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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/11/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa RA OS TI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2216 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione con ordinanza del 7.06.2025, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria, alla via Malavenda n. 57 presso lo studio dell'avv. Filippo Neri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- OR
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Villa San Controparte_1 C.F._2
Giovanni, alla via Caprera n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Idone, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta
(C.F. ), in persona del rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Don Minzoni 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Mortelliti, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamato –
OGGETTO: responsabilità Direttore dei Lavori - risarcimento danni.
Conclusioni delle parti pagina 1 di 20 Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: 1) condannare, previo accertamento delle sue responsabilità e del suo inadempimento, il convenuto ing. a rifare a sua cura e spese l'intero Controparte_1
procedimento sull'immobile per cui è causa avendo cura di effettuare correttamente i procedimenti tecnico-amministrativi necessari e quindi tutte le lavorazioni, previa eliminazione di quanto incoerentemente ed impropriamente eseguito;
2) ordinare al convenuto che
l'intervento edilizio da lui diretto, sull'immobile per cui è causa, venga in ogni caso a sue integrali spese regolarizzato così da renderlo conforme e legittimo sotto il profilo urbanistico, sismico e di legge, in modo da permettere al di potere completare i lavori sulla sua unità Pt_1
immobiliare e ottenere il certificato di agibilità; 3) Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni cagionati al conseguenti l'impossibilità dello stesso di potere ottenere tutte Pt_1
le autorizzazioni per il completamento dei lavori nella sua unità immobiliare;
4) Condannare il convenuto al risarcimento di tutti danni cagionati al per la impossibilità dello stesso di Pt_1
utilizzare il suo bene consegnatogli in data 28 luglio 2020, per tutto il periodo necessario alla regolarizzazione urbanistica e normativa dell'unità immobiliare;
5) In via gradata, condannare il convenuto a dare e pagare a l'importo complessivo di euro 47.053,50 quale Parte_1
somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e delle difformità, e per la realizzazione a regola
d'arte e secondo un adeguato calcolo strutturale autorizzabile da parte del servizio tecnico della Regione Calabria, della Soprintendenza e dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio
Calabria, del tetto e del solaio interpiano del fabbricato sito in Reggio Calabria alla Via
Umberto I, n. 25 in Gallico Marina.”.
A sostegno della propria domanda esponeva che, nel dicembre 2014, Parte_2
aveva promosso nei propri confronti un giudizio cautelare per danno temuto su un
[...]
fabbricato, sito in Reggio Calabria alla Via Umberto I, n. 25 in Gallico Marina di vecchissima pagina 2 di 20 costruzione, composto da due unità immobiliari, di cui una (quella posta al piano terra) di proprietà della e l'altra (posta al piano terra e primo piano) in proprietà del Parte_2 Pt_1
medesimo, riportata al N.C.E.U. al foglio di mappa 7, part. 196 sub 2, cat. A/4.
Il predetto giudizio, nell'ambito del quale la aveva lamentato la presenza di Parte_2
macchie e fenomeni di umidità cagionati da infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento soprastante e conseguenti alla mancata manutenzione del tetto dell'immobile, era stato istruito mediante CTU e definito con ordinanza del 7 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso della aveva ordinato Parte_2
al di rimuovere le cause dei danni accertati dal CTU. Pt_1
A questo punto il preso atto dell'ordinanza anzidetta, pur ritenendola ingiusta, aveva Pt_1
dato mandato al proprio tecnico (consulente di parte nel giudizio di danno temuto) di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dell'intervento.
Nel frattempo, nel dicembre 2015, la aveva promosso nuovo ricorso ex art. 669 Parte_2
duodecies c.p.c., per la determinazione delle modalità attuative del provvedimento cautelare ed il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 23 febbraio 2016, aveva designato un
Ufficiale Giudiziario per sovrintendere all'esecuzione delle attività indicate nell'elaborato tecnico d'ufficio a firma dell'Ing. , riservandogli la facoltà di individuare Persona_1
l'impresa esecutrice ad aveva nominato il predetto ctu Ing. quale Direttore dei Per_1
Lavori.
Da tale momento il era stato esautorato da ogni potere decisionale ed operativo, Pt_1
atteso che l'attuazione dell'intervento edilizio era divenuta di esclusiva competenza del
Tribunale per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario e del Direttore dei Lavori Ing. . Per_1
Rappresentava che sin da subito si erano registrate delle difficoltà operative e che il
Direttore dei Lavori aveva ritenuto di utilizzare la pratica edilizia amministrativa già avviata dal con l'Ing. (il quale ultimo, nel redigerla si era sostanzialmente attenuto Pt_1 Pt_3
al progetto ed alle indicazioni tecniche redatte dal CTU nel giudizio cautelare di danno temuto) subentrando, quale nuovo direttore dei lavori, nella pratica presentata all'Ufficio
Genio Civile della Regione Calabria, nonché utilizzando la SCIA già presentata dall'Ing.
pagina 3 di 20 , prima del giudizio di attuazione, presso l' Pt_3 Controparte_3
.
[...]
Risolti gli aspetti tecnico amministrativi ed autorizzativi, rinnovata la SCIA nel frattempo scaduta ed individuata la ditta esecutrice, i lavori erano stati finalmente avviati nel 2019.
L'attore, pur non essendovi tenuto, aveva provveduto – su richiesta del Direttore dei Lavori –
a versare all'impresa esecutrice l'importo complessivo di euro 16.000,00. CP_4
Nel giugno del 2019, allorquando i lavori erano già iniziati ed era già stata rimossa la copertura del fabbricato, il Direttore dei Lavori aveva depositato un computo metrico e una relazione tecnica ed aveva richiesto che venissero realizzati, a carico del ulteriori Pt_1
lavorazioni non previste nell'originaria CTU, consistenti nella sostituzione (previo smontaggio) del sottotetto (soffitta).
Il Tribunale aveva allora sospeso i lavori ed aveva ordinato al di eseguire le nuove Pt_1
lavorazioni, consentendogli - per la prima volta dopo l'ordinanza del 23 febbraio 2016 - di accedere all'immobile e quindi al cantiere.
Il in data 3 luglio 2019, dopo un'accurata ispezione dei luoghi, aveva presentato Pt_1
istanza di revoca e modifica dell'ordinanza con la quale gli erano stati ordinati i nuovi lavori, che tuttavia era stata respinta.
Pertanto, aveva provveduto a dare nuovo incarico all'ing. affinché provvedesse a Pt_3
predisporre una nuova SCIA per l'intervento di manutenzione straordinaria della soffitta.
Nel frattempo, con istanza del 15 luglio 2019, l'Ing. aveva chiesto al Tribunale di Per_1
essere sostituito in quanto era stato assunto presso una amministrazione comunale.
Con provvedimento del 30 luglio 2019, il Tribunale aveva nominato l'Ing. Controparte_1
quale nuovo Direttore dei Lavori e ciò sebbene “la documentazione di sostituzione del
Direttore dei lavori presso gli organi tecnici risulterà esecutiva solo dal 14/09/2020”.
Il nuovo Direttore dei Lavori, sebbene privo di abilitazione formale, aveva disposto la prosecuzione delle opere di copertura del tetto, soprassedendo ai lavori di manutenzione della soffitta ordinati al e non ancora iniziati per improcedibilità di procedere ad un Pt_1
intervento che si sarebbe sovrapposto a quello già in corso.
pagina 4 di 20 Nel corso dei lavori di realizzazione del tetto era emersa un'ulteriore difficoltà in quanto il precedente Direttore dei Lavori aveva previsto l'esecuzione del tetto in lamiera coibentata, ossia una soluzione irrealizzabile in ragione del fatto che l'immobile insisteva su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico.
A fronte della segnalazione operata dal circa la problematica anzidetta, l'Ing. Pt_1 CP_1
con nota del 26.09.2019, aveva chiesto ed ottenuto autorizzazione del Tribunale a procedere alla realizzazione del tetto con le tegole in laterizio.
Nell'ottobre del 2019 il Direttore dei lavori aveva depositato un SAL relativo alle lavorazioni effettuate sull'immobile fino al 22 ottobre 2019 liquidando alla ditta l'importo CP_4
di euro 22.183,48, senza tuttavia chiarire da quale momento in poi la responsabilità delle opere fosse riconducibile al proprio operato e non più a quello del precedente D.L.
Dopo aver effettuato un accesso in cantiere (all'uopo autorizzato dal Tribunale), il Pt_1
aveva trasmesso all apposita nota con la quale aveva svolto una serie di CP_1
contestazioni in ordine all'errata esecuzione di talune lavorazioni, all'omessa rilevazione di errori progettuali nonché ad errori di contabilizzazioni, che tuttavia rimaneva priva di riscontro alcuno.
Nel periodo compreso tra ottobre 2019 e giugno 2020, il Direttore dei Lavori aveva fatto eseguire la sostituzione del solaio di interpiano alla ditta nelle more Parte_4
subentrata in sostituzione della precedente ditta senza tuttavia Parte_5
comunicare tale avvicendamento agli uffici competenti e senza neppure chiarire chi delle due ditte avesse in concreto eseguito le singole lavorazioni.
Successivamente, nel giugno 2020 aveva depositato in Tribunale una relazione sullo stato finale dei lavori, corredata da scarna documentazione fotografica, dalla quale poteva evincersi che le lavorazioni eseguite dalla ditta erano state quantificate Parte_4
in euro 10.344,86.
All'udienza dell'8 luglio 2020 il Giudice aveva dichiarato concluso il giudizio di attuazione, rimettendo la consegna delle chiavi degli immobili ai rispettivi proprietari e la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori all'Ufficiale Giudiziario, il quale vi provvedeva pagina 5 di 20 in data 28.7.2020 e nel mese di ottobre 2020 provvedeva altresì al deposito di una nota spese relativa alla sua attività
Il Direttore dei lavori Ing. con nota del 12.10.2021, riscontrando una nota CP_1
dell'8.10.2021 inviata dal a lui, all'ing. ed all'Ufficiale Giudiziario, aveva Pt_1 Per_1
ammesso che sino al 18.09.2020 egli non risultava ancora abilitato ad operare sulla piattaforma SISMI.CA, poiché il precedente Direttore dei Lavori non era stato formalmente sostituito presso il Genio Civile, sicché, allorquando aveva dichiarato conclusi i lavori e sottoscritto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, non era ancora legittimato a compiere tali operazioni.
In tale occasione, l' aveva altresì erroneamente sostenuto che l'onere di comunicare la CP_1
fine dei lavori all'Ufficio Urbanistica gravasse sul committente, quando invece questo era un adempimento di sua esclusiva spettanza.
Rappresentava che, per come risultante dalla Raccomandata AR prot. 273504 del
16/06/2021 inoltratagli dalla Regione Calabria, Dip. Infrastrutture, Sett. 4, per la pratica
RC201600106 non risultavano presenti agli atti d'Ufficio né collaudi né relazioni a strutture ultimate e che comunque risulta una sovrapposizione di posizioni aperte sulla piattaforma
SISMI.CA.
Sulla scorta di tali deduzioni, assumeva l'esistenza di una responsabilità colposa dell' CP_1
per errata gestione del procedimento edilizio amministrativo e per errata esecuzione delle opere realizzate.
Eccepiva, invero: - la tardiva comunicazione al Genio Civile dell'avvicendamento dei soggetti che avevano assunto il ruolo di Direttore dei Lavori;
- l'illegittimo rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allorquando l' non era ancora stato formalmente CP_1
Co abilitato sulla piattaforma SISMI - il mancato completamento degli adempimenti autorizzativi, con la conseguenza che le procedure relative alla materia sismica ed a quella urbanistica risultavano come mai effettuate.
La mancanza di regolarizzazione procedimentale a completamento della pratica edilizia e le difformità contenute nella documentazione presentata avevano, quindi, reso impossibile il pagina 6 di 20 completamento dei lavori ed i gravi vizi delle procedure autorizzatorie avevano precluso la possibilità di ottenere il rilascio del certificato di agibilità.
In sostanza, a causa della condotta negligente tenuta dal Direttore dei Lavori, l'opera realizzata non era regolarizzabile sotto il profilo edilizio e sismico ed i lavori eseguiti risultavano abusivi e difficilmente sanabili.
Eccepiva, ancora, l'omessa rendicontazione dei materiali effettivamente impiegati, l'assenza di corrispondenza tra le lavorazioni eseguite e quelle autorizzate, l'assenza di attestazioni che consentissero di stabilire con esattezza l'imputabilità delle singole opere all'una o all'atra ditta appaltatrice.
Deduceva, ancora, che alcune delle lavorazioni effettuate sul tetto erano tecnicamente errate e, comunque, difformi rispetto alle indicazioni contenute negli elaborati tecnici trasmessi, altre erano inutilmente dispendiose ed altre ancora addirittura dannose, con violazione del progetto originario di copertura del tetto.
Stimava, quindi, i costi necessari per “l'eliminazione dei vizi e delle difformità, con la ricostruzione del tetto e del solaio interpiano a regola d'arte e secondo un adeguato calcolo strutturale autorizzabile da parte del servizio tecnico della Regione Calabria, un adeguato intervento di recupero autorizzabile da parte della Soprintendenza il tutto contenuto in un'adeguata comunicazione di manutenzione straordinaria con SCIA “subordinata” da presentarsi all' ” in complessivi euro 72.390, Controparte_3
00, di cui euro 47.053, 50 a carico del medesimo ed euro 25.336,50 a carico della Pt_1
tenuto conto delle rispettive quote di proprietà sull'immobile in questione. Parte_2
Precisava che tale costo includeva “gli oneri dello smontaggio e dell'allontanamento dal cantiere del materiale inidoneo e non recuperabile, la cernita ed il riutilizzo di quello idoneo, il ripristino del solaio interpiano (mq 67,20 di superficie reale ricalcolata) e delle condizioni preesistenti sia del soffitto del piano terra che del soprastante pavimento del piano primo
(escludendo solo gli impianti), nonché del tetto a falde inclinate di copertura dell'intero immobile (mq 83,65 di superficie reale ricalcolata), compresi tutti gli oneri burocratici e le competenze professionali, per come necessari a dare il lavoro eseguito a regola d'arte e
pagina 7 di 20 consentire a ciascun proprietario di completarsi, secondo le proprie esigenze ed in piena legittimità, i lavori e poter, a conclusione, conseguire l'agibilità delle rispettive unità immobiliari.”.
Infine, chiariva che la responsabilità per i danni anzidetti fosse imputabile in via principale al Direttore dei Lavori Ing. in via gradata alle imprese esecutrici succedutesi nel CP_1
tempo per aver omesso di formulare delle riserve sugli ordini impartiti ed invia ancora più gradata a tutti i soggetti che avevano sottoscritto il certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dall'Ing. CP_1
Nessuna responsabilità poteva invece configurarsi nei propri confronti, essendo stato esautorato da ogni potere decisionale ed essendogli stato addirittura impedito di accedere al cantiere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.11.2021, si costituiva in giudizio contrastando la domanda attorea. Controparte_1
Nel dettaglio rappresentava che il procedimento cautelare portante n. R.G.4258/2014 era stato instaurato al fine di ottenere l'eliminazione dei danni da infiltrazione che, secondo l'allora ricorrente, erano imputabili al in quanto proprietario dell'appartamento Pt_1
soprastante quello di proprietà della ricorrente medesima e che detto procedimento era stato definito con ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva nominato come ctu l'Ing. al fine di “a) identificare l'origine delle infiltrazioni e b) predisporre gli Persona_1
interventi necessari alla loro eliminazione;
che lo stesso, conclusivamente, indicava nella sostituzione del solaio in legno d'interpiano e nel rifacimento della copertura esistente”.
A fronte dell'inerzia del la aveva presentato un'istanza ai sensi dell'art. ex Pt_1 Parte_2
art 669 duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare ed il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento di detta istanza, aveva ordinato al di predisporre il progetto degli interventi ed ottenere le necessarie autorizzazioni, Pt_1
ordinando altresì all'Ufficiale Giudiziario dott. di individuare la ditta Persona_2
esecutrice dei lavori ed al C.T.U. di assumere l'incarico di Direttore dei Lavori.
pagina 8 di 20 Pertanto, il aveva incaricato l'Ing. di presentare apposita S.C.I.A. al Pt_1 Persona_3
Comune di Reggio Calabria, così come formulata in data 15.01.2016 ed il progetto strutturale all'ufficio ex Genio Civile in data 05.03.2018.
In questa fase l'impresa individuata medio tempore dall'Ufficiale Parte_5
Giudiziario, aveva sottoposto per approvazione un computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, che le parti avevano accettato senza sollevare eccezioni.
Successivamente, in data 7.09.2018, il D.L. Ing. aveva comunicato all'ufficio ex Per_1
Genio Civile l'inizio dei lavori progettati ed il non aveva sollevato alcuna eccezione né Pt_1
rilevato incongruenze progettuali od economiche.
Durante l'esecuzione dei lavori, in data 10.06.2019, il D.L Ing. aveva Persona_1
comunicato alle parti alcune criticità per cui si rendeva eseguire ulteriori lavorazioni stimate in euro 6.874,00.
In data 18.06.2019 il D.L. Ing. aveva trasmesso un'altra nota, rispetto alla quale Per_1
non era stata svolta alcuna contestazione.
In data 24/06/2019, l'impresa aveva manifestato la propria Parte_5
volontà di recedere dall'affidamento a causa di situazioni incresciose verificatesi con il
Pt_1
All'udienza del 03.07.2019 erano state evidenziate le problematiche sorte tra il Direttore dei
Lavori ed il e, preso atto dell'avvenuta sospensione dei lavori a causa delle criticità Pt_1
riscontrate, la ditta esecutrice dei lavori era stata autorizzata a cambiare il tipo di copertura senza che le parti nulla eccepissero.
Inoltre, il Tribunale, sospendendo i lavori di attuazione, aveva ordinato al di eseguire, Pt_1
entro il 10.08.2019, ogni lavorazione non prevista nel procedimento di attuazione, disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per l'eventuale valutazione dei fatti accaduti e in ordine alla sussistenza della fattispecie di reato previsto e punito dall'art. 388 c.p.
pagina 9 di 20 In data 15.07.2019 il D.L. Ing. si era dimesso dall'incarico e, in data 22.07.2019, Per_1
aveva prodotto la propria relazione sullo stato di fatto dei lavori, senza che le parti sollevassero alcuna eccezione.
In data 10.07.2019 il aveva presentato, per il tramite del proprio difensore, istanza di Pt_1
revoca dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 3.07.2017, poi rigettata dal Tribunale in data 22.07.2019.
Con provvedimento del 30.07.2019 (depositato in data 1.08.2019) il Tribunale di Reggio
Calabria, a seguito della rinuncia all'incarico formulata dall'Ing. , aveva nominato, Per_1
in sostituzione di quest'ultimo, l'Ing. CP_1
Dunque, alla data di conferimento di incarico all'Ing. (nominato Direttore dei Lavori CP_1
in sostituzione dell'Ing. ) gli interventi da eseguire erano stati già individuati Persona_1
(dall'Ing. ), progettati (dall'Ing. ) e autorizzati dalla Città Per_1 Pt_3 [...]
Regione Calabria (già denominato Controparte_6
Genio Civile), il progetto tecnico/strutturale era stato redatto dal tramite il proprio Pt_1
tecnico Ing. , i lavori erano stati avviati per poi essere sospesi per sopraggiunte Pt_3
difficoltà operative, il progetto e gli atti conseguenti non erano stati mai contestati dalle parti e la ditta esecutrice aveva ricevuto l'acconto pattuito ed avviato una parte dei lavori.
Deduceva ancora che, a seguito dell'incarico ricevuto, aveva svolto - unitamente alla ditta esecutrice ed all'Ufficiale Giudiziario – una serie di sopralluoghi, in occasione dei quali aveva riscontrato che, a causa della sospensione dei lavori, l'immobile, già fatiscente e senza copertura, rischiava di danneggiarsi ulteriormente e che i lavori ordinati dal Tribunale nel corso dell'udienza del 03.07. 2019 non erano stati affatto eseguiti.
Pertanto, aveva prontamente disposto il completamento della copertura dell'edificio, che l'impresa esecutrice, nonostante le numerose difficoltà operative riscontrate, aveva eseguito in maniera scrupolosa, attenendosi alle indicazioni fornitele quotidianamente.
In data 26.09.2019 era stata richiesta al Tribunale apposita autorizzazione per eseguire il manto di copertura come inizialmente previsto in luogo di quanto disposto nell'udienza del
03.07.20219 e le parti nulla eccepivano.
pagina 10 di 20 In data 22.10.2019 era stato emesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, che era poi stato sottoposto al Tribunale all'udienza del 22.10.2019 ed approvato sempre in quella sede dalle parti.
Peraltro, all'udienza anzidetta, le parti avevano confermato che i lavori di rifacimento del tetto erano stati completati senza niente eccepire sul punto ed il Giudice aveva concesso il termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni al nuovo computo metrico
“omnicomprensivo” predisposto Direttore Lavori Ing. CP_1
Nei trenta giorni successivi nessuna le parti non avevano tuttavia fatto pervenire alcuna note.
In data 13.11.2019 l'Ing. aveva comunicato alle parti l'avvenuta rinuncia all'incarico CP_1
da parte dell'impresa e la contestuale nomina dell'impresa Pt_5 Parte_5 [...]
individuata dall'Ufficiale Giudiziario dr. . Parte_4 Persona_2
All'udienza del 29.03.2019 era stato comunicato l'avvenuto pagamento in favore della ditta di euro 10.000,00 a titolo di acconto e le parti nulla avevano Parte_5
eccepito né in ordine all'ulteriore richiesta avanzata dalla predetta ditta di pagamento di euro 2.000,00/3.000,00 per aumento dei prezzi né tantomeno in relazione al divieto di accesso al cantiere disposto, sempre a quella udienza, dal Tribunale nei confronti delle parti medesime.
In data 19.11.2019 era stato svolto un sopralluogo in cantiere alla presenza delle parti e della nuova impresa e, per come attestato nel verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziaria, le parti non ebbero a svolgere alcuna contestazione in relazione ai lavori svolti.
Chiariva di non aver risposto alla nota pec del 5.12.2019 con cui l'avv. Neri gli aveva richiesto chiarimenti in ordine ai lavori eseguiti e già contabilizzati al 22.10.2019 poiché la stessa era stata trasmessa oltre la scadenza dei termini concessi dal Tribunale.
In data 22.06.2020 aveva comunicato al Tribunale l'avvenuta chiusura dei lavori, producendo all'uopo apposita relazione ed aveva altresì trasmesso una pec alle parti che, dopo averla ricevuta, non avevano svolto alcuna contestazione.
pagina 11 di 20 All'udienza dell'8.07.2020 egli aveva depositato il Certificato di Regolare Esecuzione dei
Lavori e le parti avevano confermato l'avvenuta ultimazione dei lavori.
In data 23.07.2020 il Tribunale aveva emesso il decreto di liquidazione e da tale momento in poi non vi era stata alcuna segnalazione al Tribunale di eventuali irregolarità circa i lavori eseguiti in esecuzione dell'ordinanza.
Per ottenere l'integrale pagamento delle proprie spettanze, così come liquidate dal Tribunale
a mezzo di formale Decreto di Liquidazione, aveva dovuto intraprendere nei confronti del apposita procedura esecutiva mobiliare presso terzi che precisava essere ancora Pt_1
pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Reggio Calabria – Sezione Esecuzioni Mobiliari, con il numero 636/2021R.G.
Tanto premesso in fatto, contestava la fondatezza della domanda attorea, eccependo in primo luogo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014.
Deduceva, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva, sottolineando di aver agito nella vicenda de qua esclusivamente nella qualità di Direttore dei Lavori nominato dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito della procedura di attuazione coattiva ex art. 669-duodecies c.p.c. e che l'intera gestione degli interventi effettuati era sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale Giudiziario.
Dunque, eventuali irregolarità avrebbero dovuto essere tempestivamente segnalate al
Tribunale e fatta valere nei confronti dell'Ufficiale Giudiziario, quale responsabile del procedimento.
Instava, pertanto, per la propria estromissione dal giudizio e comunque per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Tribunale di Reggio Calabria (quale committente), dell'Ufficiale Giudiziario dr. , del progettista Ing. , del primo Persona_2 Persona_3
Direttore dei Lavori Ing. , della prima e della seconda ditta esecutrice dei Persona_1
lavori (ossia della e della , sussistendo rispetto Parte_5 Parte_4
ai soggetti anzidetti un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
pagina 12 di 20 Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2226 c.c. per mancata denuncia da parte del committente della scoperta delle difformità o vizi dell'opera entro il termine di 8 giorni dalla relativa scoperta e comunque per decorso del termine di un anno dalla consegna dei lavori, sottolineando che i lavori erano stati consegnati il 19.06.2020 mentre l'atto di citazione era stato notificato solamente in data
8.07.2021.
In via subordinata contestava la fondatezza nel merito della pretesa attorea, chiarendo di essere subentrato nella fase finale dell'intervento già avviato dal precedente Direttore dei
Lavori e di non aver mai disposto l'esecuzione di alcuna opera abusiva, essendosi limitato ad adottare gli adeguamenti tecnici necessari a far fronte alle condizioni dell'immobile, rispettando le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Osservava che le contestazioni svolte dall'attore erano tardive, atteso che le stesse avrebbero dovuto al più essere formulate nell'ambito della procedura di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c.
Quanto alle doglianze attoree concernenti il certificato di regolare esecuzione, evidenziava che tale certificato, oltre ad assolvere alla funzione di tutela degli interessi del committente che riceve un atto tecnico-amministrativo redatto da un soggetto abilitato, individua altresì il momento formale di conclusione e verifica dei lavori, svincolando l'esecutore delle opere dagli oneri contrattuali e dalle garanzie previste (ferme restando le tutele per difetti e vizi dell'opera).
Contestava la fondatezza delle contestazioni attoree concernenti la presunta tardiva sostituzione del Direttore dei Lavori e, richiamando quanto già precisato con nota pec del
12.10.2020, chiariva che ogni variazione di ruoli riguardante la figura del Direttore dei
Lavori e l'impresa esecutrice doveva essere comunicata ufficialmente all'ex Genio Civile dall'Ufficiale Giudiziario.
Sosteneva di aver assunto l'incarico di D.L. soltanto dopo che il Genio Civile, in data
14.09.2020, aveva proceduto alla ratifica formale delle dimissioni del precedente Direttore dei Lavori e che da quel momento era stato abilitato ad accedere alla piattaforma SISMI.CA
pagina 13 di 20 per ultimare l'iter della pratica avviata dal progettista strutturale delegato depositando la
Dichiarazione di fine lavori e rispondenza.
Rappresentava ancora che, con riferimento alle pratiche edilizie, unico soggetto legittimato a comunicare eventuali variazioni soggettive era il committente o il suo delegato e che, quindi, nel caso di specie, l'onere di comunicare le variazioni concernenti la figura del Direttore dei
Lavori gravava sull'Ufficiale giudiziario.
Negava ogni addebito di responsabilità, affermando che il Direttore dei Lavori non risponde di eventuali difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, a meno che non sia stato incaricato dal committente di svolgere anche l'attività di verifica della fattibilità e dell'esattezza tecnica del progetto e che nel caso di specie la progettazione era stata eseguita dall'Ing. e validata dall'Ing. , mentre egli era intervenuto solo Persona_3 Persona_1
nella fase finale dell'iter, allorquando cioè le attività propedeutiche cui si riferivano le contestazioni attoree erano già state totalmente eseguite da altri soggetti.
Invocava, quindi, l'applicabilità in specie dell'art. 96 c.p.c.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea ed in via preliminare chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa Controparte_7
per essere da questa manlevato e tenuto indenne da ogni conseguenza
[...]
negativa derivante dal giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.05.2023, si costituiva in giudizio la compagnia la quale eccepiva l'inoperatività della Controparte_2
polizza in forza dell'art. 34 delle condizioni generali d'assicurazione che prevedeva la garanzia assicurativa limitatamente ai danni imputabili a responsabilità diretta e colposa dell'assicurato, senza coprire i danni derivanti la responsabilità solidale con altri soggetti.
Eccepiva altresì l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 34 co. 2 delle condizioni generali di contratto, evidenziando che i danni lamentati dall'attore esulavano dal rischio assicurato poiché espressamente esclusi dalla citata norma e, comunque, l'inoperatività della garanzia rispetto all'attività oggetto di censura.
pagina 14 di 20 In subordine, eccepiva la previsione di un massimale di euro 500.000,00 per ciascun sinistro e ciascun anno, con franchigia del 10% sull'importo astrattamente liquidabile, con un minimo di euro 200,00, chiarendo altresì che la polizza non copriva le spese legali sostenute dall'assicurato.
Nel merito aderiva alle difese ed eccezioni svolte dal proprio assicurato, istando per il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 16.01.2023, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione e trattazione del 12.01.2023, questo Giudice “ritenuto che la presente controversia non rientri tra quelle per le quali l'art. 3 del DL n. 132/2014 prevede
l'improcedibilità; ritenuto, altresì, che le ulteriori questioni preliminari possano essere decise unitamente al merito” concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria l'attore contestava le difese di parte convenuta, chiarendo in particolare di non aver proposto reclamo avverso l'ordinanza cautelare poiché il predetto giudizio avrebbe sicuramente dilatato i tempi per l'esecuzione dei lavori di riparazione del fabbricato.
Precisava, inoltre, nel rispetto del dettato dell'art. 669 octies co.6 c.p.c. ed al fine di rimuovere le criticità dell'ordinanza cautelare, con atto di citazione del 4.10.2016, aveva promosso autonomo giudizio di merito innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (iscritto al n. di ruolo 3724/2016 RG), conclusosi con sentenza n. 1083 del 2020 con la quale erano state riconosciute le proprie ragioni, atteso che le spese relative alle parti comuni erano state ripartite nella misura del 65% a carico del e del 35% a carico della e si era, Pt_1 Parte_2
altresì, ritenuto che l'ammaloramento dell'immobile non fosse imputabile in via esclusiva ma anche alla oltreché, per come acclarato nella CTU, alla vetustà Pt_1 Parte_2
dell'immobile risalente addirittura al 1903.
Inoltre, al fine di coordinare il decisum di cui la sentenza n. 1083 /2020 con l'ordinanza cautelare del 2015 nella parte relativa alla regolamentazione delle spese, aveva incardinato, sempre innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria, ricorso ex art. 669 nonies c.p.c., definito con ordinanza di parziale accoglimento del 24.08.2022 che aveva stabilito che ““…
pagina 15 di 20 ritenuto che il ricorso, proposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.669 comma 3 c.p.c. secondo inciso, merita parziale accoglimento, laddove ad un attento esame degli atti prodotti emerge chiaramente che mentre con il provvedimento cautelare adottato nell'ottobre 2015, in accoglimento della domanda proposta ex art.688 c.p.c. e 1172 c.c., era stato individuato il
quale unico soggetto obbligato a rimuovere le cause dei danni cagionati e a realizzare Pt_1
tutte le opere necessarie a garantire il ripristino e la conservazione dell'unità immobiliare di proprietà della in relazione alle infiltrazioni d'acqua provocate dalla cattiva Parte_2
manutenzione del cespite di proprietà dell'odierno ricorrente, con la successiva sentenza di merito pronunciata nel novembre 2020 sopra richiamata, è stata individuata come sopra già detto una comune responsabilità, specificando per l'appunto che entrambe le parti avrebbero dovuto partecipare alle spese per la manutenzione e/o riparazione del tetto secondo la ripartizione prevista dall'art.1123 c.c. nonché per la manutenzione e/o riparazione del sottotetto secondo la ripartizione contemplata dall'art.1126 c.c.;…” che era stata reclamata dalla Parte_2
Precisava che il giudizio di reclamo instaurato dalla era ancora pendente. Parte_2
Rappresentava, inoltre, gli abusi commessi dalla erano stati denunciati anche alla Parte_2
Procura della Repubblica e all'Ufficio Urbanistica del e Controparte_3
conseguentemente era stata emessa un'ordinanza di demolizione, prontamente impugnata dalla innanzi al Tar Calabria sezione staccata di Reggio Calabria. Parte_2
Il predetto giudizio, nell'ambito del quale si era costituito con un atto di intervento ad opponendum, era stato definito con sentenza – non impugnata e, quindi, passata in giudicato - che aveva rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza di demolizione emessa dal
. Controparte_3
Con ordinanza del 25.8.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
28.06.2023, venivano rigettate le istanze istruttorie svolte dalle parti e la causa veniva rinviata per le precisazione delle conclusioni.
pagina 16 di 20 Infine, disposta la trattazione scritta della causa, con ordinanza del 7.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Con decreto del 22.08.2025 questo Giudice dichiarava l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice in data 7.08.2025 “perché l'istanza avrebbe potuto essere presentata in precedenza e non solo a marzo 2025”, rigettava l'istanza attorea di rimessione della causa sul ruolo.
1.1. In via preliminare, va ribadito che la presente controversia non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione né a quella di negoziazione assistita atteso che si chiede in via principale la condanna in forma specifica e non al pagamento.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta nei confronti dell'Ing.
[...]
per sentirne accertata la responsabilità in relazione agli illeciti che lo stesso CP_1
avrebbe commesso nella qualità di Direttore dei lavori individuati dal Tribunale di Reggio
Calabria come necessari a dare attuazione all'ordinanza cautelare emessa dal medesimo
Ufficio, con cui, in accoglimento del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. proposto da
, era stato ordinato all'odierno attore di provvedere alla rimozione delle Parte_2
cause dei fenomeni infiltrativi che danneggiavano l'immobile di proprietà dell'allora ricorrente..
Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata.
Giova anzitutto osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'attuazione di misure cautelari, aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, non avvia un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il Giudice (da intendersi come Ufficio), che ha emanato il provvedimento cautelare, ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficoltà e le contestazioni sorte" (Cass. Civ., Sez. III, 10.07.2014, n. 15761).
Dunque, una volta adito il giudice della cautela in funzione di attuazione della misura cautelare, compete esclusivamente allo stesso (così come al giudice dell'esecuzione ex artt.
612 e 613 c.p.c.) la concreta determinazione delle modalità di attuazione del titolo ed il potere di dirimere le contestazioni che insorgano sul punto, con la conseguenza che le pagina 17 di 20 questioni concernenti la legittimità e l'idoneità dell'attività svolta al fine di dare attuazione al titolo debbono essere sollevate innanzi al giudice della cautela.
Tenuto conto di quanto sopra deve ritenersi che le doglianze svolte dall'attore con riferimento all'inidoneità dell'attività attuativa posta in essere dal (secondo) Direttore dei
Lavori nominato giudizialmente - cioè, a dire le censure concernenti la non conformità dell'attività attuativa svolta sotto la direzione dell'odierno convenuto rispetto alle modalità determinate con l'ordinanza cautelare nonché quelle con cui è stata eccepita l'esistenza di vizi e/o difetti delle opere realizzate con la direzione tecnica dell'Ing. – avrebbero CP_1
dovuto essere svolte nell'ambito della procedura esecutiva.
In proposito non può, peraltro, non evidenziarsi che, risulta pacifico oltreché documentalmente provato che il convenuto, nell'ambito della procedura anzidetta ebbe a depositare, in data 22.06.2020, la relazione di fine lavori e, in data 8.07.2020, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e che l'odierno attore, in relazione ai predetti documenti ed a quanto ivi attestato, non ebbe a svolgere alcuna contestazione. Dal verbale di udienza dell8 luglio 2020 emerge che le parti stesse confermarono al Giudice la chiusura dei lavori e che il Giudice, in assenza di contestazioni, dichiarò chiusa la fase attuativa.
Anche con riferimento alle misurazioni e alla contabilità, in data 22/10/2019 veniva emesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 (cfr. allegato n. 16) il quale veniva sottoposto al
Tribunale nell'udienza del 22/10/2019 ed approvato nella stessa seduta dalle parti. In quest'ultima udienza, le parti confermavano al Tribunale che i lavori di rifacimento del tetto erano stati completati senza niente eccepire in merito;
il Tribunale fissava, inoltre, il termine di trenta giorni per eventuali osservazioni al nuovo computo metrico “omnicomprensivo” presentato dal Direttore Lavori Ing. (cfr. allegato n. 17). Nei trenta giorni successivi CP_1
nessuna nota perveniva dalle parti avverso il predetto computo metrico presentato dal D.L..
Si ritiene, pertanto, che le censure aventi ad oggetto la presunta erronea realizzazione degli interventi attuativi della misura cautelare, gli eccepiti errori di progettazione e di contabilizzazione siano in questa sede inammissibili.
pagina 18 di 20 Con specifico riferimento alle doglianze attoree riferite agli asseriti errori di progettazione si evidenzia, peraltro, che l'Ing. - subentrato nel ruolo di Direttore dei Lavori soltanto CP_1
nella fase conclusiva dei lavori d'attuazione della misura cautelare - non ha provveduto all'elaborazione progettuale, sicché tali difformità non possono in alcun modo essere imputate al suo operato. Invero, per giurisprudenza costante, il Direttore dei Lavori non risponde per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.( Cass. N. 29331/24).
Per quel che concerne, poi, le censure svolte da parte attrice con riferimento all'incompletezza o irregolarità dei procedimenti amministrativi tesi ad assicurare la regolarità, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, dell'immobile, esse appaiono generiche e comunque non adeguatamente provate, così come pure non opportunamente sostenute da sufficienti elementi di prova risultano essere le pretese risarcitorie connesse alle predette doglianze.
Di contro il convenuto ha documentato che, dopo essere stato abilitato alla piattaforma
Co SISMI ha ultimato l'iter della pratica avviata dal progettista strutturale delegato depositando la Dichiarazione di fine lavori e rispondenzae che è stata accettata dal Genio
Civile senza osservazione alcuna (cfr. allegato n. 30).
Di conseguenza, le allegazioni sulla nullità dell'iter amministrativo e dei permessi restano apodittiche, in mancanza di alcuna contestazione da parte dell'autorità amministrativa.
Alla luce di quanto precede la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Al rigetto della domanda attorea consegue l'assorbimento della domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata.
3.Va poi rigettata anche la domanda svolta dal convenuto ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi in specie gli estremi della mala fede o della colpa grava da cui far discendere una condanna ai sensi della norma citata.
Ogni altra questione ed eccezione, pur formulata dalle parti in lite, resta assorbita dalla presente pronuncia.
pagina 19 di 20 4.Per quanto riguarda le spese, nei rapporti tra attore e convenuto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerando il valore della causa e le attività svolta;
nei rapporti con la terza chiamata, alla luce dell'assorbimento della domanda, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa RA OS TI, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Dichiara assorbita la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della compagnia di assicurazioni terza chiamata;
3. Rigetta la domanda del convenuto di condanna dell'attore per responsabilità aggravata.
4. Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute da parte convenuta che liquida in euro 7616,00 per onorari ed euro 518,00 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva, con distrazione a favore del difensore.
5. Compensa le spese di giudizio nei confronti della terza chiamata.
Reggio Calabria,3.11.2025
Il Giudice
RA OS TI
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa RA OS TI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2216 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione con ordinanza del 7.06.2025, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria, alla via Malavenda n. 57 presso lo studio dell'avv. Filippo Neri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- OR
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Villa San Controparte_1 C.F._2
Giovanni, alla via Caprera n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Idone, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta
(C.F. ), in persona del rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Don Minzoni 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Mortelliti, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamato –
OGGETTO: responsabilità Direttore dei Lavori - risarcimento danni.
Conclusioni delle parti pagina 1 di 20 Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: 1) condannare, previo accertamento delle sue responsabilità e del suo inadempimento, il convenuto ing. a rifare a sua cura e spese l'intero Controparte_1
procedimento sull'immobile per cui è causa avendo cura di effettuare correttamente i procedimenti tecnico-amministrativi necessari e quindi tutte le lavorazioni, previa eliminazione di quanto incoerentemente ed impropriamente eseguito;
2) ordinare al convenuto che
l'intervento edilizio da lui diretto, sull'immobile per cui è causa, venga in ogni caso a sue integrali spese regolarizzato così da renderlo conforme e legittimo sotto il profilo urbanistico, sismico e di legge, in modo da permettere al di potere completare i lavori sulla sua unità Pt_1
immobiliare e ottenere il certificato di agibilità; 3) Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni cagionati al conseguenti l'impossibilità dello stesso di potere ottenere tutte Pt_1
le autorizzazioni per il completamento dei lavori nella sua unità immobiliare;
4) Condannare il convenuto al risarcimento di tutti danni cagionati al per la impossibilità dello stesso di Pt_1
utilizzare il suo bene consegnatogli in data 28 luglio 2020, per tutto il periodo necessario alla regolarizzazione urbanistica e normativa dell'unità immobiliare;
5) In via gradata, condannare il convenuto a dare e pagare a l'importo complessivo di euro 47.053,50 quale Parte_1
somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e delle difformità, e per la realizzazione a regola
d'arte e secondo un adeguato calcolo strutturale autorizzabile da parte del servizio tecnico della Regione Calabria, della Soprintendenza e dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio
Calabria, del tetto e del solaio interpiano del fabbricato sito in Reggio Calabria alla Via
Umberto I, n. 25 in Gallico Marina.”.
A sostegno della propria domanda esponeva che, nel dicembre 2014, Parte_2
aveva promosso nei propri confronti un giudizio cautelare per danno temuto su un
[...]
fabbricato, sito in Reggio Calabria alla Via Umberto I, n. 25 in Gallico Marina di vecchissima pagina 2 di 20 costruzione, composto da due unità immobiliari, di cui una (quella posta al piano terra) di proprietà della e l'altra (posta al piano terra e primo piano) in proprietà del Parte_2 Pt_1
medesimo, riportata al N.C.E.U. al foglio di mappa 7, part. 196 sub 2, cat. A/4.
Il predetto giudizio, nell'ambito del quale la aveva lamentato la presenza di Parte_2
macchie e fenomeni di umidità cagionati da infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento soprastante e conseguenti alla mancata manutenzione del tetto dell'immobile, era stato istruito mediante CTU e definito con ordinanza del 7 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso della aveva ordinato Parte_2
al di rimuovere le cause dei danni accertati dal CTU. Pt_1
A questo punto il preso atto dell'ordinanza anzidetta, pur ritenendola ingiusta, aveva Pt_1
dato mandato al proprio tecnico (consulente di parte nel giudizio di danno temuto) di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dell'intervento.
Nel frattempo, nel dicembre 2015, la aveva promosso nuovo ricorso ex art. 669 Parte_2
duodecies c.p.c., per la determinazione delle modalità attuative del provvedimento cautelare ed il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 23 febbraio 2016, aveva designato un
Ufficiale Giudiziario per sovrintendere all'esecuzione delle attività indicate nell'elaborato tecnico d'ufficio a firma dell'Ing. , riservandogli la facoltà di individuare Persona_1
l'impresa esecutrice ad aveva nominato il predetto ctu Ing. quale Direttore dei Per_1
Lavori.
Da tale momento il era stato esautorato da ogni potere decisionale ed operativo, Pt_1
atteso che l'attuazione dell'intervento edilizio era divenuta di esclusiva competenza del
Tribunale per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario e del Direttore dei Lavori Ing. . Per_1
Rappresentava che sin da subito si erano registrate delle difficoltà operative e che il
Direttore dei Lavori aveva ritenuto di utilizzare la pratica edilizia amministrativa già avviata dal con l'Ing. (il quale ultimo, nel redigerla si era sostanzialmente attenuto Pt_1 Pt_3
al progetto ed alle indicazioni tecniche redatte dal CTU nel giudizio cautelare di danno temuto) subentrando, quale nuovo direttore dei lavori, nella pratica presentata all'Ufficio
Genio Civile della Regione Calabria, nonché utilizzando la SCIA già presentata dall'Ing.
pagina 3 di 20 , prima del giudizio di attuazione, presso l' Pt_3 Controparte_3
.
[...]
Risolti gli aspetti tecnico amministrativi ed autorizzativi, rinnovata la SCIA nel frattempo scaduta ed individuata la ditta esecutrice, i lavori erano stati finalmente avviati nel 2019.
L'attore, pur non essendovi tenuto, aveva provveduto – su richiesta del Direttore dei Lavori –
a versare all'impresa esecutrice l'importo complessivo di euro 16.000,00. CP_4
Nel giugno del 2019, allorquando i lavori erano già iniziati ed era già stata rimossa la copertura del fabbricato, il Direttore dei Lavori aveva depositato un computo metrico e una relazione tecnica ed aveva richiesto che venissero realizzati, a carico del ulteriori Pt_1
lavorazioni non previste nell'originaria CTU, consistenti nella sostituzione (previo smontaggio) del sottotetto (soffitta).
Il Tribunale aveva allora sospeso i lavori ed aveva ordinato al di eseguire le nuove Pt_1
lavorazioni, consentendogli - per la prima volta dopo l'ordinanza del 23 febbraio 2016 - di accedere all'immobile e quindi al cantiere.
Il in data 3 luglio 2019, dopo un'accurata ispezione dei luoghi, aveva presentato Pt_1
istanza di revoca e modifica dell'ordinanza con la quale gli erano stati ordinati i nuovi lavori, che tuttavia era stata respinta.
Pertanto, aveva provveduto a dare nuovo incarico all'ing. affinché provvedesse a Pt_3
predisporre una nuova SCIA per l'intervento di manutenzione straordinaria della soffitta.
Nel frattempo, con istanza del 15 luglio 2019, l'Ing. aveva chiesto al Tribunale di Per_1
essere sostituito in quanto era stato assunto presso una amministrazione comunale.
Con provvedimento del 30 luglio 2019, il Tribunale aveva nominato l'Ing. Controparte_1
quale nuovo Direttore dei Lavori e ciò sebbene “la documentazione di sostituzione del
Direttore dei lavori presso gli organi tecnici risulterà esecutiva solo dal 14/09/2020”.
Il nuovo Direttore dei Lavori, sebbene privo di abilitazione formale, aveva disposto la prosecuzione delle opere di copertura del tetto, soprassedendo ai lavori di manutenzione della soffitta ordinati al e non ancora iniziati per improcedibilità di procedere ad un Pt_1
intervento che si sarebbe sovrapposto a quello già in corso.
pagina 4 di 20 Nel corso dei lavori di realizzazione del tetto era emersa un'ulteriore difficoltà in quanto il precedente Direttore dei Lavori aveva previsto l'esecuzione del tetto in lamiera coibentata, ossia una soluzione irrealizzabile in ragione del fatto che l'immobile insisteva su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico.
A fronte della segnalazione operata dal circa la problematica anzidetta, l'Ing. Pt_1 CP_1
con nota del 26.09.2019, aveva chiesto ed ottenuto autorizzazione del Tribunale a procedere alla realizzazione del tetto con le tegole in laterizio.
Nell'ottobre del 2019 il Direttore dei lavori aveva depositato un SAL relativo alle lavorazioni effettuate sull'immobile fino al 22 ottobre 2019 liquidando alla ditta l'importo CP_4
di euro 22.183,48, senza tuttavia chiarire da quale momento in poi la responsabilità delle opere fosse riconducibile al proprio operato e non più a quello del precedente D.L.
Dopo aver effettuato un accesso in cantiere (all'uopo autorizzato dal Tribunale), il Pt_1
aveva trasmesso all apposita nota con la quale aveva svolto una serie di CP_1
contestazioni in ordine all'errata esecuzione di talune lavorazioni, all'omessa rilevazione di errori progettuali nonché ad errori di contabilizzazioni, che tuttavia rimaneva priva di riscontro alcuno.
Nel periodo compreso tra ottobre 2019 e giugno 2020, il Direttore dei Lavori aveva fatto eseguire la sostituzione del solaio di interpiano alla ditta nelle more Parte_4
subentrata in sostituzione della precedente ditta senza tuttavia Parte_5
comunicare tale avvicendamento agli uffici competenti e senza neppure chiarire chi delle due ditte avesse in concreto eseguito le singole lavorazioni.
Successivamente, nel giugno 2020 aveva depositato in Tribunale una relazione sullo stato finale dei lavori, corredata da scarna documentazione fotografica, dalla quale poteva evincersi che le lavorazioni eseguite dalla ditta erano state quantificate Parte_4
in euro 10.344,86.
All'udienza dell'8 luglio 2020 il Giudice aveva dichiarato concluso il giudizio di attuazione, rimettendo la consegna delle chiavi degli immobili ai rispettivi proprietari e la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori all'Ufficiale Giudiziario, il quale vi provvedeva pagina 5 di 20 in data 28.7.2020 e nel mese di ottobre 2020 provvedeva altresì al deposito di una nota spese relativa alla sua attività
Il Direttore dei lavori Ing. con nota del 12.10.2021, riscontrando una nota CP_1
dell'8.10.2021 inviata dal a lui, all'ing. ed all'Ufficiale Giudiziario, aveva Pt_1 Per_1
ammesso che sino al 18.09.2020 egli non risultava ancora abilitato ad operare sulla piattaforma SISMI.CA, poiché il precedente Direttore dei Lavori non era stato formalmente sostituito presso il Genio Civile, sicché, allorquando aveva dichiarato conclusi i lavori e sottoscritto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, non era ancora legittimato a compiere tali operazioni.
In tale occasione, l' aveva altresì erroneamente sostenuto che l'onere di comunicare la CP_1
fine dei lavori all'Ufficio Urbanistica gravasse sul committente, quando invece questo era un adempimento di sua esclusiva spettanza.
Rappresentava che, per come risultante dalla Raccomandata AR prot. 273504 del
16/06/2021 inoltratagli dalla Regione Calabria, Dip. Infrastrutture, Sett. 4, per la pratica
RC201600106 non risultavano presenti agli atti d'Ufficio né collaudi né relazioni a strutture ultimate e che comunque risulta una sovrapposizione di posizioni aperte sulla piattaforma
SISMI.CA.
Sulla scorta di tali deduzioni, assumeva l'esistenza di una responsabilità colposa dell' CP_1
per errata gestione del procedimento edilizio amministrativo e per errata esecuzione delle opere realizzate.
Eccepiva, invero: - la tardiva comunicazione al Genio Civile dell'avvicendamento dei soggetti che avevano assunto il ruolo di Direttore dei Lavori;
- l'illegittimo rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allorquando l' non era ancora stato formalmente CP_1
Co abilitato sulla piattaforma SISMI - il mancato completamento degli adempimenti autorizzativi, con la conseguenza che le procedure relative alla materia sismica ed a quella urbanistica risultavano come mai effettuate.
La mancanza di regolarizzazione procedimentale a completamento della pratica edilizia e le difformità contenute nella documentazione presentata avevano, quindi, reso impossibile il pagina 6 di 20 completamento dei lavori ed i gravi vizi delle procedure autorizzatorie avevano precluso la possibilità di ottenere il rilascio del certificato di agibilità.
In sostanza, a causa della condotta negligente tenuta dal Direttore dei Lavori, l'opera realizzata non era regolarizzabile sotto il profilo edilizio e sismico ed i lavori eseguiti risultavano abusivi e difficilmente sanabili.
Eccepiva, ancora, l'omessa rendicontazione dei materiali effettivamente impiegati, l'assenza di corrispondenza tra le lavorazioni eseguite e quelle autorizzate, l'assenza di attestazioni che consentissero di stabilire con esattezza l'imputabilità delle singole opere all'una o all'atra ditta appaltatrice.
Deduceva, ancora, che alcune delle lavorazioni effettuate sul tetto erano tecnicamente errate e, comunque, difformi rispetto alle indicazioni contenute negli elaborati tecnici trasmessi, altre erano inutilmente dispendiose ed altre ancora addirittura dannose, con violazione del progetto originario di copertura del tetto.
Stimava, quindi, i costi necessari per “l'eliminazione dei vizi e delle difformità, con la ricostruzione del tetto e del solaio interpiano a regola d'arte e secondo un adeguato calcolo strutturale autorizzabile da parte del servizio tecnico della Regione Calabria, un adeguato intervento di recupero autorizzabile da parte della Soprintendenza il tutto contenuto in un'adeguata comunicazione di manutenzione straordinaria con SCIA “subordinata” da presentarsi all' ” in complessivi euro 72.390, Controparte_3
00, di cui euro 47.053, 50 a carico del medesimo ed euro 25.336,50 a carico della Pt_1
tenuto conto delle rispettive quote di proprietà sull'immobile in questione. Parte_2
Precisava che tale costo includeva “gli oneri dello smontaggio e dell'allontanamento dal cantiere del materiale inidoneo e non recuperabile, la cernita ed il riutilizzo di quello idoneo, il ripristino del solaio interpiano (mq 67,20 di superficie reale ricalcolata) e delle condizioni preesistenti sia del soffitto del piano terra che del soprastante pavimento del piano primo
(escludendo solo gli impianti), nonché del tetto a falde inclinate di copertura dell'intero immobile (mq 83,65 di superficie reale ricalcolata), compresi tutti gli oneri burocratici e le competenze professionali, per come necessari a dare il lavoro eseguito a regola d'arte e
pagina 7 di 20 consentire a ciascun proprietario di completarsi, secondo le proprie esigenze ed in piena legittimità, i lavori e poter, a conclusione, conseguire l'agibilità delle rispettive unità immobiliari.”.
Infine, chiariva che la responsabilità per i danni anzidetti fosse imputabile in via principale al Direttore dei Lavori Ing. in via gradata alle imprese esecutrici succedutesi nel CP_1
tempo per aver omesso di formulare delle riserve sugli ordini impartiti ed invia ancora più gradata a tutti i soggetti che avevano sottoscritto il certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dall'Ing. CP_1
Nessuna responsabilità poteva invece configurarsi nei propri confronti, essendo stato esautorato da ogni potere decisionale ed essendogli stato addirittura impedito di accedere al cantiere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.11.2021, si costituiva in giudizio contrastando la domanda attorea. Controparte_1
Nel dettaglio rappresentava che il procedimento cautelare portante n. R.G.4258/2014 era stato instaurato al fine di ottenere l'eliminazione dei danni da infiltrazione che, secondo l'allora ricorrente, erano imputabili al in quanto proprietario dell'appartamento Pt_1
soprastante quello di proprietà della ricorrente medesima e che detto procedimento era stato definito con ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva nominato come ctu l'Ing. al fine di “a) identificare l'origine delle infiltrazioni e b) predisporre gli Persona_1
interventi necessari alla loro eliminazione;
che lo stesso, conclusivamente, indicava nella sostituzione del solaio in legno d'interpiano e nel rifacimento della copertura esistente”.
A fronte dell'inerzia del la aveva presentato un'istanza ai sensi dell'art. ex Pt_1 Parte_2
art 669 duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare ed il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento di detta istanza, aveva ordinato al di predisporre il progetto degli interventi ed ottenere le necessarie autorizzazioni, Pt_1
ordinando altresì all'Ufficiale Giudiziario dott. di individuare la ditta Persona_2
esecutrice dei lavori ed al C.T.U. di assumere l'incarico di Direttore dei Lavori.
pagina 8 di 20 Pertanto, il aveva incaricato l'Ing. di presentare apposita S.C.I.A. al Pt_1 Persona_3
Comune di Reggio Calabria, così come formulata in data 15.01.2016 ed il progetto strutturale all'ufficio ex Genio Civile in data 05.03.2018.
In questa fase l'impresa individuata medio tempore dall'Ufficiale Parte_5
Giudiziario, aveva sottoposto per approvazione un computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, che le parti avevano accettato senza sollevare eccezioni.
Successivamente, in data 7.09.2018, il D.L. Ing. aveva comunicato all'ufficio ex Per_1
Genio Civile l'inizio dei lavori progettati ed il non aveva sollevato alcuna eccezione né Pt_1
rilevato incongruenze progettuali od economiche.
Durante l'esecuzione dei lavori, in data 10.06.2019, il D.L Ing. aveva Persona_1
comunicato alle parti alcune criticità per cui si rendeva eseguire ulteriori lavorazioni stimate in euro 6.874,00.
In data 18.06.2019 il D.L. Ing. aveva trasmesso un'altra nota, rispetto alla quale Per_1
non era stata svolta alcuna contestazione.
In data 24/06/2019, l'impresa aveva manifestato la propria Parte_5
volontà di recedere dall'affidamento a causa di situazioni incresciose verificatesi con il
Pt_1
All'udienza del 03.07.2019 erano state evidenziate le problematiche sorte tra il Direttore dei
Lavori ed il e, preso atto dell'avvenuta sospensione dei lavori a causa delle criticità Pt_1
riscontrate, la ditta esecutrice dei lavori era stata autorizzata a cambiare il tipo di copertura senza che le parti nulla eccepissero.
Inoltre, il Tribunale, sospendendo i lavori di attuazione, aveva ordinato al di eseguire, Pt_1
entro il 10.08.2019, ogni lavorazione non prevista nel procedimento di attuazione, disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per l'eventuale valutazione dei fatti accaduti e in ordine alla sussistenza della fattispecie di reato previsto e punito dall'art. 388 c.p.
pagina 9 di 20 In data 15.07.2019 il D.L. Ing. si era dimesso dall'incarico e, in data 22.07.2019, Per_1
aveva prodotto la propria relazione sullo stato di fatto dei lavori, senza che le parti sollevassero alcuna eccezione.
In data 10.07.2019 il aveva presentato, per il tramite del proprio difensore, istanza di Pt_1
revoca dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 3.07.2017, poi rigettata dal Tribunale in data 22.07.2019.
Con provvedimento del 30.07.2019 (depositato in data 1.08.2019) il Tribunale di Reggio
Calabria, a seguito della rinuncia all'incarico formulata dall'Ing. , aveva nominato, Per_1
in sostituzione di quest'ultimo, l'Ing. CP_1
Dunque, alla data di conferimento di incarico all'Ing. (nominato Direttore dei Lavori CP_1
in sostituzione dell'Ing. ) gli interventi da eseguire erano stati già individuati Persona_1
(dall'Ing. ), progettati (dall'Ing. ) e autorizzati dalla Città Per_1 Pt_3 [...]
Regione Calabria (già denominato Controparte_6
Genio Civile), il progetto tecnico/strutturale era stato redatto dal tramite il proprio Pt_1
tecnico Ing. , i lavori erano stati avviati per poi essere sospesi per sopraggiunte Pt_3
difficoltà operative, il progetto e gli atti conseguenti non erano stati mai contestati dalle parti e la ditta esecutrice aveva ricevuto l'acconto pattuito ed avviato una parte dei lavori.
Deduceva ancora che, a seguito dell'incarico ricevuto, aveva svolto - unitamente alla ditta esecutrice ed all'Ufficiale Giudiziario – una serie di sopralluoghi, in occasione dei quali aveva riscontrato che, a causa della sospensione dei lavori, l'immobile, già fatiscente e senza copertura, rischiava di danneggiarsi ulteriormente e che i lavori ordinati dal Tribunale nel corso dell'udienza del 03.07. 2019 non erano stati affatto eseguiti.
Pertanto, aveva prontamente disposto il completamento della copertura dell'edificio, che l'impresa esecutrice, nonostante le numerose difficoltà operative riscontrate, aveva eseguito in maniera scrupolosa, attenendosi alle indicazioni fornitele quotidianamente.
In data 26.09.2019 era stata richiesta al Tribunale apposita autorizzazione per eseguire il manto di copertura come inizialmente previsto in luogo di quanto disposto nell'udienza del
03.07.20219 e le parti nulla eccepivano.
pagina 10 di 20 In data 22.10.2019 era stato emesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, che era poi stato sottoposto al Tribunale all'udienza del 22.10.2019 ed approvato sempre in quella sede dalle parti.
Peraltro, all'udienza anzidetta, le parti avevano confermato che i lavori di rifacimento del tetto erano stati completati senza niente eccepire sul punto ed il Giudice aveva concesso il termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni al nuovo computo metrico
“omnicomprensivo” predisposto Direttore Lavori Ing. CP_1
Nei trenta giorni successivi nessuna le parti non avevano tuttavia fatto pervenire alcuna note.
In data 13.11.2019 l'Ing. aveva comunicato alle parti l'avvenuta rinuncia all'incarico CP_1
da parte dell'impresa e la contestuale nomina dell'impresa Pt_5 Parte_5 [...]
individuata dall'Ufficiale Giudiziario dr. . Parte_4 Persona_2
All'udienza del 29.03.2019 era stato comunicato l'avvenuto pagamento in favore della ditta di euro 10.000,00 a titolo di acconto e le parti nulla avevano Parte_5
eccepito né in ordine all'ulteriore richiesta avanzata dalla predetta ditta di pagamento di euro 2.000,00/3.000,00 per aumento dei prezzi né tantomeno in relazione al divieto di accesso al cantiere disposto, sempre a quella udienza, dal Tribunale nei confronti delle parti medesime.
In data 19.11.2019 era stato svolto un sopralluogo in cantiere alla presenza delle parti e della nuova impresa e, per come attestato nel verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziaria, le parti non ebbero a svolgere alcuna contestazione in relazione ai lavori svolti.
Chiariva di non aver risposto alla nota pec del 5.12.2019 con cui l'avv. Neri gli aveva richiesto chiarimenti in ordine ai lavori eseguiti e già contabilizzati al 22.10.2019 poiché la stessa era stata trasmessa oltre la scadenza dei termini concessi dal Tribunale.
In data 22.06.2020 aveva comunicato al Tribunale l'avvenuta chiusura dei lavori, producendo all'uopo apposita relazione ed aveva altresì trasmesso una pec alle parti che, dopo averla ricevuta, non avevano svolto alcuna contestazione.
pagina 11 di 20 All'udienza dell'8.07.2020 egli aveva depositato il Certificato di Regolare Esecuzione dei
Lavori e le parti avevano confermato l'avvenuta ultimazione dei lavori.
In data 23.07.2020 il Tribunale aveva emesso il decreto di liquidazione e da tale momento in poi non vi era stata alcuna segnalazione al Tribunale di eventuali irregolarità circa i lavori eseguiti in esecuzione dell'ordinanza.
Per ottenere l'integrale pagamento delle proprie spettanze, così come liquidate dal Tribunale
a mezzo di formale Decreto di Liquidazione, aveva dovuto intraprendere nei confronti del apposita procedura esecutiva mobiliare presso terzi che precisava essere ancora Pt_1
pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Reggio Calabria – Sezione Esecuzioni Mobiliari, con il numero 636/2021R.G.
Tanto premesso in fatto, contestava la fondatezza della domanda attorea, eccependo in primo luogo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014.
Deduceva, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva, sottolineando di aver agito nella vicenda de qua esclusivamente nella qualità di Direttore dei Lavori nominato dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito della procedura di attuazione coattiva ex art. 669-duodecies c.p.c. e che l'intera gestione degli interventi effettuati era sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale Giudiziario.
Dunque, eventuali irregolarità avrebbero dovuto essere tempestivamente segnalate al
Tribunale e fatta valere nei confronti dell'Ufficiale Giudiziario, quale responsabile del procedimento.
Instava, pertanto, per la propria estromissione dal giudizio e comunque per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Tribunale di Reggio Calabria (quale committente), dell'Ufficiale Giudiziario dr. , del progettista Ing. , del primo Persona_2 Persona_3
Direttore dei Lavori Ing. , della prima e della seconda ditta esecutrice dei Persona_1
lavori (ossia della e della , sussistendo rispetto Parte_5 Parte_4
ai soggetti anzidetti un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
pagina 12 di 20 Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2226 c.c. per mancata denuncia da parte del committente della scoperta delle difformità o vizi dell'opera entro il termine di 8 giorni dalla relativa scoperta e comunque per decorso del termine di un anno dalla consegna dei lavori, sottolineando che i lavori erano stati consegnati il 19.06.2020 mentre l'atto di citazione era stato notificato solamente in data
8.07.2021.
In via subordinata contestava la fondatezza nel merito della pretesa attorea, chiarendo di essere subentrato nella fase finale dell'intervento già avviato dal precedente Direttore dei
Lavori e di non aver mai disposto l'esecuzione di alcuna opera abusiva, essendosi limitato ad adottare gli adeguamenti tecnici necessari a far fronte alle condizioni dell'immobile, rispettando le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Osservava che le contestazioni svolte dall'attore erano tardive, atteso che le stesse avrebbero dovuto al più essere formulate nell'ambito della procedura di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c.
Quanto alle doglianze attoree concernenti il certificato di regolare esecuzione, evidenziava che tale certificato, oltre ad assolvere alla funzione di tutela degli interessi del committente che riceve un atto tecnico-amministrativo redatto da un soggetto abilitato, individua altresì il momento formale di conclusione e verifica dei lavori, svincolando l'esecutore delle opere dagli oneri contrattuali e dalle garanzie previste (ferme restando le tutele per difetti e vizi dell'opera).
Contestava la fondatezza delle contestazioni attoree concernenti la presunta tardiva sostituzione del Direttore dei Lavori e, richiamando quanto già precisato con nota pec del
12.10.2020, chiariva che ogni variazione di ruoli riguardante la figura del Direttore dei
Lavori e l'impresa esecutrice doveva essere comunicata ufficialmente all'ex Genio Civile dall'Ufficiale Giudiziario.
Sosteneva di aver assunto l'incarico di D.L. soltanto dopo che il Genio Civile, in data
14.09.2020, aveva proceduto alla ratifica formale delle dimissioni del precedente Direttore dei Lavori e che da quel momento era stato abilitato ad accedere alla piattaforma SISMI.CA
pagina 13 di 20 per ultimare l'iter della pratica avviata dal progettista strutturale delegato depositando la
Dichiarazione di fine lavori e rispondenza.
Rappresentava ancora che, con riferimento alle pratiche edilizie, unico soggetto legittimato a comunicare eventuali variazioni soggettive era il committente o il suo delegato e che, quindi, nel caso di specie, l'onere di comunicare le variazioni concernenti la figura del Direttore dei
Lavori gravava sull'Ufficiale giudiziario.
Negava ogni addebito di responsabilità, affermando che il Direttore dei Lavori non risponde di eventuali difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, a meno che non sia stato incaricato dal committente di svolgere anche l'attività di verifica della fattibilità e dell'esattezza tecnica del progetto e che nel caso di specie la progettazione era stata eseguita dall'Ing. e validata dall'Ing. , mentre egli era intervenuto solo Persona_3 Persona_1
nella fase finale dell'iter, allorquando cioè le attività propedeutiche cui si riferivano le contestazioni attoree erano già state totalmente eseguite da altri soggetti.
Invocava, quindi, l'applicabilità in specie dell'art. 96 c.p.c.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea ed in via preliminare chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa Controparte_7
per essere da questa manlevato e tenuto indenne da ogni conseguenza
[...]
negativa derivante dal giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.05.2023, si costituiva in giudizio la compagnia la quale eccepiva l'inoperatività della Controparte_2
polizza in forza dell'art. 34 delle condizioni generali d'assicurazione che prevedeva la garanzia assicurativa limitatamente ai danni imputabili a responsabilità diretta e colposa dell'assicurato, senza coprire i danni derivanti la responsabilità solidale con altri soggetti.
Eccepiva altresì l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 34 co. 2 delle condizioni generali di contratto, evidenziando che i danni lamentati dall'attore esulavano dal rischio assicurato poiché espressamente esclusi dalla citata norma e, comunque, l'inoperatività della garanzia rispetto all'attività oggetto di censura.
pagina 14 di 20 In subordine, eccepiva la previsione di un massimale di euro 500.000,00 per ciascun sinistro e ciascun anno, con franchigia del 10% sull'importo astrattamente liquidabile, con un minimo di euro 200,00, chiarendo altresì che la polizza non copriva le spese legali sostenute dall'assicurato.
Nel merito aderiva alle difese ed eccezioni svolte dal proprio assicurato, istando per il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 16.01.2023, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione e trattazione del 12.01.2023, questo Giudice “ritenuto che la presente controversia non rientri tra quelle per le quali l'art. 3 del DL n. 132/2014 prevede
l'improcedibilità; ritenuto, altresì, che le ulteriori questioni preliminari possano essere decise unitamente al merito” concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria l'attore contestava le difese di parte convenuta, chiarendo in particolare di non aver proposto reclamo avverso l'ordinanza cautelare poiché il predetto giudizio avrebbe sicuramente dilatato i tempi per l'esecuzione dei lavori di riparazione del fabbricato.
Precisava, inoltre, nel rispetto del dettato dell'art. 669 octies co.6 c.p.c. ed al fine di rimuovere le criticità dell'ordinanza cautelare, con atto di citazione del 4.10.2016, aveva promosso autonomo giudizio di merito innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (iscritto al n. di ruolo 3724/2016 RG), conclusosi con sentenza n. 1083 del 2020 con la quale erano state riconosciute le proprie ragioni, atteso che le spese relative alle parti comuni erano state ripartite nella misura del 65% a carico del e del 35% a carico della e si era, Pt_1 Parte_2
altresì, ritenuto che l'ammaloramento dell'immobile non fosse imputabile in via esclusiva ma anche alla oltreché, per come acclarato nella CTU, alla vetustà Pt_1 Parte_2
dell'immobile risalente addirittura al 1903.
Inoltre, al fine di coordinare il decisum di cui la sentenza n. 1083 /2020 con l'ordinanza cautelare del 2015 nella parte relativa alla regolamentazione delle spese, aveva incardinato, sempre innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria, ricorso ex art. 669 nonies c.p.c., definito con ordinanza di parziale accoglimento del 24.08.2022 che aveva stabilito che ““…
pagina 15 di 20 ritenuto che il ricorso, proposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.669 comma 3 c.p.c. secondo inciso, merita parziale accoglimento, laddove ad un attento esame degli atti prodotti emerge chiaramente che mentre con il provvedimento cautelare adottato nell'ottobre 2015, in accoglimento della domanda proposta ex art.688 c.p.c. e 1172 c.c., era stato individuato il
quale unico soggetto obbligato a rimuovere le cause dei danni cagionati e a realizzare Pt_1
tutte le opere necessarie a garantire il ripristino e la conservazione dell'unità immobiliare di proprietà della in relazione alle infiltrazioni d'acqua provocate dalla cattiva Parte_2
manutenzione del cespite di proprietà dell'odierno ricorrente, con la successiva sentenza di merito pronunciata nel novembre 2020 sopra richiamata, è stata individuata come sopra già detto una comune responsabilità, specificando per l'appunto che entrambe le parti avrebbero dovuto partecipare alle spese per la manutenzione e/o riparazione del tetto secondo la ripartizione prevista dall'art.1123 c.c. nonché per la manutenzione e/o riparazione del sottotetto secondo la ripartizione contemplata dall'art.1126 c.c.;…” che era stata reclamata dalla Parte_2
Precisava che il giudizio di reclamo instaurato dalla era ancora pendente. Parte_2
Rappresentava, inoltre, gli abusi commessi dalla erano stati denunciati anche alla Parte_2
Procura della Repubblica e all'Ufficio Urbanistica del e Controparte_3
conseguentemente era stata emessa un'ordinanza di demolizione, prontamente impugnata dalla innanzi al Tar Calabria sezione staccata di Reggio Calabria. Parte_2
Il predetto giudizio, nell'ambito del quale si era costituito con un atto di intervento ad opponendum, era stato definito con sentenza – non impugnata e, quindi, passata in giudicato - che aveva rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza di demolizione emessa dal
. Controparte_3
Con ordinanza del 25.8.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
28.06.2023, venivano rigettate le istanze istruttorie svolte dalle parti e la causa veniva rinviata per le precisazione delle conclusioni.
pagina 16 di 20 Infine, disposta la trattazione scritta della causa, con ordinanza del 7.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Con decreto del 22.08.2025 questo Giudice dichiarava l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice in data 7.08.2025 “perché l'istanza avrebbe potuto essere presentata in precedenza e non solo a marzo 2025”, rigettava l'istanza attorea di rimessione della causa sul ruolo.
1.1. In via preliminare, va ribadito che la presente controversia non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione né a quella di negoziazione assistita atteso che si chiede in via principale la condanna in forma specifica e non al pagamento.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta nei confronti dell'Ing.
[...]
per sentirne accertata la responsabilità in relazione agli illeciti che lo stesso CP_1
avrebbe commesso nella qualità di Direttore dei lavori individuati dal Tribunale di Reggio
Calabria come necessari a dare attuazione all'ordinanza cautelare emessa dal medesimo
Ufficio, con cui, in accoglimento del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. proposto da
, era stato ordinato all'odierno attore di provvedere alla rimozione delle Parte_2
cause dei fenomeni infiltrativi che danneggiavano l'immobile di proprietà dell'allora ricorrente..
Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata.
Giova anzitutto osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'attuazione di misure cautelari, aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, non avvia un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il Giudice (da intendersi come Ufficio), che ha emanato il provvedimento cautelare, ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficoltà e le contestazioni sorte" (Cass. Civ., Sez. III, 10.07.2014, n. 15761).
Dunque, una volta adito il giudice della cautela in funzione di attuazione della misura cautelare, compete esclusivamente allo stesso (così come al giudice dell'esecuzione ex artt.
612 e 613 c.p.c.) la concreta determinazione delle modalità di attuazione del titolo ed il potere di dirimere le contestazioni che insorgano sul punto, con la conseguenza che le pagina 17 di 20 questioni concernenti la legittimità e l'idoneità dell'attività svolta al fine di dare attuazione al titolo debbono essere sollevate innanzi al giudice della cautela.
Tenuto conto di quanto sopra deve ritenersi che le doglianze svolte dall'attore con riferimento all'inidoneità dell'attività attuativa posta in essere dal (secondo) Direttore dei
Lavori nominato giudizialmente - cioè, a dire le censure concernenti la non conformità dell'attività attuativa svolta sotto la direzione dell'odierno convenuto rispetto alle modalità determinate con l'ordinanza cautelare nonché quelle con cui è stata eccepita l'esistenza di vizi e/o difetti delle opere realizzate con la direzione tecnica dell'Ing. – avrebbero CP_1
dovuto essere svolte nell'ambito della procedura esecutiva.
In proposito non può, peraltro, non evidenziarsi che, risulta pacifico oltreché documentalmente provato che il convenuto, nell'ambito della procedura anzidetta ebbe a depositare, in data 22.06.2020, la relazione di fine lavori e, in data 8.07.2020, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e che l'odierno attore, in relazione ai predetti documenti ed a quanto ivi attestato, non ebbe a svolgere alcuna contestazione. Dal verbale di udienza dell8 luglio 2020 emerge che le parti stesse confermarono al Giudice la chiusura dei lavori e che il Giudice, in assenza di contestazioni, dichiarò chiusa la fase attuativa.
Anche con riferimento alle misurazioni e alla contabilità, in data 22/10/2019 veniva emesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 (cfr. allegato n. 16) il quale veniva sottoposto al
Tribunale nell'udienza del 22/10/2019 ed approvato nella stessa seduta dalle parti. In quest'ultima udienza, le parti confermavano al Tribunale che i lavori di rifacimento del tetto erano stati completati senza niente eccepire in merito;
il Tribunale fissava, inoltre, il termine di trenta giorni per eventuali osservazioni al nuovo computo metrico “omnicomprensivo” presentato dal Direttore Lavori Ing. (cfr. allegato n. 17). Nei trenta giorni successivi CP_1
nessuna nota perveniva dalle parti avverso il predetto computo metrico presentato dal D.L..
Si ritiene, pertanto, che le censure aventi ad oggetto la presunta erronea realizzazione degli interventi attuativi della misura cautelare, gli eccepiti errori di progettazione e di contabilizzazione siano in questa sede inammissibili.
pagina 18 di 20 Con specifico riferimento alle doglianze attoree riferite agli asseriti errori di progettazione si evidenzia, peraltro, che l'Ing. - subentrato nel ruolo di Direttore dei Lavori soltanto CP_1
nella fase conclusiva dei lavori d'attuazione della misura cautelare - non ha provveduto all'elaborazione progettuale, sicché tali difformità non possono in alcun modo essere imputate al suo operato. Invero, per giurisprudenza costante, il Direttore dei Lavori non risponde per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.( Cass. N. 29331/24).
Per quel che concerne, poi, le censure svolte da parte attrice con riferimento all'incompletezza o irregolarità dei procedimenti amministrativi tesi ad assicurare la regolarità, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, dell'immobile, esse appaiono generiche e comunque non adeguatamente provate, così come pure non opportunamente sostenute da sufficienti elementi di prova risultano essere le pretese risarcitorie connesse alle predette doglianze.
Di contro il convenuto ha documentato che, dopo essere stato abilitato alla piattaforma
Co SISMI ha ultimato l'iter della pratica avviata dal progettista strutturale delegato depositando la Dichiarazione di fine lavori e rispondenzae che è stata accettata dal Genio
Civile senza osservazione alcuna (cfr. allegato n. 30).
Di conseguenza, le allegazioni sulla nullità dell'iter amministrativo e dei permessi restano apodittiche, in mancanza di alcuna contestazione da parte dell'autorità amministrativa.
Alla luce di quanto precede la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Al rigetto della domanda attorea consegue l'assorbimento della domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata.
3.Va poi rigettata anche la domanda svolta dal convenuto ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi in specie gli estremi della mala fede o della colpa grava da cui far discendere una condanna ai sensi della norma citata.
Ogni altra questione ed eccezione, pur formulata dalle parti in lite, resta assorbita dalla presente pronuncia.
pagina 19 di 20 4.Per quanto riguarda le spese, nei rapporti tra attore e convenuto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerando il valore della causa e le attività svolta;
nei rapporti con la terza chiamata, alla luce dell'assorbimento della domanda, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa RA OS TI, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Dichiara assorbita la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della compagnia di assicurazioni terza chiamata;
3. Rigetta la domanda del convenuto di condanna dell'attore per responsabilità aggravata.
4. Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute da parte convenuta che liquida in euro 7616,00 per onorari ed euro 518,00 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva, con distrazione a favore del difensore.
5. Compensa le spese di giudizio nei confronti della terza chiamata.
Reggio Calabria,3.11.2025
Il Giudice
RA OS TI
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