Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 203 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, (che subentra a titolo universale nei Parte_1
, incorporante di Controparte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art.
[...] Controparte_3 Controparte_4
el 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016), P.IVA n. in persona del legale rapp.te p.t. e per P.IVA_1 procura speciale al sig. in virtù dei poteri conferiti giusto atto Parte_2 notarile, repertorio colta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Vignola, come da incarico conferito il 22/01/2024, giusta procura in calce al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Eboli, via Veneto n. 1, è elettivamente domiciliata appellante E
C.F. rappresentata e difesa, giusta CP_5 C.F._1 procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. Salvatore Caliò, presso il cui studio, sito in Catanzaro, via F.lli Plutino n. 29, è elettivamente domiciliata appellata E
(C.F. Controparte_6 P.IVA_2
pro- P.IVA_3 agisce uale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell'art.13 della L.n.448/1998 nonché della CP_6 Controparte_7 procur dott. notaio in Tivoli, rep. n. 37521 Persona_1 del 3.07.2014 – rappresentato e v.ti Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti per atto notar Per_2 del Distretto Notarile di Roma in data 22 marzo 2024, rep. n. 37875
[...]
n. 7313, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Catanzaro, Via Milano n. 18 CP_6 appellato
1
riformare la sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite, ed in ogni caso porre le stesse a carico dell'attore in primo grado o, in subordine, tenere indenne l'Agente di Riscossione dal pagamento delle stesse ovvero compensare le stesse;
con riserva di controdedurre in seguito alla costituzione in giudizio degli appellati. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio…>>; per <<… “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, tenuto conto dello stralcio CP_6 ex dell'avviso di addebito n. 33020140002335213000, dichiarare la cessazione della materia del contendere con esonero dell' dal pagamento CP_6 delle spese di lite anche del presente grado” …>>. per : <<… 1) confermare l'impugnata sentenza n. 1036/2023 CP_5 eme di Catanzaro, Prima Sezione Civile Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale, nella persona del dott. Francesco Aragona, proc. r.g.n. 1375/2022, e rigettare in toto l'appello spiegato da in persona del Pt_3 legale rappresentante p.t, infondato in fatto e diritto;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa delle controparti per le motivazioni addotte in atti e conseguentemente confermare l'annullamento dell'avvenuta iscrizione a ruolo relativamente all'avviso indicato e alla intimazione di pagamento in oggetto, per i motivi esposti;
3) accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme e l'illegittimità della pretesa delle controparti per le motivazioni addotte in narrativa e per difetto dei requisiti di legge, attesa la documentata inattività/cessazione dal 2013, e conseguentemente annullare l'avvenuta iscrizione a ruolo relativamente all'avviso indicato ed alla intimazione di pagamento sopra menzionata, e l'inesistenza della pretesa, giusti documenti in atti, e per i motivi esposti;
4) accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme e l'illegittimità della pretesa delle contorparti per le motivazioni addotte in narrativa e per il difetto di legittimazione in capo alla ricorrente, e conseguentemente annullare l'avvenuta iscrizione a ruolo relativamente all'avviso indicato ed alla intimazione di pagamento sopra menzionata, per i motivi esposti;
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, e del siffatto giudizio, da distrarre ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese…>>. FATTO E DIRITTO
2 §1 La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata: <Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatale, in data 30.06.2022, dall , con cui le Parte_1 veniva intimato di corrispondere la somma di euro 2.528,11, portata dall'avviso di addebito n. 33020140002335213000, asseritamente notificato in data 23.01.2015, riguardante contributi I.V.S. non versati per l'anno 2014. Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito previdenziale e, nel merito, l'infondatezza della pretesa contributiva. Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, resistendo alla domanda>>.
§2 Il Tribunale “dichiara prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 33020140002335213000 e, per l'effetto, annulla il suddetto titolo;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l - condanna l CP_6 Controparte_8
a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in
[...] per esborsi, 2.000,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario”, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Il ricorso è fondato. L'opposizione all'intimazione di pagamento è ammissibile dinanzi al giudice ordinario poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46/1999, tale essendo quello volto a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto. E se è vero che il decorso del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito, comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, è altresì vero che, qualora nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso va rilevato d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. Nella specie, dopo la notifica dell'avviso di addebito n. 33020140002335213000, eseguita nei confronti del contribuente in data 23.01.2015, l'agente della riscossione non ha posto in essere, nei confronti di parte opponente, idonei atti conservativi e/o esecutivi che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione, lasciando decorrere oltre un quinquennio prima di notificarle, in data 30.06.2022, l'intimazione di pagamento contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio. Al riguardo, contrariamente a quanto ha eccepito l
[...]
, non sono idonei ad interrompere la prescri Controparte_8 avvisi di intimazione n. 03020199005036870000 e n.03020209001319176000, da essi depositati, atteso che risulta in atti soltanto la relata di notifica dell'avviso n. 03020199005036870000, avvenuta il 25.11.2021, sicché può rilevarsi come a tale data fosse già decorso il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica dell'ava in parola (23.01.2015). Neppure rileva il periodo di sospensione legale (COVID) della prescrizione per complessivi giorni 311 (ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
3 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, CP_ complessivamente pari a 311 giorni, come da Circolare n. 126/2021), atteso che la prescrizione dell'ava è maturata prima della za della normativa COVID sulla sospensione legale della prescrizione (infatti, la prescrizione risulta compiuta il 23.01.2020). Né potrebbe sostenersi che la definitività della cartella non opposta muta il regime di prescrizione del credito iscritto al ruolo, assoggettandolo ad un termine di 3 prescrizione decennale: l'equiparazione con quanto accade con i crediti previdenziali riconosciuti in pronunce giudiziali definitive non è condivisibile, atteso che l'art. 2953 c.c. opera solo con riferimento alle pronunce giudiziali di condanna, come oramai statuito dal consolidato indirizzo ermeneutico del giudice di legittimità. Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la prescrizione del credito contestato dall'opponente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso. Conseguentemente, l'avviso di addebito mediante il quale quel credito era stato azionato deve essere annullato. L'estraneità dell alle vicende successive alla formazione del ruolo che, nella CP_6 specie, hanno determinato la prescrizione del credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra detto ente e la parte ricorrente. Esse vanno invece poste a carico del concessionario della riscossione in base alla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , con atto Parte_1 depositato il 27 febbraio 2024. Costituitisi in giudizio, l' e hanno formulato le conclusioni CP_6 CP_5 sopra riportate. La Corte acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 L'appello di , in quanto vertente unicamente sul capo Controparte_8 di sentenz ria di prescrizione, è inammissibile, difettando il concessionario addetto alla riscossione di legittimazione ad agire con riferimento al merito della pretesa contributiva;
cfr., in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 7372 del 19.03.2024, “Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022)”.
“Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.
“Le doglianze formulate con il presente ricorso da vertono sul merito della Pt_3 pretesa avanzata da e, in particolare, sull one di prescrizione che CP_6
4 l'obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione”.
“In merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della Pt_3 pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui”.
§5 In virtù delle argomentazioni che precedono, che assorbono ogni ulteriore questione agitata dalle parti, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza gravata. L'appellante soccombente va condannato a rifondere le spese del grado di lite alla sola appellata secondo la quantificazione di cui al CP_5 dispositivo, dovendole compensare tra le altre parti, stante la sostanziale identità della posizione processuale dell' rispetto alla ricorrente in appello. CP_6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 27 febbraio 2024, avverso la Controparte_8
i Catanzaro, giudice del lavoro, n. 1036/2023, resa in data 14 dicembre 2023, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna alla rifusione a Controparte_8 CP_5 delle spese d omplessivi eur accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. compensa tra le altre parti le spese del grado di lite;
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 27 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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