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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00966/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 01153 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00966/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NTEN Service Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6049130E4, rappresentata e difesa dagli avvocati
EL RU e GI OR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Albino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come N. 00966/2025 REG.RIC.
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in
Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29;
Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, non costituita in giudizio;
nei confronti
EU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 1315 del 25.6.2025 con cui il Dirigente della Provincia di
Brescia - Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. Di Area Vasta - Soggetto
Aggregatore composto dalla Provincia di Brescia e dalle Comunità Montane Valle
Trompia, BI SC e Parco Alto Garda SC, e delegato alla gestione della selezione per conto del Comune di Albino, approvava i verbali di gara e aggiudicava la commessa avente ad oggetto la “procedura negoziata per affidamento dei servizi cimiteriali in comune di albino per il biennio 2025-2027 - CIG
B6049130E4” alla EU s.r.l.;
- della Determinazione n. 550 del 2.7.2025 con cui il Responsabile dell'area 5 Lavori
Pubblici del Comune di Albino prendeva atto dell'aggiudicazione disposta dalla CUC
Area Vasta Brescia della commessa in favore della EU s.r.l.; N. 00966/2025 REG.RIC.
- della comunicazione prot. n. 123516 del 26.6.2025 con cui la CUC Area Vasta
Brescia rendeva noto ai concorrenti che con la Determinazione Dirigenziale n. 1315 del 25.6.2025 l'appalto era stato affidato alla EU s.r.l.;
- dei verbali di gara ed in special modo del verbale del 15.5.2025 nella misura in cui la Commissione di gara decurtava il punteggio dell'offerta tecnica della NTEN
Service Group s.r.l., relativamente al sub-criterio 2.1, così comportando la retrocessione alla seconda posizione della graduatoria finale;
- del verbale del 15.5.2025 nella misura in cui la Commissione di gara formulava la graduatoria dando atto della posizione della EU s.r.l. quale prima graduata;
- per quanto occorra, in parte qua dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse, del C.S.A., della Lettera d'Invito ed in special modo dell'art. 18.1, sub- criterio 2.1;
- di ogni atto conosciuto o sconosciuto parimenti lesivo; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, nella misura in cui non ricomprende la società ricorrente, e per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l'aggiudicazione della gara in favore della NTEN Service Group s.r.l. provvedendo, per l'effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto; in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato al valore dell'eventuale servizio svolto ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente l'8.9.2025: N. 00966/2025 REG.RIC.
- della Determina dirigenziale n. 1868 del 25.8.2025 con cui il Dirigente della
Provincia di Brescia - Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta -
Soggetto Aggregatore composto dalla Provincia di Brescia e dalle Comunità Montane
Valle Trompia, BI SC e Parco Alto Garda SC, e delegato alla gestione della selezione per conto del Comune di Albino, si determinava per la chiusura del procedimento di annullamento in autotutela della determina n. 1315/2025 di aggiudicazione a favore della EU S.R.L. della procedura negoziata per l'affidamento del servizio cimiteriali per il biennio 2025 - 2027 del 21.7.2025 - CIG:
B6049130E4 e approvava il verbale della seduta di gara del 12.8.2025 con il quale la
Commissione confermava la graduatoria formulata in data 15.5.2025 nonché
l'aggiudicazione della commessa in favore della EU S.r.l.;
- della comunicazione del 13.8.2025 con cui la CUC Area Vasta Brescia rendeva noto ai concorrenti della chiusura del procedimento di annullamento in autotutela della determina n. 1315/2025 di aggiudicazione a favore di EU S.r.l. della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi cimiteriali per il biennio 2025-2027 - Comune di Albino (BG) – CIG B6049130E e delle risultanze della Commissione riunitasi il
12.8.2025; del verbale della seduta del 12.8.2025 con cui la Commissione di gara confermava l'assegnazione del punteggio, la graduatoria e l'aggiudicazione a favore della EU S.r.l.; per quanto occorra, in parte qua dell'Avviso Pubblico per la manifestazione d'interesse, del C.S.A., della Lettera d'Invito ed in special modo dell'art. 18.1, sub-criterio 2.1, nella misura in cui il sub-criterio premiale dovesse interpretarsi nel senso di non ritenere il punteggio massimo di punti 16 corrispondente ad un impiego aggiuntivo di un'ora lavoro/giorno di un Operatore livello A1 e, per l'effetto, sempre in via subordinata e in applicazione del principio dell'ordo quaestionum, del sub-punteggio attribuito dalla Commissione relativo al sub-criterio
2.1;
- di ogni atto conosciuto e/o sconosciuto parimenti lesivo; N. 00966/2025 REG.RIC.
per la reiterazione delle censure esposte con riferimento ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albino, della Provincia di
Brescia e di EU S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 13.3.2025 la Centrale Unica di Committenza – Area Vasta di Brescia ha pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse in relazione alla gestione dei “servizi cimiteriali per il biennio 2025-2027 Comune di Albino”.
Il successivo 31.3.2025 è stata inviata a Sole Società Cooperativa Sociale, EU
S.r.l., LO General Contractor S.r.l. e NTEN Service Group S.r.l. una lettera di invito alla procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, D.Lgs. 36/2023 -
CIG B6049130E4, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il cui punteggio è suddiviso in massimo 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per quella economica (art. 18 della lettera stessa), per una durata di 24 mesi e con base d'asta di euro 160.000,00, oltre IVA.
2.- Nei termini previsti sono pervenute le offerte di EU S.r.l., NTEN Service
Group S.r.l. e LO General Contractor S.r.l., che hanno rispettivamente ottenuto punti 93,83 (68,00 punteggio tecnico e 25,83 punteggio economico), 84,44 (54,44 e
30), 73,46 (50,70 e 22,79). N. 00966/2025 REG.RIC.
3.- Dopo la verifica di congruità dei costi della manodopera della prima graduata, con determinazione del 25.6.2025 la Provincia di Brescia ha approvato l'aggiudicazione in favore di EU S.r.l., cui ha fatto seguito, il giorno seguente, la comunicazione di aggiudicazione da parte della CUC.
4.- Dopo avere avuto accesso agli atti di gara, ritenendo l'erronea attribuzione dei punteggi per il sub criterio premiale 2.1. a detrimento proprio e della terza graduata, nonché a vantaggio dell'aggiudicataria, il 15.7.2025 NTEN Service Group S.r.l. ha presentato un'istanza di revisione in autotutela, cui ha fatto seguito comunicazione di avvio da parte del RUP in data 21.7.2025.
5.- Nel frattempo, stante il decorso del termine decadenziale per la proposizione del ricorso, NTEN Service Group S.r.l. (d'ora in poi NTEN) ha ritualmente impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, instando altresì per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, nonché per la reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario.
6.- Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Brescia, EU S.r.l. ed il Comune di
Albino.
7.1.- Con memoria depositata l'1.9.2025 la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, essendo sopraggiunto il provvedimento del 25.8.2025 con cui la Provincia di Brescia ha confermato l'entità dei punteggi attribuiti in gara e l'aggiudicazione a favore di EU S.r.l..
7.2.- Di ciò il Collegio ha preso atto con ordinanza n. 333/2025.
8.- Con ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificato e depositato,
NTEN ha impugnato l'esito del riesame in autotutela, reiterando altresì le censure già formulate con il gravame introduttivo, chiedendo l'adozione di misure cautelari collegiali. N. 00966/2025 REG.RIC.
9.- Preso atto dell'avvenuta fissazione dell'udienza pubblica del 3.12.2025, in data
12.9.2025 la ricorrente ha nuovamente rinunciato alla domanda cautelare, di cui il
Collegio ha nuovamente preso atto con ordinanza n. 373/2025.
10.- Le parti si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
In particolare, la Provincia ha eccepito l'inammissibilità del motivo II del ricorso introduttivo e del IV di cui ai motivi aggiunti, “in quanto, ove la clausola fosse stata ritenuta ambigua o comunque tale da non consentire una immediata comprensione e la formulazione di adeguata offerta, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata, ovvero avrebbero potuto essere almeno chiesti chiarimenti, il che non è avvenuto”.
11.- All'udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I.- Il ricorso introduttivo si affida a due censure, formulate in via subordinata:
i).- “violazione e falsa applicazione dell'artt. 18.1 e 18.2 della lettera d'invito – violazione dell'art. 1362 del c.c. – violazione dei principi di par condicio competitorum e legittimo affidamento – travisamento – omessa ponderazione della fattispecie contemplata – eccesso di potere per carenza d'istruttoria - violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza, correttezza, parità di trattamento
– altri profili”: la commissione di gara avrebbe erroneamente attribuito alle concorrenti i punteggi di cui al sub criterio 2.1., così violando gli artt. 18.1 e 18.2 della lettera d'invito, con conseguente invalidazione del provvedimento di aggiudicazione.
La ricorrente, infatti, sostiene che le sarebbero spettati per intero i 16 punti premiali di cui al predetto sub criterio, che le avrebbero consentito di collocarsi al primo posto in graduatoria, con complessivi punti 95,11.
A suo dire, infatti, in base al criterio 2.1. all'offerta dell'impiego aggiuntivo di un'ora lavorativa al giorno di un operatore Livello A1 per garantire il prolungamento del N. 00966/2025 REG.RIC.
servizio di custodia sarebbe stato attribuito un massimo di 16 punti, da ridurre in proporzione diretta alle ore proposte: ciò significherebbe la spettanza del massimo a fronte dell'offerta di almeno un'ora aggiuntiva e la riduzione proporzionale a quella di un apporto migliorativo inferiore all'ora.
L'Amministrazione, invece, avrebbe riconosciuto il massimo di 16 punti ad EU, che aveva offerto ben tre ore addizionali (ossia due ore in più rispetto alle richieste) e soltanto 5,33 punti alla ricorrente ed alla terza classificata, che, in perfetta aderenza alla richiesta – da ritenere “invalicabile” - avevano proposto un'ora aggiuntiva: tale condotta si sarebbe risolta in una trasformazione postuma del sub criterio, in aperto contrasto non soltanto con la sua formulazione letterale, ma altresì con i principi di trasparenza e di par condicio competitorum;
ii).- “violazione e falsa applicazione dell'artt. 18.1 e 18.2 della lettera d'invito – violazione dell'art. 1362 del c.c. – violazione dei principi di par condicio competitorum e legittimo affidamento – travisamento – omessa ponderazione della fattispecie contemplata – eccesso di potere per carenza d'istruttoria - violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza, correttezza, parità di trattamento
– in via di estremo subordine annullamento in parte qua del sub-criterio 2.1 della lex specialis - altri profili”: in via subordinata, la ricorrente chiede l'annullamento e/o la disapplicazione della previsione del sub criterio 2.1. contenuto nella tabella di cui all'art. 18.1 e, quindi, dei relativi punteggi.
A suo dire, infatti, la lex specialis di gara – laddove interpretata nel senso di consentire l'attribuzione del punteggio massimo di 16 a chi avesse offerto il maggior numero di ore aggiuntive – avrebbe una portata elusiva dei principi di trasparenza e par condicio, avendo ingenerato confusione negli aspiranti alla commessa, inducendo sia
NTEN, sia LO General Contractor S.r.l. a ritenere che sarebbe stato sufficiente garantire un'ora aggiuntiva pro die per ottenere i 16 punti premiali. N. 00966/2025 REG.RIC.
II.- Anche il ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso l'esito del riesame condotto dall'Amministrazione su sollecito di NTEN, è articolato in due doglianze:
iii).- “violazione e falsa applicazione dell'artt. 18.1 e 18.2 della lettera d'invito – violazione dell'art. 1362 del c.c. – violazione dei principi di par condicio competitorum e legittimo affidamento – travisamento – omessa ponderazione della fattispecie contemplata – eccesso di potere per carenza d'istruttoria - violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza, correttezza, parità di trattamento
– contraddittorietà - altri profili”: anche la decisione adottata dalla commissione all'esito della seduta del 12.8.2025 sarebbe affetta dal medesimo errore di attribuzione dei punteggi – già denunciato nel motivo I del ricorso introduttivo.
Disattendendo l'interpretazione del sub criterio di cui alla richiesta di riesame, condivisa anche dal RUP nella comunicazione di avvio del relativo procedimento, la commissione, fornendo una lettura della lex specialis contraria al suo dato letterale, avrebbe confermato il medesimo punteggio già attribuito ai concorrenti nel verbale del 15.5.2025, così finendo per premiare l'unica offerta che avrebbe superato il tetto massimo di un'ora fissato dalla stessa legge di gara e penalizzare gli operatori economici che alla stessa si sarebbero attenuti; iv).- “violazione e falsa applicazione dell'artt. 18.1 e 18.2 della lettera d'invito – violazione dell'art. 1362 del c.c. – violazione dei principi di par condicio competitorum e legittimo affidamento – travisamento – omessa ponderazione della fattispecie contemplata – eccesso di potere per carenza d'istruttoria - violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza, correttezza, parità di trattamento
– contraddittorietà - in via di estremo subordine annullamento in parte qua del sub- criterio 2.1 della lex specialis - altri profili”: in via subordinata, la ricorrente insiste per l'annullamento e/o la disapplicazione della previsione del sub criterio 2.1. contenuto nella tabella di cui all'art. 18.1 e, quindi, dei relativi punteggi, sulla base delle medesime ragioni già compendiate nel II motivo di ricorso. N. 00966/2025 REG.RIC.
III.- Il I motivo del ricorso introduttivo è divenuto improcedibile, essendo rivolto nei confronti di provvedimenti che sono oramai stati sostituiti da quelli adottati dall'Amministrazione all'esito del procedimento di riesame.
IV.1.- Si procede, pertanto, all'esame del motivo III, proposto con il ricorso per motivi aggiunti, espressamente graduato dalla parte rispetto ai residui motivi formulati in via subordinata.
IV.2.- Lo stesso è infondato.
Occorre, anzitutto, rilevare che la lettera di invito, dopo aver precisato all'art. 18 che il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica ammonta a 70, si occupa al punto
18.1. dei suoi “criteri di valutazione”, stabilendo “Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto”.
In particolare, il criterio valutativo 2 relativo al “miglioramento del servizio” è suddiviso in due sub criteri, ossia il 2.1., qualificato come criterio quantitativo (Q), ed il 2.2., invece qualificato come discrezionale – qualitativo (D).
Quanto al primo - oggetto di contestazione in giudizio – la lex specialis si esprime nel seguente modo: “Miglioramento del servizio rispetto agli interventi previsti per
l'attività di custodia. Il punteggio massimo di punti 16 corrispondenti ad un impiego aggiuntivo di un'ora lavoro/giorno di un Operatore livello A1 al fine di garantire il N. 00966/2025 REG.RIC.
prolungamento del servizio di custodia nel periodo estivo/invernale sarà ridotto in proporzione diretta rispetto alle ore proposte”.
Il successivo art. 18.2., afferente al “metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 30 dell'offerta tecnica”, chiarisce, per quanto di rilievo, che “a ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare”.
La tesi della ricorrente (secondo cui la lex specialis avrebbe premiato con il punteggio premiale, sostanzialmente fisso, di 16 punti l'offerta per il servizio di custodia di un'ora aggiuntiva – quale limite massimo, con la conseguenza che qualsiasi offerta a partire da un tempo pari o superiore all'ora avrebbe dovuto conseguire il medesimo punteggio di 16, da ridurre soltanto con riferimento alle prestazioni inferiori all'ora stessa) non è sostenibile, in quanto esclusa dalla formulazione dell'art. 18 della lettera di invito in una sua lettura sistematica, tenendo conto del fine perseguito dall'Amministrazione.
Proprio l'interpretazione sistematica e teleologica del sub criterio fanno ritenere che l'interpretazione fatta propria dalla commissione nella seduta del 12.8.2025 – avente portato alla conferma della graduatoria del 15.5.2025 e dell'aggiudicazione disposta in favore di EU da parte della Provincia di Brescia – sia immune da vizi.
La Commissione ha, infatti, affermato: “il sub-criterio 2.1 fa infatti espresso riferimento alle "ore proposte" (al plurale) creando un meccanismo di valutazione proporzionale che tiene conto del numero complessivo di ore aggiuntive offerte. La previsione diversamente applicata non sarebbe aderente al tenore letterale della lettera d'invito, che non prevede una riduzione in proporzione rispetto ad altri parametri (ad esempio i minuti) e non sarebbe coerente con la finalità del criterio che mira a valutare il "miglioramento del servizio", premiando le offerte che garantiscono un maggior numero di ore aggiuntive. Inoltre, qualora il criterio avesse voluto sancire N. 00966/2025 REG.RIC.
una soglia fissa di assegnazione del punteggio, lo stesso sarebbe stato qualificato come “tabellare”, con diversa formulazione letterale riferita all'"ora proposta" (al singolare), specificando che il punteggio massimo è ottenuto offrendo un'ora aggiuntiva, senza ricorrere a formule matematiche per quantificare la riduzione proporzionale”.
Siffatta applicazione della clausola, invero, appare al Collegio l'unica praticabile, dal momento che:
- laddove l'Amministrazione avesse voluto fissare un tetto massimo del tempo aggiuntivo valutato con il punteggio premiale lo avrebbe espressamente previsto;
- una siffatta richiesta avrebbe comportato la qualificazione del sub criterio 2.1. come di tipo “tabellare” (T), ossia a soglia fissa, poiché l'offerta di un'ora di lavoro aggiuntivo avrebbe necessariamente comportato il punteggio premiale di 16;
- detto sub criterio, invece, è stato ascritto al genus “quantitativo” (Q), suscettibile di graduazione in relazione al valore numerico dell'offerta;
- l'indicazione di “impiego aggiuntivo di un'ora lavoro/giorno” deve ritenersi riferita all'unità di misura dell'offerta migliorativa – e non già alla sua soglia massima di rilievo ai fini premiali;
- quanto sopra ben si evince dalla specificazione che “il punteggio massimo di punti
16…sarà ridotto in proporzione diretta rispetto alle ore proposte”, da cui si ricava che l'attribuzione concreta del punteggio massimo dipende dall'entità delle offerte migliorative dei concorrenti e che, prendendo come riferimento l'offerta più generosa,
i punti spettanti agli altri offerenti vengono ridotti (rispetto al massimo di 16) “in proporzione diretta alle ore proposte”, ossia mediante il metodo dell'interpolazione lineare.
In definitiva, per come è formulata la lex specialis, la determinazione della soglia oraria aggiuntiva corrispondente all'attribuzione dei 16 punti dipende dall'offerta dal N. 00966/2025 REG.RIC.
valore numerico più alto: rispetto a questa le offerte inferiori ottengono un punteggio ridotto proporzionalmente.
E ciò è quanto esattamente avvenuto nel caso di specie: avendo EU offerto tre ore al giorno di lavoro aggiuntivo per l'attività di custodia, alla stessa sono stati riconosciuti 16 punti (tetto massimo); di conseguenza l'offerta di un'ora effettuata dalla ricorrente si è vista attribuire il punteggio di 5,33, che corrisponde esattamente ad 1/3 di 16.
Opinare diversamente condurrebbe, invero, ad un risultato in aperto contrasto con la lettera d'invito e con lo scopo sotteso allo stesso criterio premiale, ossia il miglioramento del servizio rispetto all'attività di custodia: è evidente che il maggior numero di ore offerte per detta attività avrebbe dovuto essere premiata con il punteggio massimo, in quanto maggiormente satisfattiva delle esigenze dell'Amministrazione.
Né può condurre a diversi risultati la circostanza che la comunicazione di avvio del procedimento di riesame ad opera del RUP, datata 21.7.2025, contenga la frase
“Rilevato che la Commissione ha erroneamente attribuito il punteggio del sub-criterio
2.1 agli operatori economici secondo e terzo classificati”: ciò che rileva, infatti, è la determinazione assunta il 12.8.2025 dalla commissione giudicatrice, competente all'attribuzione dei punteggi previa interpretazione della legge di gara – competenza invero neppure messa in discussione.
V.1.- Si procede, pertanto, allo scrutinio dei motivi II e IV (con cui la ricorrente chiede di annullare e/o disapplicare il sub criterio premiale 2.1. ed i connessi punteggi), espressamente qualificati come subordinati, che vengono esaminati congiuntamente in quanto sovrapponibili – prescindendo dall'eccezione provinciale di inammissibilità, in applicazione del principio della cd. ragione più liquida (cfr. C.d.S., A.P. n. 5 del
27.4.2015), stante l'infondatezza nel merito, per le ragioni di seguito esposte.
V.2.- La portata del sub criterio di cui si discute, come argomentato al punto che precede, è evidentemente quella di attribuire il massimo di 16 punti al concorrente che N. 00966/2025 REG.RIC.
avesse offerto il maggior numero di ore aggiuntive giornaliere: pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non sussiste la violazione del principio di trasparenza.
Neppure può predicarsi che lo stesso abbia in qualche modo generato confusione nei partecipanti nella formulazione dell'offerta ed abbia leso la par condicio competitorum: tali assunti risultano smentiti oltre che dall'immediata intellegibilità della lex specialis sul punto – come argomentato al §IV, dal dato empirico della sua corretta comprensione da parte di EU e, comunque, dal rilievo che, a fronte di un dubbio sulla sua interpretazione, la ricorrente – così come LO General Contractor
S.r.l.,, invero estranea alla controversia – ben avrebbe potuto chiedere chiarimenti alla stazione appaltante, come normativamente consentito – ciò che non è invece avvenuto.
VI.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenendo conto del concreto apporto difensionale apportato dalle parti resistenti e controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa dichiarazione di improcedibilità del I motivo, li respinge.
Condanna la ricorrente a rimborsare alle altre parti le spese di lite, liquidate in euro
1.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, per ciascuna delle parti resistenti ed euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, in favore della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00966/2025 REG.RIC.
EL RI, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
Francesca CC
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL RI
Pubblicato il 16/12/2025
N. 01153 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00966/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NTEN Service Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6049130E4, rappresentata e difesa dagli avvocati
EL RU e GI OR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Albino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come N. 00966/2025 REG.RIC.
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in
Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29;
Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, non costituita in giudizio;
nei confronti
EU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 1315 del 25.6.2025 con cui il Dirigente della Provincia di
Brescia - Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. Di Area Vasta - Soggetto
Aggregatore composto dalla Provincia di Brescia e dalle Comunità Montane Valle
Trompia, BI SC e Parco Alto Garda SC, e delegato alla gestione della selezione per conto del Comune di Albino, approvava i verbali di gara e aggiudicava la commessa avente ad oggetto la “procedura negoziata per affidamento dei servizi cimiteriali in comune di albino per il biennio 2025-2027 - CIG
B6049130E4” alla EU s.r.l.;
- della Determinazione n. 550 del 2.7.2025 con cui il Responsabile dell'area 5 Lavori
Pubblici del Comune di Albino prendeva atto dell'aggiudicazione disposta dalla CUC
Area Vasta Brescia della commessa in favore della EU s.r.l.; N. 00966/2025 REG.RIC.
- della comunicazione prot. n. 123516 del 26.6.2025 con cui la CUC Area Vasta
Brescia rendeva noto ai concorrenti che con la Determinazione Dirigenziale n. 1315 del 25.6.2025 l'appalto era stato affidato alla EU s.r.l.;
- dei verbali di gara ed in special modo del verbale del 15.5.2025 nella misura in cui la Commissione di gara decurtava il punteggio dell'offerta tecnica della NTEN
Service Group s.r.l., relativamente al sub-criterio 2.1, così comportando la retrocessione alla seconda posizione della graduatoria finale;
- del verbale del 15.5.2025 nella misura in cui la Commissione di gara formulava la graduatoria dando atto della posizione della EU s.r.l. quale prima graduata;
- per quanto occorra, in parte qua dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse, del C.S.A., della Lettera d'Invito ed in special modo dell'art. 18.1, sub- criterio 2.1;
- di ogni atto conosciuto o sconosciuto parimenti lesivo; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, nella misura in cui non ricomprende la società ricorrente, e per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l'aggiudicazione della gara in favore della NTEN Service Group s.r.l. provvedendo, per l'effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto; in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato al valore dell'eventuale servizio svolto ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente l'8.9.2025: N. 00966/2025 REG.RIC.
- della Determina dirigenziale n. 1868 del 25.8.2025 con cui il Dirigente della
Provincia di Brescia - Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta -
Soggetto Aggregatore composto dalla Provincia di Brescia e dalle Comunità Montane
Valle Trompia, BI SC e Parco Alto Garda SC, e delegato alla gestione della selezione per conto del Comune di Albino, si determinava per la chiusura del procedimento di annullamento in autotutela della determina n. 1315/2025 di aggiudicazione a favore della EU S.R.L. della procedura negoziata per l'affidamento del servizio cimiteriali per il biennio 2025 - 2027 del 21.7.2025 - CIG:
B6049130E4 e approvava il verbale della seduta di gara del 12.8.2025 con il quale la
Commissione confermava la graduatoria formulata in data 15.5.2025 nonché
l'aggiudicazione della commessa in favore della EU S.r.l.;
- della comunicazione del 13.8.2025 con cui la CUC Area Vasta Brescia rendeva noto ai concorrenti della chiusura del procedimento di annullamento in autotutela della determina n. 1315/2025 di aggiudicazione a favore di EU S.r.l. della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi cimiteriali per il biennio 2025-2027 - Comune di Albino (BG) – CIG B6049130E e delle risultanze della Commissione riunitasi il
12.8.2025; del verbale della seduta del 12.8.2025 con cui la Commissione di gara confermava l'assegnazione del punteggio, la graduatoria e l'aggiudicazione a favore della EU S.r.l.; per quanto occorra, in parte qua dell'Avviso Pubblico per la manifestazione d'interesse, del C.S.A., della Lettera d'Invito ed in special modo dell'art. 18.1, sub-criterio 2.1, nella misura in cui il sub-criterio premiale dovesse interpretarsi nel senso di non ritenere il punteggio massimo di punti 16 corrispondente ad un impiego aggiuntivo di un'ora lavoro/giorno di un Operatore livello A1 e, per l'effetto, sempre in via subordinata e in applicazione del principio dell'ordo quaestionum, del sub-punteggio attribuito dalla Commissione relativo al sub-criterio
2.1;
- di ogni atto conosciuto e/o sconosciuto parimenti lesivo; N. 00966/2025 REG.RIC.
per la reiterazione delle censure esposte con riferimento ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albino, della Provincia di
Brescia e di EU S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 13.3.2025 la Centrale Unica di Committenza – Area Vasta di Brescia ha pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse in relazione alla gestione dei “servizi cimiteriali per il biennio 2025-2027 Comune di Albino”.
Il successivo 31.3.2025 è stata inviata a Sole Società Cooperativa Sociale, EU
S.r.l., LO General Contractor S.r.l. e NTEN Service Group S.r.l. una lettera di invito alla procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, D.Lgs. 36/2023 -
CIG B6049130E4, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il cui punteggio è suddiviso in massimo 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per quella economica (art. 18 della lettera stessa), per una durata di 24 mesi e con base d'asta di euro 160.000,00, oltre IVA.
2.- Nei termini previsti sono pervenute le offerte di EU S.r.l., NTEN Service
Group S.r.l. e LO General Contractor S.r.l., che hanno rispettivamente ottenuto punti 93,83 (68,00 punteggio tecnico e 25,83 punteggio economico), 84,44 (54,44 e
30), 73,46 (50,70 e 22,79). N. 00966/2025 REG.RIC.
3.- Dopo la verifica di congruità dei costi della manodopera della prima graduata, con determinazione del 25.6.2025 la Provincia di Brescia ha approvato l'aggiudicazione in favore di EU S.r.l., cui ha fatto seguito, il giorno seguente, la comunicazione di aggiudicazione da parte della CUC.
4.- Dopo avere avuto accesso agli atti di gara, ritenendo l'erronea attribuzione dei punteggi per il sub criterio premiale 2.1. a detrimento proprio e della terza graduata, nonché a vantaggio dell'aggiudicataria, il 15.7.2025 NTEN Service Group S.r.l. ha presentato un'istanza di revisione in autotutela, cui ha fatto seguito comunicazione di avvio da parte del RUP in data 21.7.2025.
5.- Nel frattempo, stante il decorso del termine decadenziale per la proposizione del ricorso, NTEN Service Group S.r.l. (d'ora in poi NTEN) ha ritualmente impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, instando altresì per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, nonché per la reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario.
6.- Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Brescia, EU S.r.l. ed il Comune di
Albino.
7.1.- Con memoria depositata l'1.9.2025 la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, essendo sopraggiunto il provvedimento del 25.8.2025 con cui la Provincia di Brescia ha confermato l'entità dei punteggi attribuiti in gara e l'aggiudicazione a favore di EU S.r.l..
7.2.- Di ciò il Collegio ha preso atto con ordinanza n. 333/2025.
8.- Con ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificato e depositato,
NTEN ha impugnato l'esito del riesame in autotutela, reiterando altresì le censure già formulate con il gravame introduttivo, chiedendo l'adozione di misure cautelari collegiali. N. 00966/2025 REG.RIC.
9.- Preso atto dell'avvenuta fissazione dell'udienza pubblica del 3.12.2025, in data
12.9.2025 la ricorrente ha nuovamente rinunciato alla domanda cautelare, di cui il
Collegio ha nuovamente preso atto con ordinanza n. 373/2025.
10.- Le parti si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
In particolare, la Provincia ha eccepito l'inammissibilità del motivo II del ricorso introduttivo e del IV di cui ai motivi aggiunti, “in quanto, ove la clausola fosse stata ritenuta ambigua o comunque tale da non consentire una immediata comprensione e la formulazione di adeguata offerta, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata, ovvero avrebbero potuto essere almeno chiesti chiarimenti, il che non è avvenuto”.
11.- All'udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I.- Il ricorso introduttivo si affida a due censure, formulate in via subordinata:
i).- “violazione e falsa applicazione dell'artt. 18.1 e 18.2 della lettera d'invito – violazione dell'art. 1362 del c.c. – violazione dei principi di par condicio competitorum e legittimo affidamento – travisamento – omessa ponderazione della fattispecie contemplata – eccesso di potere per carenza d'istruttoria - violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza, correttezza, parità di trattamento
– altri profili”: la commissione di gara avrebbe erroneamente attribuito alle concorrenti i punteggi di cui al sub criterio 2.1., così violando gli artt. 18.1 e 18.2 della lettera d'invito, con conseguente invalidazione del provvedimento di aggiudicazione.
La ricorrente, infatti, sostiene che le sarebbero spettati per intero i 16 punti premiali di cui al predetto sub criterio, che le avrebbero consentito di collocarsi al primo posto in graduatoria, con complessivi punti 95,11.
A suo dire, infatti, in base al criterio 2.1. all'offerta dell'impiego aggiuntivo di un'ora lavorativa al giorno di un operatore Livello A1 per garantire il prolungamento del N. 00966/2025 REG.RIC.
servizio di custodia sarebbe stato attribuito un massimo di 16 punti, da ridurre in proporzione diretta alle ore proposte: ciò significherebbe la spettanza del massimo a fronte dell'offerta di almeno un'ora aggiuntiva e la riduzione proporzionale a quella di un apporto migliorativo inferiore all'ora.
L'Amministrazione, invece, avrebbe riconosciuto il massimo di 16 punti ad EU, che aveva offerto ben tre ore addizionali (ossia due ore in più rispetto alle richieste) e soltanto 5,33 punti alla ricorrente ed alla terza classificata, che, in perfetta aderenza alla richiesta – da ritenere “invalicabile” - avevano proposto un'ora aggiuntiva: tale condotta si sarebbe risolta in una trasformazione postuma del sub criterio, in aperto contrasto non soltanto con la sua formulazione letterale, ma altresì con i principi di trasparenza e di par condicio competitorum;
ii).- “violazione e falsa applicazione dell'artt. 18.1 e 18.2 della lettera d'invito – violazione dell'art. 1362 del c.c. – violazione dei principi di par condicio competitorum e legittimo affidamento – travisamento – omessa ponderazione della fattispecie contemplata – eccesso di potere per carenza d'istruttoria - violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza, correttezza, parità di trattamento
– in via di estremo subordine annullamento in parte qua del sub-criterio 2.1 della lex specialis - altri profili”: in via subordinata, la ricorrente chiede l'annullamento e/o la disapplicazione della previsione del sub criterio 2.1. contenuto nella tabella di cui all'art. 18.1 e, quindi, dei relativi punteggi.
A suo dire, infatti, la lex specialis di gara – laddove interpretata nel senso di consentire l'attribuzione del punteggio massimo di 16 a chi avesse offerto il maggior numero di ore aggiuntive – avrebbe una portata elusiva dei principi di trasparenza e par condicio, avendo ingenerato confusione negli aspiranti alla commessa, inducendo sia
NTEN, sia LO General Contractor S.r.l. a ritenere che sarebbe stato sufficiente garantire un'ora aggiuntiva pro die per ottenere i 16 punti premiali. N. 00966/2025 REG.RIC.
II.- Anche il ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso l'esito del riesame condotto dall'Amministrazione su sollecito di NTEN, è articolato in due doglianze:
iii).- “violazione e falsa applicazione dell'artt. 18.1 e 18.2 della lettera d'invito – violazione dell'art. 1362 del c.c. – violazione dei principi di par condicio competitorum e legittimo affidamento – travisamento – omessa ponderazione della fattispecie contemplata – eccesso di potere per carenza d'istruttoria - violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza, correttezza, parità di trattamento
– contraddittorietà - altri profili”: anche la decisione adottata dalla commissione all'esito della seduta del 12.8.2025 sarebbe affetta dal medesimo errore di attribuzione dei punteggi – già denunciato nel motivo I del ricorso introduttivo.
Disattendendo l'interpretazione del sub criterio di cui alla richiesta di riesame, condivisa anche dal RUP nella comunicazione di avvio del relativo procedimento, la commissione, fornendo una lettura della lex specialis contraria al suo dato letterale, avrebbe confermato il medesimo punteggio già attribuito ai concorrenti nel verbale del 15.5.2025, così finendo per premiare l'unica offerta che avrebbe superato il tetto massimo di un'ora fissato dalla stessa legge di gara e penalizzare gli operatori economici che alla stessa si sarebbero attenuti; iv).- “violazione e falsa applicazione dell'artt. 18.1 e 18.2 della lettera d'invito – violazione dell'art. 1362 del c.c. – violazione dei principi di par condicio competitorum e legittimo affidamento – travisamento – omessa ponderazione della fattispecie contemplata – eccesso di potere per carenza d'istruttoria - violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza, correttezza, parità di trattamento
– contraddittorietà - in via di estremo subordine annullamento in parte qua del sub- criterio 2.1 della lex specialis - altri profili”: in via subordinata, la ricorrente insiste per l'annullamento e/o la disapplicazione della previsione del sub criterio 2.1. contenuto nella tabella di cui all'art. 18.1 e, quindi, dei relativi punteggi, sulla base delle medesime ragioni già compendiate nel II motivo di ricorso. N. 00966/2025 REG.RIC.
III.- Il I motivo del ricorso introduttivo è divenuto improcedibile, essendo rivolto nei confronti di provvedimenti che sono oramai stati sostituiti da quelli adottati dall'Amministrazione all'esito del procedimento di riesame.
IV.1.- Si procede, pertanto, all'esame del motivo III, proposto con il ricorso per motivi aggiunti, espressamente graduato dalla parte rispetto ai residui motivi formulati in via subordinata.
IV.2.- Lo stesso è infondato.
Occorre, anzitutto, rilevare che la lettera di invito, dopo aver precisato all'art. 18 che il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica ammonta a 70, si occupa al punto
18.1. dei suoi “criteri di valutazione”, stabilendo “Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto”.
In particolare, il criterio valutativo 2 relativo al “miglioramento del servizio” è suddiviso in due sub criteri, ossia il 2.1., qualificato come criterio quantitativo (Q), ed il 2.2., invece qualificato come discrezionale – qualitativo (D).
Quanto al primo - oggetto di contestazione in giudizio – la lex specialis si esprime nel seguente modo: “Miglioramento del servizio rispetto agli interventi previsti per
l'attività di custodia. Il punteggio massimo di punti 16 corrispondenti ad un impiego aggiuntivo di un'ora lavoro/giorno di un Operatore livello A1 al fine di garantire il N. 00966/2025 REG.RIC.
prolungamento del servizio di custodia nel periodo estivo/invernale sarà ridotto in proporzione diretta rispetto alle ore proposte”.
Il successivo art. 18.2., afferente al “metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 30 dell'offerta tecnica”, chiarisce, per quanto di rilievo, che “a ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare”.
La tesi della ricorrente (secondo cui la lex specialis avrebbe premiato con il punteggio premiale, sostanzialmente fisso, di 16 punti l'offerta per il servizio di custodia di un'ora aggiuntiva – quale limite massimo, con la conseguenza che qualsiasi offerta a partire da un tempo pari o superiore all'ora avrebbe dovuto conseguire il medesimo punteggio di 16, da ridurre soltanto con riferimento alle prestazioni inferiori all'ora stessa) non è sostenibile, in quanto esclusa dalla formulazione dell'art. 18 della lettera di invito in una sua lettura sistematica, tenendo conto del fine perseguito dall'Amministrazione.
Proprio l'interpretazione sistematica e teleologica del sub criterio fanno ritenere che l'interpretazione fatta propria dalla commissione nella seduta del 12.8.2025 – avente portato alla conferma della graduatoria del 15.5.2025 e dell'aggiudicazione disposta in favore di EU da parte della Provincia di Brescia – sia immune da vizi.
La Commissione ha, infatti, affermato: “il sub-criterio 2.1 fa infatti espresso riferimento alle "ore proposte" (al plurale) creando un meccanismo di valutazione proporzionale che tiene conto del numero complessivo di ore aggiuntive offerte. La previsione diversamente applicata non sarebbe aderente al tenore letterale della lettera d'invito, che non prevede una riduzione in proporzione rispetto ad altri parametri (ad esempio i minuti) e non sarebbe coerente con la finalità del criterio che mira a valutare il "miglioramento del servizio", premiando le offerte che garantiscono un maggior numero di ore aggiuntive. Inoltre, qualora il criterio avesse voluto sancire N. 00966/2025 REG.RIC.
una soglia fissa di assegnazione del punteggio, lo stesso sarebbe stato qualificato come “tabellare”, con diversa formulazione letterale riferita all'"ora proposta" (al singolare), specificando che il punteggio massimo è ottenuto offrendo un'ora aggiuntiva, senza ricorrere a formule matematiche per quantificare la riduzione proporzionale”.
Siffatta applicazione della clausola, invero, appare al Collegio l'unica praticabile, dal momento che:
- laddove l'Amministrazione avesse voluto fissare un tetto massimo del tempo aggiuntivo valutato con il punteggio premiale lo avrebbe espressamente previsto;
- una siffatta richiesta avrebbe comportato la qualificazione del sub criterio 2.1. come di tipo “tabellare” (T), ossia a soglia fissa, poiché l'offerta di un'ora di lavoro aggiuntivo avrebbe necessariamente comportato il punteggio premiale di 16;
- detto sub criterio, invece, è stato ascritto al genus “quantitativo” (Q), suscettibile di graduazione in relazione al valore numerico dell'offerta;
- l'indicazione di “impiego aggiuntivo di un'ora lavoro/giorno” deve ritenersi riferita all'unità di misura dell'offerta migliorativa – e non già alla sua soglia massima di rilievo ai fini premiali;
- quanto sopra ben si evince dalla specificazione che “il punteggio massimo di punti
16…sarà ridotto in proporzione diretta rispetto alle ore proposte”, da cui si ricava che l'attribuzione concreta del punteggio massimo dipende dall'entità delle offerte migliorative dei concorrenti e che, prendendo come riferimento l'offerta più generosa,
i punti spettanti agli altri offerenti vengono ridotti (rispetto al massimo di 16) “in proporzione diretta alle ore proposte”, ossia mediante il metodo dell'interpolazione lineare.
In definitiva, per come è formulata la lex specialis, la determinazione della soglia oraria aggiuntiva corrispondente all'attribuzione dei 16 punti dipende dall'offerta dal N. 00966/2025 REG.RIC.
valore numerico più alto: rispetto a questa le offerte inferiori ottengono un punteggio ridotto proporzionalmente.
E ciò è quanto esattamente avvenuto nel caso di specie: avendo EU offerto tre ore al giorno di lavoro aggiuntivo per l'attività di custodia, alla stessa sono stati riconosciuti 16 punti (tetto massimo); di conseguenza l'offerta di un'ora effettuata dalla ricorrente si è vista attribuire il punteggio di 5,33, che corrisponde esattamente ad 1/3 di 16.
Opinare diversamente condurrebbe, invero, ad un risultato in aperto contrasto con la lettera d'invito e con lo scopo sotteso allo stesso criterio premiale, ossia il miglioramento del servizio rispetto all'attività di custodia: è evidente che il maggior numero di ore offerte per detta attività avrebbe dovuto essere premiata con il punteggio massimo, in quanto maggiormente satisfattiva delle esigenze dell'Amministrazione.
Né può condurre a diversi risultati la circostanza che la comunicazione di avvio del procedimento di riesame ad opera del RUP, datata 21.7.2025, contenga la frase
“Rilevato che la Commissione ha erroneamente attribuito il punteggio del sub-criterio
2.1 agli operatori economici secondo e terzo classificati”: ciò che rileva, infatti, è la determinazione assunta il 12.8.2025 dalla commissione giudicatrice, competente all'attribuzione dei punteggi previa interpretazione della legge di gara – competenza invero neppure messa in discussione.
V.1.- Si procede, pertanto, allo scrutinio dei motivi II e IV (con cui la ricorrente chiede di annullare e/o disapplicare il sub criterio premiale 2.1. ed i connessi punteggi), espressamente qualificati come subordinati, che vengono esaminati congiuntamente in quanto sovrapponibili – prescindendo dall'eccezione provinciale di inammissibilità, in applicazione del principio della cd. ragione più liquida (cfr. C.d.S., A.P. n. 5 del
27.4.2015), stante l'infondatezza nel merito, per le ragioni di seguito esposte.
V.2.- La portata del sub criterio di cui si discute, come argomentato al punto che precede, è evidentemente quella di attribuire il massimo di 16 punti al concorrente che N. 00966/2025 REG.RIC.
avesse offerto il maggior numero di ore aggiuntive giornaliere: pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non sussiste la violazione del principio di trasparenza.
Neppure può predicarsi che lo stesso abbia in qualche modo generato confusione nei partecipanti nella formulazione dell'offerta ed abbia leso la par condicio competitorum: tali assunti risultano smentiti oltre che dall'immediata intellegibilità della lex specialis sul punto – come argomentato al §IV, dal dato empirico della sua corretta comprensione da parte di EU e, comunque, dal rilievo che, a fronte di un dubbio sulla sua interpretazione, la ricorrente – così come LO General Contractor
S.r.l.,, invero estranea alla controversia – ben avrebbe potuto chiedere chiarimenti alla stazione appaltante, come normativamente consentito – ciò che non è invece avvenuto.
VI.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenendo conto del concreto apporto difensionale apportato dalle parti resistenti e controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa dichiarazione di improcedibilità del I motivo, li respinge.
Condanna la ricorrente a rimborsare alle altre parti le spese di lite, liquidate in euro
1.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, per ciascuna delle parti resistenti ed euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, in favore della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00966/2025 REG.RIC.
EL RI, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
Francesca CC
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL RI