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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 29/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14342/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LO VOI FERNANDO e Avv. FAILLA GIUSEPPINA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI –002668354, relativa ad atto di accertamento prot. n. 5500.03/05/2023.0347466 del 3/05/2023; CP_1
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 886,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, ed oltre spese vive documentate, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 7/10/2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. OI –002668354, emessa dall' per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge CP_1
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm.ii.
(omesso versamento delle ritenute previdenziale e assistenziali), notificatagli a mezzo servizio postale in data
23/09/2024 e relativa ad atto di accertamento prot. n. 5500.03/05/2023.0347466 del 3/05/2023 (anno CP_1
di riferimento 2021).
A fondamento della domanda, l'opponente ha rappresentato e dedotto l'assoluta infondatezza della pretesa impositiva azionata, avendo egli versato “… nel termine assegnato (il 19/07/2023 tramite modello F35 -
esattamente come disposto-, quietanzato presso lo sportello delle di Via Mondello n. 101), CP_2
l'importo di € 330,02 (comprensivo degli interessi di mora maturati tra la data di accertamento e quella di
versamento) richiesto con gli atti di accertamento cui si fa riferimento nell'ordinanza ingiunzione impugnata
…”.
Pertanto, stante l'intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria per adempimento, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito – disposta preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di cui si discute – di volere dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di opposizione con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l' sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Il ricorrente, in sede di note scritte per l'udienza di comparizione delle parti, ha insistito nelle deduzioni e domande già articolate in ricorso e ha chiesto trattenersi la causa per decisione.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dell' convenuto. Controparte_3
Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ed invero, il ricorrente, costituitosi in giudizio, ha documentato l'intervenuto pagamento delle somme dovute in virtù dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta.
In conseguenza, alla luce della documentazione versata in atti, essendosi estinta l'obbligazione pecuniaria in forza dell'eseguito pagamento, l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta merita di essere annullata.
◊ Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200, con esclusione della fase istruttoria, essendo stato definito il giudizio alla prima udienza.
◊
Così deciso in Palermo, il giorno 08/02/2025.
IL GOP
EMANUELA ALFIA IA LA RL
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 29/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14342/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LO VOI FERNANDO e Avv. FAILLA GIUSEPPINA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI –002668354, relativa ad atto di accertamento prot. n. 5500.03/05/2023.0347466 del 3/05/2023; CP_1
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 886,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, ed oltre spese vive documentate, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 7/10/2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. OI –002668354, emessa dall' per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge CP_1
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm.ii.
(omesso versamento delle ritenute previdenziale e assistenziali), notificatagli a mezzo servizio postale in data
23/09/2024 e relativa ad atto di accertamento prot. n. 5500.03/05/2023.0347466 del 3/05/2023 (anno CP_1
di riferimento 2021).
A fondamento della domanda, l'opponente ha rappresentato e dedotto l'assoluta infondatezza della pretesa impositiva azionata, avendo egli versato “… nel termine assegnato (il 19/07/2023 tramite modello F35 -
esattamente come disposto-, quietanzato presso lo sportello delle di Via Mondello n. 101), CP_2
l'importo di € 330,02 (comprensivo degli interessi di mora maturati tra la data di accertamento e quella di
versamento) richiesto con gli atti di accertamento cui si fa riferimento nell'ordinanza ingiunzione impugnata
…”.
Pertanto, stante l'intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria per adempimento, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito – disposta preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di cui si discute – di volere dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di opposizione con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l' sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Il ricorrente, in sede di note scritte per l'udienza di comparizione delle parti, ha insistito nelle deduzioni e domande già articolate in ricorso e ha chiesto trattenersi la causa per decisione.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dell' convenuto. Controparte_3
Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ed invero, il ricorrente, costituitosi in giudizio, ha documentato l'intervenuto pagamento delle somme dovute in virtù dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta.
In conseguenza, alla luce della documentazione versata in atti, essendosi estinta l'obbligazione pecuniaria in forza dell'eseguito pagamento, l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta merita di essere annullata.
◊ Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200, con esclusione della fase istruttoria, essendo stato definito il giudizio alla prima udienza.
◊
Così deciso in Palermo, il giorno 08/02/2025.
IL GOP
EMANUELA ALFIA IA LA RL
(firmato digitalmente a margine)