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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IO OL Presidente
Valeria Monti Giudice
LI IA Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 135/2024 promossa da:
assistito e difeso dall'avv. RAVARINI ELISA;
Parte_1
RICORRENTE
contro assistita e difesa dall'avv. SIMEONE LAURA;
Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento di
AVV. GOLDONI PAOLA, quale curatrice speciale del minore Persona_1
nonché con l'intervento del P.M. Sede.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Castiglione delle Stiviere (MN) in data 31.08.2013,
In via principale e nel merito:
fermo l'affido del minore al padre e alla nonna materna e/o ai Servizi Sociali Per_1 competenti con collocazione presso l'abitazione del ricorrente e della nonna paterna, ordinare alla signora di versare al signor un Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio , pari ad almeno € 300,00 mensili, o quella Per_1 diversa anche maggiore somma che dovesse risultare di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
disporre in ogni caso che l'assegno unico venga assegnato integralmente al signor CP_2
Parte_1
In via istruttoria: si confermano le produzioni in atti e si insiste per l'ammissione delle istanza istruttorie formulate;
In ogni caso: spese legali rifuse.”
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Per_1
2. Confermare il collocamento del minore presso il padre anche ai fini della residenza.
3. Prevedere il seguente calendario di visite: la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio
, presso la propria abitazione sita a Varano de' Melegari (PR) alla Località Case Per_1 Bazzini 110, in ragione della distanza, a fine settimana alternati dalle ore 12.00 del sabato alle ore 16.00 della domenica. Precisando che il trasporto del bambino sarà a carico di entrambi i genitori in alternanza.
4. Confermare l'obbligo in capo alla madre di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio minore , versando al signor entro il 15 di ogni mese, la somma di Per_1 Parte_1 euro 50,00 (oltre rivalutazione annuale ISTAT), oltre al rimborso nella misura del 30% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del 28.05.2024”
Per la curatrice speciale: “
1. Disporre l'affido del minore al Servizio Persona_1 Sociale per un periodo minimo di anni due, mantenendo il suo collocamento, anche ai fini della presidenza, presso il padre Parte_1
pagina 2 di 4
2. Disporre e/o mantenere i servizi di supporto al minore, quali la prosecuzione dell'educativa domiciliare e tutti gli interventi ad oggi attivi, ivi compresa la presa in carico di da parte della neuropsichiatria infantile;
Per_1
3. ci si rimette al Tribunale quanto all'eventuale contributo al mantenimento di da Per_1 parte della madre Controparte_1
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 31.08.2013, formulando ulteriori domande accessorie relative all'affidamento del figlio minore e ai rapporti economici tra le parti. Per_1
Parte resistente, costituendosi, non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio, pur chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Sulla scorta delle concordi allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta, deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi vivano separati sin dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa 19.01.2016, senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
Nella fattispecie ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale, impossibilità riscontrata dalla ininterrotta separazione dei coniugi, protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla normativa citata quale condizione di procedibilità della domanda.
La pronuncia va emessa con sentenza non definitiva, ex art. 4 l. 898/70, dovendo il processo continuare per la decisione in ordine alle ulteriori domande proposte, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.08.2013 a Castiglione delle Stiviere (MN) fra le parti e (atto n. Parte_1 Controparte_1 19, parte 1, anno 2013 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Castiglione delle Stiviere (MN) di provvedere alle annotazioni di legge;
dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
pagina 3 di 4 spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, l'11/12/2025
La Giudice relatrice
LI IA
Il Presidente
IO OL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IO OL Presidente
Valeria Monti Giudice
LI IA Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 135/2024 promossa da:
assistito e difeso dall'avv. RAVARINI ELISA;
Parte_1
RICORRENTE
contro assistita e difesa dall'avv. SIMEONE LAURA;
Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento di
AVV. GOLDONI PAOLA, quale curatrice speciale del minore Persona_1
nonché con l'intervento del P.M. Sede.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Castiglione delle Stiviere (MN) in data 31.08.2013,
In via principale e nel merito:
fermo l'affido del minore al padre e alla nonna materna e/o ai Servizi Sociali Per_1 competenti con collocazione presso l'abitazione del ricorrente e della nonna paterna, ordinare alla signora di versare al signor un Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio , pari ad almeno € 300,00 mensili, o quella Per_1 diversa anche maggiore somma che dovesse risultare di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
disporre in ogni caso che l'assegno unico venga assegnato integralmente al signor CP_2
Parte_1
In via istruttoria: si confermano le produzioni in atti e si insiste per l'ammissione delle istanza istruttorie formulate;
In ogni caso: spese legali rifuse.”
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Per_1
2. Confermare il collocamento del minore presso il padre anche ai fini della residenza.
3. Prevedere il seguente calendario di visite: la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio
, presso la propria abitazione sita a Varano de' Melegari (PR) alla Località Case Per_1 Bazzini 110, in ragione della distanza, a fine settimana alternati dalle ore 12.00 del sabato alle ore 16.00 della domenica. Precisando che il trasporto del bambino sarà a carico di entrambi i genitori in alternanza.
4. Confermare l'obbligo in capo alla madre di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio minore , versando al signor entro il 15 di ogni mese, la somma di Per_1 Parte_1 euro 50,00 (oltre rivalutazione annuale ISTAT), oltre al rimborso nella misura del 30% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del 28.05.2024”
Per la curatrice speciale: “
1. Disporre l'affido del minore al Servizio Persona_1 Sociale per un periodo minimo di anni due, mantenendo il suo collocamento, anche ai fini della presidenza, presso il padre Parte_1
pagina 2 di 4
2. Disporre e/o mantenere i servizi di supporto al minore, quali la prosecuzione dell'educativa domiciliare e tutti gli interventi ad oggi attivi, ivi compresa la presa in carico di da parte della neuropsichiatria infantile;
Per_1
3. ci si rimette al Tribunale quanto all'eventuale contributo al mantenimento di da Per_1 parte della madre Controparte_1
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 31.08.2013, formulando ulteriori domande accessorie relative all'affidamento del figlio minore e ai rapporti economici tra le parti. Per_1
Parte resistente, costituendosi, non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio, pur chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Sulla scorta delle concordi allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta, deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi vivano separati sin dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa 19.01.2016, senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
Nella fattispecie ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale, impossibilità riscontrata dalla ininterrotta separazione dei coniugi, protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla normativa citata quale condizione di procedibilità della domanda.
La pronuncia va emessa con sentenza non definitiva, ex art. 4 l. 898/70, dovendo il processo continuare per la decisione in ordine alle ulteriori domande proposte, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.08.2013 a Castiglione delle Stiviere (MN) fra le parti e (atto n. Parte_1 Controparte_1 19, parte 1, anno 2013 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Castiglione delle Stiviere (MN) di provvedere alle annotazioni di legge;
dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
pagina 3 di 4 spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, l'11/12/2025
La Giudice relatrice
LI IA
Il Presidente
IO OL
pagina 4 di 4