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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 99/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...](C.F. Parte_1
), avvocato che si difende personalmente ex art. 86 c.p.c., con C.F._1
domicilio dichiarato presso il suo studio in Roma, Largo Messico n.7;
-Appellante=
nei confronti di
(C.F. ; P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede in Modena, via San Carlo n.8/20, rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe Appolloni, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via
Conca d'Oro n.285.
- Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. pagina 1 di 17 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come da note di precisazione delle conclusioni del 14.4.2025;
Per parte appellata come da note di precisazione delle conclusioni del 18.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione proposto ex art. 615, co. 1, c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Terni , opponendosi all'atto di precetto da questi intimatole, Parte_1
affinché venisse accertata e dichiarata l'inesistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata. Richiedeva altresì la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1, c.p.c., oltre al pagamento delle spese del giudizio;
in via preliminare richiedeva la concessione, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, della sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Il Lorusso aveva infatti notificato in data 17.9.2019 alla un atto di Controparte_1
precetto con cui le intimava il pagamento della somma pari a €.5.022,30, in forza dell'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Terni nel procedimento R.G. n. 339/2018 di espropriazione presso terzi instaurato dal Pt_1
contro la (terzo pignorato) per un debito della relativo Controparte_1 Parte_2
all'attività professionale prestata dal legale.
Nell'atto di precetto il evidenziava come avesse proceduto al Pt_1 CP_1
versamento dell'importo dovuto in forza dell'ordinanza di assegnazione in maniera soltanto parziale (€.1.320,72), restando dovuti €.5.022,05. Tale importo risultava dalla somma del credito accertato (€.26.912,00) con i compensi professionali (€.2.115,00) le spese generali al 15% (€.317,25), la cassa avvocati al 4% (€.97,29), l'IVA al 22% su imponibile (€.556,50), le spese esenti ex art. 15 DPR n.633/1972 (€.196,56) e le spese di pagina 2 di 17 registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Terni (€.200,00), per un totale di
€.30.394,35, a cui sottrarre €.24.051,0 (somma già corrisposta dal debitore e somma portata dal dispositivo del Tribunale di Terni emesso nell'ambito del procedimento prefallimentare n.33/2018) ed €.1.320,72 già versati dalla banca.
In particolare, l'ordinanza richiamata aveva determinato, ai soli fini dell'assegnazione,
“a) il complessivo credito dell'istante in €.26.912,06, come da atto di precetto, oltre
interessi dal dovuto al saldo e le spese di registrazione della sentenza;
b) le spese della
presente procedura che liquida in €.2.115,00 per compensi professionali, €.196,56 per
spese, oltre l'imposta di registro e le spese di notifica successive ed oltre al rimborso
forfetario spese generali soggette all'IVA e al CAP sugli imponibili come per legge”.
Secondo quanto disposto dalla stessa ordinanza, alla somma così determinata doveva essere detratta “la somma corrisposta dal debitore pari a €.22.796,74 netti, la somma
corrispondente alla ritenuta d'acconto se versata e la somma portata dal dispositivo del
Tribunale di Terni, emesso nell'ambito del procedimento prefallimentare iscritto al
n.33/2018, pari a complessivi €.1254,84”.
A tale richiesta si opponeva la quale evidenziava che la sola somma Controparte_1
esigibile sulla base del titolo esecutivo fosse pari a €.1.320,72, dalla stessa già versati al creditore procedente. Secondo l'opponente, infatti, il creditore avrebbe errato nel calcolare la somma dovuta in quanto non avrebbe detratto dal credito riconosciuto dall'ordinanza di assegnazione l'importo di €.4.265,86 già corrisposti dal debitore principale a titolo di ritenuta d'acconto e l'importo di €.200,00 a titolo di spese di registrazione dell'ordinanza, anch'esse già pagate dal debitore. Infine, il creditore avrebbe erroneamente richiesto il pagamento dell'IVA, non dovuta secondo i principi fiscali nei casi in cui il cliente sia abilitato a detrarla.
pagina 3 di 17 Il Tribunale di Terni, dopo aver rigettato con ordinanza del 14.9.2019 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, co. 1, secondo periodo c.p.c., con sentenza n.57/2024 accoglieva l'opposizione e condannava il Pt_1
alla restituzione della somma di €.4.535,60 alla la quale aveva nel Controparte_1
frattempo proceduto al versamento della medesima a causa della mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 57/2024 ha proposto appello Parte_1
muovendo numerose censure sia di carattere processuale sia relative al merito della controversia.
In particolare, quanto alle questioni di carattere processuale, secondo l'appellante la sentenza sarebbe errata per non aver riconosciuto l'incompetenza del Tribunale di Terni
a giudicare sulla questione;
per non aver ritenuto inammissibile l'opposizione di CP_1
in quanto priva di interesse concreto e attuale e per non avere l'opponente
[...]
indicato quale sia il pregiudizio processuale che gli viene arrecato;
per non aver riconosciuto la violazione dell'art. 617 c.p.c., per essere la causa stata introdotta con citazione anziché con ricorso.
La sentenza sarebbe poi nulla a causa dell'omessa notifica dell'opposizione al debitore e al creditore;
per violazione del principio del contraddittorio e del Parte_2
diritto di difesa ex art. 24 Cost. a causa del difetto di notifica da parte della cancelleria dei rinvii di udienza e degli scioglimenti di riserva;
nonché per presenza di parti stralciate da altri e diversi provvedimenti giurisdizionali.
Nel merito, invece, l'appellante ha ribadito l'esattezza delle somme precettate,
censurando la sentenza di prime cure per aver escluso la debenza dell'IVA, oltreché della somma da controparte asseritamente versata da a titolo di ritenuta di Parte_2
acconto, dimenticando che in qualità di terzo chiamato, è tenuto al pagamento in CP_1
pagina 4 di 17 forza della condanna disposta dall'ordinanza di assegnazione, la quale appare ormai intangibile per formazione del giudicato.
L'appellante ha censurato la sentenza altresì per aver il giudice di prime cure omesso di considerare l'avvenuto disconoscimento ex artt. 2712 c.c. e 241 c.p.c. della documentazione ex adverso prodotta (mail tra gli Avv.ti Boscia e;
certificazione Pt_1
unica della quietanza di versamento dell'imposta di registro;
asserita Parte_2
prova del pagamento di €.1320,72 da parte della banca).
Il ha censurato la sentenza di primo grado anche per aver errato il giudice nel Pt_1
condannarlo alla restituzione della somma di €.4.535,60 mai effettivamente corrisposta,
avendo la banca prodotto un mero ordine di bonifico, peraltro disconosciuto dall'opposto.
L'appellante ha impugnato infine il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese del giudizio, siccome liquidate in misura abnorme e comunque superiore all'importo costituente la domanda del ricorso, liquidando fasi mai svolte ed applicando i massimi della tariffa con riferimento ad un superiore e quindi erroneo scaglione.
In conformità ai motivi di appello proposti l'appellante ha così concluso: “Voglia la
Corte di Appello adita annullare e così dichiarare nullo e/o annullato ed illegittimo la
sentenza gravata, accogliendo l'appello per i motivi sovraesposti e, per l'effetto,
condannare la convenuta al pagamento delle somme debende oltre spese forfettarie
(15%) IVA e CPA, oltre spese vive documentate, giusta nota spese oltre interessi legali
ed interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.lgs. n.231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del
D.lgs. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di
onorari, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Si chiede
l'acquisizione e la trasmissione telematica e cartacea del fascicolo di primo grado”.
pagina 5 di 17 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.5.2024, si è costituita in giudizio che ha contestato integralmente l'appello, così concludendo: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e/o preliminare –
dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. Prof. avverso Parte_1
la sentenza n.57/2024 emessa dal Tribunale di Terni ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in
quanto non sussiste la ragionevole probabilità che lo stesso sia accolto per tutti i motivi
indicati in narrativa;
nel merito, in via principale a) rigettare l'appello proposto
dall'Avv. Prof. in quanto del tutto infondato per le ragioni indicate in Parte_1
narrativa; in ogni caso, condannare, l'Avv. Prof. a rifondere a Parte_1 [...]
le spese legali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di spese vive, CP_1
compenso professionale, rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge”.
A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 18.6.2025, lette le note depositate dalle parti, la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza per non aver Parte_1
questa riconosciuto la manifesta incompetenza del Tribunale di Terni, non avendo l'opposto a né la propria residenza né il proprio domicilio, i quali si trovano CP_2
rispettivamente a Bari e a Roma. La sentenza non avrebbe inoltre chiarito quale sia stato il criterio di competenza territoriale utilizzato dal giudice di prime cure, avendo l'opponente la propria sede legale in Modena.
L'appellante ha inoltre contestato la pronuncia per aver questa asserito che “le somme
pignorate si trovano tutt'oggi custodite presso una filiale del circondario ternano CP_1
luogo quindi ancor oggi dell'esecuzione”, affermazione in contrasto con la condanna dello stesso alla restituzione delle somme che, dunque, si troverebbero oggi presso il
. Pt_1
pagina 6 di 17 Il motivo è infondato.
La sentenza ha infatti espressamente specificato come il criterio utilizzato per radicare la competenza del Tribunale di Terni sia quello del luogo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 27 c.p.c. espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 615 c.p.c. Il , Pt_1
infatti, oltre a non aver effettuato nell'atto di precetto la dichiarazione di cui all'art. 480,
co. 3, c.p.c., non ha contestato che la somma pignorata e assegnata con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione si trovasse depositata presso una filiale del circondario ternano.
A nulla rileva, inoltre, che le somme versate si trovino oggi presso il creditore, in quanto ai sensi dell'art. 7 c.p.c. la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, essendo ininfluenti i successivi mutamenti dello stesso.
Ne deriva che il primo motivo di appello va respinto.
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Con il secondo ed il decimo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza per non avere il giudice di prime cure dichiarato l'inammissibilità
dell'opposizione in quanto priva di interesse concreto e attuale e in ragione della mancata indicazione del pregiudizio arrecato all'opponente dai denunciati vizi di forma.
Nel dettaglio, secondo il , in qualità di terzo pignorato, si sarebbe dovuta Pt_1 CP_1
limitare a dare puntuale esecuzione all'ordinanza di assegnazione, ormai passata in giudicato in ragione della mancata impugnazione della stessa da parte del debitore esecutato ( . In altri termini, nella prospettazione dell'appellante, Parte_2 [...]
sarebbe stata priva di legittimazione sostanziale all'azione, avendo proposto CP_1
una impugnazione per conto di il ha inoltre lamentato che Parte_2 Pt_1
avrebbe proposto opposizione solo per denunciare vizi formali. CP_1
Le censure sono da respingere. pagina 7 di 17 Invero, considerato che l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi costituisce un titolo esecutivo di formazione giudiziale che può essere portato in esecuzione nei confronti del terzo pignorato, che assume dunque la qualità di debitore esecutato, lo stesso può
“legittimamente avvalersi dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al
creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla
pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto”
(Cass. n.11493 del 2015).
Nel caso di specie si è avvalsa dello strumento di cui all'art. 615, co. Controparte_1
1, c.p.c. proprio per contestare la pretesa azionata con il precetto dal , avanzando Pt_1
questioni interpretative del titolo ed evidenziando altresì pagamenti successivi all'emissione dell'ordinanza.
Ne deriva che l'opposizione doveva (e deve) considerarsi pienamente ammissibile.
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Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza in ragione dell'omessa notifica dell'opposizione al debitore e al creditore. Parte_2
Con riguardo al debitore deve evidenziarsi come esso non sia parte Parte_2
necessaria nel giudizio di opposizione a precetto promosso dal terzo pignorato ex art. 615, co. 1, c.p.c. Invero, quando l'ordinanza di assegnazione, che vale come titolo esecutivo di formazione giudiziale, viene portata in esecuzione, il terzo pignorato assume le vesti di debitore esecutato. Ne consegue che nel giudizio, come quello di specie, volto a valutare l'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del terzo pignorato, nuovo debitore esecutato, sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa all'esito dell'originario procedimento di espropriazione presso terzi, solo quest'ultimo è parte necessaria del procedimento. Ne pagina 8 di 17 consegue che legittimamente l'opponente ha omesso la notifica dell'atto di opposizione a Parte_2
Quanto al creditore, questa Corte osserva come regolare sia da reputare la notifica dell'opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. da parte della Controparte_1
Invero, l'appellante ha lamentato che la notifica in questione non sia stata effettuata a lui personalmente, ma ai di lui procuratori costituiti nel procedimento di espropriazione presso terzi. Deve però considerarsi che nel caso di specie l'appellante, soggetto munito delle qualità necessarie per ricoprire l'ufficio di difensore, stesse in giudizio personalmente. Ne consegue che la notifica al procuratore vale al contempo come notifica alla parte personalmente.
La conoscenza del procedimento è inoltre pienamente dimostrata dal deposito di memoria difensiva in data 16.8.2019 per l'udienza del 27.8.2019, alla quale la parte era presente. Per tale motivo, anche ai sensi dell'art.156, co. 3, c.p.c. non può ravvisarsi alcuna nullità della sentenza per avere la notifica raggiunto il suo scopo.
Per le ragioni esposte il motivo è infondato e deve essere respinto.
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Con il quarto motivo di appello il ha ravvisato una violazione dell'art. 617 c.p.c. Pt_1
per essere stata l'opposizione proposta con atto di citazione e non già con ricorso nel procedimento di espropriazione presso terzi.
La censura non è fondata.
Erra infatti l'appellante nel qualificare l'opposizione proposta dalla in Controparte_1
termini di impugnazione/contestazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito del procedimento di pignoramento.
ha infatti correttamente agito ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. al fine Controparte_1
di far accertare l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione Pt_1
pagina 9 di 17 forzata per €.5.022,30 sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, non ha invece contestato l'esistenza del credito assegnato con l'ordinanza,
né altri vizi attinenti alla medesima.
Quanto all'opposizione a precetto è lo stesso legislatore a prevedere la forma dell'atto di citazione (art.615 I° c. cpc).
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Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in quanto non risulterebbero essergli stati notificati dalla Cancelleria e dal Tribunale i rinvii di udienza e gli scioglimenti di riserva, con la conseguenza di avergli precluso la possibilità di partecipare alle udienze, alcune delle quali in modalità di trattazione scritta. Ha altresì
evidenziato di essere venuto a conoscenza del procedimento soltanto in seguito alla notifica della sentenza effettuata in data 7.2.2024 a cura del procuratore di CP_1
Anche in questo caso la censura non è fondata.
L'andamento del giudizio di prime cure smentisce infatti le affermazioni dell'appellante,
il quale non può di certo aver avuto conoscenza del giudizio solo in seguito alla notifica della sentenza, essendosi costituito, mediante deposito di memoria difensiva, in data
16.8.2019, in vista dell'udienza del 27.8.2019 riservata alla decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
L'appellante è stato dunque sin da subito a conoscenza del giudizio, essendosi nello stesso costituito;
era pertanto suo onere accedere (o richiedere l'accesso) al fascicolo telematico, al fine di prendere visione di tutte le comunicazioni e degli atti del processo inseriti all'interno dello stesso.
Per tali ragioni questa Corte non ravvisa alcuna violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. pagina 10 di 17 Il motivo di appello in questione deve pertanto essere respinto.
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Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per
“copia e incolla” erroneo e per presenza di parti stralciate da altri e diversi provvedimenti giurisdizionali, per omessa, falsa e apparente motivazione. Nel dettaglio l'appellante ha evidenziato come il giudice abbia contra tabulas dato atto di conclusioni depositate dai procuratori delle parti all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2023, celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., quando invece non avrebbe provveduto al deposito di alcuna nota.
Al riguardo deve osservarsi come il giudice di prime cure, pur errando, per mero disguido, a indicare la data del deposito delle note, abbia evidentemente fatto riferimento alle note difensive depositate dal in occasione dell'udienza del 27.8.2019. Pt_1
Invero, pur essendo l'udienza dedicata alla discussione sull'istanza di sospensiva presentata dall'opponente ai sensi dell'art. 615, co. 1, secondo periodo, c.p.c., nella nota depositata in tale occasione il ha formulato conclusioni anche nel merito, Pt_1
presentando cospicue difese contro l'opposizione della banca. Nella motivazione della sentenza il giudice non ha fatto altro che riferirsi a tali difese, motivando in maniera puntuale con riguardo a ciascuna di esse.
Anche tale sesto motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.
*****
Con i motivi di impugnazione contrassegnati dai numeri 7, 8, 9 e 11 l'appellante ha ribadito l'esattezza delle somme precettate (€.5.022,30), censurando la sentenza per avere il giudice di prime cure erroneamente accolto le doglianze di controparte relative alla non debenza dell'IVA, della ritenuta d'acconto già versata dalla e Parte_2
dell'importo relativo al pagamento dell'imposta di registrazione dell'ordinanza di pagina 11 di 17 assegnazione. Nel dettaglio il ha evidenziato sia che in qualità di terzo Pt_1 CP_1
pignorato, non può operare sottrazioni o riduzioni rispetto a quanto ordinato nella ordinanza di assegnazione;
sia l'intangibilità dell'ordinanza che non può dunque essere rimessa in discussione;
sia l'operato disconoscimento degli allegati prodotti dalla banca e attestanti il versamento della ritenuta d'acconto e dell'imposta di registro.
Le censure non sono fondate.
Quanto all'intangibilità dell'ordinanza, questa Corte torna a ribadire come l'opponente,
per tramite della citazione in giudizio ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. non abbia proceduto a contestare il contenuto della stessa, ma soltanto il diritto del Lorusso di procedere a esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base della medesima per un determinato importo.
Quanto all'importo, deve rammentarsi come l'ordinanza del Tribunale di Terni, ai soli fini dell'assegnazione, abbia determinato il complessivo credito dell'istante in
€.26.912,00 oltre interessi e spese di registrazione, a cui aggiungere le spese della procedura liquidate in €.2.115,00 (oltre €.196,56 per spese, imposta di registro, rimborso forfettario, IVA e CAP). All'importo così determinato, sempre sulla scorta di quanto disposto dall'ordinanza, andava detratta la somma corrisposta dal debitore pari a
€.22.796,74 netti, la somma corrispondente alla ritenuta d'acconto se versata e la somma portata dal dispositivo del Tribunale di Terni, emesso nell'ambito del procedimento prefallimentare n.33/2018, pari a €.1.254,84.
Sulla base di tale ordinanza, procedeva al versamento di €.1.320,72, gli CP_1
unici ritenuti esigibili alla luce della compensazione ordinata dal giudice.
A tale importo, secondo il Lorusso, devono essere aggiunti €.556,50 a titolo di IVA al
22% su imponibile (sulle spese di lite), oltre ad €.4.265,86, non potendosi operare riduzioni rispetto a quanto disposto dall'ordinanza e disconoscendosi la certificazione pagina 12 di 17 unica 2019 della prodotta da controparte e €.200,00 a titolo di spese di Parte_2
registrazione dell'ordinanza, in virtù del disconoscimento della quietanza modello F24,
anch'essa prodotta da per un totale di €.5.022,30. CP_1
In accoglimento dell'opposizione al precetto presentata dalla banca ex art. 615, co. 1,
c.p.c., il giudice di prime cure ha tuttavia riconosciuto come non dovuta la somma di
€.5.022,05.
In particolare, quanto all'IVA, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio generale per cui, nei casi di condanna alle spese del giudizio ex art. 91 c.p.c.,
l'IVA è dovuta solo se la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione tale imposta, rappresentando in tal caso un effettivo costo del processo (ex multis Cass.
n.22279 del 2018). In altri termini “la parte soccombente in giudizio è tenuta a
rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta a titolo di rimborso
delle spese legali solo allorché l'avente diritto non sia titolare di partita IVA e, quindi, in
grado di detrarre l'imposta” (Cass. n. 19307 del 2012). Nel caso di specie, però, la parte vittoriosa – il – è un avvocato (che tra l'altro si difende in proprio) dunque Pt_1
soggetto certamente abilitato a detrarre l'IVA.
Il giudice ha altresì correttamente escluso la debenza della somma di €.4.265,86, già
versati a titolo di ritenuta d'acconto dalla Del resto, deve osservarsi Parte_2
come era stata la stessa ordinanza di assegnazione a disporre la compensazione con le somme corrisposte a titolo di ritenuta di acconto, se versate. In questo senso, dunque,
erra l'appellante quando afferma che in tal modo avrebbe operato riduzioni in CP_1
contrasto con quanto disposto dall'ordinanza di assegnazione.
Non possono essere accolte nemmeno le doglianze relative alla mancata considerazione da parte del giudice del disconoscimento operato ai sensi degli artt. 2712 c.c. e 214 c.p.c.
pagina 13 di 17 in riferimento alla copia della certificazione unica 2019 della prodotta Parte_2
dalla controparte e dalla quale risulta il versamento della suddetta ritenuta d'acconto.
Sul punto, questa Corte deve osservare come la parte non possa disconoscere una scrittura che non abbia essa stessa sottoscritto. Quanto, poi, al disconoscimento delle riproduzioni ai sensi dell'art. 2712 c.c., si deve evidenziare come lo stesso sia assolutamente generico, e quindi inammissibile, non avendo la parte fornito alcuna motivazione del perché la certificazione allegata non sarebbe conforme ai fatti. Inoltre,
la prova del pagamento della ritenuta risulta altresì dalla schermata della quietanza dell'Agenzia delle Entrate del modello F24 di versamento della ritenuta, prodotta tempestivamente da con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e mai Controparte_1
contestata dal . Pt_1
Quanto, infine, alla somma di €.200,00 a titolo di imposta di registrazione dell'ordinanza, correttamente ha rilevato il giudice che la stessa risulti pagata come si evince, oltre che dalla documentazione prodotta dalla banca e disconosciuta dall'appellante, dallo stesso atto di precetto, in calce al quale il cancelliere – le cui dichiarazioni sono dotate di fede privilegiata – ha attestato il pagamento dell'imposta di registro per €.200,00, presupposto della registrazione dell'atto avvenuta in data
12.12.2018 al n.3507.
Da ultimo deve rilevarsi come con l'atto di appello il abbia provveduto a Pt_1
disconoscere altresì la prova di pagamento della somma di €.1.320,72 (copia dell'assegno con ricevuta di spedizione all'Avv. ), quando però il pagamento di Pt_1
tale somma è sempre stato pacifico tra le parti, come dimostrato dal fatto che la stessa sia stata detratta dal credito dovuto nel contesto dello stesso atto di precetto.
Per tutte le ragioni esposte anche tali doglianze devono essere respinte, reputandosi dovuta in base all'ordinanza solo la somma di €.1.320,72 già versata dalla banca. pagina 14 di 17 *****
Con il dodicesimo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza per avere il giudice errato nel condannare l'opposto alla restituzione della somma di
€.4.535,60 “mai effettivamente corrisposte per il titolo per cui è causa trattandosi di
mero ordine di bonifico”. Il ha inoltre proceduto a disconoscere ex artt. 2712 e Pt_1
2719 c.c. la contabile del bonifico prodotta da controparte in occasione della memoria ex
art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Al riguardo deve osservarsi che stante la mancata sospensione dell'efficacia CP_1
esecutiva del titolo da parte del Tribunale, con la memoria depositata in data 28.11.2019
ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. abbia dato atto di aver provveduto a versare all'Avv.
le somme precettate (un netto di €.4.535,60 detratta la ritenuta di acconto pari Pt_1
ad €.486,45 che la stessa era tenuta a versare all'erario) allegando, oltre alla contabile del bonifico, la fattura emessa dallo stesso con indicazione, tra l'altro, Pt_1
dell'IBAN del conto corrente a favore del quale eseguire il pagamento.
Questa Corte ritiene, dunque, che correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuto provato l'avvenuto pagamento da parte della banca opponente e, quindi, condannato il alla restituzione della somma versata, ma non dovuta. Deve infatti considerarsi Pt_1
come la banca non abbia prodotto mera copia di ordine del bonifico, ma la contabile del pagamento che attesta l'avvenuta esecuzione del bonifico. Anche a non voler considerare tale documento, disconosciuto senza ragioni specifiche dal , non può Pt_1
ignorarsi come questi abbia emesso una fattura per tale importo indicando altresì l'IBAN
presso il quale eseguire il bonifico.
Anche con riferimento a questo motivo di impugnazione la sentenza deve pertanto essere confermata e la censura respinta.
***** pagina 15 di 17 Il tredicesimo e ultimo motivo di impugnazione concerne la condanna dell'opposto alla refusione delle spese di lite, liquidate in €1.276,00 per compenso, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CAP. In particolare, l'appellante sostiene che le stesse siano state liquidate in misura abnorme e comunque superiore all'importo costituente la domanda del ricorso, liquidando il giudice fasi – come quella istruttoria – mai svolte e applicando i massimi della tariffa con riferimento ad un superiore e quindi erroneo scaglione.
Sul punto deve osservarsi che il giudice di prime cure, ai fini della liquidazione delle spese a titolo di compenso, dopo aver individuato il valore della controversia in base al credito precettato, ha correttamente applicato i valori medi indicati dalle tabelle di cui al
D.M.55/2014 per i giudizi di cognizione di fronte al Tribunale per la fascia di valore da
€.1.100,01 a €.5.200,00 con riferimento alle singole fasi (€.425,00 per fase di studio;
€.425,00 per fase introduttiva;
€.851,00 per fase istruttoria o di trattazione;
€.851,00 per fase decisionale). Dalla somma così ottenuta (€.2.551,00) ha poi operato una riduzione del 50% attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, così liquidando
€.1.276,00.
Non possono quindi essere accolte le doglianze dell'appellante, il quale sostiene in maniera del tutto infondata che siano stati applicati i parametri massimi, quando, come osservato, sono stati applicati i parametri medi, addirittura ulteriormente ridotti della metà. Quanto, poi, all'avvenuta liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione deve osservarsi come, secondo costante giurisprudenza di legittimità “la fase di trattazione si
ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia
un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in
quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione
processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione” (Cass. n.8870 del
2022) pagina 16 di 17 Anche quest'ultima censura deve pertanto essere respinta.
*****
Dalle esposte considerazioni deriva che l'appello deve integralmente respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di così decide: Controparte_1
- Rigetta integralmente l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dall'appellante che liquida in €.2.915,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
- Condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ai Parte_1
sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 12 Novembre 2025
Il Presidente Relatore
dott. Simone Salcerini
minuta di sentenza redatta dal M.O.T. dott.ssa Martina Sforna
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 99/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...](C.F. Parte_1
), avvocato che si difende personalmente ex art. 86 c.p.c., con C.F._1
domicilio dichiarato presso il suo studio in Roma, Largo Messico n.7;
-Appellante=
nei confronti di
(C.F. ; P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede in Modena, via San Carlo n.8/20, rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe Appolloni, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via
Conca d'Oro n.285.
- Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. pagina 1 di 17 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come da note di precisazione delle conclusioni del 14.4.2025;
Per parte appellata come da note di precisazione delle conclusioni del 18.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione proposto ex art. 615, co. 1, c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Terni , opponendosi all'atto di precetto da questi intimatole, Parte_1
affinché venisse accertata e dichiarata l'inesistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata. Richiedeva altresì la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1, c.p.c., oltre al pagamento delle spese del giudizio;
in via preliminare richiedeva la concessione, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, della sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Il Lorusso aveva infatti notificato in data 17.9.2019 alla un atto di Controparte_1
precetto con cui le intimava il pagamento della somma pari a €.5.022,30, in forza dell'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Terni nel procedimento R.G. n. 339/2018 di espropriazione presso terzi instaurato dal Pt_1
contro la (terzo pignorato) per un debito della relativo Controparte_1 Parte_2
all'attività professionale prestata dal legale.
Nell'atto di precetto il evidenziava come avesse proceduto al Pt_1 CP_1
versamento dell'importo dovuto in forza dell'ordinanza di assegnazione in maniera soltanto parziale (€.1.320,72), restando dovuti €.5.022,05. Tale importo risultava dalla somma del credito accertato (€.26.912,00) con i compensi professionali (€.2.115,00) le spese generali al 15% (€.317,25), la cassa avvocati al 4% (€.97,29), l'IVA al 22% su imponibile (€.556,50), le spese esenti ex art. 15 DPR n.633/1972 (€.196,56) e le spese di pagina 2 di 17 registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Terni (€.200,00), per un totale di
€.30.394,35, a cui sottrarre €.24.051,0 (somma già corrisposta dal debitore e somma portata dal dispositivo del Tribunale di Terni emesso nell'ambito del procedimento prefallimentare n.33/2018) ed €.1.320,72 già versati dalla banca.
In particolare, l'ordinanza richiamata aveva determinato, ai soli fini dell'assegnazione,
“a) il complessivo credito dell'istante in €.26.912,06, come da atto di precetto, oltre
interessi dal dovuto al saldo e le spese di registrazione della sentenza;
b) le spese della
presente procedura che liquida in €.2.115,00 per compensi professionali, €.196,56 per
spese, oltre l'imposta di registro e le spese di notifica successive ed oltre al rimborso
forfetario spese generali soggette all'IVA e al CAP sugli imponibili come per legge”.
Secondo quanto disposto dalla stessa ordinanza, alla somma così determinata doveva essere detratta “la somma corrisposta dal debitore pari a €.22.796,74 netti, la somma
corrispondente alla ritenuta d'acconto se versata e la somma portata dal dispositivo del
Tribunale di Terni, emesso nell'ambito del procedimento prefallimentare iscritto al
n.33/2018, pari a complessivi €.1254,84”.
A tale richiesta si opponeva la quale evidenziava che la sola somma Controparte_1
esigibile sulla base del titolo esecutivo fosse pari a €.1.320,72, dalla stessa già versati al creditore procedente. Secondo l'opponente, infatti, il creditore avrebbe errato nel calcolare la somma dovuta in quanto non avrebbe detratto dal credito riconosciuto dall'ordinanza di assegnazione l'importo di €.4.265,86 già corrisposti dal debitore principale a titolo di ritenuta d'acconto e l'importo di €.200,00 a titolo di spese di registrazione dell'ordinanza, anch'esse già pagate dal debitore. Infine, il creditore avrebbe erroneamente richiesto il pagamento dell'IVA, non dovuta secondo i principi fiscali nei casi in cui il cliente sia abilitato a detrarla.
pagina 3 di 17 Il Tribunale di Terni, dopo aver rigettato con ordinanza del 14.9.2019 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, co. 1, secondo periodo c.p.c., con sentenza n.57/2024 accoglieva l'opposizione e condannava il Pt_1
alla restituzione della somma di €.4.535,60 alla la quale aveva nel Controparte_1
frattempo proceduto al versamento della medesima a causa della mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 57/2024 ha proposto appello Parte_1
muovendo numerose censure sia di carattere processuale sia relative al merito della controversia.
In particolare, quanto alle questioni di carattere processuale, secondo l'appellante la sentenza sarebbe errata per non aver riconosciuto l'incompetenza del Tribunale di Terni
a giudicare sulla questione;
per non aver ritenuto inammissibile l'opposizione di CP_1
in quanto priva di interesse concreto e attuale e per non avere l'opponente
[...]
indicato quale sia il pregiudizio processuale che gli viene arrecato;
per non aver riconosciuto la violazione dell'art. 617 c.p.c., per essere la causa stata introdotta con citazione anziché con ricorso.
La sentenza sarebbe poi nulla a causa dell'omessa notifica dell'opposizione al debitore e al creditore;
per violazione del principio del contraddittorio e del Parte_2
diritto di difesa ex art. 24 Cost. a causa del difetto di notifica da parte della cancelleria dei rinvii di udienza e degli scioglimenti di riserva;
nonché per presenza di parti stralciate da altri e diversi provvedimenti giurisdizionali.
Nel merito, invece, l'appellante ha ribadito l'esattezza delle somme precettate,
censurando la sentenza di prime cure per aver escluso la debenza dell'IVA, oltreché della somma da controparte asseritamente versata da a titolo di ritenuta di Parte_2
acconto, dimenticando che in qualità di terzo chiamato, è tenuto al pagamento in CP_1
pagina 4 di 17 forza della condanna disposta dall'ordinanza di assegnazione, la quale appare ormai intangibile per formazione del giudicato.
L'appellante ha censurato la sentenza altresì per aver il giudice di prime cure omesso di considerare l'avvenuto disconoscimento ex artt. 2712 c.c. e 241 c.p.c. della documentazione ex adverso prodotta (mail tra gli Avv.ti Boscia e;
certificazione Pt_1
unica della quietanza di versamento dell'imposta di registro;
asserita Parte_2
prova del pagamento di €.1320,72 da parte della banca).
Il ha censurato la sentenza di primo grado anche per aver errato il giudice nel Pt_1
condannarlo alla restituzione della somma di €.4.535,60 mai effettivamente corrisposta,
avendo la banca prodotto un mero ordine di bonifico, peraltro disconosciuto dall'opposto.
L'appellante ha impugnato infine il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese del giudizio, siccome liquidate in misura abnorme e comunque superiore all'importo costituente la domanda del ricorso, liquidando fasi mai svolte ed applicando i massimi della tariffa con riferimento ad un superiore e quindi erroneo scaglione.
In conformità ai motivi di appello proposti l'appellante ha così concluso: “Voglia la
Corte di Appello adita annullare e così dichiarare nullo e/o annullato ed illegittimo la
sentenza gravata, accogliendo l'appello per i motivi sovraesposti e, per l'effetto,
condannare la convenuta al pagamento delle somme debende oltre spese forfettarie
(15%) IVA e CPA, oltre spese vive documentate, giusta nota spese oltre interessi legali
ed interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.lgs. n.231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del
D.lgs. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di
onorari, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Si chiede
l'acquisizione e la trasmissione telematica e cartacea del fascicolo di primo grado”.
pagina 5 di 17 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.5.2024, si è costituita in giudizio che ha contestato integralmente l'appello, così concludendo: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e/o preliminare –
dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. Prof. avverso Parte_1
la sentenza n.57/2024 emessa dal Tribunale di Terni ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in
quanto non sussiste la ragionevole probabilità che lo stesso sia accolto per tutti i motivi
indicati in narrativa;
nel merito, in via principale a) rigettare l'appello proposto
dall'Avv. Prof. in quanto del tutto infondato per le ragioni indicate in Parte_1
narrativa; in ogni caso, condannare, l'Avv. Prof. a rifondere a Parte_1 [...]
le spese legali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di spese vive, CP_1
compenso professionale, rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge”.
A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 18.6.2025, lette le note depositate dalle parti, la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza per non aver Parte_1
questa riconosciuto la manifesta incompetenza del Tribunale di Terni, non avendo l'opposto a né la propria residenza né il proprio domicilio, i quali si trovano CP_2
rispettivamente a Bari e a Roma. La sentenza non avrebbe inoltre chiarito quale sia stato il criterio di competenza territoriale utilizzato dal giudice di prime cure, avendo l'opponente la propria sede legale in Modena.
L'appellante ha inoltre contestato la pronuncia per aver questa asserito che “le somme
pignorate si trovano tutt'oggi custodite presso una filiale del circondario ternano CP_1
luogo quindi ancor oggi dell'esecuzione”, affermazione in contrasto con la condanna dello stesso alla restituzione delle somme che, dunque, si troverebbero oggi presso il
. Pt_1
pagina 6 di 17 Il motivo è infondato.
La sentenza ha infatti espressamente specificato come il criterio utilizzato per radicare la competenza del Tribunale di Terni sia quello del luogo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 27 c.p.c. espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 615 c.p.c. Il , Pt_1
infatti, oltre a non aver effettuato nell'atto di precetto la dichiarazione di cui all'art. 480,
co. 3, c.p.c., non ha contestato che la somma pignorata e assegnata con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione si trovasse depositata presso una filiale del circondario ternano.
A nulla rileva, inoltre, che le somme versate si trovino oggi presso il creditore, in quanto ai sensi dell'art. 7 c.p.c. la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, essendo ininfluenti i successivi mutamenti dello stesso.
Ne deriva che il primo motivo di appello va respinto.
*****
Con il secondo ed il decimo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza per non avere il giudice di prime cure dichiarato l'inammissibilità
dell'opposizione in quanto priva di interesse concreto e attuale e in ragione della mancata indicazione del pregiudizio arrecato all'opponente dai denunciati vizi di forma.
Nel dettaglio, secondo il , in qualità di terzo pignorato, si sarebbe dovuta Pt_1 CP_1
limitare a dare puntuale esecuzione all'ordinanza di assegnazione, ormai passata in giudicato in ragione della mancata impugnazione della stessa da parte del debitore esecutato ( . In altri termini, nella prospettazione dell'appellante, Parte_2 [...]
sarebbe stata priva di legittimazione sostanziale all'azione, avendo proposto CP_1
una impugnazione per conto di il ha inoltre lamentato che Parte_2 Pt_1
avrebbe proposto opposizione solo per denunciare vizi formali. CP_1
Le censure sono da respingere. pagina 7 di 17 Invero, considerato che l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi costituisce un titolo esecutivo di formazione giudiziale che può essere portato in esecuzione nei confronti del terzo pignorato, che assume dunque la qualità di debitore esecutato, lo stesso può
“legittimamente avvalersi dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al
creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla
pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto”
(Cass. n.11493 del 2015).
Nel caso di specie si è avvalsa dello strumento di cui all'art. 615, co. Controparte_1
1, c.p.c. proprio per contestare la pretesa azionata con il precetto dal , avanzando Pt_1
questioni interpretative del titolo ed evidenziando altresì pagamenti successivi all'emissione dell'ordinanza.
Ne deriva che l'opposizione doveva (e deve) considerarsi pienamente ammissibile.
*****
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza in ragione dell'omessa notifica dell'opposizione al debitore e al creditore. Parte_2
Con riguardo al debitore deve evidenziarsi come esso non sia parte Parte_2
necessaria nel giudizio di opposizione a precetto promosso dal terzo pignorato ex art. 615, co. 1, c.p.c. Invero, quando l'ordinanza di assegnazione, che vale come titolo esecutivo di formazione giudiziale, viene portata in esecuzione, il terzo pignorato assume le vesti di debitore esecutato. Ne consegue che nel giudizio, come quello di specie, volto a valutare l'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del terzo pignorato, nuovo debitore esecutato, sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa all'esito dell'originario procedimento di espropriazione presso terzi, solo quest'ultimo è parte necessaria del procedimento. Ne pagina 8 di 17 consegue che legittimamente l'opponente ha omesso la notifica dell'atto di opposizione a Parte_2
Quanto al creditore, questa Corte osserva come regolare sia da reputare la notifica dell'opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. da parte della Controparte_1
Invero, l'appellante ha lamentato che la notifica in questione non sia stata effettuata a lui personalmente, ma ai di lui procuratori costituiti nel procedimento di espropriazione presso terzi. Deve però considerarsi che nel caso di specie l'appellante, soggetto munito delle qualità necessarie per ricoprire l'ufficio di difensore, stesse in giudizio personalmente. Ne consegue che la notifica al procuratore vale al contempo come notifica alla parte personalmente.
La conoscenza del procedimento è inoltre pienamente dimostrata dal deposito di memoria difensiva in data 16.8.2019 per l'udienza del 27.8.2019, alla quale la parte era presente. Per tale motivo, anche ai sensi dell'art.156, co. 3, c.p.c. non può ravvisarsi alcuna nullità della sentenza per avere la notifica raggiunto il suo scopo.
Per le ragioni esposte il motivo è infondato e deve essere respinto.
*****
Con il quarto motivo di appello il ha ravvisato una violazione dell'art. 617 c.p.c. Pt_1
per essere stata l'opposizione proposta con atto di citazione e non già con ricorso nel procedimento di espropriazione presso terzi.
La censura non è fondata.
Erra infatti l'appellante nel qualificare l'opposizione proposta dalla in Controparte_1
termini di impugnazione/contestazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito del procedimento di pignoramento.
ha infatti correttamente agito ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. al fine Controparte_1
di far accertare l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione Pt_1
pagina 9 di 17 forzata per €.5.022,30 sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, non ha invece contestato l'esistenza del credito assegnato con l'ordinanza,
né altri vizi attinenti alla medesima.
Quanto all'opposizione a precetto è lo stesso legislatore a prevedere la forma dell'atto di citazione (art.615 I° c. cpc).
*****
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in quanto non risulterebbero essergli stati notificati dalla Cancelleria e dal Tribunale i rinvii di udienza e gli scioglimenti di riserva, con la conseguenza di avergli precluso la possibilità di partecipare alle udienze, alcune delle quali in modalità di trattazione scritta. Ha altresì
evidenziato di essere venuto a conoscenza del procedimento soltanto in seguito alla notifica della sentenza effettuata in data 7.2.2024 a cura del procuratore di CP_1
Anche in questo caso la censura non è fondata.
L'andamento del giudizio di prime cure smentisce infatti le affermazioni dell'appellante,
il quale non può di certo aver avuto conoscenza del giudizio solo in seguito alla notifica della sentenza, essendosi costituito, mediante deposito di memoria difensiva, in data
16.8.2019, in vista dell'udienza del 27.8.2019 riservata alla decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
L'appellante è stato dunque sin da subito a conoscenza del giudizio, essendosi nello stesso costituito;
era pertanto suo onere accedere (o richiedere l'accesso) al fascicolo telematico, al fine di prendere visione di tutte le comunicazioni e degli atti del processo inseriti all'interno dello stesso.
Per tali ragioni questa Corte non ravvisa alcuna violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. pagina 10 di 17 Il motivo di appello in questione deve pertanto essere respinto.
*****
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per
“copia e incolla” erroneo e per presenza di parti stralciate da altri e diversi provvedimenti giurisdizionali, per omessa, falsa e apparente motivazione. Nel dettaglio l'appellante ha evidenziato come il giudice abbia contra tabulas dato atto di conclusioni depositate dai procuratori delle parti all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2023, celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., quando invece non avrebbe provveduto al deposito di alcuna nota.
Al riguardo deve osservarsi come il giudice di prime cure, pur errando, per mero disguido, a indicare la data del deposito delle note, abbia evidentemente fatto riferimento alle note difensive depositate dal in occasione dell'udienza del 27.8.2019. Pt_1
Invero, pur essendo l'udienza dedicata alla discussione sull'istanza di sospensiva presentata dall'opponente ai sensi dell'art. 615, co. 1, secondo periodo, c.p.c., nella nota depositata in tale occasione il ha formulato conclusioni anche nel merito, Pt_1
presentando cospicue difese contro l'opposizione della banca. Nella motivazione della sentenza il giudice non ha fatto altro che riferirsi a tali difese, motivando in maniera puntuale con riguardo a ciascuna di esse.
Anche tale sesto motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.
*****
Con i motivi di impugnazione contrassegnati dai numeri 7, 8, 9 e 11 l'appellante ha ribadito l'esattezza delle somme precettate (€.5.022,30), censurando la sentenza per avere il giudice di prime cure erroneamente accolto le doglianze di controparte relative alla non debenza dell'IVA, della ritenuta d'acconto già versata dalla e Parte_2
dell'importo relativo al pagamento dell'imposta di registrazione dell'ordinanza di pagina 11 di 17 assegnazione. Nel dettaglio il ha evidenziato sia che in qualità di terzo Pt_1 CP_1
pignorato, non può operare sottrazioni o riduzioni rispetto a quanto ordinato nella ordinanza di assegnazione;
sia l'intangibilità dell'ordinanza che non può dunque essere rimessa in discussione;
sia l'operato disconoscimento degli allegati prodotti dalla banca e attestanti il versamento della ritenuta d'acconto e dell'imposta di registro.
Le censure non sono fondate.
Quanto all'intangibilità dell'ordinanza, questa Corte torna a ribadire come l'opponente,
per tramite della citazione in giudizio ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. non abbia proceduto a contestare il contenuto della stessa, ma soltanto il diritto del Lorusso di procedere a esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base della medesima per un determinato importo.
Quanto all'importo, deve rammentarsi come l'ordinanza del Tribunale di Terni, ai soli fini dell'assegnazione, abbia determinato il complessivo credito dell'istante in
€.26.912,00 oltre interessi e spese di registrazione, a cui aggiungere le spese della procedura liquidate in €.2.115,00 (oltre €.196,56 per spese, imposta di registro, rimborso forfettario, IVA e CAP). All'importo così determinato, sempre sulla scorta di quanto disposto dall'ordinanza, andava detratta la somma corrisposta dal debitore pari a
€.22.796,74 netti, la somma corrispondente alla ritenuta d'acconto se versata e la somma portata dal dispositivo del Tribunale di Terni, emesso nell'ambito del procedimento prefallimentare n.33/2018, pari a €.1.254,84.
Sulla base di tale ordinanza, procedeva al versamento di €.1.320,72, gli CP_1
unici ritenuti esigibili alla luce della compensazione ordinata dal giudice.
A tale importo, secondo il Lorusso, devono essere aggiunti €.556,50 a titolo di IVA al
22% su imponibile (sulle spese di lite), oltre ad €.4.265,86, non potendosi operare riduzioni rispetto a quanto disposto dall'ordinanza e disconoscendosi la certificazione pagina 12 di 17 unica 2019 della prodotta da controparte e €.200,00 a titolo di spese di Parte_2
registrazione dell'ordinanza, in virtù del disconoscimento della quietanza modello F24,
anch'essa prodotta da per un totale di €.5.022,30. CP_1
In accoglimento dell'opposizione al precetto presentata dalla banca ex art. 615, co. 1,
c.p.c., il giudice di prime cure ha tuttavia riconosciuto come non dovuta la somma di
€.5.022,05.
In particolare, quanto all'IVA, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio generale per cui, nei casi di condanna alle spese del giudizio ex art. 91 c.p.c.,
l'IVA è dovuta solo se la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione tale imposta, rappresentando in tal caso un effettivo costo del processo (ex multis Cass.
n.22279 del 2018). In altri termini “la parte soccombente in giudizio è tenuta a
rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta a titolo di rimborso
delle spese legali solo allorché l'avente diritto non sia titolare di partita IVA e, quindi, in
grado di detrarre l'imposta” (Cass. n. 19307 del 2012). Nel caso di specie, però, la parte vittoriosa – il – è un avvocato (che tra l'altro si difende in proprio) dunque Pt_1
soggetto certamente abilitato a detrarre l'IVA.
Il giudice ha altresì correttamente escluso la debenza della somma di €.4.265,86, già
versati a titolo di ritenuta d'acconto dalla Del resto, deve osservarsi Parte_2
come era stata la stessa ordinanza di assegnazione a disporre la compensazione con le somme corrisposte a titolo di ritenuta di acconto, se versate. In questo senso, dunque,
erra l'appellante quando afferma che in tal modo avrebbe operato riduzioni in CP_1
contrasto con quanto disposto dall'ordinanza di assegnazione.
Non possono essere accolte nemmeno le doglianze relative alla mancata considerazione da parte del giudice del disconoscimento operato ai sensi degli artt. 2712 c.c. e 214 c.p.c.
pagina 13 di 17 in riferimento alla copia della certificazione unica 2019 della prodotta Parte_2
dalla controparte e dalla quale risulta il versamento della suddetta ritenuta d'acconto.
Sul punto, questa Corte deve osservare come la parte non possa disconoscere una scrittura che non abbia essa stessa sottoscritto. Quanto, poi, al disconoscimento delle riproduzioni ai sensi dell'art. 2712 c.c., si deve evidenziare come lo stesso sia assolutamente generico, e quindi inammissibile, non avendo la parte fornito alcuna motivazione del perché la certificazione allegata non sarebbe conforme ai fatti. Inoltre,
la prova del pagamento della ritenuta risulta altresì dalla schermata della quietanza dell'Agenzia delle Entrate del modello F24 di versamento della ritenuta, prodotta tempestivamente da con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e mai Controparte_1
contestata dal . Pt_1
Quanto, infine, alla somma di €.200,00 a titolo di imposta di registrazione dell'ordinanza, correttamente ha rilevato il giudice che la stessa risulti pagata come si evince, oltre che dalla documentazione prodotta dalla banca e disconosciuta dall'appellante, dallo stesso atto di precetto, in calce al quale il cancelliere – le cui dichiarazioni sono dotate di fede privilegiata – ha attestato il pagamento dell'imposta di registro per €.200,00, presupposto della registrazione dell'atto avvenuta in data
12.12.2018 al n.3507.
Da ultimo deve rilevarsi come con l'atto di appello il abbia provveduto a Pt_1
disconoscere altresì la prova di pagamento della somma di €.1.320,72 (copia dell'assegno con ricevuta di spedizione all'Avv. ), quando però il pagamento di Pt_1
tale somma è sempre stato pacifico tra le parti, come dimostrato dal fatto che la stessa sia stata detratta dal credito dovuto nel contesto dello stesso atto di precetto.
Per tutte le ragioni esposte anche tali doglianze devono essere respinte, reputandosi dovuta in base all'ordinanza solo la somma di €.1.320,72 già versata dalla banca. pagina 14 di 17 *****
Con il dodicesimo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza per avere il giudice errato nel condannare l'opposto alla restituzione della somma di
€.4.535,60 “mai effettivamente corrisposte per il titolo per cui è causa trattandosi di
mero ordine di bonifico”. Il ha inoltre proceduto a disconoscere ex artt. 2712 e Pt_1
2719 c.c. la contabile del bonifico prodotta da controparte in occasione della memoria ex
art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Al riguardo deve osservarsi che stante la mancata sospensione dell'efficacia CP_1
esecutiva del titolo da parte del Tribunale, con la memoria depositata in data 28.11.2019
ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. abbia dato atto di aver provveduto a versare all'Avv.
le somme precettate (un netto di €.4.535,60 detratta la ritenuta di acconto pari Pt_1
ad €.486,45 che la stessa era tenuta a versare all'erario) allegando, oltre alla contabile del bonifico, la fattura emessa dallo stesso con indicazione, tra l'altro, Pt_1
dell'IBAN del conto corrente a favore del quale eseguire il pagamento.
Questa Corte ritiene, dunque, che correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuto provato l'avvenuto pagamento da parte della banca opponente e, quindi, condannato il alla restituzione della somma versata, ma non dovuta. Deve infatti considerarsi Pt_1
come la banca non abbia prodotto mera copia di ordine del bonifico, ma la contabile del pagamento che attesta l'avvenuta esecuzione del bonifico. Anche a non voler considerare tale documento, disconosciuto senza ragioni specifiche dal , non può Pt_1
ignorarsi come questi abbia emesso una fattura per tale importo indicando altresì l'IBAN
presso il quale eseguire il bonifico.
Anche con riferimento a questo motivo di impugnazione la sentenza deve pertanto essere confermata e la censura respinta.
***** pagina 15 di 17 Il tredicesimo e ultimo motivo di impugnazione concerne la condanna dell'opposto alla refusione delle spese di lite, liquidate in €1.276,00 per compenso, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CAP. In particolare, l'appellante sostiene che le stesse siano state liquidate in misura abnorme e comunque superiore all'importo costituente la domanda del ricorso, liquidando il giudice fasi – come quella istruttoria – mai svolte e applicando i massimi della tariffa con riferimento ad un superiore e quindi erroneo scaglione.
Sul punto deve osservarsi che il giudice di prime cure, ai fini della liquidazione delle spese a titolo di compenso, dopo aver individuato il valore della controversia in base al credito precettato, ha correttamente applicato i valori medi indicati dalle tabelle di cui al
D.M.55/2014 per i giudizi di cognizione di fronte al Tribunale per la fascia di valore da
€.1.100,01 a €.5.200,00 con riferimento alle singole fasi (€.425,00 per fase di studio;
€.425,00 per fase introduttiva;
€.851,00 per fase istruttoria o di trattazione;
€.851,00 per fase decisionale). Dalla somma così ottenuta (€.2.551,00) ha poi operato una riduzione del 50% attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, così liquidando
€.1.276,00.
Non possono quindi essere accolte le doglianze dell'appellante, il quale sostiene in maniera del tutto infondata che siano stati applicati i parametri massimi, quando, come osservato, sono stati applicati i parametri medi, addirittura ulteriormente ridotti della metà. Quanto, poi, all'avvenuta liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione deve osservarsi come, secondo costante giurisprudenza di legittimità “la fase di trattazione si
ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia
un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in
quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione
processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione” (Cass. n.8870 del
2022) pagina 16 di 17 Anche quest'ultima censura deve pertanto essere respinta.
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Dalle esposte considerazioni deriva che l'appello deve integralmente respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di così decide: Controparte_1
- Rigetta integralmente l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dall'appellante che liquida in €.2.915,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
- Condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ai Parte_1
sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 12 Novembre 2025
Il Presidente Relatore
dott. Simone Salcerini
minuta di sentenza redatta dal M.O.T. dott.ssa Martina Sforna
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