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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/10/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2515/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA NA Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2515/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 residente in [...]; e nata a [...] il [...] (C.F. , residente Parte_1 C.F._2 in Pisa, Piazza Giovanni Verga, 6, entrambi elettivamente domiciliati in Pisa, via Serani 5, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Confortini, che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 08.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2025 ai sensi dell'art. artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51 c.p.c., i coniugi hanno chiesto CP_1 Parte_1 al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio concordatario in Pisa l'8/08/2015, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di Pisa il giorno 11/08/2015, parte II, serie A, n.54; - che dalla loro unione sentimentale, prima del matrimonio, sono nate le figlie in Pisa il 28/05/2007, e Per_1
in Pisa il 07/12/2011; - di essere addivenuti alla separazione personale Per_2 consensuale nel procedimento introdotto per ricorso congiunto, all'esito del quale in data 12-01-2022 il Tribunale di Pisa in composizione collegiale ha pronunciato il decreto di omologazione della separazione personale consensuale;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025, i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri diritti e dei diritti dei figli (e ciò sia con riguardo agli interessi morali che materiali della
Pag. 2 di 6 prole), tenuto conto dell'attività lavorativa su turni (anche notturni) svolta da
. CP_1
Va precisato che nulla può essere disposto in merito all'affido, al collocamento e al diritto di visita della figlia , divenuta maggiorenne nel mese di maggio 2025, Per_1 trattandosi di profili lasciati alla libera determinazione delle parti.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e DISPONE in conformità, e precisamente:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
a Pisa il 08/08/2015, trascritto nei registri degli atti di CP_1 Parte_1 matrimonio di Pisa il giorno 11/08/2015, parte II, serie A, n.54;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Pisa (parte II, serie A, n.54);
c) dispone che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione insieme alla madre presso l'abitazione di Via Charles
Darwin, 13, Arena Metato, San Giuliano Terme - (PI);
d) dispone che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, all'istruzione scolastica, alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della minore stessa. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale in modo disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione;
e) dispone che trascorrerà con la figlia minore tre giorni CP_1 Per_2 alla settimana, indicativamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalla uscita della
Pag. 3 di 6 scuola fino alle 16,00, quando la madre andrà a riprenderla, salvo diversi accordi tra i genitori. La minore, compatibilmente con gli eventuali turni di lavoro notturni del padre, pernotterà presso quest'ultimo un giorno la settimana tra quelli sopra indicati. La stessa minore starà poi con i genitori a week-end alternati, salvo diverso accordo preso dai coniugi di volta in volta.
Nel week-end in cui starà dal padre, egli la riprenderà da scuola il venerdì e la Per_2 riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera entro l'orario di cena
(indicativamente entro le ore 19,00);
f) dispone che durante l'estate la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno quindici giorni continuativi. Tale periodo dovrà essere concordato dai coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. Le festività natalizie e pasquali e, comunque, tutte le festività riconosciute, i genitori avranno il pari diritto di tenere la figlia minore con sé, quindi a mero titolo esemplificativo se la madre terrà con sé il giorno di Natale per il pranzo, il padre la vedrà la sera per la cena, e così per Per_2 il giorno di S. Stefano;
stesso principio per il giorno di Pasqua e Pasquetta e anche per il compleanno della figlia minore;
g) dispone che ciascuno dei genitori si adopererà ad assicurare il proseguire del legame con la propria famiglia di origine in osservanza del principio di cui all'art. 337-ter comma 1 c.c, secondo il quale i figli minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi;
h) dispone che il corrisponderà alla a titolo di mantenimento per CP_1 Pt_1 entrambe le figlie, la somma complessiva di € 350,00 mensili, ovvero € 175,00 al mese per ciascuna figlia. Detta somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate bancarie della sig.ra che qui si indicano: Pt_1
[...]; l'importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
i) dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
l) pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo i seguenti criteri di determinazione e spesa: SPESE COMPRESE
NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle
Pag. 4 di 6 universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici è comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di babysitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione
Pag. 5 di 6 straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
m) prende atto che i coniugi prestano consenso reciproco all'espatrio per la figlia minore Per_2
n) prende atto che i ricorrenti dichiarano, con il presente accordo, di aver già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
l) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Presidente
dott.sa TA NA
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA NA Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2515/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 residente in [...]; e nata a [...] il [...] (C.F. , residente Parte_1 C.F._2 in Pisa, Piazza Giovanni Verga, 6, entrambi elettivamente domiciliati in Pisa, via Serani 5, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Confortini, che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 08.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2025 ai sensi dell'art. artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51 c.p.c., i coniugi hanno chiesto CP_1 Parte_1 al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio concordatario in Pisa l'8/08/2015, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di Pisa il giorno 11/08/2015, parte II, serie A, n.54; - che dalla loro unione sentimentale, prima del matrimonio, sono nate le figlie in Pisa il 28/05/2007, e Per_1
in Pisa il 07/12/2011; - di essere addivenuti alla separazione personale Per_2 consensuale nel procedimento introdotto per ricorso congiunto, all'esito del quale in data 12-01-2022 il Tribunale di Pisa in composizione collegiale ha pronunciato il decreto di omologazione della separazione personale consensuale;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025, i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri diritti e dei diritti dei figli (e ciò sia con riguardo agli interessi morali che materiali della
Pag. 2 di 6 prole), tenuto conto dell'attività lavorativa su turni (anche notturni) svolta da
. CP_1
Va precisato che nulla può essere disposto in merito all'affido, al collocamento e al diritto di visita della figlia , divenuta maggiorenne nel mese di maggio 2025, Per_1 trattandosi di profili lasciati alla libera determinazione delle parti.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e DISPONE in conformità, e precisamente:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
a Pisa il 08/08/2015, trascritto nei registri degli atti di CP_1 Parte_1 matrimonio di Pisa il giorno 11/08/2015, parte II, serie A, n.54;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Pisa (parte II, serie A, n.54);
c) dispone che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione insieme alla madre presso l'abitazione di Via Charles
Darwin, 13, Arena Metato, San Giuliano Terme - (PI);
d) dispone che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, all'istruzione scolastica, alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della minore stessa. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale in modo disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione;
e) dispone che trascorrerà con la figlia minore tre giorni CP_1 Per_2 alla settimana, indicativamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalla uscita della
Pag. 3 di 6 scuola fino alle 16,00, quando la madre andrà a riprenderla, salvo diversi accordi tra i genitori. La minore, compatibilmente con gli eventuali turni di lavoro notturni del padre, pernotterà presso quest'ultimo un giorno la settimana tra quelli sopra indicati. La stessa minore starà poi con i genitori a week-end alternati, salvo diverso accordo preso dai coniugi di volta in volta.
Nel week-end in cui starà dal padre, egli la riprenderà da scuola il venerdì e la Per_2 riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera entro l'orario di cena
(indicativamente entro le ore 19,00);
f) dispone che durante l'estate la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno quindici giorni continuativi. Tale periodo dovrà essere concordato dai coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. Le festività natalizie e pasquali e, comunque, tutte le festività riconosciute, i genitori avranno il pari diritto di tenere la figlia minore con sé, quindi a mero titolo esemplificativo se la madre terrà con sé il giorno di Natale per il pranzo, il padre la vedrà la sera per la cena, e così per Per_2 il giorno di S. Stefano;
stesso principio per il giorno di Pasqua e Pasquetta e anche per il compleanno della figlia minore;
g) dispone che ciascuno dei genitori si adopererà ad assicurare il proseguire del legame con la propria famiglia di origine in osservanza del principio di cui all'art. 337-ter comma 1 c.c, secondo il quale i figli minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi;
h) dispone che il corrisponderà alla a titolo di mantenimento per CP_1 Pt_1 entrambe le figlie, la somma complessiva di € 350,00 mensili, ovvero € 175,00 al mese per ciascuna figlia. Detta somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate bancarie della sig.ra che qui si indicano: Pt_1
[...]; l'importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
i) dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
l) pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo i seguenti criteri di determinazione e spesa: SPESE COMPRESE
NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle
Pag. 4 di 6 universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici è comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di babysitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione
Pag. 5 di 6 straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
m) prende atto che i coniugi prestano consenso reciproco all'espatrio per la figlia minore Per_2
n) prende atto che i ricorrenti dichiarano, con il presente accordo, di aver già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
l) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Presidente
dott.sa TA NA
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