CASS
Sentenza 2 settembre 2022
Sentenza 2 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/09/2022, n. 32424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32424 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN BE nato il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello che ha chiesto il rigetto del ricorso. Letta la memoria 9/6/2022 con cui la difesa del ricorrente ha ulteriormente argomentato in relazione ai motivi proposti chiedendone l'accoglimento Penale Sent. Sez. 2 Num. 32424 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 16/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di SC, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di accoglimento dell'appello del PM proposte sensi dell'articolo 310 cod proc pen, ha applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per fattispecie di cui agli articoli 73-74 d.p.r. 309/90. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, AN BE, con gli avvocati AR MA e AT AT, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 159 e 169 cod. proc. pen. in relazione alla completezza delle ricerche dell'indagato e al mancato espletamento delle formalità WIVi previste. La difesa lamenta la mancata notifica dell'avviso di udienza camerale all'indagato nelle forme di cui all'articolo 169 cod proc pen. Non avrebbero potuto infatti essere ritenute sufficienti le ricerche effettuate perché dagli atti (ed in particolare dalla nota 26 gennaio 2021 del comando carabinieri di SC avente ad oggetto "comunicazione dei luoghi di residenza/domicilio degli indagati, aggiornata al 26 gennaio 2021") risultava la residenza dell'indagato in Elbasan. Sarebbe erronea l'affermazione per cui, per far scattare l'obbligo di disporre ulteriori ricerche, sarebbe necessaria la presenza in atti di un indirizzo noto stante la chiara formulazione letterale del primo comma dell'articolo 169 cod proc pen. Per il resto, la motivazione del provvedimento impugnato si richiamerebbe a precedenti non pertinenti (la sentenza 29147/2015 riguardava soggetto di cui non era conosciuto nemmeno il luogo di residenza) e il riferimento operato dal Tribunale del riesame agli spostamenti frequenti in Europa dell'indagato risulterebbero ulteriormente non conferenti e comunque privi di concreto riscontro nel fascicolo processuale (non vi sarebbe una materiale prova di tali spostamenti nell'ambito degli elementi raccolti in tale sede). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari riguardanti i fatti di cui ai capi 1), 20) e 21) e a una disparità di trattamento con gli altri indagati. In particolare, l'associazione delinquere in contestazione avrebbe operato dal marzo 2017 al novembre 2018 e quindi in epoca di fatto remota. Inoltre, a parità di contestazione, il tempo trascorso sarebbe stato ritenuto remoto quando sono state valutate le posizioni AL, IU e NE e invece prossimo all'atto della valutazione della posizione del ricorrente. Ancora, in punto sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione fa anche riferimento alla presenza di precedenti penali inesistenti, posto che il ricorrente non è mai stato attinto da una sentenza di condanna. Initre, i precedenti di polizia 2 riguardavano fatti risalenti al periodo tra il 2002 e il 2003, il che risulterebbe sufficiente ad evidenziarne la non attualità. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo contestato. Risulterebbe in particolare arbitraria l'affermazione per cui vi sarebbe qualsivoglia tipo di contatto tra i componenti del cosiddetto gruppo di SC e il ricorrente, ritenuto a capo della compagine. Altrettanto arbitraria risulterebbe l'affermazione della identità tra i soggetti operanti a Parma e quelli operanti a SC così come la valutazione in ordine al presunto spostamento della base logistica. Non vi sarebbe nemmeno prova di un pactum sceleris in conseguenza della accertata presenza di interessi tra loro confliggenti. Non vi sarebbe prova del fatto che il ricorrente abbia mai dimorato in Olanda. Lo stesso ricorrente comparirebbe nelle intercettazioni tre mesi dopo l'azzeramento della presunta cellula bresciana. Risulterebbe inoltre illogica la valutazione delle intercettazioni e apodittica l'affermazione per cui il ricorrente sarebbe il soggetto indicato nei colloqui registrati come "l'insegnante". A tutto voler concedere, le intercettazioni permetterebbero di individuare plurime condotte qualificabile sensi dell'articolo 73 d.p.r. 309/90 ma non una associazione, 2.4. Omessa motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il capo 20), non risultando comprensibile perché la conversazione utilizzata dovesse fare riferimento ad una consegna di circa tre mesi prima risultando fra l'altro incerta anche la datazione operata dal Tribunale che fa riferimento a "qualche giorno prima". 2.5. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il capo 21). Ancora una volta, la difesa contesta che il lasso temporale tra l'intercettazione e la ritenuta condotta (circa quattro mesi) non permetterebbe di attribuire alla conversazione registrata alcuna valenza probatoria. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocornello ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 3.2. Con memoria 9/6/2022, il ricorrente ha ulteriormente argomentato in relazione ai motivi proposti chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. I primo motivo è fondato ed assorbente. 3 2.1. Va premesso che la sentenza di questa Corte che ha originato il giudizio di rinvio ha ribadito il principio di diritto per cui «in tema di procedure incidentali "de libertate", nell'ipotesi di appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di indagato residente all'estero ad un indirizzo noto, non è sufficiente a garantire i diritti di difesa la notifica dell'avviso dell'udienza camerale al solo difensore, ma occorre procedere alla notifica anche all'indagato nelle forme di cui all'alt. 169 cod. proc. pen.» 2.2. Al proposito, deve ricordarsi che - secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità - l'obbligo di disporre le ricerche all'estero ai sensi dell'articolo 169 cod proc pen risulta sussistente nella misura in cui vi sia la possibilità di individuare la località dove l'imputato dimori (ovvero risieda, ai sensi del letterale disposto del quarto comma dell'articolo 169 cod proc pen) e quindi possano utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo (Sez. 2, Sentenza n. 22662 del 18/02/2009 Rv. 244726 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 17690 del 18/02/2010 Rv. 247317 - 01). 2.3. Il mancato svolgimento di tali ricerche e la mancata di indicazione di qualsivoglia ragione oggettiva per cui le stesse non potessero essere svolte implica l'inottemperanza, da parte del giudice di rinvio, al principio di diritto espresso da questa Corte in sede di annullamento, vincolante ai sensi dell'art. 627 cod proc pen e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. 3. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di SC. 3.1. Stante il carattere preliminare della questione, rimangono assorbiti gli ulteriori motivi articolati in sede di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di SC Così deciso in Roma, il 16 giugno 2022 Il Con igliere estensore Il Presi
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello che ha chiesto il rigetto del ricorso. Letta la memoria 9/6/2022 con cui la difesa del ricorrente ha ulteriormente argomentato in relazione ai motivi proposti chiedendone l'accoglimento Penale Sent. Sez. 2 Num. 32424 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 16/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di SC, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di accoglimento dell'appello del PM proposte sensi dell'articolo 310 cod proc pen, ha applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per fattispecie di cui agli articoli 73-74 d.p.r. 309/90. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, AN BE, con gli avvocati AR MA e AT AT, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 159 e 169 cod. proc. pen. in relazione alla completezza delle ricerche dell'indagato e al mancato espletamento delle formalità WIVi previste. La difesa lamenta la mancata notifica dell'avviso di udienza camerale all'indagato nelle forme di cui all'articolo 169 cod proc pen. Non avrebbero potuto infatti essere ritenute sufficienti le ricerche effettuate perché dagli atti (ed in particolare dalla nota 26 gennaio 2021 del comando carabinieri di SC avente ad oggetto "comunicazione dei luoghi di residenza/domicilio degli indagati, aggiornata al 26 gennaio 2021") risultava la residenza dell'indagato in Elbasan. Sarebbe erronea l'affermazione per cui, per far scattare l'obbligo di disporre ulteriori ricerche, sarebbe necessaria la presenza in atti di un indirizzo noto stante la chiara formulazione letterale del primo comma dell'articolo 169 cod proc pen. Per il resto, la motivazione del provvedimento impugnato si richiamerebbe a precedenti non pertinenti (la sentenza 29147/2015 riguardava soggetto di cui non era conosciuto nemmeno il luogo di residenza) e il riferimento operato dal Tribunale del riesame agli spostamenti frequenti in Europa dell'indagato risulterebbero ulteriormente non conferenti e comunque privi di concreto riscontro nel fascicolo processuale (non vi sarebbe una materiale prova di tali spostamenti nell'ambito degli elementi raccolti in tale sede). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari riguardanti i fatti di cui ai capi 1), 20) e 21) e a una disparità di trattamento con gli altri indagati. In particolare, l'associazione delinquere in contestazione avrebbe operato dal marzo 2017 al novembre 2018 e quindi in epoca di fatto remota. Inoltre, a parità di contestazione, il tempo trascorso sarebbe stato ritenuto remoto quando sono state valutate le posizioni AL, IU e NE e invece prossimo all'atto della valutazione della posizione del ricorrente. Ancora, in punto sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione fa anche riferimento alla presenza di precedenti penali inesistenti, posto che il ricorrente non è mai stato attinto da una sentenza di condanna. Initre, i precedenti di polizia 2 riguardavano fatti risalenti al periodo tra il 2002 e il 2003, il che risulterebbe sufficiente ad evidenziarne la non attualità. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo contestato. Risulterebbe in particolare arbitraria l'affermazione per cui vi sarebbe qualsivoglia tipo di contatto tra i componenti del cosiddetto gruppo di SC e il ricorrente, ritenuto a capo della compagine. Altrettanto arbitraria risulterebbe l'affermazione della identità tra i soggetti operanti a Parma e quelli operanti a SC così come la valutazione in ordine al presunto spostamento della base logistica. Non vi sarebbe nemmeno prova di un pactum sceleris in conseguenza della accertata presenza di interessi tra loro confliggenti. Non vi sarebbe prova del fatto che il ricorrente abbia mai dimorato in Olanda. Lo stesso ricorrente comparirebbe nelle intercettazioni tre mesi dopo l'azzeramento della presunta cellula bresciana. Risulterebbe inoltre illogica la valutazione delle intercettazioni e apodittica l'affermazione per cui il ricorrente sarebbe il soggetto indicato nei colloqui registrati come "l'insegnante". A tutto voler concedere, le intercettazioni permetterebbero di individuare plurime condotte qualificabile sensi dell'articolo 73 d.p.r. 309/90 ma non una associazione, 2.4. Omessa motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il capo 20), non risultando comprensibile perché la conversazione utilizzata dovesse fare riferimento ad una consegna di circa tre mesi prima risultando fra l'altro incerta anche la datazione operata dal Tribunale che fa riferimento a "qualche giorno prima". 2.5. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il capo 21). Ancora una volta, la difesa contesta che il lasso temporale tra l'intercettazione e la ritenuta condotta (circa quattro mesi) non permetterebbe di attribuire alla conversazione registrata alcuna valenza probatoria. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocornello ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 3.2. Con memoria 9/6/2022, il ricorrente ha ulteriormente argomentato in relazione ai motivi proposti chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. I primo motivo è fondato ed assorbente. 3 2.1. Va premesso che la sentenza di questa Corte che ha originato il giudizio di rinvio ha ribadito il principio di diritto per cui «in tema di procedure incidentali "de libertate", nell'ipotesi di appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di indagato residente all'estero ad un indirizzo noto, non è sufficiente a garantire i diritti di difesa la notifica dell'avviso dell'udienza camerale al solo difensore, ma occorre procedere alla notifica anche all'indagato nelle forme di cui all'alt. 169 cod. proc. pen.» 2.2. Al proposito, deve ricordarsi che - secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità - l'obbligo di disporre le ricerche all'estero ai sensi dell'articolo 169 cod proc pen risulta sussistente nella misura in cui vi sia la possibilità di individuare la località dove l'imputato dimori (ovvero risieda, ai sensi del letterale disposto del quarto comma dell'articolo 169 cod proc pen) e quindi possano utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo (Sez. 2, Sentenza n. 22662 del 18/02/2009 Rv. 244726 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 17690 del 18/02/2010 Rv. 247317 - 01). 2.3. Il mancato svolgimento di tali ricerche e la mancata di indicazione di qualsivoglia ragione oggettiva per cui le stesse non potessero essere svolte implica l'inottemperanza, da parte del giudice di rinvio, al principio di diritto espresso da questa Corte in sede di annullamento, vincolante ai sensi dell'art. 627 cod proc pen e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. 3. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di SC. 3.1. Stante il carattere preliminare della questione, rimangono assorbiti gli ulteriori motivi articolati in sede di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di SC Così deciso in Roma, il 16 giugno 2022 Il Con igliere estensore Il Presi