondi sollecitava i soci e a porre in liquidazione la CP_1 Parte_8
o, in alternativa, a liquidare le partecipazioni detenute nella società dai soci Parte_4
”; Pt_1
A testi si indicano:
sui capitoli 3) e 4) la sig.ra , residente in [...]
Giovan Battista Maino n. 9/B;
sul capitolo 5) il dott. Studio Associato Renzo Ronzi e Via Marsala Tes_1 Testimone_6
n. 36, 21013 – Gallarate (VA)
E, a prova contraria, il seguente capitolo:
1) “Vero che in data 19 luglio 2022 il dott. nuovo commercialista della Tes_1 Parte_4
richiedeva al Rag. precedente consulente della i documenti Testimone_4 Parte_4
indicati nella corrispondenza e-mail prodotta sub doc. 109 che si rammostra e che, a tutt'oggi, il Rag. ha provveduto a consegnare soltanto parte della documentazione richiesta con l'esclusione, in Tes_4 particolare, delle schede contabili e del registro dei beni ammortizzabili”.
A teste si indica: il dott. Studio Associato Renzo Ronzi e Via Marsala Tes_1 Testimone_6
n. 36, 21013 – Gallarate (VA).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA 4% ed IVA se dovuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 5 di 14 L'azione
Con citazione ritualmente notificata il 9 gennaio 2023 , , Parte_1 Parte_3 [...]
, soci complessivamente al 48,15% della hanno proposto impugnazione ex art Pt_2 Parte_4
2479 ter, 2434 bis c.c. chiedendo di dichiarare:
-l'annullamento della delibera dell'assemblea dei soci del 12 ottobre 2022 di approvazione del bilancio di esercizio 2020, del bilancio di esercizio 2021 e della situazione economico patrimoniale aggiornata al 30.4.2022 deducendo la violazione di norme di legge e di principi contabili nella formazione dei bilanci che non rappresentano la reale situazione patrimoniale della società,
-la nullità o l'annullamento della delibera dell'assemblea dei soci del 21.12.2022 per violazione delle norme di legge e di statuto sulla sua convocazione.
I motivi di impugnazione
A) Delibera del 12 ottobre 2022
Bilancio 2020:
• mancata svalutazione del saldo crediti verso clienti di euro 15.301,50, importo irrecuperabile e svalutato solo nel bilancio 2021, posticipandone gli effetti ai fini dell'integrità del capitale sociale;
• errata rilevazione dell'importo di euro 94.540,57, dovuto a titolo di conguaglio degli oneri riferiti al Piano di Lottizzazione P.L. , all'attivo non già tra le Rimanenze (dove Pt_9
risultano allocati tutti i costi sostenuti negli anni e riferiti al terreno di Campo), bensì Per_2
tra le Immobilizzazioni materiali;
• insussistenza della nuova emersione delle voci relative all'IMU già appostate nella versione del bilancio 2020 approvata dall'assemblea del 16.6.2022.
Bilancio 2021:
• insussistenza della nuova emersione delle voci relative all'IMU tributo già inserito nel bilancio 2021 approvato il 16.6.2022;
• non corretta rilevazione degli oneri riferiti al Piano di Lottizzazione P.L. , Pt_9 dell'importo di euro 94.540,57.
Situazione economico patrimoniale al 30 aprile 2022:
• erronea appostazione tra l'attivo, alla voce immobilizzazioni immateriali dei costi per spese condominiali di euro 17.437,00 ed all'attivo circolante di crediti inesigibili per euro 15.301,00, entrambe le voci appostate diversamente nel bilancio 2021 teste approvato;
pagina 6 di 14 • errata rilevazione di quanto dovuto a titolo di conguaglio degli oneri riferiti al Piano di
Lottizzazione P.L. , all'attivo non già tra le Rimanenze (dove risultano allocati tutti i Pt_9
costi sostenuti negli anni e riferiti al terreno di Campo), bensì tra le Immobilizzazioni Per_2
materiali;
• ricostituzione del capitale sociale, perso alla chiusura del bilancio 2021 rettificato che presentava un patrimonio netto negativo di euro (20.305), mediante impiego di riserve a bilancio (per euro 106.274,00 ed euro 9.723,00) e della rinuncia da parte dei soci di maggioranza, con dichiarazione al verbale dell'assemblea del 12.10.2022, di crediti per finanziamenti alla società fino alla concorrenza di euro 30.505,00, dichiarazione di rinuncia cui si attribuiva erroneamente efficacia retroattiva ad aprile 2022.
B) Delibera del 21 dicembre 2022: tardiva convocazione dei soci in violazione della legge e dello statuto. La convocazione era stata, infatti, spedita il giorno 12.12 2022 e ricevuta dai soci attori in data 21.12.2022 il medesimo giorno fissato per l'assemblea dei soci e a meno di due ore dal suo inizio.
Costituzione e difesa della società convenuta
La società si è costituita il 19 giugno 2023 per la prima udienza ex art 183 cpc del Parte_4
20.6.2023, quindi tardivamente, ha contestato l'impugnazione dei soci di minoranza e, premesso di essere società costituita nel 1998 dai coniugi e per proseguire in Parte_7 CP_2
forma collettiva con il coinvolgimento dei figli (ora deceduta e madre degli attori e Per_1 Pt_3
e coniuge di ), l'attività di impresa edile del fondatore Pt_2 Parte_1 Controparte_3
, rappresentando la forte conflittualità esistente all'interno della compagine Parte_7
societaria a base familiare, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta dagli attori.
In particolare ha eccepito:
-la carenza di interesse ad agire degli attori in quanto la successiva delibera dell'assemblea dei soci del 13 aprile ha rettificato nuovamente i bilanci 2020 e 2021 già approvati nel corso dell'assemblea del 12 ottobre 2022, spiegando che l'ulteriore rettifica si è resa necessaria per l'emersione dopo ottobre 2022 di nuovi documenti contabili che hanno consentito la parziale ricostruzione di dati ed elementi contabili precedentemente non conosciuti;
-la carenza di interesse ad agire quanto alla approvazione della situazione patrimoniale al 30 aprile
2022 essendo stata assorbita, superata dalla successiva situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2022 approvata dall'assemblea del 21 dicembre 2022;
pagina 7 di 14 - la pretestuosità del motivo di impugnazione della delibera del 21.12.2022 circa l'invalida convocazione osservando sul punto come l'avviso di convocazione sia stato ritualmente spedito almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, in ossequio ai contenuti dell'art. 31.3 dello Statuto (p. 19, doc. 6) e dell'art. 2479 bis c.c., al domicilio dei soci attori risultante dal registro delle imprese, coincidente con la loro residenza e come lo svolgimento dell' assemblea era stato preannunciato in via informale dall'amministratore unico al difensore dei soci fin Pt_1
dall'11 novembre 2022.
La causa è stata trattata ed istruita con lo scambio delle memorie ex art 183 cpc e in considerazione della natura documentale rimessa in decisione senza ulteriore attività istruttoria.
Nelle memorie ex art 183 cpc la difesa della società ha allegato e documentato come i bilanci 2020
e 2021 riapprovati ad aprile 2023 fossero stati depositati al registro imprese e argomentato come il procedimento di volontaria giurisdizione scaturito dal diniego ex art 2436 co 3 c.c. del notaio di richiedere l'iscrizione al registro imprese della delibera del 13 aprile 2023 non abbia avuto ad oggetto le delibere di approvazione dei due bilanci 2020 e 2021 ma la diversa delibera di modifica dello statuto con aumento del capitale sociale, delibera effettivamente rimasta priva di efficacia avendo anche il Tribunale rigettato il ricorso dell'amministratore.
All'udienza del 14.1.2025 le difese hanno concluso come in epigrafe riportato.
***
1.Sull'impugnazione della delibera del 12.10.2022 di riapprovazione dei bilancio 2020, 2021 e della situazione patrimoniale aggiornata al 30.4.2022.
Preliminarmente va detto che il Tribunale non intende affrontare il tema, non posto al contraddittorio delle parti, della corretta applicazione del principio contabile di cui al OIC 29 (44-
58) sul procedimento di ripetuta correzione degli errori in bilancio una volta emersi dopo la chiusura e la sua approvazione;
in generale si osserva che il rinnovo integrale del bilancio da parte dell'assemblea, quando si sia verificato un vizio che implica annullabilità o nullità della delibera, è sempre ammissibile (OIC 29, 53).
La delibera 12.10.2022 è stata sostituita dalla delibera del 13.4 2023 che ha approvato nuovamente i bilanci 2020 e 2021 in parte recependo le rettifiche poste dai soci attori alla base della presente impugnazione, come si desume dalla relazione dell'amministratore ai soci di presentazione dei bilanci rettificati ad aprile 2023 e dal contenuto dei bilanci stessi (doc.104, 111, 130 conv).
Va pertanto dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della delibera del
12.10.2022 di approvazione dei bilanci 2020 e 2021 posto che i documenti contabili 2020 e 2021
pagina 8 di 14 approvati a quell'assemblea del 12.10.2022 non sono più documenti contabili della società essendo stati sostituiti da quelli approvati il 13 aprile 2023.
A medesima conclusione si perviene quanto alla situazione economico patrimoniale aggiornata al
30.4.2022 che era stata predisposta in continuità con la chiusura del bilancio 2021 approvato il
12.10.2022 ora superata dal nuovo bilancio 2021 approvato ad aprile 2023.
La delibera del 13 aprile 2023 avente ad oggetto l'approvazione dei due bilanci qui in esame non è stata impugnata è quindi valida ed efficace, né può considerarsi, contrariamente a quanto sostenuto in causa dalla difesa degli attori, la delibera dell'assemblea in punto di approvazione dei bilanci oggetto del procedimento ex art 2436 co 3 c.c. che ha riguardato, invece, solo la delibera dell'assemblea dei soci assunta sul punto 4 all'ordine del giorno con la proposta di “aumento del capitale sociale Proposta di aumento del capitale sociale "scindibile" da Euro 10.200,00 ad Euro
510.200,00 e quindi di Euro 500.000,00 con offerta delle quote di aumento ai soci in proporzione alle quote attualmente possedute, in sostituzione della delibera di aumento di capitale approvata dall'assemblea del 04.07.2022.” (doc. 3 conv), cioè l'unica delibera che il notaio avrebbe dovuto trasmettere al registro imprese per l'iscrizione, tant'è che i bilanci 2020 e 2021 come approvati infine dall'assemblea del 13.4.2023 sono stati depositati al registro imprese (doc. 111 e 130 conv), nonostante il rigetto del ricorso dell'amministratore di al Tribunale ex art 2436 co 3 Parte_4
c.c..
Infatti il potere/dovere di controllo del notaio ex art 2436 c.c., applicabile alle srl in virtù del rinvio dell'art 2480 c.c., è circoscritto alle delibere delle società di capitali dal notaio verbalizzate di cui la legge, nel sistema di tipicità degli atti da iscrivere al registro delle imprese, prevede la pubblicità con iscrizione al registro imprese ( in questo senso Cass 14766/216), al cui adempimento è chiamato il notaio stesso1
pagina 9 di 14 Pa La delibera di modifica dell'atto costitutivo di è delibera il cui verbale va redatto da notaio ex art
2480 c.c. e va iscritta al registro imprese ex art 2436 c.c.; non così la delibera di approvazione del bilancio che non va iscritta al registro imprese ma solo allegata al bilancio, mentre è il bilancio approvato l'atto pubblicato nel registro imprese non mediante iscrizione ma attraverso il deposito ex art 2435 c.c. .
Queste considerazioni portano a concludere che il procedimento ex art 2436 c.c. ha avuto ad oggetto solo la delibera posta al punto 4 dell'odg relativo all'aumento del capitale sociale della non le precedenti delibere di approvazione dei bilanci. Parte_4
Vero è che la richiesta di rinvio ex art 2474 c.c., era stata chiesta dai soci a quella Pt_1 assemblea del 13.4.2023 all'inizio dei lavori assembleari: ciò aveva costituito uno dei motivi di rilievo del notaio. Tuttavia i soci di minoranza avrebbero dovuto far valere con lo strumento dell'impugnazione l'eventuale vizio discendente dalla violazione del disposto dell'art 2474 c.c. incidente sulle delibere di approvazione dei bilanci. Tale iniziativa non risulta essere stata proposta, con la conseguenza che quelle delibere non impugnate sono da valide ed efficaci.
La delibera del 13 aprile 2023 di approvazione del bilancio 2020 e del bilancio 2021 non impugnata ha sostituito la delibera del 12 ottobre 2022 avente il medesimo contenuto, sicché non vi è più ragione di procedere ex art 2477 co 8 c.c. all'annullamento di quest'ultima delibera.
Infatti, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire con argomenti del tutto condivisibili che
“l'art. 2377 c.c. si risolve in una ricognizione dell'effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata dal socio, effetto di per sé comportante il venir meno della utilità della impugnazione per l'attore, la delibera impugnata essendo già stata, appunto, privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria.
Vero è poi che ex art. 2377 c.c. tale effetto sostitutivo può dirsi realizzato solo laddove la seconda delibera sia “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, vale a dire sia stata presa validamente: ma anche questa precisazione contenuta nella norma va coordinata con il sistema di efficacia degli atti endo-societari e in particolare delle delibere assembleari, le quali, secondo il principio di cui al primo comma sempre dell'art. 2377 c.c., se prese “in conformità della legge e dello statuto” “vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti”, la loro eventuale invalidità essendo poi accertabile in sede giudiziale solo a mezzo di impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti ancora dall'art. 2377 c.c. e dagli artt. 2379, 2379 ter e
2434 bis c.c. (nonché, per le s.r.l., dall'art. 2479 ter c.c.), con la conseguenza che le delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso specifica impugnazione rimangono di per sé efficaci nell'ambito endosocietario.
pagina 10 di 14 (…) se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell'ambito endo-societario nonostante
l'impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno (non già la materia del contendere ma) lo stesso interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l'attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace.
Seguendo tale ricostruzione sistematica deve quindi concludersi (…) che nel giudizio relativo alla impugnazione della prima delibera non possa trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni dell'attore relative alla invalidità della delibera sostitutiva che non sia stata a sua volta impugnata, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell'interesse ad agire dell'attore: la valutazione ex art. 2377 c.c. ottavo comma del giudice della prima impugnazione deve invece limitarsi alla verifica dell'effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.
A riprova di tale conclusione sistematica può del resto richiamarsi anche la disciplina ex art. 2377
c.c. settimo comma, per la quale “L'annullamento delle deliberazioni ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori … a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità”: l'obbligo di adeguamento endo-societario consegue infatti, secondo tale norma, propriamente solo all'annullamento della delibera impugnata, sicché, nel caso si seguisse
l'orientamento qui disatteso, la delibera sostitutiva rimarrebbe comunque efficace pur essendo stata valutata incidentalmente invalida nel giudizio di impugnazione relativo a quella sostituita, con la conseguenza che, ancora una volta, si perverrebbe alla conclusione della inutilità per
l'impugnante dell'annullamento della prima delibera” (Tribunale di Milano, sentenza n. 5240/2022 pubbl. il 13/06/2022, e Tribunale di Milano, sentenza n. 6983/2020 pubbl. il 05/11/2020).
I motivi di impugnazione dei bilanci e della situazione patrimoniale al 30.4.2022 come erano stati approvati all'assemblea del 12.10.2022 vanno esaminati al solo fine di decidere sulle spese processuali atteso che la delibera sostitutiva è stata convocata e si è celebrata dopo la notificazione della citazione.
Ebbene, la gran parte delle doglianze degli attori, se i bilanci non fossero stati sostituiti ad aprile
2023, sarebbe stata accolta.
Quanto alla ripetizione e non corretta appostazione delle imposte IMU in entrambi i bilanci, vi è il riconoscimento della stessa società, come si legge a pagina 26 della comparsa di costituzione “
Controparte correttamente rileva che i bilanci approvati dall'assemblea del 12 ottobre 2022
pagina 11 di 14 contenessero una doppia contabilizzazione dei costi in oggetto, ma la conclusione che ne trae da tale circostanza è assolutamente erronea…” e a pagina 9 della comparsa conclusionale.
La necessità di svalutare i crediti per euro 15.301 già nel bilancio 2020 è allegazione che ha trovato riconoscimento da parte della società che nella versione dei bilanci 2020 e 2021 approvata nel 2023 dove la svalutazione è stata anticipata già nel 2020, come risulta dalla relazione illustrativa dell'amministratore all'assemblea del 13.4.2023 (doc. 104 conv.).
La contabilizzazione dei costi relativi alla lottizzazione di Cardano al Campo è stata apposta a
Conto Economico e non più alla voce Immobilizzazioni (docc.104 e 111 conv).
Infine, la dedotta violazione dei principi contabili con riferimento alla predisposizione della situazione patrimoniale al 30.4.2022 era fondata sia perché questa situazione si poneva
,ovviamente, in continuità con il bilancio 2021 non corretto, sia perché la ricostituzione del capitale sociale realizzata anche attraverso la rinuncia da parte di alcuni soci dei loro crediti verso la società non poteva essere datata 30.4.2022 posto che la rinuncia dei crediti era stata manifestata all'adunanza dei soci del 12.10.2022 quindi è a tale data che si sarebbe dovuta aggiornare la situazione patrimoniale della società se si voleva inserire contabilmente il venire meno dei debiti della società verso i soci rinuncianti.
L'impugnazione, se la delibera 12.10.2022 non fosse stata sostituita con effetto sanante dalla successiva delibera del 13.4.2023, sarebbe stata accolta con declaratoria di nullità per violazione nella predisposizione dei bilanci dei principi di chiarezza, veridicità e completezza di cui all'art
2423 e segg c.c..
Comando giudiziale
Rigetta la domanda di impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci del 12.10.2022 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
2. Sull'impugnazione della delibera del 21 dicembre 2022
L'impugnazione è fondata in quanto la convocazione, spedita regolarmente 8 giorni prima dell'assemblea, è giunta a conoscenza dei soci , come dimostrato dai soci attori con la Pt_1
produzione del doc.34, risultanza su cui la società nulla ha rilevato, solo il 21 dicembre 2022, ovvero lo stesso giorno in cui era stata convocata e si è svolta l'assemblea. Dal documento 34 degli attori, report fornito da Poste sull'esito della spedizione delle raccomandate non risultano tentativi di consegna precedenti la data del 21.12.2022. Quindi la convocazione dell'assemblea inviata ai soci attori non ha raggiunto il suo scopo, non ha consentito loro, data l'estrema ristrettezza del tempo dalla conoscibilità della data dell'assemblea alla sua celebrazione, di potervi effettivamente pagina 12 di 14 partecipare e di parteciparvi informati. Risulta (doc. 38 attori) che i soci attori non si sono presentati in assemblea celebrata in loro assenza.
Trova infatti qui applicazione quanto già dal 2013 affermato dalla Corte di legittimità “per cui salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata contenga una disciplina diversa deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito” (Cass SU 23218/2013 e da ultimo
Cass ord. 6900/2025)
La convocazione nel caso in esame in tempi così ristretti, di meno di due ore, si pone in violazione della legge, art 2479 bis co 1 c.c., nella parte in cui dispone che la convocazione debba comunque assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, dello statuto, art. 31.3 (doc. 6 conv) dove si legge “L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci ed agli altri aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.” e del principio di cui all'art 2479 ter co 3 c.c. nella parte in cui stabilisce che le delibere assunte in difetto assoluto di informazione sono nulle. (in senso conforme anche Cass
22987/2019 “In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo”).
E' evidente l'irrilevanza stante la necessità di una puntuale e documentale convocazione l'allegazione (generica) della difesa della società secondo cui la convocazione dell'assemblea era stata preannunciata a novembre 2022 al legale dei soci attori, quindi neanche ai soci direttamente unici destinatari della regolare convocazione, dall'amministratore della società.
Comando giudiziale
Dichiara la nullità della delibera 21.12.2022 per violazione dell'art 2479 bis co 1 c.c. e art 31.3. dello Statuto della società, e dell'art 2479 ter co 3 c.c.
pagina 13 di 14
3.Le spese processuali
In applicazione dell'art 2377 co 8 c.c. e dell'art 91cpc poste a carico della società convenuta in ragione della fondatezza dei motivi di impugnazione della delibera del 12.10.2022 superati da successiva delibera sostitutiva intervenuta dopo la notifica della citazione, sia in ragione dell'accoglimento della impugnazione della delibera del 21.12.2022; le spese si liquidano, considerando i parametri del DM 55/2014 e succ modifiche, il valore indeterminato della controversia e la sua complessità media, il pregio delle difese e il fatto che l'istruttoria non ha apportato elementi nuovi rispetto agli atti iniziali cosa che ha reso più semplice la predisposizione delle difese conclusive che vanno liquidate con applicazione dei minimi, in euro 9.071,00 (per fasi
2127, 1416,3738, 1790) per compensi oltre ad euro 1.063 per spese non ripetibili, al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci di del Parte_4
12.10.2022 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo agli attori;
2. accoglie l'impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci del 21.12.2022 e la dichiara nulla;
3. condanna la società convenuta a rifondere agli attori le spese processuali liquidate in euro 9.071,00 per compensi oltre ad euro 1.063 per spese non ripetibili, al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
Milano, 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr art 138 bis comma 1 legge notarile “ Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.” art 28 comma 1 legge notarile “ Il notaio non può ricevere o autenticare atti:
1. se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
”.