Articolo 19 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
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19 aprile 2000
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19 luglio 2016
Art. 19. Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro della salute, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione. In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali e' obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonche' alla sottoposizione delle attrezze degli insiemi a una o piu' delle procedure di seguito elencate: (2)
a) dichiarazione di messa in servizio; b) controllo di messa in servizio; c) riqualificazione periodica; d) controllo dopo riparazione.
2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 26)) .

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.
Entrata in vigore il 19 luglio 2016
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