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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3672 del 05.11.2021
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento e ad avviso di addebito
N. R.G. 259/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott. Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott. Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello,
tra
Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
RI AL e SA AZ
Appellanti contro
Controparte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pantaleo
Palumbo
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte il 04.05.2022 1' Pt 1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce in epigrafe indicata, nella parte in cui, in accoglimento dei ricorsi riuniti, aveva ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra Domus Medica s.r.l. e la socia Controparte_1 insussistenti i presupposti dell'obbligo contributivo "
connesso all'iscrizione d'ufficio della predetta CP 1 nella Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2015 - dicembre 2015, e aveva quindi annullato l'avviso di addebito n. 35920160000933427000. L'appellante ha lamentato un'erronea applicazione delle disposizioni normative e degli oneri probatori, nonché un'errata valutazione degli elementi istruttori, stante la mancanza di prova in ordine alla sottomissione gerarchica della ricorrente al potere direttivo altrui. Ha altresì lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha condannato l'Istituto al pagamento delle spese di lite. Ha quindi chiesto la riforma dell'impugnata sentenza. "Costituitasi in giudizio, dopo aver evidenziato la circostanza Controparte 1 che con sentenza n.3671/2021, passata in giudicato, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra Domus Medica S.r.l. e l'appellata e la carenza dei presupposti per l'iscrizione della stessa nella Gestione Commercianti, ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto. Con note del 06.02.2025, 1' Pt 1 ha dichiarato di rinunziare all'appello, chiedendo la compensazione delle spese o, in subordine, la quantificazione nel minimo.
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante ha rinunciato alla propria impugnazione. Premesso che la rinuncia all'impugnazione (a differenza della rinunzia agli atti del giudizio) non necessita di accettazione delle controparti ed è immediatamente efficace, si rileva che essa determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito dell'impugnazione, con la conseguenza che deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello. Alle spese si applica comunque la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c. in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n.5250/2018), così come nella rinunzia agli atti, anche nella rinunzia all'impugnazione si verifica l'effetto estintivo del giudizio e il consolidamento della precedente decisione. Controparte 1 vanno poste a carico Pertanto, le spese processuali di dell'appellante, con distrazione ex art.93 c.p.c.. L' Pt 1 non è tenuta al pagamento di importo pari al contributo unificato già versato in quanto il raddoppio è dovuto solo in ipotesi tipiche (rigetto, inammissibilità, improcedibilità dell'impugnazione) insuscettibili di interpretazione estensiva 0 analogica (v.
Cass.n.23175/2015, n.19569/2015, n.23939/2019).
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04.05.2022 da Pt 1 nei confronti di Controparte 1 avverso la sentenza del 05.11.2021 n.3672 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara estinto il processo di appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre IVA CAP e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. G.Pantaleo Palumbo.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce, 01.10.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
n. 3672 del 05.11.2021
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento e ad avviso di addebito
N. R.G. 259/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott. Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott. Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello,
tra
Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
RI AL e SA AZ
Appellanti contro
Controparte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pantaleo
Palumbo
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte il 04.05.2022 1' Pt 1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce in epigrafe indicata, nella parte in cui, in accoglimento dei ricorsi riuniti, aveva ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra Domus Medica s.r.l. e la socia Controparte_1 insussistenti i presupposti dell'obbligo contributivo "
connesso all'iscrizione d'ufficio della predetta CP 1 nella Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2015 - dicembre 2015, e aveva quindi annullato l'avviso di addebito n. 35920160000933427000. L'appellante ha lamentato un'erronea applicazione delle disposizioni normative e degli oneri probatori, nonché un'errata valutazione degli elementi istruttori, stante la mancanza di prova in ordine alla sottomissione gerarchica della ricorrente al potere direttivo altrui. Ha altresì lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha condannato l'Istituto al pagamento delle spese di lite. Ha quindi chiesto la riforma dell'impugnata sentenza. "Costituitasi in giudizio, dopo aver evidenziato la circostanza Controparte 1 che con sentenza n.3671/2021, passata in giudicato, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra Domus Medica S.r.l. e l'appellata e la carenza dei presupposti per l'iscrizione della stessa nella Gestione Commercianti, ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto. Con note del 06.02.2025, 1' Pt 1 ha dichiarato di rinunziare all'appello, chiedendo la compensazione delle spese o, in subordine, la quantificazione nel minimo.
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante ha rinunciato alla propria impugnazione. Premesso che la rinuncia all'impugnazione (a differenza della rinunzia agli atti del giudizio) non necessita di accettazione delle controparti ed è immediatamente efficace, si rileva che essa determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito dell'impugnazione, con la conseguenza che deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello. Alle spese si applica comunque la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c. in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n.5250/2018), così come nella rinunzia agli atti, anche nella rinunzia all'impugnazione si verifica l'effetto estintivo del giudizio e il consolidamento della precedente decisione. Controparte 1 vanno poste a carico Pertanto, le spese processuali di dell'appellante, con distrazione ex art.93 c.p.c.. L' Pt 1 non è tenuta al pagamento di importo pari al contributo unificato già versato in quanto il raddoppio è dovuto solo in ipotesi tipiche (rigetto, inammissibilità, improcedibilità dell'impugnazione) insuscettibili di interpretazione estensiva 0 analogica (v.
Cass.n.23175/2015, n.19569/2015, n.23939/2019).
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04.05.2022 da Pt 1 nei confronti di Controparte 1 avverso la sentenza del 05.11.2021 n.3672 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara estinto il processo di appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre IVA CAP e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. G.Pantaleo Palumbo.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce, 01.10.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi