Art. 9.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.