Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00875/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trissino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Viacqua S.p.A., A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque, Acque del Chiampo S.p.A., Medio Chiampo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Pavanini, Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , non costituita;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV, Dipartimento provinciale di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , non costituito;
Azienda Ulss n. 8 “Berica”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito;
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituite in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l'annullamento:
- del verbale della Conferenza di Servizi del 10.11.2022 trasmesso alla ricorrente con comunicazione PEC del Comune di Trissino Prot. N. -OMISSIS- del 30-11-2022 avente ad oggetto « PROCEDIMENTO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA “MITENI SPA” IN LOC. COLOMBARA. Verbale della Conferenza dei Servizi del 10.11.2022 »;
- della Determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ecologia Ambiente del Comune di Trissino Prot. N. -OMISSIS- del 15-12-2022 avente ad oggetto « DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 10.11.2022 »;
- della comunicazione PEC del Responsabile del Servizio Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ecologia Ambiente del Comune di Trissino Prot. N. -OMISSIS- del 21-12-2022 avente ad oggetto « Richiesta di chiarimenti in merito alla nota del 6.12.2022. Procedimento di messa in sicurezza/bonifica dell'area “-OMISSIS-. Realizzazione piezometri esterni »;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20/6/2023,
per l’annullamento:
- della nota Prot. N. -OMISSIS- del 04-04-2023 « Procedimento di bonifica/messa in sicurezza dell'area “-OMISSIS-. Richiesta alla ditta di esecuzione di indagini non invasive e aggiornamento in merito alle prescrizioni dettate dagli Enti ».
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trissino, della Provincia di Vicenza, di Viacqua S.p.A., di A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque e di Acque del Chiampo S.p.A. e di Medio Chiampo S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il dott. Massimo Zampicinini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente giudizio, la ricorrente impugna gli atti ed i provvedimenti in epigrafe indicati assunti nel contesto del procedimento avviato dalla Provincia di Vicenza per l’individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione insistente nell’area industriale “ ex -OMISSIS- ” sita nel Comune di Trissino, in Località Colombara, cui si è proceduto con il provvedimento provinciale prot. n. -OMISSIS- del 7.5.2019, implicante, a carico dei soggetti ritenuti responsabili, la diffida a proseguire le attività di bonifica.
Il predetto provvedimento provinciale è stato impugnato dalla ricorrente, che per la predetta contaminazione era stato accertato fosse co-responsabile, con il ricorso n. -OMISSIS-/19 R.G., dichiarato infondato da questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS- del 06.05.24.
Sul presupposto dell’accertata co-responsabilità della ricorrente per la contaminazione dell’area sopra indicata, in funzione della messa in sicurezza e bonifica dell’area e dei connessi obblighi, venivano adottati a carico della ricorrente ulteriori provvedimenti, dalla stessa parimenti impugnati avanti a questo Tribunale con il ricorso n. -OMISSIS- R.G., integrato da due atti di motivi aggiunti.
Nello specifico, con il ricorso di cui al giudizio n.r.g. -OMISSIS-, la ricorrente impugnava il provvedimento provinciale, trasmesso il 28.10.2019, con il quale la si obbligava a presentare – entro il 31.12.19 – l’aggiornamento del documento di analisi di rischio per i suoli e del progetto di bonifica delle acque di falda.
Con il primo atto di motivi aggiunti, la ricorrente, invece, impugnava la Determinazione dirigenziale del Comune di Trissino, prot. n. -OMISSIS-del 04.03.2020, di approvazione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque sotterranee presentato dalla ricorrente nel termine assegnato sopra richiamato del 31.12.2019.
Da ultimo, con il secondo atto di motivi aggiunti, la ricorrente impugnava il provvedimento provinciale prot. n. -OMISSIS- trasmesso il 16.1.2020, con il quale la Provincia ordinava a -OMISSIS- di partecipare unitamente alla ricorrente alle attività e agli interventi di bonifica del sito ai sensi del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006.
Il ricorso, unitamente ai due atti di motivi aggiunti, è stato dichiarato improcedibile da questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS- del 16.12.24 per sopravvenuta carenza di interesse, per l’intervenuto adempimento, ad opera della ricorrente, degli obblighi impartiti con i provvedimenti impugnati.
Per quanto specificatamente attiene, invece, il presente giudizio, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – successivamente trasposto avanti a questo Tribunale – la ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 15.12.22, con la quale il Comune di Trissino, ente titolare del procedimento di messa in sicurezza e bonifica del sito di Trissino, ha approvato le risultanze della conferenza di servizi del 10.11.2022, nella parte in cui, nell’ambito dell’approvazione di una variante al progetto di messa in sicurezza operativa (di seguito, MISO) delle acque sotterranee (presentata dalla stessa ricorrente): i) da un lato, ha dimezzato, per taluni parametri, i limiti – già previsti dalla determina dirigenziale del Comune di Trissino n. -OMISSIS-del 04.03.20 (di approvazione del citato Progetto di MISO) – allo scarico nel corpo idrico superficiale delle acque provenienti dall’impianto di trattamento acque di falda gestito dalla ricorrente; ii) dall’altro lato, ha richiesto l’esecuzione di otto piezometri aggiuntivi ai sette in precedenza già realizzati.
Con il ricorso, precisamente, venivano formulati quattro motivi di ricorso:
con il primo motivo, viene censurata la pretesa del Comune di tenere la ricorrente obbligata all’esecuzione di prestazioni di facere ;
con il secondo motivo, viene contestata la legittimità della richiesta comunale di realizzare otto piezometri aggiuntivi sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per la violazione del principio di proporzionalità;
con il terzo e quarto motivo, viene dedotta l’illegittimità della fissazione di nuovi limiti allo scarico nel corpo idrico superficiale, prevedendone nella sostanza una riduzione del 50% per i composti cd. a catena corta.
Con successivo atto di motivi aggiunti, veniva impugnata la nota prot. n. -OMISSIS- del 04.04.2023 “Procedimento di bonifica/messa in sicurezza dell’area “-OMISSIS-. Richiesta alla ditta di esecuzione di indagini non invasive e aggiornamento in merito alle prescrizioni dettate dagli Enti” , per i medesimi profili di illegittimità dedotti con il primo ed il secondo motivo di ricorso.
Successivamente, la ricorrente, con le memorie del 17.06.24 e del 7.04.2025, dichiarava la permanenza del suo interesse all’esame e alla decisione esclusivamente rispetto ai “ motivi di ricorso n. III e n. IV di impugnativa dedotti nella parte III (“Sulla illegittimità dei nuovi limiti allo scarico nelle acque superficiali”) della parte in “Diritto” del ricorso e articolati sub n. III e n. IV, aventi ad oggetto la determinazione dei nuovi limiti allo scarico nel corpo idrico superficiale ”.
Si costituivano il Comune di Trissino, la Provincia di Vicenza, l’A.Ri.C.A. – Aziende Riunite Collettore Acque, la Viacqua S.p.a., l’Acque del Chiampo S.p.a. e la Medio Chiampo S.p.a., le quali, tutte, eccepivano in rito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso – limitatamente al primo e secondo motivo – e dell’atto di motivi aggiunti. Il Comune di Trissino eccepiva, inoltre, l’improcedibilità del ricorso anche dei motivi residui in quanto il “ lamentato pregiudizio, connesso alla determinazione di limiti più stringenti, in realtà non sussiste ”.
La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza dell’8 maggio 2025 ed ivi trattenuta in decisione.
Il ricorso – limitatamente al primo e secondo motivo – e l’atto di motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Del resto, nella memoria del 17.06.24, la stessa ricorrente dà atto che “persiste quindi l’interesse di ICI 3 all’esame e alla decisione dei motivi di ricorso n. III e n. IV di impugnativa dedotti nella parte III (“Sulla illegittimità dei nuovi limiti allo scarico nelle acque superficiali”) della parte in “Diritto” del ricorso e articolati sub n. III e
n. IV, aventi ad oggetto la determinazione dei nuovi limiti allo scarico nel corpo idrico superficiale, come stabiliti nella determina dirigenziale n. -OMISSIS-/2022. Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente dichiara il proprio espresso interesse alla discussione e decisione dei motivi di ricorso in argomento” .
In effetti, come risulta dalla stessa documentazione versata in atti dalla ricorrente, quest’ultima ha dato corso alla realizzazione degli otto piezometri con quanto ne consegue in relazione al sopravvenuto difetto di interesse, in ogni caso dichiarato dalla stessa ricorrente nella memoria sopra richiamata.
Permane, invece, l’interesse della ricorrente ad una pronuncia in merito alla dedotta illegittimità dell’ulteriore abbassamento dei limiti allo scarico disposto con il provvedimento impugnato di cui all’epigrafe, ragion per cui l’ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal Comune di Trissino non può essere accolta.
Invero, come evidenziato dalla ricorrente, “ i nuovi limiti allo scarico – essendo la metà dei precedenti (che già assicuravano il rispetto dei limiti previsti ex lege per la potabilità delle acque) – determinano un innalzamento del rischio di superamento ed espongono la ricorrente … al rischio di conseguenze sanzionatorie ”.
Ciò precisato in rito, prima di analizzare nel merito le censure concernente l’abbassamento dei limiti allo scarico disposto con il provvedimento impugnato, giova ricostruire l’iter che ha condotto a tale limitazione additiva.
Al riguardo, va evidenziato che la Determinazione del Comune di Trissino n. -OMISSIS-, con la quale, all’esito di apposita Conferenza di Servizi, veniva approvato il Progetto di MISO, conteneva già un apposito “ Allegato Scarichi ”, nel quale venivano fissati valori limite allo scarico in acque superficiali (Torrente Poscola) per i composti perfluoroalchilici (PFAS).
Va detto al riguardo che i limiti fissati nella Determinazione n. -OMISSIS- per i composti PFAS risultano in linea con i parametri indicati dall’Istituto Superiore di Sanità (“ ISS ”) nei pareri n. -OMISSIS- e assunti anche dalla Regione Veneto, con Deliberazione G.R. n. 1590/2017, come valori limite per la potabilità delle acque ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2001.
Sotto tale profilo, occorre evidenziare che nel parere ISS n. 1584/2014 e nella Deliberazione G.R. 1590/2017, relativi ai limiti fissati per la potabilità delle acque, questi ultimi (limiti) sono stati individuati per le sostanze perfluorurate c.d. “ a catena lunga ” (con 8 o più atomi di carbonio), ovvero quelle caratterizzate per la maggiore persistenza nell’ambiente e la maggiore bioaccumulabilità, vale a dire: PFOS, PFOA e una serie di altre sostanze denominate “ altri PFAS ”.
Precisamente i limiti individuati in tali atti sono i seguenti:
- PFOS: 0,03 microgrammi/litro
- Altri PFAS: 0,3 microgrammi/litro
- PFOS + PFOA: 0,09 microgrammi/litro
- PFOA: 0,5 microgrammi/litro
Il successivo parere ISS n. 9818/2016 ha confermato i suddetti limiti – fissati per la potabilità delle acque – estendendoli agli scarichi in acque superficiali « tenendo conto delle possibili interazioni ambientali tra i corpi idrici recettori e le acque captate per consumo umano ».
L’ISS ha poi individuato valori-limite anche per le sostanze perfluorate c.d. “ a catena corta ”, vale a dire PFBA e PFBS, ossia rispetto a quelle sostanze che hanno un potenziale di bioaccumulo minore.
Precisamente, nel parere ISS sono stati indicati rispetto alle sostanze perfluorate i seguenti valori limite:
- PFBA: 0,5 microgrammi/litro;
- PFBS: 0,5 microgrammi/litro.
Come si diceva, la Determinazione n. -OMISSIS- assumeva i limiti per PFOS, PFOA e altri PFAS definiti dai richiamati pareri ISS e dalla Deliberazione G.R. n. 1590/2017 prevedendo i seguenti valori limite:
- PFOS: 0,03 microgrammi/litro;
- Altri PFAS: 0,3 microgrammi/litro;
- PFBA: 0,5 microgrammi/litro
- PFBS: 0,5 microgrammi/litro.
In questo quadro di riferimento per quanto riguarda i limiti agli scarichi, la ricorrente, con istanza dell’11.10.2022, presentava la sua proposta di Variante al Progetto di MISO « per la sola parte relativa alla realizzazione del nuovo sistema di equalizzazione (rif. § 9.4.2 del Progetto di MISO): la variante ha previsto, infatti, in sostituzione della nuova vasca di equalizzazione dove convogliare gli attuali ingressi all’impianto TAF, interventi di adeguamento impiantistico necessari per con-sentire l’utilizzo delle vasche di equalizzazione esistenti e afferenti all’impianto di depurazione chimico fisico già presente in Sito ».
Nella proposta di Variante veniva indicato che i limiti allo scarico individuati nella Determinazione n. 3479 del 4.03.2020 costituivano un presupposto progettuale dell’intervento previsto. Si legge, infatti, a pag. 7 della Variante: « La presente Variante progettuale è stata sviluppata sulla base dei limiti allo scarico indicati dalla Determina del 04/03/2020 di approvazione del Progetto di MISO. Eventuali modifiche all’attuale quadro autorizzativo, potrebbero determinare un’incompatibilità dell’intervento di adeguamento progettato in relazione agli obiettivi di performance, fattibilità tecnico economica e sostenibilità complessiva dell’intervento stesso ».
In sede di approvazione della Variante proposta, la Conferenza di Servizi del 10.11.2022, formulava, in sintesi, le seguenti prescrizioni:
- riduceva del 50% i valori limite indicati nella Determinazione n. -OMISSIS-, sia per le sostanze perfluoranti “ a catena corta ” (PFBA e PFBS), sia per le sostanze “ a catena lunga ”, limitatamente agli “ altri PFAS ”, diversi da PFOS e PFOA. Precisamente:
il limite per PFBA e PFBS passava da 0,5 a 0,25 microgrammi/litro;
il limite per gli altri PFAS passava da 0,3 a 0,15 microgrammi/litro;
- manteneva inalterati i limiti per PFOS e PFOS + PFOA (rispettivamente pari a 0,03 microgrammi/litro e 0,09 microgrammi litro), in quanto – si legge – « rispettano i limiti per le acque potabili indicati nella DGRV n. 1590/2017 »;
- introduceva per la prima volta limiti per i “ Derivati del UR ” (BTF), traendoli da quelli indicati nel parere ISS n. 7213/2018.
In seno alla Conferenza, il rappresentante della Regione Veneto precisava che « i nuovi limiti vengono fissati in considerazione:
1) dei principi contenuti nel parere ISS 9818/2016;
2) dell’efficienza dell’attuale sistema di trattamento delle acque di falda;
3) dell’ulteriori miglioramento del sistema previsto dal nuovo progetto di variante ».
Questi elementi sono poi trasfusi nel corpo della prescrizione n. 1) riportata a pag. 14 del verbale:
- « viste le performance attuali dell’impianto e i miglioramenti attesi dalla configurazione di variante »;
- « visti il parere ISS 9818 e 7213/2018 ».
Nella prescrizione sono aggiunti anche i seguenti due elementi: « considerate le caratteristiche del corpo idrico (disperdente in falda) e la sua ubicazione (area di ricarica degli AC …) ».
Ricostruito il percorso nonché il contenuto del provvedimento ivi impugnato, il Collegio ritiene, nel merito, il ricorso infondato.
Secondo parte ricorrente il provvedimento è illegittimo in quanto:
a) l’obiettivo enunciato dall’ISS di tendenziale azzeramento di queste sostanze “ non può evidentemente legittimare decisioni di singole Amministrazioni – come quella qui impugnata – che ritengano di ridurre in misura arbitraria i valori limite individuati dallo stesso ISS ” in quanto “ in assenza di un oggettivo parametro tecnico-scientifico, qualsiasi misura della riduzione è necessariamente arbitraria ”;
b) non “ può giustificare una riduzione dei valori-soglia l’osservazione di performance impiantistiche nettamente al di sotto di tali valori ” in quanto “ in assenza di un oggettivo parametro tecnico-scientifico, qualsiasi misura della riduzione è necessariamente arbitraria ” e giacché “ la riduzione espone, ingiustificatamente e inutilmente, il privato, per il solo fatto di essere risultato particolarmente “virtuoso”, al rischio giuridico derivante dal superamento di un nuovo limite da cui non deriverebbero rischi per la salute umana ”;
c) “ il difetto totale motivazione, in ordine alla individuazione dell’entità della riduzione, che si rivela totalmente arbitraria (perché il 50%?) ” nonché rispetto ai nuovi limiti relativi al UR (BTF) i quali sono fondati sulle risultanze del parere dell’ISS n. 7213/2018, già reso quando, con la suddetta determinazione del 2020 è stato approvato il Progetto di MISO, scegliendo di non prevedere limiti per le sostanze BTF, motivo per cui “ la scelta di introdurre ora, in sede di approvazione della Variante, nuovi valori limite per queste sostanze risulta totalmente priva di motivazione ”.
d) la violazione del principio della proporzionalità nell’esercizio della discrezionalità tecnica, “ nel senso che deve trattarsi della misura idonea che implica il minor sacrificio degli interessi privati che fronteggiano l’interesse pubblico perseguito ”. Sotto tale profilo la ricorrente evidenzia che “ si trattano in modo illogicamente più restrittivo le sostanze meno pericolose rispetto a quelle più pericolose; per altro verso, si costringe l’operatore economico a spendere più mezzi e risorse nel trattamento (a base di carboni attivi) per ottenere un maggior abbattimento delle sostanze meno pericolose e più difficili da trattare, in luogo di quelle più pericolose, ma più facili da trattare ”.
e) la violazione del principio della ragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità tecnica, come si evince dal fatto che “ L’Amministrazione ha ritenuto di ridurre alla metà i limiti per le sostanze meno pericolose, ovvero quelle “a catena corta” (PFBA e PFBS), mentre per le sostanze “a catena lunga” ha disposto identica riduzione soltanto per le sostanze residuali (altri PFAS) ed ha lasciato inalterati i valori soglia per PFOS e PFOA ”. Al riguardo la ricorrente evidenzia che: “ Se, per le fondamentali sostanze PFOS e PFOA sono stati ritenuti idonei i limiti previsti nella DGRV n. 1590/2017 che recepiscono i parametri tecnico-scientifici di riferimento esplicitati dall’ISS, ciò significa che per tali sostanze non è stata attribuita alcuna rilevanza alle performance del sistema TAF, che fa registrare valori nettamente al di sotto di tali limiti. Seguendo la logica adottata per PFBA, PFBS e altri PFAS, ovvero quella di ridurre i limiti per avvicinarli ai valori effettivamente riscontrati, l’Amministrazione avrebbe dovuto, invece, ridurre anche i valori soglia per PFOS e PFOA. Non lo ha fatto evidentemente aderendo alla logica opposta – alla base delle nostre censure di cui al par. III.1 –, secondo cui è contrario ai principi di ragionevolezza tecnica e proporzionalità imporre limiti più stringenti – in misura inevitabilmente arbitraria – rispetto agli unici parametri disponibili che siano scientificamente fondati ”.
f) l’eccesso di potere, sotto il profilo della carenze istruttoria o, comunque, del travisamento dei presupposti di fatto, tenuto conto del fatto che la proposta di Variante si proponeva di incidere “ soltanto sulla parte del Progetto di MISO contenuta al par. 9.4.2, ovvero sul c.d. “sistema di equalizzazione”, vale a dire sul sistema deputato a regolare le portate delle acque destinate ad essere trattate dall’impianto TAF” e della circostanza per cui “la Variante stessa è stata progettata presupponendo l’invarianza del quadro autorizzativo e delle relative prescrizioni, con specifico riferimento ai limiti allo scarico ”.
Tutte le censure esposte risultano, come si diceva, infondate.
Giova al riguardo principiare evidenziando come secondo i pareri resi dall’ISS e, in particolare, secondo il parere n. 9818/2016 l’obiettivo tendenziale dovrebbe essere quello della “ virtuale assenza ” di tutte le emissioni delle sostanze perfluoroalchiliche; da qui, la raccomandazione a « mantenere i valori più bassi possibili in scarico ».
L’ottica in cui si muove l’ISS è, pertanto, quella della “ precauzione ”, sul presupposto della esistenza di rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente.
Il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo a tutti gli operatori, la cui attività possa assumere rilievo in termini di rischio ambientale e alle Autorità competenti, rispettivamente, di assumere condotte e di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente e, ponendosi in rapporto di complementarità con il principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività a farsi al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggia l'uomo o l'ambiente. In definitiva, l'obbligo giuridico di assicurare un " elevato livello di tutela della salute umana ", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tende a spostare il sistema giuridico europeo, dalla considerazione del danno da prevenire e riparare, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), mediante l'integrazione degli strumenti giuridici, tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e della salute quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, partecipazione ed accesso).
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che « Quanto al principio comunitario di precauzione, previsto dall'art. 191, par. 2, del Trattato istitutivo della C.E., esso è un principio generale ormai codificato in ambito europeo e riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano. Dalla affermazione del principio discende che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (Corte giustizia CE, sez. II, 22 dicembre 2010, n. 77) ” (Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094).
L’affermazione della ricorrente, riportata nelle censure a) e b), per cui “ in assenza di un oggettivo parametro tecnico-scientifico, qualsiasi misura della riduzione è necessariamente arbitraria ”, non può, pertanto, essere condivisa.
Invero, come argomentato dal Consiglio di Stato “ quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi ”.
L’art. 7 del citato regolamento 178/2002, rubricato Principio di precauzione, prevede del resto che: “ Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio ”.
Ciò posto, va evidenziato che in sede di conferenza di servizi, come risulta dalla lettura del relativo verbale, i nuovi limiti sono stati fissati “in considerazione: 1) dei principi contenuti nel parere ISS 9818/2016; 2) dell’efficienza dell’attuale sistema di trattamento delle acque di falda; 3) dell’ulteriore miglioramento del sistema previsto dal nuovo progetto di variante” .
Tenuto conto delle ragioni che precedono, l’Amministrazione ha ritenuto che “in attuazione del parere ISS, vi siano tutte le condizioni per ridurre i limiti allo scarico attuali, che erano stati definiti in via provvisoria dalla Determina del Comune di Trissino -OMISSIS-, la quale prevedeva la possibilità di modifiche” .
Sotto tale profilo occorre rammentare, ancora una volta, che l’ISS, in un’ottica precauzionale, ha statuito, nel parere dell’ISS n. 9818/2016, che “ l’obiettivo per le sostanze perfluoroalchiliche dovrà essere quello della virtuale assenza in tutte le emissioni (…). Nella consapevolezza dei limiti tecnologici esistenti, si raccomanda pertanto di adottare le migliori tecnologie idonee a mantenere i valori più bassi possibile in scarico per le sostanze in oggetto, rispettando, in via provvisoria, i seguenti limiti di performance tecnologica ”.
È quindi l’ISS, con tale raccomandazione, che pone in correlazione la soglia limite con le tecnologie effettivamente disponibili.
Sotto tale profilo in sede di conferenza di servizi è stato affermato che « Per quanto attiene i nuovi limiti allo scarico evidenzia che sono stati fissati anche in funzione delle ottime performance dell’impianto attuale che consente di rispettare i nuovi limiti e pertanto non ha senso rispettare quelli precedenti. Con i nuovi limiti si rispettano le indicazioni di ISS ».
L’affermazione non risulta contestata dalla ricorrente la quale, nel ricorso, sottolinea “ le ottime performance del sistema TAF ”.
Del resto, come argomentato dall’Amministrazione nelle sue difese, il “ trattamento delle acque di falda gestito da ICI 3 si era dimostrato in grado di garantire il perseguimento di valori limite inferiori a quelli indicati nel parere dell’ISS ” (dichiarazioni non contestate), valori che lo stesso parere aveva parametrato nella considerazione delle capacità tecnologiche correnti di trattamento delle acque di falda.
Non può condividersi, pertanto, l’affermazione riportata nella censura di cui alla lettera b) per cui “ la riduzione espone, ingiustificatamente e inutilmente, il privato, per il solo fatto di essere risultato particolarmente “virtuoso”, al rischio giuridico derivante dal superamento di un nuovo limite da cui non deriverebbero rischi per la salute umana ”.
Del resto, il principio di precauzione “ fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici ” (Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094).
Quanto alle ulteriori censure, le stesse involgono, per lo più, il come l’amministrazione ha esercitato la sua discrezionalità tecnica.
Sotto tale profilo va rammentato che, in tema di valutazioni ambientali, l’amministrazione esercita una discrezionalità tecnica, consistente in una attività diretta alla valutazione ed all'accertamento di fatti, applicando, nell'effettuare le valutazioni di propria competenza, concetti opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, possa ritenersi manifestamente illogica e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti o che sia carente di motivazione; il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di elementi di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'Amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo (cfr., Consiglio di Stato sez. I, 16/11/2023, n. 1447).
Questo Collegio al riguardo ritiene che, nel caso di specie, le scelte operate dall’Amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione sia giustificata in relazione al principio di precauzione e le deduzioni di parte ricorrente si risolvono in un’indebita ingerenza nelle scelte riservate all’Amministrazione nell’esercizio dell’elevata discrezionalità tecnica che le appartiene in materia, che nel caso di specie pare rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, che parte ricorrente assume siano stati, invece, violati.
Sotto il profilo della proporzionalità, la ricorrente evidenzia che l’Amministrazione ha trattato “ in modo illogicamente più restrittivo le sostanze meno pericolose rispetto a quelle più pericolose ”, costringendo “ l’operatore economico a spendere più mezzi e risorse nel trattamento (a base di carboni attivi) per ottenere un maggior abbattimento delle sostanze meno pericolose e più difficili da trattare, in luogo di quelle più pericolose, ma più facili da trattare ”, censure in cui si concretano le doglianze di cui alla lettera d).
La censura, tuttavia, non considera che il limite è stato ridotto solo per le sostanze che presentavano il limite più elevato, come emerge dal raffronto tra la Determinazione n. -OMISSIS- ed il provvedimento impugnato.
Nella prima si prevedono i seguenti valori limite:
- PFOS: 0,03 microgrammi/litro;
- Altri PFAS: 0,3 microgrammi/litro;
- PFBA: 0,5 microgrammi/litro
- PFBS: 0,5 microgrammi/litro.
Nel secondo:
- il limite per PFBA e PFBS passava da 0,5 a 0,25 microgrammi/litro;
- il limite per gli altri PFAS passava da 0,3 a 0,15 microgrammi/litro;
- si mantenevano inalterati i limiti per PFOS e PFOS + PFOA (rispettivamente pari a 0,03 microgrammi/litro e 0,09 microgrammi litro), in quanto – si legge – « rispettano i limiti per le acque potabili indicati nella DGRV n. 1590/2017 ».
Dal raffronto, come si diceva, emerge che il limite è stato ridotto solo per le sostanze che presentavano il limite più elevato, ossia quelle in cui lo stesso era fissato o in 0,5 microgrammi/litro o in 0,3 microgrammi/litro, lasciandolo invariato per quelle in cui il limite era (di molto) più basso (ossia pari a 0,03 microgrammi/litro e 0,09 microgrammi litro).
La scelta, quindi, risulta proporzionale, oltre che ragionevole.
Sotto tale profilo, su cui si incentrano le doglianze di cui alla lettera e), la ricorrente lamenta la violazione del principio della ragionevolezza in quanto “ L’Amministrazione ha ritenuto di ridurre alla metà i limiti per le sostanze meno pericolose, ovvero quelle “a catena corta” (PFBA e PFBS), mentre per le sostanze “a catena lunga” ha disposto identica riduzione soltanto per le sostanze residuali (altri PFAS) ed ha lasciato inalterati i valori soglia per PFOS e PFOA ”. Al riguardo la ricorrente evidenzia che: “ Se, per le fondamentali sostanze PFOS e PFOA sono stati ritenuti idonei i limiti previsti nella DGRV n. 1590/2017 che recepiscono i parametri tecnico-scientifici di riferimento esplicitati dall’ISS, ciò significa che per tali sostanze non è stata attribuita alcuna rilevanza alle performance del sistema TAF, che fa registrare valori nettamente al di sotto di tali limiti. Seguendo la logica adottata per PFBA, PFBS e altri PFAS, ovvero quella di ridurre i limiti per avvicinarli ai valori effettivamente riscontrati, l’Amministrazione avrebbe dovuto, invece, ridurre anche i valori soglia per PFOS e PFOA. Non lo ha fatto evidentemente aderendo alla logica opposta – alla base delle nostre censure di cui al par. III.1 –, secondo cui è contrario ai principi di ragionevolezza tecnica e proporzionalità imporre limiti più stringenti – in misura inevitabilmente arbitraria – rispetto agli unici parametri disponibili che siano scientificamente fondati ”.
Anche in tal caso, la giustificazione si rinviene, come si diceva, nel dato numerico.
Dal raffronto tra la Determinazione n. -OMISSIS- ed il provvedimento impugnato emerge, infatti, che il limite è stato ridotto solo per le sostanze che presentavano il limite più elevato, ossia quelle in cui lo stesso era fissato o in 0,5 microgrammi/litro o in 0,3 microgrammi/litro, lasciandolo invariato per quelle in cui il limite era (di molto) più basso (ossia pari a 0,03 microgrammi/litro e 0,09 microgrammi litro).
Quanto, invece, alla censura di cui alla lettera c), ossia quella incentrata sul “ difetto totale motivazione ”, le ragioni dell’infondatezza risiedono nel fatto che la individuazione dell’entità della riduzione non pare, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, frutto di arbitrio e dalla circostanza per cui l’introduzione del nuovo limite per il UR (BTF) si giustifica alla luce del parere ISS n. 7213/2018.
Sotto il primo profilo, occorre osservare che la determinazione di limiti più stretti risulta coerente sia con le capacità tecniche dell’impianto esistente (e che sarebbe stato migliorato) sia con l’obiettivo di raggiungimento dei SQA indicati nel parere 9818/2016 dell’ISS che aveva indicato “ l’obiettivo (…) della virtuale assenza in tutte le emissioni ” di sostanze perfluoroalchiliche.
L’impianto esistente e la variante proposta confortavano perciò le indicazioni del parere laddove questo proponeva di “ adottare le migliori tecnologie idonee a mantenere i valori più bassi possibile ”.
La diversa determinazione, inoltre, più che essere “ necessaria ” ed “ idonea ” al raggiungimento di un obiettivo amministrativo pare essere il portato della constatazione del suo raggiungimento.
Del resto, l’affermazione della Provincia per cui “ l’impianto TAF rispetta comunque i limiti di trattamento allo scarico di cui alla Determina -OMISSIS- del 15.12.2022 oggetto del ricorso e che il rispetto dei nuovi limiti non comporta alcun onere impiantistico ulteriore per la ditta, dato che l’impianto TAF garantisce già tale performance ” non risulta contraddetta dalla ricorrente.
Il dimezzamento dei valori soglia si giustifica, quindi, sia nell’ottica del principio di precauzione, in ragione dell’obiettivo di avere una sostanziale assenza dagli scarichi di contaminate, sia nei fatti, ossia alla luce delle ottime performance dell’impianto TAF.
In tale ottica la motivazione per cui «i nuovi limiti vengono fissati in considerazione:
1) dei principi contenuti nel parere ISS 9818/2016;
2) dell’efficienza dell’attuale sistema di trattamento delle acque di falda;
3) dell’ulteriori miglioramento del sistema previsto dal nuovo progetto di variante», pare congrua e sufficiente.
Quanto, invece, all’introduzione del nuovo limite per il UR (BTF), lo stesso, oltre a trovare copertura nella riportata motivazione, si giustifica alla luce del parere ISS n. 7213/2018.
Il fatto che il parere dell’ISS n. 7213/2018, fosse già stato reso quando, con la suddetta determinazione del 2020 è stato approvato il Progetto di MISO, scegliendo di non prevedere limiti per le sostanze BTF, non costituisce una valida ragione per ritenere il provvedimento illegittimo.
Il fatto che all’epoca vi sia stata una dimenticanza non vale a rendere illegittimo il provvedimento impugnato per il sol fatto di aver posto rimedio alla stessa; così opinando, del resto, sarebbe precluso all’Amministrazione tornare sulle proprie decisioni, ponendo rimedio alle proprie scelte, il che, però, si pone in antitesi con il principio dell’inesauribilità del potere.
Infine, infondato risulta l’ultimo motivo di ricorso, a mezzo del quale la ricorrente lamenta l’eccesso di potere, in ragione della carente istruttoria o, comunque, del travisamento fattuale, tenuto conto del fatto che la proposta di Variante si proponeva di incidere “ soltanto sulla parte del Progetto di MISO contenuta al par. 9.4.2, ovvero sul c.d. “sistema di equalizzazione”, vale a dire sul sistema deputato a regolare le portate delle acque destinate ad essere trattate dall’impianto TAF” e della circostanza per cui “la Variante stessa è stata progettata presupponendo l’invarianza del quadro autorizzativo e delle relative prescrizioni, con specifico riferimento ai limiti allo scarico ”.
Invero, la censura muove da un erronea premessa, ossia che il potere dell’Amministrazione sia delimitato dalle indicazioni contenute dalla proposta di Variante, quando, invece, la stessa, nel caso di specie, ha costituito solo l’occasione dell’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, la quale ben avrebbe potuto procedere alla riduzione dei limiti anche d’ufficio, come del resto potrà fare in futuro al fine di raggiungere gli obiettivi, indicati dall’ISS, di progressivo azzeramento degli inquinanti.
Nessun travisamento è pertanto configurabile, avendo l’Amministrazione, rispetto al potere esercitato, correttamente individuato i presupposti di fatto e di diritto.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso introduttivo è in parte improcedibile ed in parte infondato ed il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso introduttivo in parte improcedibile ed in parte infondato;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti improcedibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti che liquida:
- in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, per il Comune di Trissino;
- in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, per la Provincia di Vicenza;
- in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, per l’A.Ri.C.A., la Viacqua S.p.a., l’Acque del Chiampo S.p.a. e la Medio Chiampo S.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.