Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/1964, n. 1341
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Sentenza 29 maggio 1964

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La norma dell'art. 1530, primo comma, cod.civ., secondo la quale quando il pagamento del prezzo deve avvenire per mezzo di una banca, il venditore, non puo rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa, constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli Usi, non e applicabile nella ipotesi che la banca versi al venditore tutta la somma corrispondente all'ammontare dell'apertura di credito disposta dal compratore. In tale ipotesi, non C'e da constatare alcun rifiuto di pagamento, ai sensi dell'art. 1530, primo comma, perche il venditore possa pretendere dall'acquirente, in conformita del contratto, il versamento della somma differenziale tra l'ammontare dell'apertura di credito ed il maggior prezzo pattuito della cosa venduta.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/1964, n. 1341
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1341
    Data del deposito : 29 maggio 1964

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