Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13287/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13287 del 2025, proposto da
Associazione Wwf Savona Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Direzione Generali Valutazioni Ambientali, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - via e Vas, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Concessioni del Tirreno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autostrada dei Fiori S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale
Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, R. 0000133.13 in data 13/03/2025 con il quale è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto definitivo “Tronco A 10 Savona - Ventimiglia (confine francese). Nuovo Svincolo Autostradale di Vado Ligure”, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli artt. 2 e 3 del decreto medesimo;
nonché per l'annullamento
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, in quanto parti integranti del decreto impugnato:
a) parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 44 del 10 gennaio 2025, costituito da n. 113 (centotredici) pagine (doc. n. 2);
b) parere del Ministro della Cultura, di cui alla nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. 15262 del 22 aprile 2022, costituito da n. 7 (sette) pagine (doc. n.
3);
c) parere integrativo del Ministero della Cultura, di cui alla nota Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. 5751 del 18 febbraio 2025, costituito da n. 3 (tre) pagine (doc. n. 4).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Concessioni del Tirreno S.p.A. e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa CA OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Atteso che, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, R. 0000133.13 del 13 marzo 2025 è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto definitivo “ Tronco A 10 Savona – Ventimiglia (confine francese). Nuovo Svincolo Autostradale di Vado Ligure ”, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli artt. 2 e 3 del decreto medesimo;
Rilevato che, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’Associazione WWF Savona ODV ha chiesto l’annullamento del predetto decreto;
Considerato che la controinteressata Concessioni del Tirreno S.p.a. in data 5 settembre 2025 ha notificato atto di opposizione ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971, a seguito del quale il giudizio è stato trasposto innanzi a questo TAR;
Visti gli atti di costituzione del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e della società “ Concessioni Del Tirreno S.P.A. ”;
Atteso che all’udienza del 18 febbraio è stato dato avviso alle parti della possibile incompetenza territoriale del Tribunale adito ex art. 13 comma 1 c.p.a.;
Rilevato che:
- L’art. 13 c.p.a. statuisce che: “ 1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”;
- Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale;
- La conclusione si evince dalla parola “ comunque ” inserita nel secondo periodo della norma richiamata, atta ad indicare che si deve avere riguardo, per individuare il Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, in primo luogo all'efficacia dell'atto: se questa è limitata ad una determinata Regione, sarà competente il Tribunale competente per tale Regione;
- L’Adunanza Plenaria n. 13/2021 ha precisato che il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell’atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale (nello stesso senso: Cons. St., Ad. plen., 24 settembre 2012);
- La competenza territoriale è, dunque, determinata in via principale in base alla sede dell’ente che ha emesso l’atto; tale criterio viene integrato ( rectius sostituito) da quello ulteriore e speciale correlato all’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato e dunque agli effetti diretti dello stesso;
- In sostanza, il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale;
Considerato che, nella fattispecie in esame gli effetti dell’atto impugnato – ed in generale l’ambito di efficacia dei provvedimenti presupposti nonché dell’assetto di interessi oggetto di ricorso – sono interamente limitati all’area territoriale della Regione Liguria (e segnatamente del Comune di Vado Ligure, provincia di Savona, nella quale dovrebbe essere realizzato il progetto definitivo “ Tronco A10 Savona-Ventimiglia” ), né vengono in rilievo atti generali, o comunque destinati ad avere efficacia ultraregionale;
Rilevato che in questo caso l'incompetenza territoriale deve essere rilevata con sentenza e non con ordinanza, posto che, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 15, comma 4, del c.p.a., in seguito all'art. 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, la pronuncia di incompetenza assume la forma di ordinanza quando viene resa in sede di decisione sulla domanda cautelare, ex comma 2 del medesimo articolo, o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza, ai sensi del comma 3, deducendo da ciò che, negli altri casi, ovverosia quando deve essere dichiarata, come nell'ipotesi di specie, all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la pronuncia di incompetenza territoriale deve essere adottata con sentenza (cfr. in tal senso TAR Lazio, Roma, Sezione V, 23 giugno 2022 n. 8547; TAR Campania, Napoli, Sezione VII, 11 gennaio 2022, n.193; id., 4 ottobre 2021, n. 6186; TAR Molise Sez. I, 10 novembre 2020, n. 310; TAR Trentino Alto Adige –Sezione autonoma di Bolzano, 4 marzo 2020, n. 63; TAR Veneto, Sezione I, 18 giugno 2019, n. 726; TAR Lazio, Roma, Sezione I-bis, 15 aprile 2019, n. 4867; TAR Campania, Napoli, Sezione V, 4 luglio 2018, n. 4441);
Ritenuto, pertanto che, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 4, c.p.a. deve dichiararsi il difetto di competenza territoriale del TAR del Lazio, in favore del TAR Liguria – sede di Genova, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto e proseguire ex art. 15 comma 4 del c.p.a.;
Ritenuto che le spese della presente fase di giudizio possano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 13 del c.p.a., e indica quale giudice competente il T.a.r. Liguria – sede di Genova, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 15, comma 4, del c.p.a. dalla comunicazione della presente ordinanza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CA OL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA OL | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO