Art. 34. Riscatto previdenziale dei periodi di studio universitario e dei periodi di navigazione richiesti per la acquisizione di qualifiche professionali).
Il personale, iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia munito di diploma di laurea, ha facolta' di chiedere, ai fini del trattamento di pensione, il riscatto del periodo di tempo decorrente dalla data di immatricolazione alla universita' e corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari, purche' tale periodo sia anteriore alla data di iscrizione al Fondo stesso.
Analoga facolta' e' riconosciuta al personale iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il riscatto dei periodi di navigazione mercantile effettuati ai fini del conseguimento dei titoli professionali necessari all'acquisizione delle qualifiche rivestite presso aziende di navigazione interna esercenti pubblico trasporto.
La domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le facolta' di cui al primo e secondo comma sono concesse anche al personale che sia iscritto al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di iscrizione al Fondo.
Il riscatto deve essere richiesto per il periodo complessivo, corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari ovvero all'effettivo periodo di navigazione effettuato per il conseguimento dei titoli professionali di cui al secondo comma; esso non e' tuttavia ammesso per periodi di tempo anteriori al compimento del diciottesimo anno di eta'.
Il riscatto di cui al presente articolo comporta l'annullamento della posizione assicurativa acquisita, nello stesso periodo di tempo, dal personale interessato i presso forme di previdenza obbligatorie nonche' il rimborso, a favore del personale medesimo, dei contributi i di sua competenza divenuti indebiti. Il riscatto stesso non e' ammesso quando, alla data del provvedimento di concessione dello stesso, i contributi relativi al periodo oggetto del riscatto abbiano gia' concorso alla liquidazione di un trattamento di pensione.
Per il riscatto dei periodi di cui al primo e secondo comma, gli interessati devono versare, entro un anno dalla richiesta dell'istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo calcolato, per un periodo pari a quello da riscattare, sulla retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di riscatto, in base all'aliquota vigente alla stessa data.
La mancata osservanza di uno dei termini previsti dal terzo, quarto e settimo comma del presente articolo comporta la decadenza della facolta' di riscatto dei periodi di cui trattasi.
Il personale, iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia munito di diploma di laurea, ha facolta' di chiedere, ai fini del trattamento di pensione, il riscatto del periodo di tempo decorrente dalla data di immatricolazione alla universita' e corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari, purche' tale periodo sia anteriore alla data di iscrizione al Fondo stesso.
Analoga facolta' e' riconosciuta al personale iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il riscatto dei periodi di navigazione mercantile effettuati ai fini del conseguimento dei titoli professionali necessari all'acquisizione delle qualifiche rivestite presso aziende di navigazione interna esercenti pubblico trasporto.
La domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le facolta' di cui al primo e secondo comma sono concesse anche al personale che sia iscritto al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di iscrizione al Fondo.
Il riscatto deve essere richiesto per il periodo complessivo, corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari ovvero all'effettivo periodo di navigazione effettuato per il conseguimento dei titoli professionali di cui al secondo comma; esso non e' tuttavia ammesso per periodi di tempo anteriori al compimento del diciottesimo anno di eta'.
Il riscatto di cui al presente articolo comporta l'annullamento della posizione assicurativa acquisita, nello stesso periodo di tempo, dal personale interessato i presso forme di previdenza obbligatorie nonche' il rimborso, a favore del personale medesimo, dei contributi i di sua competenza divenuti indebiti. Il riscatto stesso non e' ammesso quando, alla data del provvedimento di concessione dello stesso, i contributi relativi al periodo oggetto del riscatto abbiano gia' concorso alla liquidazione di un trattamento di pensione.
Per il riscatto dei periodi di cui al primo e secondo comma, gli interessati devono versare, entro un anno dalla richiesta dell'istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo calcolato, per un periodo pari a quello da riscattare, sulla retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di riscatto, in base all'aliquota vigente alla stessa data.
La mancata osservanza di uno dei termini previsti dal terzo, quarto e settimo comma del presente articolo comporta la decadenza della facolta' di riscatto dei periodi di cui trattasi.