Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1581/2024 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
E Londi, PEC vvocati.prato. ; Email_1
RICORRENTE
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Grazia Musacchio, PEC vvocati.prato.it; Email_3
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI
Ricorrente: come nel ricorso [«(…) chiede che Codesto Tribunale Ordinario di Prato, previa convocazione delle parti avanti a sé, Voglia così statuire: 1) Il figlio Persona_1
continuerà a vivere con la madre nella abitazione sita in Prato, via Santa Gonda n. 100 int. 1, pagina 1 di 14
mercoledì dalle ore 16.00 fino alla mattina seguente, quando riporterà il minore a scuola o a casa della madre e nei week-end, alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 sino alla domenica sera ore 19:00. Il padre accompagnerà il minore alle attività ludico, sportive e ricreative che già svolge se ricadenti in un giorno di sua spettanza. In considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori verrà mantenuta la collaborazione con la Signora Pt_2
quale baby-sitter del minore (che è affiancata, per le varie impreviste necessità del
[...]
minore dalla GN , collaboratrice domestica del signor che ne Persona_2 Controparte_2
sostiene interamente il costo) le cui spese verranno sostenute al 50% tra i genitori. Dalla fine della scuola all'inizio della scuola il minore frequenterà campi estivi, come anche quest'anno ha fatto e il costo verrà ripartito al 50% tra i genitori.) per quanto riguarda le festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, il minore trascorrerà con il padre la vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale;
tutte le altre festività del periodo natalizio (S. Stefano;
31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio) e quelle presenti durante tutto l'anno solare verranno trascorse, alternativamente, con l'uno o con l'altro genitore. A titolo di esempio il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. C) Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre: ad agosto del
2024 cinque giorni consecutivi;
ad agosto del 2025 sette giorni consecutivi;
ad agosto del 2026 dieci giorni consecutivi e dall'agosto del 2027 in poi quindici giorni consecutivi, salvo diverso tra i genitori. 3) Ordinare al Sig. di versare alla Sig.ra per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio un importo mensile pari a complessivi Euro 800,00 (ottocento Per_1
/00) mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, mediante versamento sul conto corrente della ricorrente alle coordinate bancarie note, entro il giorno 7 di ciascun mese;
4) Le spese straordinarie, nello specifico a titolo esemplificativo: iscrizione e costo della retta dell'asilo privato San Giuseppe frequentato dal minore;
libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, e comunque indicate nel Protocollo del CNF, saranno sopportate ed opportunamente documentate dai genitori al 50% tra loro, da corrispondersi, a chi le abbia correttamente anticipate, entro il quinto giorno di ogni mese successivo. 5) Disporre che la somma erogata a tiolo di “assegno unico” sia percepita in ragione del 50% da entrambi i genitori. 6) Disporre che entrambi i
pagina 2 di 14 conviventi siano obbligati a recarsi davanti alle autorità competenti per ottenere il rilascio e il rinnovo del passaporto elettronico e di qualsivoglia altro documento di identità del figlio che verrà detenuto dalla madre»]. Persona_1
Convenuto: come nella comparsa di costituzione [«(…) chiede che l'Ill.mo Tribunale di Prato - previa convocazione delle parti dinanzi a sé – voglia così statuire: 1) ll figlio Persona_1
verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa di Prato, V.le della Repubblica n.46 residenza del padre della ricorrente, dove il minore ha abitato la maggior parte della sua vita, dove è a suo agio e oltremodo accudito da chi vi vive e vi lavora;
2)
Assegnazione della casa sita in Prato Via Santa Gonda n. 100, int. 1, al padre che continuerà ad abitarci e ad ospitare il figlio nei giorni di sua spettanza suindicati (tutti i mercoledì dall'uscita da scuola/asilo alle 16.30 al giovedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola/asilo, il fine settimana di sua spettanza dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola 16.30, al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola/asilo, ovvero i giorni che il Tribunale vorrà concedere;
3) In ipotesi di collocamento del minore presso la madre nella casa di V.le della Repubblica n. 46, fissare a carico del Sig. un contributo al mantenimento del minore di Controparte_1 Per_1
€ 300,00 mensili da versarsi sul c/c intestato alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese;
4) Parte_1
Nella denegatissima ipotesi che la casa di Prato, Via Santa Gonda n. 100, int. 1, in comproprietà tra i comparenti, fosse assegnata alla Sig.ra per vivervi con il bambino, Parte_1 fissare a carico del Sig. un contributo al del minore di € 200,00 Controparte_1 Per_1
mensili da versarsi sul c/c intestato alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese;
5) Per quanto Parte_1
concerne le ricorrenze, le festività di maggior rilievo, nonchè i periodi di vacanza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore dovranno essere parimenti divisi ed alternati tra il padre e la madre. Nello specifico: a) Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre (anche non consecutivi), compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi. I genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente entro il 30 maggio di ogni anno, via mail o sms o whattsapp, il periodo prescelto;
b) Durante le festività natalizie i genitori, ad annualità alternate, trascorreranno 6 giorni ciascuno con il bambino, rispettivamente dal 23 al
30 Dicembre e dal 31Dicembre al 6 Gennaio quando il genitore che lo ha con sè lo riporterà a scuola/asilo; c) Durante le festività Pasquali ciascun genitore, ad anni alterni, trascorrerà con il figlio dal giovedì all'uscita di scuola alla domenica sera di Pasqua e dal lunedì di Pasquetta al rientro a scuola il mercoledì mattina, allorchè il genitore che lo ha con sé lo riporterà a scuola.
d) Durante la stagione invernale ciascun genitore potrà portare in vacanza con sé il bambino per una settimana, che comunicherà all'altro genitore almeno un mese prima tramite sms o
pagina 3 di 14 whattsapp; 6) Entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa eventuali spostamenti con il figlio. Inoltre, nei giorni in cui il genitore avrà con sé il minore, dovrà consentire all'altro di eventualmente comunicare con lo stesso a mezzo telefono/wattshapp e/o videochiamate e avrà l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti in altre località lontane dalla residenza. 7) I genitori provvederanno – in via esclusiva - al mantenimento del figlio quando questi si trova con ciascuno di loro. 8) Entrambi i coniugi si impegnano a tenere sempre un comportamento reciprocamente rispettoso soprattutto qualora dovessero essere presenti entrambi con il figlio, per la serenità dello stesso, affinché gli incontri trascorrano più tranquillamente possibile. 9) Si impegnano altresì, a dare allo stesso un'educazione univoca. 10) Essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti, nulla
l'uno ha da chiedere e/o pretendere dall'altro e viceversa. 11) Per le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Prato, i genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50%. Il pagamento delle spese straordinarie avverrà a fronte dell'esibizione di documenti giustificativi (scontrini, fatture, ricevute, ecc.) del genitore che ha anticipato le spese all'altro genitore. In caso di anticipazione di una spesa da parte di un genitore, il genitore anticipatario, potrà richiedere il rimborso pro quota, e l'altro dovrà provvedere al rimborso entro 7 giorni dalla richiesta. Tutte le spese straordinarie relative al minore siano esse per attività ludico/sportive che per la salute e cura della stessa dovranno essere concordate dai genitori, pertanto il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Qualora nonostante il diniego dell'altro genitore, l'altro decidesse comunque autonomamente, sullo stesso graveranno le relative discendenti responsabilità e gli integrali costi. Naturalmente ciò ad esclusione per le spese medico-sanitarie urgenti per le quali non ricorre l'obbligo del preventivo consenso. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta saranno, ove possibile, intestati al figlio minore e consegnati periodicamente al genitore che non ha anticipato la relativa spesa ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. 12) Qualsiasi emolumento statale/assegno familiare/ bonus erogato dallo Stato in favore del minore, dovrà essere diviso tra i genitori al 50% 10) porre a carico della Sig.ra le spese e competenze del Parte_1
giudizio, oltre Cap e IVA come per legge»].
Pubblico Ministero: «Visto» del 20/03/2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 14 Con ricorso depositato il 31/07/2024 nei confronti di ha chiesto Controparte_1 Parte_1
che siano disciplinate le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla relazione di convivenza more uxorio con il convenuto, Persona_1 iniziata stabilmente nell'anno 2019.
In punto di fatto, la ricorrente ha allegato: che da settembre 2019 a dicembre 2020 le parti hanno convissuto come ospiti presso l'abitazione del padre posta in Prato, viale della Controparte_2
Repubblica n. 46; che a dicembre 2020 si sono trasferiti nell'immobile sito in Prato, via Santa
Gonda n. 100, int. 1, acquistato in comproprietà e divenuto la residenza familiare;
che per l'acquisto del bene, le parti hanno stipulato un mutuo bancario per € 218.000,00, della durata di trenta anni, aprendo all'uopo un conto corrente cointestato presso Intesa Sanpaolo, nel quale entrambi, fino ad aprile 2024, hanno versato la provvista necessaria per pagare le rate del mutuo, le utenze dell'abitazione, lo stipendio della collaboratrice domestica (€ 240,00 al mese compresi contributi INPS), le spese alimentari, le numerose e costanti cene che venivano fatte nei vari ristoranti o organizzate a casa, le spese per le vacanze e per i bisogni del figlio (€ 260,00 al mese per la retta dell'asilo San Giuseppe di Prato ed € 290,00 quale quota annuale di iscrizione;
€
30,00 mensili per la piscina;
€ 25,00 mensili per la scuola di rugby); che al di fuori del conto corrente, la coppia pagava i compensi della baby sitter;
che in generale la famiglia godeva di un elevato tenore di vita;
che il rapporto sentimentale tra le parti è sempre stato caratterizzato dal ruolo dominante e prevaricatore del compagno in tutti gli ambiti, comprese le frequentazioni di amici e familiari, che erano imposte o vietate dal sig. (tra queste ultime la sorella e la Per_1
cugina della sig.ra ; che il compagno, per la sua gelosia, controllava gli spostamenti e Parte_1
il cellulare della sig.ra sottoponendola a veri e propri interrogatori, oltre a offese, Parte_1
silenzi e pretese di rapporti sessuali quotidiani;
che il sig. abusa di alcool durante i Per_1
pranzi, le cene e gli aperitivi, sia a casa che fuori casa, e, in più di una occasione, non è stato in grado né di tornare a casa in auto né di occuparsi del figlio;
che in più occasioni il compagno ha minacciato di lasciarla, allontanandosi da casa senza dare notizia di sé; che il comportamento ossessivo del sig. dopo la nascita del figlio, è peggiorato e spesso le discussioni sono Per_1
avvenute anche alla presenza del bambino;
che pertanto la sig.ra è stata costretta ad Parte_1
allontanarsi dalla casa familiare, trasferendosi a casa del padre, la prima volta il 26/09/2023 per tre settimane e la seconda volta, definitivamente, ad aprile 2024, in quanto il sig. si è Per_1 rifiutato di lasciare l'immobile nella disponibilità del figlio, privando quest'ultimo dell'ambiente in cui è cresciuto e ha tutte le sue cose;
che la crisi, in particolare, si è acuita a settembre 2023, quando la ricorrente si è accorta che il sig. aveva messo un registratore in casa e Per_1
pagina 5 di 14 nell'autovettura della compagna;
che sebbene uno psichiatra avesse prescritto al compagno il litio, vietando la contemporanea assunzione di sostanze alcoliche, egli non aveva seguito questa indicazione e la sig.ra non è a conoscenza della diagnosi psichiatrica né sa se il Parte_1
convenuto si stia effettivamente curando;
che nonostante le promesse di cambiamento del compagno, a febbraio 2024 la situazione è di nuovo degenerata.
Con specifico riguardo alle condizioni economiche, la ricorrente ha allegato: di essere dipendente di con sede in Campi Bisenzio, e di percepire uno stipendio Controparte_3 mensile di circa € 2.800,00; di essere socia con una quota del 33,33% di Open Art s.r.l., galleria d'arte del padre, senza ricevere emolumenti;
di essere comproprietaria insieme al convenuto della casa coniugale, per la quale paga il 50% della rata del mutuo di € 375,00 al mese;
di essere comproprietaria per quote variabili di immobili posti in Bologna, Prato e San Benedetto Val di
Sambro, alla stessa pervenuti per successione della madre;
di pagare € 150,00 al mese per l'abbonamento mensile di pilates;
che svolge la professione di avvocato, come Controparte_1 tale iscritto all'Ordine degli Avvocati di Prato, e collabora stabilmente con Controparte_4
di Firenze, producendo redditi non noti.
[...]
In diritto la ricorrente ha argomentato in ordine alle domande proposte.
Si è costituito in giudizio rassegnando le conclusioni sopra trascritte e in punto Controparte_1
di fatto precisando: che nei primi anni di convivenza, compresa la gravidanza della sig.ra le parti hanno convissuto presso l'abitazione dei genitori del sig. per poi Parte_1 Per_1
trasferirsi presso quella di che la spesa mensile per la collaboratrice domestica Controparte_2 era di € 170,00 e quella per la baby sitter di € 210,00; che la ex compagna ha sempre ambito a un tenore di vita elevato, fatto di appuntamenti mondani con personaggi “importanti”; che era la stessa a parlare male della sorella, mentre nei confronti della cugina il sig. è Parte_1 Per_1
sempre stato diffidente perché la “filosofia di vita” della medesima poco si confaceva e si confà ai principi del medesimo e alla stabilità di una coppia;
che è a causa dell'atteggiamento della compagna la quale, subendo l'influenza della cugina, si assentava da casa e non diceva dove andasse e chi frequentasse, che il convenuto, frustrato e disorientato, sbagliando, ha pensato di utilizzare un registratore;
che era la compagna a offenderlo, a manifestare nei suoi confronti intolleranza, mancanza di rispetto e di sostegno, a negarsi nei rapporti sessuali per asseriti frequenti “mal di testa”.
Il convenuto ha negato di abusare di alcol e di avere assunto sostanze alcoliche insieme al litio, e ha allegato che è piuttosto la ricorrente ad avere sempre avuto la fama di bevitrice e più volte ecceduto nell'uso di alcol, tenendo comportamenti inadeguati;
quanto ai propri problemi pagina 6 di 14 psicologici, ha spiegato che, conscio delle proprie difficoltà, il sig. si è rivolto a uno Per_1
psichiatra e ne ha parlato, in costanza di convivenza, con la sig.ra la quale non lo ha Parte_1
adeguatamente supportato. ha poi rimarcato come la ricorrente abbia furtivamente abbandonato la casa Controparte_1
familiare, dove il figlio non abita più da otto mesi, così recidendo il legame tra il bambino e quell'abitazione; ella può inoltre disporre della casa del proprio padre, un immobile di 300 mq con tre/quattro camere da letto, corredata di baby sitter e colf pagate dal sig. Parte_1
l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra sarebbe pertanto contraria all'interesse Parte_1 del bambino, che verrebbe sballottato da una casa all'altra a piacimento della madre.
Quanto alle condizioni economiche, il sig. ha allegato: di non essere proprietario di altri Per_1
immobili oltre alla casa coniugale, per la quale paga metà della rata del mutuo, ossia € 375,00 mensili;
di essere proprietario di un'autovettura BMW serie 1, per la quale ha un finanziamento con rata di € 283,00 mensili;
di svolgere quasi esclusivamente l'attività di consulente esterno di con sede in Firenze, Piazza della Repubblica n. 6, con un compenso mensile Controparte_5 fisso di € 1.500,00, sostenendo però l'abbonamento del treno per recarsi a Firenze;
di svolgere in minima parte l'attività forense;
di essere gravato da ulteriori debiti derivanti da un finanziamento acceso nel periodo del COVID (credito alle imprese per ristrutturazione aziendale e finanziaria) di € 5.300,00 per il quale versa una rata mensile di € 149,50, e da un altro finanziamento di €
30.000,00, acceso per la ristrutturazione dell'abitazione dei genitori, con una rata mensile di €
363,00; che se la casa familiare dovesse essere assegnata alla ricorrente, egli dovrebbe sostenere un ulteriore esborso per canone di locazione nella misura di € 1.200,00 al mese;
di avere cessato l'attività sportiva e la palestra a causa dei numerosi esborsi che deve sostenere.
All'esito dell'udienza del 25/11/2024, in via temporanea e urgente, il giudice delegato ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
che, in mancanza di un diverso accordo tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni mercoledì dalle ore 19:00 fino al Per_1
giovedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
inoltre nei week end alternati dal venerdì alle ore 16:00/16:30 alla domenica alle ore 19:00; ha disciplinato la frequentazione durante le vacanze pasquali, natalizie ed estive;
ha assegnato la casa familiare a ha disposto Parte_1
che corrisponda alla ricorrente, come contributo per il mantenimento del figlio, Controparte_1 un importo di € 250,00 mensili, annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici
Istat; che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' sia percepito per il 50% da CP_6
ciascun genitore;
che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i genitori e pagina 7 di 14 disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo di questo Tribunale. In via istruttoria è stato disposto un aggiornamento delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto bancari ed è stato ordinato al convenuto di produrre il contratto di locazione o di compravendita eventualmente stipulato.
All'udienza successiva le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni e che la causa fosse rimessa in decisione, rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
***
Esercizio della responsabilità genitoriale
Vi è accordo tra le parti sull'affidamento condiviso del figlio , di anni cinque, a entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e, nella sostanza, anche sul regime di frequentazione con il padre, rispetto al quale, all'esito dell'audizione dei genitori, sono risultati controversi solo il pernottamento della domenica sera nei week end che il bambino trascorre con il sig. e la disciplina delle vacanze. Per_1
Come condivisibilmente rilevato nei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., quanto ai primi due punti, l'accordo può essere in questa sede recepito, non essendo emersi profili di criticità né nella gestione del bambino né sulle capacità genitoriali del padre e della madre: i comportamenti del sig. riferiti dalla ricorrente, peraltro contestati, tali da esporre al conflitto tra i Per_1 Per_1 genitori e a un'elevata aggressività verbale, risultano in ogni caso essere cessati con l'interruzione della convivenza tra le parti;
inoltre il convenuto ha dichiarato di avere intrapreso e proseguito efficacemente un percorso di sostegno psicologico che tutt'ora sta seguendo;
le reciproche accuse di abuso di alcol sono rimaste allo stato prive riscontro, specie in ordine alle ricadute di tale asserito abuso sul benessere psicofisico del bambino.
Riguardo alla frequentazione, tenuto conto della tenera età di e dell'attuale routine che Per_1
sembra avere favorito la serenità del piccolo, riferita da entrambe le parti, per il momento sembra preferibile mantenere l'assetto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti, per cui starà con il padre ogni mercoledì dalle ore 19 al mattino del giovedì, quando lo Per_1
accompagnerà a scuola, e nei week end alternati dal venerdì alle ore 16/16:30 alla domenica alle ore 19:00.
Quanto alle vacanze natalizie, con alternanza annuale, il bambino trascorrerà il periodo dal 23 al
30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre con possibilità per i genitori di accordarsi diversamente.
Durante le vacanze pasquali 2025, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, Per_1
trascorrerà la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre. A partire dal 2026, il bambino pagina 8 di 14 starà con un genitore dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, alternando i due periodo tra i genitori di anno in anno.
Durante le vacanze estive 2025, trascorrerà con il padre due settimane non consecutive Per_1
e con la madre periodi di non più di due settimane consecutive, da concordare entro il 31 maggio. Dal 2026 il bambino trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane anche consecutive, da concordare entro il 31 maggio. Anche in questo caso sono fatte salve intese diverse tra i genitori.
Assegnazione della casa familiare
Anche sul punto dev'essere confermato l'assetto dei provvedimenti temporanei e urgenti del
26/11/2024.
Non è infatti condivisibile la tesi del convenuto secondo cui, nonostante il collocamento prevalente del figlio presso la madre, non vi sono i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c. in quanto, in estrema sintesi, la casa familiare non rappresenta il centro degli interessi del bambino e l'ambiente abitativo nel quale è cresciuto.
Sul punto il sig. argomenta che si è trasferito nell'immobile di via Santa Gonda Per_1 Per_1
insieme ai genitori nel dicembre 2020, dove ha vissuto fino a marzo 2024, in quanto il 1° aprile la sig.ra senza avvisare il compagno, di sua iniziativa, ha abbandonato la casa Parte_1 familiare per spostarsi presso l'abitazione del proprio padre, dove il minore era stato sin dalla nascita;
un nuovo trasferimento nella casa familiare sarebbe contrario all'interesse del bambino e potrebbe pregiudicare l'equilibrio attuale.
Al riguardo si osserva tuttavia che le ragioni per le quali la ricorrente si è allontanata dalla casa familiare e le modalità con cui ella ha attuato questo allontanamento, controverse tra le parti, non sembrano rilevare ai fini dell'assegnazione della casa familiare, dovendo essere considerato e valutato in via prevalente l'interesse del figlio minore (Cass., n. 23501 del 02/08/2023); infatti, il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, ai sensi dell'art. 337- sexies citato, è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio (Cass., n. 32231 del 13/12/2018 che, nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo pagina 9 di 14 trascorso dall'allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore).
Nel caso di specie, risulta che abbia abitato presso l'immobile di via Santa Gonda da Per_1
quando aveva poco più di un anno a quando ne aveva circa quattro e mezzo, un tempo indubbiamente lungo rispetto alla sua giovane età; si può peraltro ragionevolmente presumere che il bambino non abbia alcun ricordo della propria vita precedente presso la casa del nonno materno, se non per esserci tornato anche dopo il trasferimento nella casa familiare;
inoltre, dalla separazione dei genitori all'introduzione del presente giudizio (31/07/2024) e comunque considerando anche il periodo successivo, fino al provvedimento di assegnazione, erano trascorsi pochi mesi, un tempo che non appare idoneo a recidere il legame affettivo del minore con la casa in cui è cresciuto e a consolidare il suo ambientamento nell'immobile del nonno, nel quale peraltro, secondo quanto riferito dalla ricorrente, non ha una propria cameretta, cameretta che invece risulterebbe avere continuato a utilizzare nella casa familiare per incontrare qualche amichetto.
Per gli stessi motivi deve ritenersi che il rientro di nella casa familiare non abbia Per_1
costituito, per lui, un'alterazione traumatica delle proprie abitudini di vita, considerata anche la pacifica vicinanza con l'abitazione del padre della sig.ra Parte_1
Infine, si deve considerare che, all'attualità, sono trascorsi ulteriori quattro mesi dal rientro del bambino nella casa familiare, per cui si presume che un ulteriore cambiamento sarebbe pregiudizievole per la sua stabilità emotiva e per il suo benessere psicologico.
Mantenimento del figlio
Il convenuto riconosce di dover corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio anche nell'ipotesi di assegnazione alla ricorrente della casa familiare.
Ai fini della quantificazione di tale assegno perequativo occorre considerare i parametri previsti dall'art. 337-ter, comma 4, c.c..
Quanto ai bisogni del figlio in ragione alla sua età, si osserva che frequenta l'ultimo Per_1 anno della scuola dell'infanzia e si sta avviando verso un periodo di maggiore sviluppo delle attività e frequentazioni anche extrascolastiche, circostanza idonea a determinare un incremento delle sue esigenze, anche materiali;
il bambino pratica già sport e non risulta avere problematiche particolari.
trascorre la maggior parte del suo tempo con la madre la quale, pertanto, assolve in via Per_1
prevalente ai compiti domestici e di cura nei confronti del figlio e contribuisce proporzionalmente al mantenimento diretto del piccolo.
pagina 10 di 14 Non è contestato che il tenore di cita goduto dal bambino in costanza di convivenza con entrambi i genitori fosse più elevato della media: lo dimostrano la frequenza di una scuola dell'infanzia privata con una retta di € 260,00 al mese, oltre alla quota d'iscrizione annuale, la pratica di due sport, le vacanze.
Le condizioni economiche dei genitori sono le seguenti. percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 2.700,00 (dall'ultima Parte_1 dichiarazione 730 risulta un reddito mensile netto calcolato su dodici mesi di quasi € 3.000,00), come dipendente della società del padre Controparte_3
Ella detiene 1/3 delle quote del capitole sociale di Open Art, società amministrata dal padre che gestisce una galleria d'arte, ma non risulta che percepisca utili o emolumenti per questa partecipazione o per la collaborazione pacificamente prestata al genitore.
È comproprietaria per una quota del 50% della casa familiare acquistata con il sig. nel Per_1
2020 mediante la stipula di un mutuo, per il quale corrisponde la metà della rata di € 735,00 mensili.
La ricorrente è comproprietaria per quote variabili di alcuni immobili siti in provincia di Bologna
e a Prato ereditati dalla madre che non risultano essere messi a reddito.
Nell'anno 2021 ella ha ricevuto un accredito sul conto corrente bancario di circa € 32.000,00, sempre relativo alla successione della madre, dalla quale sembra derivare anche la detenzione di cassette di sicurezza (vuote, a dire della ricorrente, ma la circostanza non è verificata).
Il saldo del conto corrente personale al 31/12/2024 era di circa € 35.000,00, al 31/12/2023 di circa € 43.000,00 e al 31/12/2021 di circa € 50.000,00, registrandosi mediamente uscite superiori alle entrate, pari a circa € 10.000,00 per trimestre, si notano frequenti transazioni presso centri estetici, negozi di abbigliamento non di lusso e ristoranti. esercita la libera professione di avvocato e collabora stabilmente con la società Controparte_1 in forza di un contratto di assistenza legale per cui riceve un compenso netto di € CP_5
18.000,00 all'anno, esclusi i compensi per attività stragiudiziale e giudiziale percepiti a parte.
Dagli estratti conto bancari risultano accrediti per compensi professionali anche da altri soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, che indicano l'esistenza di ulteriori incarichi, alcuni anche continuativi.
Il reddito annuo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (anno d'imposta 2023), al netto dell'imposta e dei contributi previdenziali, ammonta a circa € 34.000,00, con una disponibilità mensile netta di circa € 2.800,00, accresciuto rispetto all'anno precedente (2022), in cui il netto era di circa € 30.000,00.
pagina 11 di 14 Non è proprietario di altri immobili oltre alla casa familiare.
Ha dichiarato di essere proprietario di un'autovettura BMW serie 1 e di avere stipulato un finanziamento per l'acquisto della stessa, con una rata di € 283,34 mensili;
la circostanza non è documentata, ma non è neppure contestata e, sebbene non risulti prodotto il documento 8, dagli estratti conto bancari si vedono addebiti mensili di quell'importo da parte di Pt_3
Oltre a pagare la rata del mutuo al 50% con la ricorrente, il sig. è gravato di due ulteriori Per_1
finanziamenti contratti con Intesa Sanpaolo con rata mensile rispettivamente di € 363,61 e di €
149,50, per la ristrutturazione dell'abitazione dei propri genitori (in favore dei quali risulta, infatti, dagli estratti conto un bonifico di € 26.000,00) e come prestito agevolato alle imprese in periodo Covid.
Il saldo del conto corrente personale al 31/12/2024 era di circa € 12.000,00 e al 31/03/2023 di circa € 17.000,00. Anche il sig. tende ad avere uscite pari o superiori alle entrate, fino a Per_1 circa € 30.000,00 a trimestre, correlate (tra l'altro) a spese per vacanze, viaggi, ristoranti e altri locali, che denotano un buon tenore di vita.
Il convenuto, dal momento dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, si è trasferito a casa dei propri genitori, per cui non sostiene spese abitative;
egli ha detto di contribuire al proprio sostentamento aiutando i genitori, ma dall'esame degli estratti conto bancari si evincono pochissime spese per acquisti alimentari al supermercato o per bollette delle utenze.
La sig.ra beneficerà del godimento in via esclusiva della casa familiare. Parte_1
Tutto ciò considerato, considerata la collocazione prevalente del figlio presso la madre, seppure nell'importo minimo di € 57,00, dev'essere previsto che l'assegno unico e universale erogato dall' per i figli a carico sia percepito dalla sig.ra in via esclusiva (Cass., CP_6 Parte_1
22/02/2025, n. 4672).
Si reputa inoltre equo porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio di €
350,00 al mese, importo annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat.
Le spese straordinarie per il figlio sono ripartite al 50% tra i genitori e disciplinate come in dispositivo secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa per i procedimenti in materia di famiglia di questo Tribunale.
Spese processuali
Le spese processuali, sussistendo soccombenza reciproca (art. 92, comma 2, c.p.c.), sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 12 di 14 Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre Parte_1
2) dispone che, in mancanza di un diverso accordo tra i genitori, il padre possa Controparte_1
vedere e tenere con sé il figlio ogni mercoledì dalle ore 19:00 fino al giovedì mattina, Per_1
quando lo accompagnerà a scuola;
inoltre nei week end alternati dal venerdì alle ore 16:00/16:30 alla domenica alle ore 19:00;
3) dispone che, in mancanza di un diverso accordo tra i genitori:
- nelle prossime vacanze natalizie, trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre con un Per_1
genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con alternanza annuale;
- durante le vacanze pasquali 2025, trascorrerà la Pasqua con il padre e la Pasquetta con Per_1
la madre;
a partire dal 2026, il bambino starà con un genitore dal Giovedì Santo al giorno di
Pasqua e con l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, con alternanza annuale;
- nelle vacanze estive 2025, trascorrerà con il padre due settimane non consecutive e Per_1
con la madre periodi di non più di due settimane consecutive, da concordare entro il 31 maggio;
dal 2026 il bambino trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane anche consecutive, da concordare entro il 31 maggio;
4) assegna la casa familiare posta in Prato, via Santa Gonda n. 100 int. 1 a Parte_1
5) dispone che corrisponda a come contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio , entro il giorno 10 di ogni mese, un importo di € 350,00 Per_1
mensili, annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat;
6) dispone che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' sia percepito al 100% da CP_6
Parte_1
7) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i genitori e Per_1
disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
pagina 13 di 14 ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
8) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 26/03/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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