Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026REG.PROV.COLL.
N. 00895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2025, proposto da NO OR Le Dieu Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Giuseppe Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania n. 00651/2025, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento:
quanto al ricorso introduttivo
- dell’avviso d’avvio del procedimento del 21.7.23 della Direzione Urbanistica del Comune di Catania;
- dell’invito del 20.9.2023 ove, pur assegnando termini, espone tesi contrarie all’accoglimento del condono;
- del verbale del 27.9.2023 sottoscritto a seguito dell’incontro del ricorrente presso l’ufficio urbanistica del Comune di Catania;
- del provvedimento del Direttore, P.O. servizio sanatoria, Responsabile proc. antiabusivismo Direzione Urbanistica - Com. CT, inviato a mezzo PEC il 22 gennaio 2024;
- e per l’accertamento del diritto della ricorrente al rilascio della: concessione edilizia su istanza di condono del 28/2/95 (prot. gen. 12306 – pratica 1815) ex art. 39 l.724/94, per gli immobili siti in Viale Kennedy 67 (CT); concessione edilizia su istanza di condono del 28/2/95 (prot. 12306 – pratica 1815) ex art. 39 l. 724/94;
- e per il silenzio del Comune di Catania dopo il deposito: dell’istanza di voltura a proprio nome della pratica di condono del 12.9.22 del geom. Sciuto; della perizia giurata del 17.10.22 sostitutiva dell’istanza di condono con i documenti previsti dalla Legge; dell’istanza del 23.1.2023 di attestazione di avvenuto deposito della perizia giurata del 18.10.2022 con prot. 405970;
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento del 4 aprile 2024 prot. A07/URB/82 con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 L. 724/94.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il Cons. AS Di ET e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio di appello, iscritto al n.g.r. 895/2025, si inserisce in una vicenda amministrativa e processuale assai stratificata, concernente una pluralità di manufatti insistenti su area del demanio marittimo sita in Catania, Viale Kennedy n. 67, rispetto ai quali l’odierna appellante, NO OR Le Dieu Cooperativa Sociale Onlus, rivendica il diritto alla definizione favorevole della procedura di condono edilizio.
La vicenda trae origine, sul piano strettamente edilizio, dalla istanza di condono prot. n. 12306 del 28 febbraio 1995, pratica n. 1815, presentata dal sig. ET Di LI ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, con riferimento ad opere abusive realizzate su suolo del demanio marittimo. Negli atti dell’amministrazione appellata tale domanda risulta riferita ad una superficie complessiva di mq. 33,00. Molti anni dopo, e precisamente in data 18 ottobre 2022, la cooperativa appellante, in persona della legale rappresentante Carmela Musumeci, ha depositato una perizia giurata sostitutiva della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 28 della l.r. n. 16 del 2016, riferita, però, ad una consistenza edilizia dichiarata ben più ampia, pari a mq. 481,94, e ricadente nella particella 2091 del foglio 48 del N.C.T..
2. Parallelamente alla vicenda edilizia si è svolta, su un diverso ma intrecciato piano, la vicenda concessoria demaniale, che l’appellante valorizza quale indice della pregressa conoscenza e sostanziale assentibilità dei manufatti da parte delle amministrazioni coinvolte. Dagli atti emerge, infatti, che in favore della cooperativa fu rilasciata licenza di sub-ingresso n. 62/2011, prot. n. 3387 del 5 dicembre 2011, relativa alla concessione demaniale; l’appellante richiama altresì gli ulteriori atti che, nella propria prospettazione, avrebbero progressivamente consolidato la posizione della cooperativa, sino alla conferenza di servizi del 27 agosto 2018, conclusasi con l’approvazione del progetto di riqualificazione dei manufatti sull’arenile e del progetto “ Horizon Handybeach ”, nonché con il rinnovo della concessione demaniale n. 62/11. Sempre secondo la medesima prospettazione, tale assetto sarebbe stato poi inciso dalla revoca in autotutela adottata dalla struttura territoriale competente in data 23 settembre 2020, revoca successivamente annullata dal Cons. Giust. Amm. per la Regione Siciliana con sentenza n. 479 del 5 luglio 2024.
Il Comune di Catania, tuttavia, ha opposto una ricostruzione diversa, evidenziando, in particolare, che la concessione demaniale n. 62/2011 risultava rilasciata per la particella 247 del foglio 48, mentre i manufatti oggetto della richiesta di sanatoria ricadrebbero, invece, sulla particella 2091; ha inoltre dedotto che, già in sede di rinnovo della concessione, la Direzione Urbanistica aveva espresso parere negativo con note del 30 marzo 2015 e del 10 settembre 2015, proprio per l’assenza di regolarità urbanistico-edilizia dei fabbricati; ed ha ancora richiamato la successiva revoca in autotutela della concessione n. 62/2011 intervenuta con nota della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Catania del 23 settembre 2020.
3. Dopo il deposito della perizia giurata del 2022, il Comune ha avviato il procedimento volto alla verifica e alla definizione della pratica di sanatoria. In particolare, con nota prot. n. 311251 del 21 luglio 2023 veniva comunicato l’avvio del procedimento di annullamento dell’efficacia della perizia giurata e della correlata definizione negativa della pratica di sanatoria; seguivano le controdeduzioni dell’interessata del 1° agosto 2023, la successiva nota comunale del 20 settembre 2023, con la quale si ribadiva la persistenza delle criticità rilevate, e quindi l’audizione del 27 settembre 2023, il cui verbale veniva trasmesso il 29 settembre 2023. Tali atti costituivano il segmento procedimentale che ha preceduto il definitivo arresto negativo della pratica.
4. Su tale base, la cooperativa proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Catania, iscritto al r.g. n. 517/2024, notificato il 21 marzo 2024, con il quale impugnava gli atti endoprocedimentali adottati dal Comune - e precisamente l’avvio del procedimento del 21 luglio 2023, l’invito del 20 settembre 2023, il verbale del 27 settembre 2023 e l’ulteriore provvedimento trasmesso a mezzo PEC il 22 gennaio 2024 - chiedendo, al contempo, l’accertamento del diritto al rilascio della concessione edilizia in sanatoria sia in forza dell’istanza del 1995, sia per effetto del dedotto perfezionamento del silenzio-assenso in seguito al deposito della documentazione integrativa e della perizia giurata nel 2022. Successivamente, dopo l’adozione del provvedimento finale di rigetto, la medesima cooperativa proponeva ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 giugno 2024, avverso il provvedimento prot. n. A07/URB/82 del 4 aprile 2024, con cui il Comune aveva definitivamente rigettato l’istanza di condono ex art. 39 della legge n. 724 del 1994.
5. Con sentenza n. 651 del 18 febbraio 2025, resa nel giudizio r.g. n. 517/2024, il T.A.R. Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto proposto contro atti endoprocedimentali, ed ha invece rigettato i motivi aggiunti, ritenendo, in sostanza, non dimostrata in modo adeguato la datazione delle opere ai fini della condonabilità e, quindi, insussistente tanto il diritto al rilascio della sanatoria quanto il perfezionamento del silenzio-assenso invocato dalla ricorrente.
6. Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello, nel quale la cooperativa insiste, da un lato, per la riforma della decisione del T.A.R. Sicilia e, dall’altro, per l’accertamento del proprio diritto tanto agli effetti della determinazione del 27 agosto 2018, assunta all’esito della conferenza di servizi, quanto al rilascio della concessione edilizia in sanatoria sull’istanza del 28 febbraio 1995, assumendo che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato né il compendio documentale prodotto, né il rilievo della sentenza C.G.A. n. 479/2024, né la disciplina del silenzio-assenso invocata in relazione tanto all’istanza di condono quanto alla perizia giurata sostitutiva.
7. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. In via preliminare, occorre chiarire che la sentenza appellata si articola in due capi nettamente distinti: con il primo il T.A.R. Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto proposto avverso atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi; con il secondo ha invece rigettato i motivi aggiunti, proposti contro il provvedimento finale di diniego del condono del 4 aprile 2024. Tale assetto emerge con chiarezza sia dal dispositivo della decisione, sia dalla stessa ricostruzione dell’appello, che dà atto come la sentenza abbia dichiarato inammissibile il gravame rivolto contro l’avviso d’avvio del procedimento, l’invito, il verbale e il successivo atto del 22 gennaio 2024, e abbia invece esaminato nel merito il diniego finale di concessione in sanatoria.
Sotto tale profilo, il capo di rito merita conferma.
Invero, il ricorso introduttivo era rivolto contro atti che, per loro struttura e funzione, si collocavano all’interno del procedimento di verifica della pratica di condono e non esprimevano ancora una determinazione conclusiva e definitiva della volontà amministrativa. La stessa appellante, nell’atto di gravame, continua a ricostruire quel segmento procedimentale come un insieme di atti preparatori – avviso di avvio, invito, verbale interlocutorio e comunicazione del 22 gennaio 2024 – ai quali soltanto con i motivi aggiunti ha poi fatto seguito l’impugnazione del provvedimento conclusivo prot. n. A07/URB/82 del 4 aprile 2024, recante il rigetto dell’istanza di condono. Ne deriva che correttamente il primo giudice ha ritenuto il ricorso introduttivo inammissibile e ha concentrato il vaglio di merito sui motivi aggiunti, che soli investivano l’atto effettivamente lesivo.
Del resto, anche l’appello, pur formalmente chiesto avverso l’intera sentenza, sviluppa la propria effettiva critica quasi esclusivamente contro la reiezione nel merito dei motivi aggiunti e contro il diniego finale di condono, non già contro la ratio processuale posta a fondamento dell’inammissibilità del ricorso introduttivo. Lo conferma, da un lato, la stessa domanda d’appello, che torna a insistere soprattutto sull’accertamento del diritto al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e sugli effetti della determina del 27 agosto 2018; e dall’altro, la struttura dei motivi, tutti incentrati o sul silenzio-assenso, o sul giudicato, o sulla conferenza di servizi, o ancora sulla regolarità dei manufatti e sulla prova della loro anteriorità, vale a dire su questioni pertinenti al diniego finale e non già all’ammissibilità del ricorso introduttivo.
Può pertanto enunciarsi, sin d’ora, che il capo della sentenza che dichiara inammissibile il ricorso introduttivo resiste alle censure d’appello e va confermato, restando il presente giudizio di secondo grado effettivamente concentrato sul diverso capo che ha respinto i motivi aggiunti avverso il diniego conclusivo del 4 aprile 2024.
II. Così delimitato il perimetro devolutivo, i motivi primo, secondo, nono e decimo dell’appello possono essere esaminati congiuntamente, poiché, al di là della loro distinta formulazione nominale, essi convergono tutti sul medesimo asse sostanziale: l’appellante sostiene, in varie forme, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provata la condonabilità delle opere, avrebbe omesso di valutare adeguatamente le perizie giurate e la documentazione tecnica prodotta, avrebbe trascurato plurimi atti amministrativi e autorizzatori risalenti, e avrebbe quindi illegittimamente escluso la formazione del silenzio-assenso tanto sull’istanza di condono del 28 febbraio 1995 ex art. 39 della legge n. 724 del 1994, quanto sulla perizia giurata sostitutiva presentata il 17 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 16 del 2016. In questo medesimo contesto l’appellante ribadisce altresì, con il nono e col decimo motivo, che i manufatti sarebbero in realtà regolari o comunque da reputarsi assentibili, insistendo ancora sul carattere asseritamente erroneo degli accertamenti comunali e sul rilievo della certificazione di preminente interesse pubblico dell’opera.
Tale complessivo blocco censorio non può essere condiviso.
Il punto dal quale occorre prendere le mosse è che la sentenza appellata ha individuato con precisione la ratio dirimente della controversia, ravvisandola non in una questione meramente procedimentale, né in un difetto di scansione temporale dell’azione amministrativa, ma nella mancata dimostrazione di uno dei presupposti sostanziali essenziali della sanatoria straordinaria, vale a dire l’ultimazione dei manufatti, nella loro consistenza rilevante, entro il termine ultimo del 31 dicembre 1993. La sentenza ha infatti richiamato il consolidato principio secondo cui il silenzio-assenso in materia di condono non si perfeziona per il solo decorso del tempo, ma presuppone la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, tra i quali rientra, con posizione centrale, proprio la prova del requisito temporale di ultimazione delle opere. E ha poi affermato, con motivazione specifica, che nel caso in esame tale prova non era stata fornita.
Questo passaggio è decisivo e non viene realmente scalfito dall’appello.
L’appellante, infatti, tende a spostare continuamente il fuoco della discussione su elementi collaterali o riflessi – il numero e la qualità delle autorizzazioni amministrative risalenti, i provvedimenti del demanio, la conferenza di servizi del 2018, la presunta conoscenza dei manufatti da parte di molteplici enti, la perizia collegiale dei tre tecnici, l’ulteriore perizia del geom. Sciuto, la certificazione d’interesse pubblico del 2017 – ma non riesce a superare il rilievo, davvero assorbente, che la domanda di condono presuppone una prova rigorosa, oggettiva ed univoca dell’esistenza e della consistenza dell’opera alla data legale di riferimento. Sotto questo profilo, la stessa difesa comunale ha insistito sul fatto che la prova addotta dall’appellante non è documentale in senso forte, ma si fonda in larga misura su dichiarazioni interessate e su perizie di parte; e ha inoltre sottolineato che l’istanza originaria del 1995 riguardava un manufatto di appena mq. 33, mentre oggi la pretesa sanatoria viene riferita a una consistenza di ben diversa ampiezza, pari a circa mq. 481,92.
Ed è appunto tale iato oggettivo tra la pratica originaria e la consistenza attualmente rivendicata a costituire uno degli elementi che rendono non persuasivo il gravame.
La sentenza del giudice di prime cure , letta nel suo complesso, non ha negato astrattamente che la parte potesse avvalersi di elaborati tecnici e di documentazione fotografica o amministrativa per dimostrare l’anteriorità delle opere; ha però rilevato che, nella fattispecie concreta, il materiale prodotto non raggiunge quel livello di inequivocità richiesto per fondare un condono straordinario. Né può ritenersi che tale conclusione sia infirmata dal solo fatto che l’appellante abbia depositato una perizia giurata collegiale e una seconda perizia giurata del geom. Sciuto, entrambe prospettate come decisive. La presenza di perizie di parte, anche quando analitiche e asseverate, non esime il giudice dal valutarne criticamente il contenuto e, soprattutto, non vale di per sé a neutralizzare il rilievo per cui l’onere probatorio continua a gravare integralmente sul richiedente la sanatoria, specie in una materia connotata da carattere eccezionale e derogatorio. Proprio su tale profilo insiste anche la memoria di replica comunale, che rimarca come le dichiarazioni sostitutive e le perizie di parte non possano sostituire la prova documentale rigorosa della datazione delle opere.
Né l’appello supera l’ulteriore profilo, anch’esso valorizzato dal primo giudice, relativo alla trasformazione successiva dei manufatti e, quindi, alla non coincidenza tra l’oggetto originariamente condonabile e quello oggi concretamente esistente. Anche quando l’appellante sostiene che gli enti pubblici conoscevano da decenni i manufatti e ne avevano misurato superfici e volumetrie ai fini concessori o demaniali, tale prospettazione non dissolve il dubbio centrale circa la corrispondenza tra i corpi di fabbrica esistenti prima del 31 dicembre 1993 e quelli attualmente fatti valere come oggetto del condono. Anzi, proprio alcuni passaggi dell’atto di appello mostrano come la difesa tenti di far discendere la regolarità odierna dei manufatti da una trama di atti amministrativi eterogenei – autorizzazioni sanitarie, concessioni demaniali, pareri favorevoli, approvazioni progettuali, comunicazioni dell’Ufficio Ambiente – che però, per loro natura, non equivalgono alla prova della condonabilità edilizia.
Sotto questo aspetto, è particolarmente significativo che la stessa difesa comunale abbia evidenziato, con argomento semplice ma incisivo, come l’istanza del 1995 per mq. 33 costituisca elemento fortemente sintomatico del fatto che gli attuali mq. 481,92 non potevano dirsi integralmente già esistenti e ultimati all’epoca, e dunque come il nucleo oggi rivendicato trascenda l’oggetto della originaria pratica di condono. Tale rilievo non è stato efficacemente neutralizzato dall’appellante, la quale continua a valorizzare la conoscenza fattuale dei manufatti da parte di vari enti, ma non offre una dimostrazione realmente risolutiva della loro precisa consistenza condonabile entro la data utile.
In questa medesima linea si colloca anche la questione del silenzio-assenso ex art. 28 della legge regionale n. 16 del 2016. La sentenza appellata ha chiarito che tale speciale procedura si risolve in una semplificazione procedimentale, ma non può prescindere dalla effettiva sussistenza dei requisiti di condonabilità previsti dalla disciplina nazionale. L’appello, invece, continua a insistere sulla scansione temporale del deposito della perizia giurata del 17 ottobre 2022 e sul successivo decorso del termine, quasi che ciò bastasse, di per sé, a consolidare il titolo tacito. Ma questa impostazione non può essere condivisa, proprio perché trascura il dato normativo e giurisprudenziale – puntualmente recepito dal primo giudice – per cui il silenzio significativo non si forma quando manchi il presupposto sostanziale della sanatoria. La stessa appellante, in più punti, mostra di essere consapevole che quello è il vero fulcro della decisione di primo grado, tanto da concentrarvi lo sforzo principale della propria censura.
Quanto, poi, al nono e al decimo motivo, essi non introducono in realtà un tema nuovo, ma costituiscono il prolungamento degli stessi assunti già svolti nei primi due. Il nono insiste sulla “regolarità dei manufatti” e sulla carenza dei presupposti del diniego; il decimo torna sull’errore di fatto e di diritto del provvedimento, collegandolo alla certificazione di pubblico interesse dell’opera ex art. 57 l.r. n. 71 del 1978. Ma, anche qui, il problema è che né la regolarità asserita per via di atti diversi dal titolo edilizio, né la certificazione di preminente interesse pubblico valgono a colmare il deficit di prova circa la condonabilità delle opere, né a elidere la circostanza che la materia del condono resta governata da presupposti suoi propri, rigorosi e non surrogabili. Sul punto, lo stesso giudice di prime cure ha definito “ fuori fuoco ” il motivo che faceva leva sull’art. 57 l.r. n. 71 del 1978, osservando che il provvedimento impugnato non risultava incentrato sulla violazione dell’art. 15 l.r. n. 78 del 1976.
III. Con il terzo motivo l’appellante deduce la carenza di motivazione della sentenza, il mancato esame di una specifica censura e la violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., assumendo, in sintesi, che l’abnorme lasso di tempo intercorso tra l’istanza di condono del 28 febbraio 1995 e il provvedimento finale di rigetto del 4 aprile 2024 avrebbe indotto la cooperativa a confidare nell’assenza di ostacoli all’accoglimento della domanda e, soprattutto, le avrebbe impedito di avvalersi del successivo condono di cui alla legge n. 326 del 2003; l’appellante richiama, a sostegno, il precedente di questo Consiglio n. 486 del 30 giugno 2020 e sostiene che, se il Comune si fosse pronunciato “ in tempi civili ”, la parte avrebbe potuto presentare domanda ai sensi del terzo condono, imponendo all’amministrazione una verifica del diverso termine del 31 marzo 2003 per l’ultimazione delle opere.
La censura, benché non priva di una propria suggestione sul piano dell’equità amministrativa, non è idonea a determinare la riforma della sentenza.
La prima considerazione, che appare assorbente, è che il motivo non colpisce il nucleo decisivo del decisum , ma si muove su un piano distinto e solo indirettamente connesso all’oggetto della controversia. La sentenza appellata, infatti, non ha respinto la domanda di condono per ragioni meramente formali, né ha fondato la propria decisione sulla sola tardività o intempestività di atti procedimentali; essa ha, invece, individuato il punto centrale della vicenda nel difetto dei presupposti sostanziali della sanatoria, rilevando che l’amministrazione comunale aveva puntualmente motivato il diniego con riferimento alla mancata dimostrazione della ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993, e che tale prova gravava integralmente sul privato richiedente. Una volta che il baricentro della decisione si collochi su questo terreno, il mero decorso del tempo, pur certamente censurabile sotto il profilo dell’efficienza amministrativa, non è di per sé sufficiente a travolgere il diniego, perché non vale a surrogare il difetto del presupposto sostanziale richiesto dalla legge.
Il motivo, dunque, si espone a una prima e decisiva obiezione: trasforma il ritardo dell’amministrazione in una sorta di fattore sanante indiretto, quasi che il protrarsi del procedimento possa, da solo, ribaltare la conclusione circa la non condonabilità delle opere. Ma un simile esito non può essere condiviso. Il lungo intervallo temporale intercorso tra la domanda del 1995 e il diniego del 2024 non elimina il fatto che la sanatoria straordinaria costituisce, per costante impostazione normativa e giurisprudenziale, un beneficio eccezionale subordinato alla prova rigorosa dei suoi presupposti. E proprio la sentenza appellata ha richiamato il principio per cui, in materia di condono edilizio, non è ravvisabile, a monte, un affidamento meritevole di tutela sull’accoglimento di una domanda che risulti sprovvista dei requisiti di legge. Se manca la prova della ultimazione entro il termine utile, il decorso del tempo non genera una situazione sostanziale nuova, né consolida una aspettativa giuridicamente protetta all’accoglimento.
Sotto un secondo, concorrente profilo, il motivo si fonda su una proiezione meramente ipotetica.
L’appellante sostiene che, ove il Comune si fosse pronunciato prima, la cooperativa avrebbe potuto accedere al condono del 2003. Ma tale affermazione resta, appunto, ipotetica e non dimostrata. Essa presuppone non solo che la parte avrebbe in concreto presentato una nuova domanda, ma anche che, a quella diversa data normativa, ne sarebbero ricorsi i presupposti sostanziali, e in particolare la prova della ultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003. E tuttavia proprio gli atti di causa, per come valutati dal primo giudice, restituiscono una vicenda edilizia segnata da profonde incertezze documentali, da contraddizioni nella ricostruzione della consistenza dei manufatti e, soprattutto, da successivi interventi ampliativi e trasformativi, alcuni dei quali risultano collocati ben oltre quella data.
Anche il richiamo al precedente di questo Consiglio n. 486 del 2020, pur meritevole di considerazione, non è decisivo nei termini prospettati dall’appellante. Quel precedente valorizza certamente il canone di buona amministrazione e stigmatizza condotte amministrative che, procrastinando irragionevolmente la definizione delle pratiche di condono, finiscono per pregiudicare la posizione del privato. Ma una simile affermazione non può essere automaticamente traslata alla presente fattispecie come se il solo ritardo bastasse a determinare l’illegittimità del diniego finale.
Né può condividersi l’assunto secondo cui la sentenza sarebbe carente di motivazione o avrebbe omesso di esaminare il motivo. Anche a voler prescindere dalla esatta delimitazione delle censure dedotte in primo grado, resta il fatto che il primo giudice ha impostato la decisione su una ratio sostanziale che assorbe logicamente anche il profilo ora in esame. Là dove il giudice di primo grado afferma che il diniego è sufficientemente motivato con l’indicazione della assenza dei requisiti del condono e che non è configurabile un affidamento tutelabile sull’accoglimento di una domanda priva di tali requisiti, esso risponde, in sostanza, anche alla censura oggi riproposta. La sentenza, quindi, non è affatto silente sul punto decisivo; più semplicemente, non accoglie la prospettiva dell’appellante secondo cui il ritardo, da solo, dovrebbe prevalere sul difetto dei presupposti sostanziali della sanatoria.
Sotto altro versante, va pure osservato che il Comune era chiamato a pronunciarsi sulla domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 e, poi, sulla perizia giurata ex art. 28 della l.r. n. 16 del 2016; non era invece tenuto a sostituirsi alla parte nella scelta di attivare una diversa finestra di condono, né a trasporre d’ufficio l’istanza originaria nella diversa disciplina del 2003. Il ragionamento dell’appellante, invece, presuppone un obbligo amministrativo di questo genere, che l’ordinamento non contempla. Il mancato tempestivo esaurimento del procedimento del 1995 non si converte, quindi, in obbligo del Comune di verificare ora, in via retrospettiva e ipotetica, la possibile condonabilità dell’intervento secondo una normativa diversa, mai utilmente azionata nei tempi e modi di legge.
Può aggiungersi, infine, che la tesi dell’appellante presenta un ulteriore elemento di debolezza sistematica. Essa presuppone che il condono del 2003 sarebbe stato in qualche modo più favorevole o comunque più accessibile, giacché avrebbe imposto la verifica del diverso termine del 31 marzo 2003; ma una simile impostazione trascura che il problema posto dalla presente controversia non è solo quello della data, bensì quello, ben più ampio, della consistenza del manufatto e della sua identificabilità nella configurazione rilevante ai fini del titolo. E proprio su questo terreno il primo giudice ha fondato la propria decisione, rilevando una situazione edilizia progressivamente modificata e ampliata, tale da rendere non univoco l’oggetto stesso della pretesa sanatoria.
IV. Esaurito l’esame della censura con cui l’appellante ha valorizzato il ritardo dell’amministrazione nella definizione della pratica, resta da scrutinare il distinto gruppo di doglianze con cui il gravame sposta il proprio baricentro argomentativo sulla sentenza del Cons. Giust. Amm. n. 479 del 5 luglio 2024, sulla determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 27 agosto 2018, sulla dedotta necessità di una nuova conferenza o di un contrarius actus ai fini dell’adozione del diniego comunale, nonché sul correlato asserito difetto di motivazione. Si tratta dei motivi quarto, quinto, sesto e settimo, i quali, pur formalmente distinti, muovono da una comune premessa logico-giuridica e, proprio per tale ragione, possono essere esaminati congiuntamente. La premessa da cui essi muovono è, in sostanza, che la vicenda demaniale e conferenziale avrebbe definitivamente consumato o comunque conformato anche il successivo potere comunale di pronunciarsi sulla domanda di condono.
Tale premessa non può essere condivisa.
Con il quarto motivo l’appellante deduce la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio n. 479 del 2024 e la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, assumendo che il diniego comunale si porrebbe in rapporto di incompatibilità con la reviviscenza degli atti favorevoli determinata da quella pronuncia. Con il quinto motivo insiste, sotto concorrenti profili, sulla forza sostitutiva della conferenza di servizi del 27 agosto 2018, sulla violazione dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990 e sull’effetto derivante dal silenzio-assenso che si sarebbe formato ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.r. n. 4 del 2003, sostenendo che i manufatti sarebbero stati da tempo autorizzati e che il Comune non avrebbe potuto discostarsi dalla determinazione conclusiva della conferenza. Con il sesto motivo invoca il principio del contrarius actus , affermando che solo una nuova conferenza di servizi, conclusa con la revoca della precedente del 27 agosto 2018, avrebbe potuto legittimare un diniego di condono. Con il settimo motivo, infine, lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’obbligo di motivazione, deducendo che il provvedimento nulla direbbe sulla sentenza del Cons. Giust. Amm. n. 479 del 2024, sulle diffide successivamente notificate e sulla pretesa esigenza di una motivazione rafforzata.
L’intero blocco di censure non merita accoglimento.
Il punto dal quale occorre muovere è il perimetro oggettivo della sentenza n. 479 del 2024. Tale decisione è intervenuta nel diverso giudizio instaurato dall’odierna appellante nei confronti della Regione Siciliana avverso la revoca del 23 settembre 2020, adottata dalla Struttura Territoriale Ambiente, con la quale erano stati ritirati gli effetti della precedente determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 27 agosto 2018. In quel contesto questo Consiglio ha ritenuto illegittima la revoca, in ragione del fatto che i presupposti fattuali posti a suo fondamento risultavano già conosciuti dalle amministrazioni procedenti anteriormente alla conferenza, con conseguente reviviscenza degli effetti dei precedenti atti della vicenda concessoria. Ma proprio da tale delimitato contenuto precettivo discende che la sentenza in questione non ha statuito sulla regolarità urbanistico-edilizia dei manufatti, né sulla loro condonabilità ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 o dell’art. 28 della l.r. n. 16 del 2016. Essa, in altri termini, ha riguardato il potere di revoca esercitato dall’autorità regionale in materia demaniale, non già il distinto potere del Comune di pronunciarsi sulla domanda di sanatoria edilizia.
Ne deriva che la reviviscenza degli atti favorevoli del 2018 non può essere dilatata sino a trasformarsi in un generale e definitivo accertamento della legittimità edilizia dei manufatti o della sussistenza dei presupposti del condono. La vicenda demaniale-concessoria e la vicenda edilizio-condonistica, pur insistendo sul medesimo compendio materiale, restano infatti giuridicamente distinte, perché espressione di poteri diversi, esercitati in procedimenti diversi e finalizzati a verifiche non coincidenti. La prima attiene al rinnovo della concessione e alla compatibilità del progetto di riqualificazione con gli interessi pubblici coinvolti in sede di conferenza; la seconda concerne la verifica della sussistenza dei presupposti eccezionali richiesti per il rilascio di una sanatoria straordinaria. Tale distinzione è stata colta correttamente dal primo giudie, il quale ha escluso che dalla mancata partecipazione del Comune alla conferenza di servizi o dalla positiva conclusione di essa potesse farsi discendere, in via automatica, la regolarità urbanistico-edilizia dei manufatti o la doverosità del rilascio del condono.
Da tali premesse discende l’infondatezza del quarto motivo.
Parimenti infondato è il quinto motivo, con il quale si invoca la struttura sostitutiva della conferenza di servizi e il silenzio-assenso maturato ai sensi dell’art. 6, comma 3, l.r. n. 4 del 2003.
La conferenza di servizi del 27 agosto 2018 ha certamente definito, nel proprio ambito, il procedimento relativo al rinnovo della concessione demaniale n. 62/2011 e all’approvazione del progetto di riqualificazione Handy Beach. Entro tale ambito possono spiegarsi gli effetti sostitutivi propri del modulo conferenziale. Ma tali effetti operano nei limiti dell’oggetto del procedimento conferenziale e non possono essere estesi sino a ricomprendere, per implicazione, anche il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, il quale resta disciplinato da una normativa speciale, subordinata a presupposti propri e rigorosi. In questa prospettiva, neppure il silenzio-assenso che l’appellante assume essersi formato nei rapporti tra l’Ufficio Territoriale Ambiente e il Comune può convertirsi automaticamente in silenzio-assenso sulla domanda di condono del 1995, giacché i due effetti appartengono a fattispecie normative diverse e non sovrapponibili.
Va inoltre rimarcato che la sentenza appellata ha già escluso, con argomentazione lineare, il dedotto profilo di contraddittorietà estrinseca, osservando che il Comune, nel procedimento relativo al rinnovo della concessione demaniale, aveva già espresso parere negativo con le note del 30 marzo 2015 e del 10 settembre 2015, proprio in ragione della mancanza di regolarità urbanistico-edilizia dei fabbricati. Viene così meno anche il presupposto fattuale di una piena e costante acquiescenza del Comune, sul quale l’appellante tenta di costruire la propria tesi.
Il sesto motivo, incentrato sul principio del contrarius actus , non è maggiormente fondato.
Quel principio viene in rilievo quando l’amministrazione intenda ritirare, revocare, annullare o modificare un proprio precedente atto, cioè quando il nuovo provvedimento si ponga in rapporto di omogeneità funzionale e strutturale con quello originario. Nella presente fattispecie, però, il diniego di condono del 4 aprile 2024 non costituisce atto di revoca o di ritiro della conferenza del 27 agosto 2018, non ne elimina formalmente gli effetti e non si sostituisce all’amministrazione procedente regionale nella gestione della vicenda demaniale. Esso si limita a negare un diverso effetto giuridico, vale a dire il rilascio della sanatoria edilizia, all’esito dell’esercizio di un diverso potere, fondato su una diversa base normativa e riferito a diversi presupposti. Difetta, dunque, il presupposto stesso per postulare la necessità di una nuova conferenza di servizi o di un atto di segno formalmente speculare a quello del 2018.
In altri termini, il richiamo al contrarius actus sarebbe pertinente solo se il Comune avesse inteso revocare o annullare la determinazione conclusiva della conferenza del 2018. Ma così non è stato. Proprio perché non si è in presenza di un atto di autotutela sulla conferenza, non era necessario che il Comune ripercorresse il medesimo iter procedimentale, né che convocasse una nuova conferenza prima di esercitare il proprio autonomo potere in materia edilizia.
Nemmeno il settimo motivo, formalmente incentrato sul difetto di motivazione, può essere accolto.
Il diniego comunale, per come ricostruito e scrutinato dal primo giudice, risulta imperniato su ragioni precise e intelligibili: la mancata prova della ultimazione delle opere, nella loro consistenza rilevante, entro il 31 dicembre 1993; l’insufficienza del materiale documentale addotto dalla parte; la valorizzazione degli accertamenti comunali; la successiva esecuzione di ulteriori opere incidenti sulla consistenza del compendio. L’appellante, dunque, non denuncia una reale mancanza di motivazione, ma dissente dal contenuto della motivazione stessa.
Neppure può configurarsi, nella specie, il dedotto obbligo di motivazione rafforzata. Una simile figura presuppone normalmente l’esigenza di giustificare il sacrificio di una posizione consolidata o di un affidamento qualificato. Ma proprio tale presupposto non ricorre in materia di condono edilizio, allorché il giudice di primo grado abbia ritenuto insussistenti i requisiti sostanziali richiesti dalla legge. In un simile contesto il mero decorso del tempo non è idoneo a consolidare una posizione favorevole, né a generare un affidamento tutelabile sull’accoglimento di una domanda che la sentenza appellata ha ritenuto priva dei suoi presupposti.
V. Esaurito l’esame dei motivi con i quali l’appellante ha contestato, da un lato, la ritenuta insussistenza dei presupposti sostanziali del condono e, dall’altro, la mancata incidenza, sulla presente controversia, della sentenza del Cons. Giust. Amm. n. 479 del 2024 e della conferenza di servizi del 27 agosto 2018, viene ora in rilievo l’ottavo motivo, con il quale il gravame tenta di valorizzare, su un piano ulteriore ma logicamente connesso, l’attestazione del preminente interesse pubblico della struttura ai sensi dell’art. 57 della l.r. n. 71 del 1978.
La doglianza, invero, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza appellata, poiché tenta di attribuire alla certificazione di interesse pubblico un rilievo che essa non possiede sul piano della condonabilità edilizia, tema sul quale il diniego comunale e la sentenza impugnata risultano invece fondati su presupposti del tutto diversi.
L’appellante assume che il Comune, con atto del 30 settembre 2017, avrebbe attestato il preminente interesse pubblico della struttura ai sensi dell’art. 57 della l.r. n. 71 del 1978, con conseguente possibilità di derogare a quanto previsto dall’art. 15 della l.r. n. 78 del 1976, e sostiene che il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato tale circostanza.
Neppure tale prospettazione può essere condivisa.
Il diniego di condono impugnato, come correttamente posto in evidenza dal T.A.R. Sicilia, non è incentrato sulla violazione dell’art. 15 della l.r. n. 78 del 1976, né fonda il proprio contenuto ostativo sul rilievo che i manufatti sarebbero insanabili per contrasto con tale specifica disposizione. Il baricentro del provvedimento, e poi della sentenza che lo ha ritenuto legittimo, è stato infatti individuato altrove, e precisamente nella mancata dimostrazione della ultimazione delle opere, nella loro consistenza rilevante, entro il 31 dicembre 1993, nonché nella successiva esecuzione di ulteriori interventi modificativi e ampliativi incompatibili con la configurazione di un titolo tacito in sanatoria. Ne deriva che il richiamo alla certificazione di preminente interesse pubblico del 2017, quand’anche valorizzato nella massima latitudine prospettata dall’appellante, non è comunque idoneo a demolire la ratio sostanziale del diniego, perché si muove su un piano diverso da quello sul quale la controversia è stata effettivamente decisa.
La certificazione di pubblico interesse, infatti, può eventualmente rilevare sul diverso piano dei rapporti tra l’opera e il regime derogatorio previsto dalla normativa regionale richiamata dall’appellante, ma non si converte automaticamente in prova della condonabilità del manufatto, né consente di superare il deficit probatorio relativo alla sua data di ultimazione e alla sua precisa consistenza al momento utile. La sanatoria straordinaria resta infatti subordinata a requisiti propri, rigorosi e non fungibili, che non possono essere sostituiti o assorbiti dalla sola qualificazione dell’opera come struttura di interesse pubblico.
Né può essere condivisa la tesi implicita sottesa al motivo, secondo cui il Comune, avendo in precedenza attestato l’interesse pubblico della struttura, si sarebbe poi contraddetto nel negare il condono. Anche tale argomento non coglie nel segno, perché continua a sovrapporre due piani distinti. Un conto è, infatti, l’apprezzamento della funzione sociale o dell’interesse pubblico che una determinata struttura abbia storicamente svolto sul territorio; altro conto è la verifica della regolarità urbanistico-edilizia e, soprattutto, della condonabilità alla luce dei presupposti eccezionali richiesti dalla legge. La prima valutazione non assorbe la seconda, né impedisce all’amministrazione di rilevare, in sede propria, la mancanza dei requisiti richiesti per la sanatoria.
Del resto, il primo giudice ha già colto con chiarezza tale profilo, là dove ha qualificato la doglianza come “ fuori fuoco ”, osservando che il provvedimento impugnato non risultava affatto incentrato sulla violazione dell’art. 15 della l.r. n. 78 del 1976. Si tratta di rilievo che il Collegio condivide. L’ottavo motivo, infatti, introduce una questione che non è propriamente decisiva rispetto all’oggetto del giudizio, perché tenta di spostare il baricentro del sindacato su una disposizione che non costituisce il fondamento del diniego, mentre resta impregiudicato, e anzi assorbente, il diverso e centrale rilievo della mancata prova del requisito temporale del condono.
VI. Dalla medesima prospettiva, e cioè nel tentativo di desumere da atti o valutazioni amministrative diversi dalla disciplina propriamente condonistica un effetto favorevole sulla presente controversia, devono essere esaminati congiuntamente anche il nono e il decimo motivo di appello.
Tali censure, pur formalmente distinte, si risolvono in larga parte nella riproposizione, sotto angolazioni ulteriori, degli assunti già svolti dall’appellante in ordine alla pretesa regolarità dei manufatti, alla carenza dei presupposti del diniego e all’asserito errore di fatto e di diritto sul quale quest’ultimo si fonderebbe; esse possono, pertanto, essere scrutinate unitariamente, non solo per la loro evidente connessione, ma anche perché il loro esame separato condurrebbe a inutili ripetizioni.
Con il nono motivo l’appellante sostiene, in sintesi, che i manufatti insistenti sull’area sarebbero, in realtà, da considerarsi regolari o comunque stabilmente riconosciuti e tollerati dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, richiamando una serie di atti e provvedimenti risalenti – tra cui attestazioni del Direttore dei Servizi Sociali del Comune del 15 febbraio 2017 e del 30 settembre 2017, l’autorizzazione sindacale del 2004 per la gestione della mensa, il provvedimento urbanistico del 23 aprile 2004, la licenza di subingresso del 5 dicembre 2011, il rinnovo demaniale del 2010, nonché i pareri della Struttura Ambiente del 2015 – dai quali, ad avviso della parte, emergerebbe che tutti gli enti hanno da decenni conosciuto, autorizzato o comunque preso in considerazione i medesimi corpi di fabbrica, anche quantificandone la consistenza ai fini concessori e del canone.
Con il decimo motivo l’appellante, richiamando integralmente il terzo motivo dei motivi aggiunti di primo grado, deduce ancora l’errore di fatto e di diritto del diniego, assume che gli accertamenti comunali sarebbero smentiti dalle due perizie giurate prodotte in giudizio e reitera l’istanza istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio o, in subordine, di verificazione, affinché sia accertato che i manufatti oggetto dell’istanza di condono siano stati realizzati e completati entro il termine rilevante ai fini della legge n. 724 del 1994.
Neppure tali censure possono essere accolte.
Esse, infatti, pur arricchite da un ampio richiamo a provvedimenti amministrativi e a risultanze tecniche, non si confrontano adeguatamente con la ratio portante della sentenza appellata, la quale non ha affatto negato che nel corso del tempo molteplici amministrazioni abbiano conosciuto l’esistenza dei manufatti insistenti sull’area demaniale, né ha ignorato che essi siano stati variamente considerati in atti concessori, autorizzatori o ricognitivi; ha, più semplicemente, ritenuto che tale complesso di elementi non fosse sufficiente a integrare la prova rigorosa della ultimazione delle opere, nella loro consistenza rilevante, entro il 31 dicembre 1993, e che, per di più, il compendio fosse stato successivamente interessato da trasformazioni e ampliamenti incompatibili con la configurazione di un titolo tacito in sanatoria. È precisamente questo passaggio che il nono e il decimo motivo non riescono a superare.
Invero, la circostanza che il Comune, il Demanio, la Capitaneria di Porto, la Struttura Territoriale Ambiente, la Prefettura o altri enti abbiano, nel corso dei decenni, preso atto dell’esistenza dei manufatti, abbiano consentito l’esercizio di attività al loro interno, ne abbiano calcolato la consistenza ai fini del canone concessorio o ne abbiano richiesto la catastazione, non equivale né al rilascio di un titolo edilizio, né all’accertamento della loro condonabilità, né, soprattutto, alla prova che essi coincidessero, già al 31 dicembre 1993, con la consistenza per la quale oggi si pretende la sanatoria. Si tratta, in larga parte, di atti che rilevano sul piano della gestione dell’area demaniale, della fruizione socio-assistenziale della struttura o della ricognizione materiale dei beni esistenti, ma che non si convertono, per ciò solo, in dimostrazione del requisito temporale richiesto dalla legislazione condonistica.
Anzi, sotto taluni profili, il materiale richiamato dall’appellante non solo non smentisce, ma finisce per confermare la distinzione tra la vicenda concessoria e quella edilizia. Emblematico è, in tal senso, lo stesso richiamo che la parte compie agli atti della Struttura Ambiente e della Capitaneria, nei quali i manufatti vengono qualificati come opere di “ difficile rimozione ” o come manufatti esistenti di cui si chiede la catastazione. Tali espressioni, lungi dall’attestare il rilascio di un titolo edilizio o la regolarizzazione urbanistica, dimostrano semmai che la presenza dei manufatti era nota e considerata nella gestione del rapporto concessorio, ma non per questo risultava sanata sul piano edilizio. Del resto, è la stessa appellante a riportare, nel proprio atto, come già nel 2015 la Struttura Ambiente qualificasse i manufatti come abusivi e ne prendesse in esame la consistenza materiale; e ciò conferma, ancora una volta, che la conoscenza o la gestione amministrativa del compendio non si traducevano automaticamente in regolarità urbanistico-edilizia.
Tale rilievo è dirimente anche rispetto alla pretesa di far discendere dalla tolleranza o dalla protratta conoscenza dei manufatti un effetto ostativo al diniego di condono. In materia di sanatoria straordinaria, infatti, non è sufficiente dimostrare che l’opera sia stata a lungo esistente, utilizzata o non contestata, né che essa sia stata considerata in sede di altri procedimenti; occorre, invece, dimostrare, con onere probatorio pieno gravante sull’istante, che quella determinata opera, nella sua consistenza giuridicamente rilevante, fosse ultimata entro la data fissata dalla legge e che essa coincida con l’oggetto della domanda di sanatoria. Ed è proprio tale dimostrazione che la sentenza appellata ha ritenuto non raggiunta.
Sotto questo profilo, il nono motivo finisce in realtà per riproporre, in forma più descrittiva che realmente demolitoria, il tema già esaminato con riguardo ai primi due motivi, insistendo sul fatto che i manufatti fossero da lungo tempo presenti, conosciuti e utilizzati. Ma proprio perché il T.A.R. Sicilia ha fondato la sua decisione non sulla mera negazione della esistenza storica di qualunque struttura, bensì sulla insufficienza della prova circa la consistenza condonabile al 31 dicembre 1993 e sulla successiva alterazione del compendio, il richiamo agli atti del 2004, del 2010, del 2011, del 2015 e del 2017 non è idoneo a travolgere il decisum . Tali atti, infatti, si collocano in epoca successiva alla data utile rilevante ai fini del condono e valgono, al più, a dimostrare che le amministrazioni avevano contezza del compendio materiale esistente in quelle diverse epoche, non già che esso corrispondesse, nella sua interezza e nella sua attuale consistenza, al manufatto ultimato entro il termine legale.
Né può essere diversamente valutato il richiamo al provvedimento urbanistico del 23 aprile 2004, che l’appellante invoca quale regolarizzazione almeno delle strutture amovibili. Anche volendo attribuire a tale atto il valore favorevole prospettato dalla parte, esso non sarebbe comunque idoneo a risolvere la controversia, perché non vale a dimostrare né la condonabilità integrale di tutti i corpi di fabbrica oggi in discussione, né la loro ultimazione entro il 31 dicembre 1993. Ancora una volta, quindi, il motivo si muove sul terreno di singoli atti favorevoli, ma non raggiunge il livello della prova complessiva richiesta per la sanatoria straordinaria.
Il decimo motivo, poi, non aggiunge, nella sostanza, un autonomo argomento decisivo, ma si limita a richiamare integralmente il terzo motivo dei motivi aggiunti di primo grado, assumendo che gli errori tecnici su cui si fonda il diniego sarebbero stati superati dalle due perizie giurate prodotte in giudizio. Anche sotto tale profilo la censura non può essere condivisa.
Le perizie di parte, per quanto analitiche, non vincolano il giudice e non lo esonerano dal compito di apprezzarne criticamente il contenuto alla luce dell’intero compendio probatorio. La sentenza appellata, pur non indugiando in una disamina minuta di ogni singolo passaggio tecnico, ha chiaramente ritenuto che le risultanze addotte dall’appellante non fossero idonee a superare il quadro ricostruttivo recepito dall’amministrazione, fondato sulla non univocità della prova circa la datazione delle opere e sulla loro successiva modificazione. In tale contesto, il semplice richiamo alle perizie giurate non è sufficiente a dimostrare l’errore di fatto del primo giudice, tanto più che esse restano pur sempre elaborati di parte e non possono surrogare, da sole, quel livello di prova rigorosa che la materia del condono esige.
La stessa istanza istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio o di verificazione, reiterata nel decimo motivo, non è suscettibile di accoglimento. Anche su tale versante, infatti, l’appellante finisce per postulare un uso della CTU in funzione sostitutiva dell’onere probatorio gravante sulla parte. Ma la consulenza tecnica non può essere trasformata in mezzo esplorativo volto a colmare il difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa, specialmente in una materia nella quale la dimostrazione della data di ultimazione e della consistenza dell’opera costituisce il presupposto stesso della domanda. Una volta che il primo giudice abbia ritenuto, con motivazione non illogica, che il materiale disponibile fosse già sufficiente per escludere la condonabilità delle opere, il mancato ricorso a un ulteriore ausilio istruttorio non integra alcun vizio della sentenza.
Va, inoltre, sottolineato che il decimo motivo continua a richiamare, sia pure indirettamente, la certificazione di pubblico interesse dell’opera ex art. 57 l.r. n. 71 del 1978. Ma, come già chiarito esaminando l’ottavo motivo, anche tale profilo non incide sul nucleo sostanziale della controversia, perché non è da esso che il diniego trae il proprio fondamento. Da qui la sostanziale recessività anche di tale ulteriore richiamo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello non si presta ad accoglimento.
Le spese del grado possono essere compensate, in considerazione della complessità della vicenda amministrativa e processuale e della obiettiva stratificazione degli atti che ne costituiscono il presupposto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 895 del 2025, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
AS Di ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS Di ET | RO NO |
IL SEGRETARIO