Articolo 2 della Legge 26 novembre 1955, n. 1125
Articolo 1Articolo 3
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8 dicembre 1955
Art. 2.
Agli oneri riflessi derivanti a carico dello Stato, a partire dal 1 gennaio 1952, dalle disposizioni di cui al precedente articolo, si provvedera' con apposti stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1955