Art. 2.
Agli oneri riflessi derivanti a carico dello Stato, a partire dal 1 gennaio 1952, dalle disposizioni di cui al precedente articolo, si provvedera' con apposti stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.
Agli oneri riflessi derivanti a carico dello Stato, a partire dal 1 gennaio 1952, dalle disposizioni di cui al precedente articolo, si provvedera' con apposti stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.