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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/12/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco CA Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
MA Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 345/2024 trattenuta in decisione all'udienza del
12/11/2025 tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Rocchetti, elettivamente domiciliato in Chieti,
Via Colonnetta n. 216
APPELLANTE PRINCIPALE
C.F./P.I.: ), con sede in Pescara, Via Ugo Cagni n. 11, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Pagliaccio e Barbara Lainò, elettivamente domiciliata in Pescara, Corso G.
Manthonè n. 62
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE IN VIA ADESIVA
e
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._2 in Pescara, Viale Bovio n. 113, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
NT PO e TI CH, elettivamente domiciliato in Montesilvano (PE), Via
Isonzo n. 8
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appello e appelli incidentali avverso la sentenza non definitiva n. 122/2024 del
Tribunale di Pescara, pubblicata il 23.01.2024 (Repertorio n. 787/2024 - R.G. n. 3756/2021),
CONCLUSIONI: per parte appellante: avanzata dall'appellato in punto di “AN” per insussistenza di qualsivoglia Controparte_2 responsabilità a carico dell'odierno appellante nella causazione del sinistro per cui è causa e per essere la responsabilità dell'evento riconducibile invia esclusiva alla condotta colposa del Sig.
[...]
,per aver alla guida del proprio veicolo in vaso completamente la opposta corsia Controparte_2
,determinando la causazione dell 'evento di danno Nel merito ed in via subordinata : in parziale riforma della indicata sentenza rigettare parzialmente la domanda risarcitoria in punto di “ AN “
,accertando e dichiarando l'imputabilità dell'evento di danno in misura minoritaria all'odierno appellante, essendo detto sinistro la conseguenza della prevalente, se non esclusiva, condotta colposa del Sig. ; In via di estremo subordine : in parziale riforma della sentenza Controparte_3 impugnata, ove ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2054 II° comma CC, rigettare la domanda risarcitoria in punto di “ AN ” ,accertando e dichiarando l'imputabilità del sinistro in misura paritaria al sig. ed all'odierno appellante . Con vittoria di spese e competenze Controparte_2 del doppio grado di giudizio>>; per parte appellata << a) in via principale: rigettare nell'an la Controparte_1 domanda risarcitoria formulata dal sig. per insussistenza di qualsivoglia Controparte_2 responsabilità a carico del sig. e della nella causazione del sinistro Parte_1 CP_1 CP_1 per cui è causa e per essere lo stesso imputabile esclusivamente alla condotta del sig.
[...]
b) in via subordinata: rigettare nell'an la domanda risarcitoria formulata dal sig. CP_2 [...]
, accertando e dichiarando l'imputabilità del sinistro in misura minoritaria al sig. Controparte_2
e alla essendo il sinistro conseguenza della prevalente Parte_1 Controparte_1 condotta colposa del sig. c) in estremo subordine: ove ritenuto applicabile al Controparte_2 caso di specie l'art . 2054, comma 2, c.c., rigettare parzialmente nell'an la domanda risarcitoria formulata dal sig. , accertando e dichiarando l'imputabilità del sinistro in misura Controparte_2 paritaria al sig. , al sig. Con vittoria Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario>>.
2 per parte appellata : <<- IN VIA PRELIMINARE: rigettare nel merito le Controparte_2 richieste formulate dal Sig. e dalla “ , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t, perché infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, condannare entrambi in solido al pagamento delle spese di giudizio;
- IN VIA PRINCIPALE: richiamate tutte le ragioni esposte nell'atto introduttivo, riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 122/2024 (repert.
n. 787/2024 R.G. 3756/2021), emessa dal Tribunale di Pescara, in persona del Giudice Dott.ssa
RI ME in data 21.01.2024 e pubblicata in data 23.01.2024, nella parte in cui il Giudice di
Primo Grado, ai fini della ricostruzione del sinistro, non ha ritenuto idoneo il modello CAI debitamente sottoscritto da entrambe le parti e con il quale il Sig. si è assunto l'esclusiva Parte_1 responsabilità nella determinazione del sinistro avendo personalmente sbarrato la causale 17 del
“non dare precedenza”, nonché nella parte in cui non ha tenuto conto anche della dichiarazione testimoniale rilasciata dal teste oculare Sig. sulla posizione del veicolo condotto Testimone_1 dal Sig. al momento dell'impatto, nonché nella parte in cui ha erroneamente valutato CP_2 le riproduzioni fotografiche in atti (doc. 2 fascicolo di parte attrice) e, conseguentemente, riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha ingiustamente attribuito al Sig.
[...] la responsabilità nella misura del 30% nella determinazione del sinistro de quo, per aver CP_2 illegittimamente ravvisato a carico di quest'ultimo una violazione dell'art. 146 CdS, tuttavia insussistente nel caso di specie per i motivi ampiamente esposti nel proprio scritto difensivo;
- IN
VIA SUBORDINATA: in considerazione di quanto statuito dal Tribunale di Pescara con la recente sentenza n. 661/2025 del 16.06.2025, confermare la sentenza impugnata n. 122/2024 nella parte in cui è stata attribuita al Sig. la colpa nella misura del 30% nella causazione del sinistro CP_2
e, nella restante quota del 70% al Sig. conducente del mezzo di proprietà della Parte_1
; - IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la produzione della sentenza n. Controparte_1
661/2025 emessa dal Tribunale di Pescara in data 16.06.2025, trattandosi di documentazione intervenuta nelle more del presente giudizio, di cui si attesta la conformità ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies co. 2 D.L. 179/2012, in quanto copia informatica conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico R.G. n. 3756/2021 dalla quale è stata estratta. Con condanna alle spese di lite in favore dei presenti procuratori dichiaratisi antistatari >>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. L'attore dopo aver riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara Controparte_2
- stante la declaratoria di incompetenza dichiarata dal Giudice di Pace di Pescara con ordinanza n.
226/2021 - ricostruiva la dinamica del sinistro occorso il 30.9.2020 alle ore 15.00 circa nell'area portuale di Pescara sostenendo che egli stava percorrendo a bordo della propria autovettura Citroen
C4 targata EA547KR il Lungofiume di Pescara - Banchina Sud in direzione mare-monti, procedendo a velocità moderata e munito di regolare autorizzazione all'accesso all'area portuale rilasciata dalla
Capitaneria di TO, quando giunto all'altezza del Ponte dell'Asse Attrezzato, veniva urtato dal muletto modello OM DT 35 matricola 1134643, condotto dal Sig. e di proprietà Parte_1 della società Secondo la versione dell'attore, il muletto proveniva da un Controparte_1 garage situato sotto i pilastri del ponte e si era immesso improvvisamente nella carreggiata senza verificare la presenza di veicoli in transito e senza concedere la precedenza, speronando violentemente la parte anteriore sinistra della Citroen con le proprie forche metalliche. L'attore quantificava i danni complessivi in euro 8.747,44, comprensivi di 3.505,07 euro per danni al veicolo,
250 euro per fermo tecnico e 4.992,37 euro per lesioni personali, quest'ultimi comprensivi di 1.392 euro per spese mediche. Chiedeva altresì il rimborso delle spese legali stragiudiziali pari a 1.975,60 euro e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di CTU tecnica e medico-legale.
1.1. si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 18 novembre 2021, Parte_1 contestando integralmente la domanda e sostenendo che il sinistro era imputabile all'imprudente condotta di guida del CP_2
1.2. Anche la società si costituiva con comparsa depositata il 30 Controparte_1 dicembre 2021, eccependo preliminarmente l'assenza di autorizzazione del ad accedere CP_2 all'area portuale in base all'ordinanza della Capitaneria di TO n. 61/2008 e contestando nel merito sia l'an che il quantum debeatur.
1.3. Espletata l'istruttoria a mezzo di prova per interpello e testi, con sentenza non definitiva n. 122/2024 del 21 gennaio 2024, pubblicata il 23 gennaio 2024, il Tribunale di Pescara, ha rigettato l'eccezione preliminare di mancanza di autorizzazione del ritenendo provato dal CP_2 rapporto della Capitaneria di TO e dalla testimonianza che il possedeva Tes_2 CP_2 regolare permesso di accesso all'area portuale in qualità di socio di un circolo nautico;
ha ritenuto inutilizzabile il modulo CAI per tre ordini di ragioni: la casella 17 risultava erroneamente barrata, la rappresentazione grafica era incompleta e vi era stato disconoscimento da parte del che Parte_1 aveva dichiarato di aver sottoscritto il documento in bianco;
ha ricostruito quindi il sinistro sulla base
4 delle fotografie e delle dichiarazioni testimoniali;
ritenuto configurabile a carico del la CP_2 violazione dell'art. 146 del Codice della Strada, in quanto il veicolo risultava nelle fotografie spostato sulla corsia opposta rispetto a quella corretta di percorrenza, posizione non attribuibile a uno spostamento successivo secondo le testimonianze di e;
ritenuto configurabile a Tes_3 Tes_2 carico del la violazione dell'art. 154 del Codice della Strada, per essersi immesso sull'area Parte_1 portuale adibita al transito provenendo da un accesso sprovvisto della necessaria visibilità, omettendo di dare la precedenza ai veicoli in transito e di adottare tutte le cautele necessarie, tenuto conto delle particolari caratteristiche del mezzo da lui condotto;
pertanto, sulla base di questa ricostruzione, il giudice di prime cure ha dichiarato che il sinistro stradale si era verificato per colpa di
[...] nella misura del 30% e per la quota residua del 70% per colpa di il CP_2 Parte_1 quale era alla guida di un mezzo d'opera di proprietà della Parte_3
[...
. Il Tribunale ha poi formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., quantificando il danno biologico temporaneo in 32 giorni con diverse percentuali di invalidità temporanea (12 giorni al 75%, 10 al 50% e 10 al 25%) valorizzati a 100 euro al giorno, le spese mediche in 1.310 euro e il danno al veicolo in 2.500 euro, con riduzione del 30% per concorso di colpa e compensazione delle spese nella stessa misura. Indi, con ordinanza separata del 23 gennaio
2024, ha rimesso la causa in istruttoria per svolgere la CTU medico-legale. La proposta conciliativa non è stata accettata da nessuna delle parti.
2. Avverso la predetta sentenza non definitiva, con atto di citazione notificato in data 8 aprile
2024, ha proposto appello principale chiedendo il rigetto integrale della domanda Parte_1 risarcitoria per insussistenza di propria responsabilità, essendo il sinistro imputabile esclusivamente al che procedeva contromano. In subordine ha chiesto l'accertamento di una propria CP_2 responsabilità in misura minoritaria, essendo il sinistro conseguenza della prevalente condotta colposa del e in estremo subordine la declaratoria di concorso paritario al 50% ex art. CP_2
2054, comma 2, del codice civile.
2.1. Con un unico per quanto articolato motivo, l'appellante ha lamentato un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, un'errata applicazione degli artt. 2054 del codice civile e 154 del Codice della Strada, nonché la violazione dell'art. 115 del codice di procedura civile. In particolare ha rilevato che era accertato che il circolava contromano in violazione CP_2 dell'art. 146 del Codice della Strada, che il muletto al momento dell'urto non si era ancora immesso nella circolazione non avendo oltrepassato la linea dei pilastri, che non sussisteva obbligo di
5 precedenza in assenza di specifica segnaletica, che la violazione del aveva efficacia CP_2 causale assorbente e che era applicabile la giurisprudenza più recente secondo cui la certezza della colpa di un conducente libera l'altro dalla presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, del codice civile.
3. La società si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 28 Controparte_1 giugno 2024, aderendo con appello incidentale adesivo ai motivi dell'appello principale e chiedendone l'accoglimento. La società ha evidenziato che la strada è larga oltre 10 metri ed è di agevole percorrenza, che le fotografie mostrano la Citroen completamente spostata sul margine sinistro a ridosso del pilastro, che il punto d'urto è identificabile dalla macchia di liquido refrigerante a ridosso del pilastro, che il muletto non si era ancora immesso nel flusso della circolazione, che non sussisteva obbligo di precedenza a carico del e che la violazione del ha Parte_1 CP_2 efficacia causale esclusiva.
4. si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 3 luglio 2024, Controparte_2 resistendo all'appello principale e agli appelli incidentali adesivi, e proponendo a sua volta appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui gli era stato attribuito un concorso di colpa del 30% e l'accertamento della responsabilità esclusiva al 100% del e della Parte_1 [...]
Controparte_1
4.1. Con il primo motivo di appello incidentale, l'appellante ha lamentato la mancata considerazione del modello CAI ai fini della ricostruzione del sinistro, sostenendo che la casella 17 relativa al mancato rispetto del segnale di precedenza era stata correttamente barrata, che la rappresentazione grafica era idonea a ricostruire la dinamica, che il disconoscimento del CAI da parte del era falso essendo smentito dalle testimonianze di e , e che il Parte_1 Tes_1 Tes_3 aveva ammesso la propria responsabilità firmando il CAI. Parte_1
4.2. Con il secondo motivo ha contestato l'erroneo concorso di colpa attribuitogli, sostenendo che il Giudice ha erroneamente ricostruito la posizione del veicolo basandosi solo su fotografie successive al sinistro ignorando la testimonianza dell'unico teste oculare , il quale ha Tes_1 dichiarato che la Citroen viaggiava nella sua corsia seppur un pochino verso il centro per la presenza di macchine posteggiate a destra. Ha inoltre evidenziato che l'art. 146 del Codice della Strada ha carattere relazionale secondo la giurisprudenza più recente e non è esigibile tenere la destra quando il margine destro non è percorribile in sicurezza, che la posizione finale del veicolo spostato a sinistra
è conseguenza dell'urto e non prova della posizione precedente, e che il comportamento post-sinistro del caratterizzato da fuga e occultamento del muletto costituisce indice di colpa. Parte_1
6 5. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 12.11.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
Questioni preliminari e delimitazione del thema decidendum
6. Gli appelli, principale e incidentali, sono stati proposti nei termini e nelle forme di legge e vanno quindi esaminati nel merito. Occorre, poi, premettere che la sentenza impugnata ha natura di sentenza non definitiva ex art. 279 c.p.c., avendo deciso sull'an debeatur e rimesso la causa in istruttoria per l'accertamento del quantum mediante CTU medico-legale. Il giudizio di primo grado
è quindi proseguito per la liquidazione del quantum (il Tribunale ha espressamente rigettato la richiesta di sospensione ex art. 295 cpc) giungendo alla sentenza definitiva n. 661/2025, emessa in data 16.06.2025, nella quale è stata data per immutabile la ripartizione di responsabilità già stabilita con la sentenza non definitiva (30%-70%), procedendo in tal senso alla liquidazione dei danni. La
Corte, investita dell'appello avverso la sentenza non definitiva, è pertanto chiamata a pronunciarsi esclusivamente sulla sussistenza e sulla misura della responsabilità delle parti nella causazione del sinistro.
7. In estrema sintesi, le conclusioni delle parti sono le seguenti:
1) Appello principale ( : eliminazione o riduzione della propria responsabilità Parte_1
2) Appello incidentale adesivo ( : in adesione all'appello principale;
CP_1
3) Appello incidentale ( : eliminazione del proprio concorso di colpa (30%). CP_2
8. Risultano incontestate le seguenti circostanze fondamentali.
Il sinistro è avvenuto il 30 settembre 2020 alle ore 15:00 circa nell'area portuale di Pescara -
Banchina Sud, all'altezza del Ponte dell'Asse Attrezzato. I veicoli coinvolti erano l'autovettura
Citroen C4 targata EA547KR condotta da e il muletto modello OM DT 35 Controparte_2 matricola 1134643 di proprietà della Il percorreva la Banchina Controparte_1 CP_2
Sud in direzione mare-monti, mentre il muletto proveniva da un'area di manovra o garage situata sotto i pilastri del ponte dell'Asse Attrezzato. Le forche del muletto hanno colpito la parte anteriore sinistra della Citroen. È pacifico che il era munito di regolare autorizzazione all'accesso CP_2 all'area portuale rilasciata dalla Capitaneria di TO in qualità di socio di circolo nautico, come risulta dal pass identificativo TO AN (doc. 1 depositato in primo grado) e dal rapporto della Capitaneria di TO 182/2020 (doc. 3 depositato in primo grado). La strada presenta una carreggiata unica larga
7 oltre 10 metri, priva di segnaletica orizzontale di mezzeria, a doppio senso di circolazione, con limite di velocità di 30 km/h nell'area portuale secondo l'ordinanza della Capitaneria di TO (Disciplina degli accessi e della circolazione in ambito portuale – doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado di . Dopo il sinistro, il muletto è stato immediatamente Controparte_1 allontanato dal luogo dell'impatto e ricoverato in un garage, come confermato dalle testimonianze concordi di e Tes_1 Parte_4
9. Le parti sono, invece, in contrasto su diversi punti cruciali. Innanzitutto, sulla posizione dell'autovettura Citroen al momento dell'urto, che secondo il si trovava nella propria
CP_2 corsia, mentre secondo il aveva invaso la corsia opposta. Vi è contrasto anche sulla Parte_1 velocità della Citroen, dedotta come moderata (intorno ai 30 km/h) dal ed eccessiva
CP_2 dalle controparti. Altro punto controverso riguarda la fase della manovra del muletto, che secondo il era già immesso nella circolazione mentre secondo il si trovava ancora
CP_2 Parte_1 dietro la linea dei pilastri. Le parti divergono inoltre sull'obbligo di precedenza, ritenuto sussistente ex art. 154 del Codice della Strada dal e insussistente per mancanza di segnaletica dal
CP_2
È poi discussa l'efficacia probatoria del CAI che dovrebbe essere valorizzato secondo il Parte_1
e al contrario disatteso stante il suo disconoscimento secondo il E' CP_2 Parte_1 controversa persino l'identità del conducente del muletto, ammessa dal stesso e però Parte_1 contestata dal il quale ha parlato di un “uomo di colore”. CP_2
Esame dell'appello incidentale del - Primo motivo: sulla mancata CP_2 valorizzazione del CAI
10. L'appellante incidentale lamenta che il Giudice di primo grado abbia CP_2 erroneamente ritenuto inutilizzabile il modulo CAI, nonostante la casella 17 fosse stata correttamente barrata in riferimento alla violazione dell'obbligo di precedenza, la rappresentazione grafica fosse idonea e il disconoscimento del fosse smentito dalle testimonianze acquisite. Parte_1
10.1. Il in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di aver sì sottoscritto il Parte_1
CAI ma in bianco, contestandone quindi il contenuto.
Tale assunto è tuttavia contraddetto da plurime risultanze probatorie.
Il teste afferma chiaramente che “la ragazza ha compilato il CID che è stato firmato Tes_1 dal , il che dimostra che il teste ha assistito alla compilazione del modulo in presenza del Parte_1
il quale lo ha poi sottoscritto, senza alcun elemento che indichi una sottoscrizione in Parte_1 bianco.
8 Anche il teste lo conferma avendo riferito di aver visto “che la ragazza scriveva su Tes_3 un pezzo di carta sul cofano della macchina” e che “ era molto agitato e diceva al Parte_1 [...]
'non ti preoccupare, ci penso io'”. Detto teste conferma quindi sia la compilazione del CP_2 documento alla presenza del sia l'atteggiamento del stesso che pur agitato si Parte_1 Parte_1 mostrava rassicurante verso il sia soprattutto la frase “ci penso io” che fa pensare a CP_2 una ammissione implicita di responsabilità. Il ha disconosciuto nei termini anzidetti il CAI Parte_1 per la prima volta costituendosi in giudizio e poi nel corso dell'interrogatorio formale. In altri termini, il ha firmato il CAI sul luogo del sinistro ma non lo ha contestato nei confronti delle Parte_1 controparti nelle settimane successive e lo ha disconosciuto in sede processuale quando ciò conveniva alla propria difesa. Ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile, tale comportamento processuale costituisce elemento di valutazione negativo.
10.2. Il Giudice di primo grado ha poi ritenuto erroneamente barrata la casella 17 relativa al mancato rispetto del segnale di precedenza o del semaforo rosso, ritenendola non idonea a descrivere il sinistro che aveva ad oggetto la collisione tra una vettura ed un muletto proveniente da un'area di manovra.
Questa Corte non condivide neppure tale valutazione.
L'art. 154 del Codice della Strada, al comma 3, lettera c), prescrive espressamente che chi si immette nella circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. Tale obbligo sussiste a prescindere dalla presenza di segnaletica verticale specifica come un cartello di stop o dare precedenza, trattandosi di regola generale di comportamento. Nel caso di specie il muletto, provenendo da un'area di manovra e immettendosi nella carreggiata principale, aveva l'obbligo di dare precedenza al che procedeva in marcia normale sulla banchina. La barratura della CP_2 casella 17 è quindi corretta in quanto descrive esattamente la violazione commessa, ossia l'omessa osservanza dell'obbligo di precedenza ex art. 154 del Codice della Strada.
10.3. Il Giudice di primo grado ha inoltre ritenuto che la rappresentazione grafica riportata nel modello non consentisse di ricostruire la posizione dei veicoli al momento della collisione in quanto priva dell'indicazione delle due corsie di percorrenza della carreggiata unica. Tale valutazione critica appare eccessivamente formalistica. È pacifico e risulta dalle fotografie che la strada non aveva segnaletica orizzontale di mezzeria e quindi pretendere che nel CAI fosse tracciata una linea di mezzeria inesistente nella realtà è del tutto illogico. La rappresentazione grafica del CAI, pur nella sua schematicità, indica chiaramente la provenienza del muletto dall'area laterale, la traiettoria della
9 Citroen lungo la carreggiata principale e il punto di impatto. Essa è quindi idonea, congiuntamente alle altre prove, a ricostruire la dinamica del sinistro.
Il CAI – che, come è noto, ai sensi dell'art. 143 del Codice della Strada genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, valevole fino a prova contraria (cfr., tra le più recenti,
Cass. 24054/2025) – è, dunque, una fonte di prova particolarmente attendibile in quanto sottoscritto dalle parti sul luogo del sinistro – il disconoscimento successivo, come si è detto, è tardivo e non suffragato da elementi oggettivi – e dal momento che il suo contenuto è coerente con altre risultanze probatorie. Nel caso di specie, il CAI conferma appunto la dinamica descritta dal e CP_2 soprattutto trova riscontro nelle testimonianze, in particolare quella del teste oculare . Tes_1
10.4. Dunque, il primo motivo di appello incidentale è fondato.
Esame dell'appello incidentale del - Secondo motivo: sulla posizione della CP_2
Citroen e violazione art. 146 C.d.S.
11. Questo è il punto centrale e decisivo della controversia.
11.1. Il Giudice di primo grado ha attribuito al un concorso di colpa del 30% CP_2 ritenendo che il veicolo da lui condotto risultasse nelle foto allegate spostato sulla corsia opposta rispetto a quella corretta di percorrenza, configurando quindi la violazione dell'art. 146 del Codice della Strada. L'appellante incidentale lamenta che tale conclusione sia frutto di un'errata valutazione delle prove testimoniali, della mancata considerazione della testimonianza dell'unico teste oculare
, di un'errata interpretazione delle fotografie e di un'errata applicazione dell'art. 146 del Tes_1
Codice della Strada. La sentenza impugnata afferma testualmente a pagina 3 che “Il sinistro andrà quindi ricostruito, sulla base delle fotografie allegate e delle dichiarazioni rese dai testi, esaminati nel corso del giudizio”. Tale premessa, nella prospettiva del giudice di prime cure innanzi stigmatizzata, sarebbe corretta in quanto in effetti se non fosse possibile fare riferimento al CAI occorrerebbe ricostruire il sinistro stradale mediante fotografie e testimonianze. Tuttavia, non soltanto come si è detto il CAI è utilizzabile, ma il giudice di prime cure ha a ben vedere fondato la propria decisione pressoché esclusivamente sulle fotografie, trascurando completamente la testimonianza dell'unico teste oculare.
11.2. Invero, alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata si conclude: “Considerato che il veicolo condotto da risulta, nelle foto allegate, spostato sulla corsia opposta rispetto a Controparte_4
10 quella corretta di percorrenza e che tale posizione non è da attribuirsi ad uno spostamento avvenuto in un momento successivo al sinistro (cfr. dichiarazione dei testi e Testimone_4 [...]
dalle quali emerge la Citroen C4 non era stata spostata dopo l'incidente), risulta Tes_5 configurabile a carico dell'attore la violazione dell'art. 146 ai sensi del quale “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. È stato quindi ritenuto che la posizione finale dell'autovettura
Citroen, spostata verso sinistra e prossima al margine della carreggiata opposto rispetto al senso di marcia, fosse indice di una condotta di guida non conforme all'art. 146 C.d.S., reputando non plausibile che tale posizione fosse conseguenza dell'urto.
Tale conclusione non può essere però condivisa.
Dalle risultanze istruttorie emerge, in primo luogo, che l'unico teste oculare del sinistro — il sig. — ha riferito di aver visto l'autovettura Citroen “La Citroen viaggiava un pochino più Tes_1 verso il centro ma comunque nella sua corsia in quanto c'erano delle macchine posteggiate a destra.”, e sulla dinamica “L'incidente è avvenuto in questo modo: il muletto è uscito e ha urtato con le zanche la ruota della vettura.”. Si tratta di una deposizione chiara, lineare, coerente e priva di contraddizioni, resa da un soggetto presente al momento dell'impatto, la cui attendibilità non è stata mai posta in dubbio. Le testimonianze richiamate dal Tribunale e ), al contrario, Tes_3 Tes_2 non erano oculari, ma riferite esclusivamente alla situazione post-sinistro; esse non possono dunque essere valorizzate per stabilire la posizione dei veicoli al momento dell'urto.
In termini generali, va ricordato che, per giurisprudenza costante, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria.
Ebbene, le fotografie prodotte in atti — che mostrano la Citroen accostata al margine sinistro
— sono state scattate in un momento successivo al sinistro, quando il veicolo era già fermo e il muletto era stato allontanato. Esse non consentono di affermare con certezza che quella fosse la
11 posizione pre-urto. Anzi, alla luce delle caratteristiche del mezzo investitore (muletto munito di forche sporgenti), della sua direzione di provenienza e del fatto che l'autovettura veniva violentemente attinta sulla parte anteriore sinistra con le forche del muletto, è assolutamente plausibile che la forza nell'impatto del muletto abbia spinto la vettura lateralmente, determinandone lo spostamento a sinistra. Altrimenti, stando al ragionamento del giudice di prime cure, dovrebbe supporsi, in modo del tutto illogico, che l'energia cinetica dell'urto del muletto non abbia avuto conseguenze sull'autovettura Citroen.
Ne consegue che l'affermazione del Tribunale circa la violazione dell'art. 146 C.d.S. da parte del non è sorretta da elementi di prova adeguati. CP_2
A tutto ciò andrebbe aggiunto che, in ogni caso, nella motivazione della sentenza gravata, non
è indicata la efficienza causale della predetta (insussistente) violazione del C.d.S. sulla verificazione del sinistro. Invero, se il non avesse tenuto la destra non avrebbe con ciò contribuito in CP_2 alcun modo nella causazione del sinistro stradale;
anzi tale ipotizzata condotta, allontanandolo dalla posizione del veicolo investitore, avrebbe reso meno probabile il sinistro stradale o meno gravi le conseguenze della collisione.
11.3. Tra l'altro, l'art. 146 C.d.S. non impone un dovere assoluto di tenere la destra anche quando ciò comporterebbe un rischio per la sicurezza della circolazione. Come precisato dalla Corte di Cassazione, “l'obbligo di tenere il margine destro della carreggiata deve essere interpretato in relazione alle condizioni concrete di sicurezza e non comporta l'illegittimità della condotta di chi si sposta verso il centro per evitare un ostacolo o un rischio oggettivo” (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n.
23057/2022).
Il teste ha riferito che il procedeva nella sua corsia di pertinenza ma Tes_1 CP_2
“verso il centro” proprio per la presenza di veicoli parcheggiati sul lato destro, sicché tale condotta non può essere considerata violazione dell'art. 146 C.d.S., ma piuttosto una scelta prudenziale coerente con le condizioni della sede stradale. Del resto, proprio perché vi era un'area di transito sulla propria destra con ostacoli alla visibilità, era prudente da parte del di non procedere CP_2 accostandosi al margine destro della propria corsia.
11.4. Sotto altro e complementare profilo, la condotta del risulta invece Parte_1 gravemente imprudente. Provenendo da un'area privata e priva di visibilità, egli aveva l'obbligo di arrestare la marcia e di accertarsi in modo scrupoloso dell'assenza di veicoli in transito prima di immettersi nella carreggiata principale, ai sensi dell'art. 154, comma 3, lett. c), C.d.S. Sul punto, la
12 Cassazione civile sez. III, con sentenza del 6 febbraio 2020, n. 2864 ha stabilito che “in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli”.
Nel caso di specie, il alla guida di un muletto di dimensioni ridotte ma dotato di Parte_1 forche metalliche sporgenti, ha eseguito una manovra di immissione senza disporre di visibilità sufficiente, provenendo da sotto i pilastri del ponte e senza fermarsi. Tale condotta integra violazione sia dell'art. 154 C.d.S., sia dell'art. 141 C.d.S. (obbligo di mantenere il controllo del veicolo e di regolare la velocità in relazione alle condizioni ambientali).
L'argomento difensivo secondo cui il muletto “non si era ancora immesso nella circolazione”
e quindi non era soggetto all'obbligo di precedenza, non è condivisibile. L'obbligo di precedenza sorge già nel momento in cui il veicolo intraprende la manovra di immissione, e non soltanto quando abbia completato l'ingresso nella carreggiata. È sufficiente l'inizio della manovra per configurare l'obbligo di cautela.
Quanto al comportamento successivo del è documentalmente provato che, dopo Parte_1
l'urto, egli abbia provveduto a spostare il muletto e a ricoverarlo in un garage adiacente. Tale condotta, pur non costituendo di per sé elemento di colpa, denota comunque consapevolezza della propria responsabilità e incide negativamente sulla sua attendibilità.
11.5. Alla luce di tali considerazioni, il secondo motivo dell'appello incidentale del
[...] deve essere accolto. Non sussistono, pertanto, elementi idonei a fondare un concorso di CP_2 colpa a suo carico.
Esame dell'appello principale del e dell'appello incidentale adesivo della Parte_1 [...]
Controparte_1
16. Alla luce di quanto sin qui esposto, è evidente che l'appello principale del e Parte_1 quello adesivo della da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione Controparte_1 oggettiva e soggettiva, sono infondati.
16.1. Va aggiunto che la ricostruzione dei fatti proposta dagli appellanti si fonda su una lettura parziale e selettiva delle prove, volta a imputare al una marcia contromano non CP_2 dimostrata.
13 La circostanza che il veicolo, dopo l'urto, si trovasse spostato verso sinistra, come già rilevato, non prova l'invasione di corsia ma costituisce effetto dell'impatto.
Non trova fondamento neppure la doglianza relativa alla presunta insussistenza dell'obbligo di precedenza, poiché — come già evidenziato — l'art. 154 C.d.S. impone tale obbligo anche in assenza di segnaletica. Né può trovare applicazione l'orientamento richiamato dagli appellanti (Cass. ord. n. 21630/2023), secondo cui la certezza della colpa di un conducente esclude la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. Nel caso di specie, infatti, non vi è alcuna certezza della colpa esclusiva del mentre la prova acquisita depone in senso opposto. CP_2
È invece accertata la colpa del il quale, provenendo da un'area privata, ha omesso Parte_1 di dare precedenza al veicolo che transitava in marcia normale sulla carreggiata principale. Tale condotta, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., è sufficiente a fondare la sua responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro.
17. In conclusione, l'appello incidentale del va accolto, mentre quello CP_2 principale del e quello adesivo della vanno respinti. Ne segue che in Parte_1 Controparte_1 accoglimento del primo ed in riforma della sentenza appellata, deve accertarsi che il sinistro del 30 settembre 2020 è avvenuto per esclusiva responsabilità di alla guida del muletto Parte_1 di proprietà della per violazione dell'art. 154 C.d.S., con conseguente Controparte_1 responsabilità solidale della società proprietaria del veicolo ai sensi dell'art. 2049 c.c..
18. Le spese seguono la soccombenza e pertanto vanno posto a carico solidale di
[...]
e della Parte_1 Controparte_1
18.1. Esse sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, applicando allo scaglione conforme al petitum valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione, con distrazione in favore delle avv.te NT PO e TI CH dichiaratesi antistatarie.
19. Sussistono, infine, nei confronti delle due parti soccombenti i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale adesivo proposto da nonché Parte_1 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da , così provvede: Controparte_2
14 1. in accoglimento dell'appello incidentale di e in riforma della sentenza non Controparte_2 definitiva del Tribunale di Pescara n. 122/2024 dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità di alla guida del muletto di proprietà Parte_1 della società Controparte_1
2. rigetta l'appello principale di e l'appello incidentale adesivo della Parte_1 [...]
Controparte_1
3. condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale in via adesiva, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'appellante incidentale delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge per compenso ed € 355,50 per esborsi, con distrazione in favore degli avv.ti NT PO e TI CH dichiaratesi antistatarie.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale in via adesiva, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
MA Bartoli Francesco S. CA
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