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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. AN IT Di RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1332 /2020 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] CF: Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vitello C.F._1
EN (CF: ), presso cui è elettivamente domiciliato, giusta C.F._2 procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio
- attore-
CONTRO
, nato a Mazzarino (CL) il 01/01/1978 (CF: ) e Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_2 C.F._4
) residenti a [...]c.da Figotto snc, rappresentati e difesi dall'Avv. Lillo
[...]
SI SS (CF: ) del Foro di Agrigento, presso cui CodiceFiscale_5 hanno eletto domicilio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuti-
Oggetto: Azione di retratto agrario
Conclusioni per parte attrice: “Accertare che l'attore è proprietario del fondo rustico, in agro di Butera C.da Rubbini - ME MI TE , contraddistinto in catasto al foglio
pag. 1 15 particelle29, 121 2 e 31, confinante con il fondo rustico in Agro di Butera C/da Rubbini- MEmilione esteso complessivamente are 90.50 e contraddistinto con il foglio di mappa 15 particelle 32 di are 68.30 e 33 di are 22.20, di proprietà dei signori nato a [...]
Riesi il 10.04.1965, nata a [...] il [...], nata a [...]_3 Controparte_4 il 13.09.1960 acquistata dal convenuto in regime di comunione legale con il Controparte_1 coniuge e convenuta;
-Accertare che l'attore Parte_2 Parte_1 svolge attività diretta, continuata abituale, esclusiva della coltivazione della
[...] terra;
- Dichiarare che l'attore ha diritto ad esercitare per il Parte_1 fondo rustico di cui in premessa, il diritto di prelazione di cui all'art. 7 della Legge del 14 Agosto 1971, n. 817, e successive modifiche;
e conseguentemente, dichiarare il trasferimento, in favore del medesimo, della proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Agro di Butera C/da Rubbini-MEmilione esteso complessivamente are 90.50 e contraddistinto con il foglio di mappa 15 particelle 32 di are 68.30 e 33 di are 22.20;- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emittenda sentenza, con esonero di sue responsabilità al riguardo.- Dare altresì atto di prontezza di pagamento del prezzo di trasferimento pari a € 2.200,00 così come indicato nell'atto pubblico rogato dal Notaio Per_1 in data 08.08.2018 registrato il 13.08.2018 repertorio n. 19878 registrazione n.
[...]
6155.1/2018 oltre € 1.000,00 per spese di trasferimento, con riserva di supplemento se dovuto e richiesto.- Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Conclusioni per la convenuta: “1. pregiudizialmente, dichiarare la carenza assoluta di legittimazione passiva della convenuta , posto che la stessa non ha Parte_2 acquistato il fondo per cui si chiede la prelazione agraria;
2. pregiudizialmente, dichiarare l'improcedibilità della domanda per difetto della condizione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 e successivo art. 11 del D.Lgs. 01.09.2011 n. 150; 3. nel merito, rigettare le domande avversarie, poiché infondate in fatto e in diritto;
4. con vittoria dei compensi di lite.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore citava in giudizio i convenuti in epigrafe generalizzati, avanti l'intestato Tribunale, esponendo:
- di svolgere, in modo continuato, diretto e prevalente l'attività lavorativa di coltivatore diretto della terra e di essere proprietario tra l'altro del fondo rustico, sito in agro di Butera C.da Rubbini - ME MI TE -Allampato, contraddistinto in catasto al foglio 15 particelle29, 121, 2 e 31;
-di essere venuto a conoscenza che la quota di 7/9 del fondo rustico in Agro di Butera
C/da Rubbini-MEmilione esteso complessivamente are 90.50 e contraddistinto con il foglio di mappa 15 particelle 32 di are 68.30 e 33 di are 22.20, di proprietà dei pag. 2 signori nato a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_2 CP_3
03.01.1938, nata a [...] il [...], confinante con il fondo Controparte_4 rustico del Sig. sito in agro di Butera C.da Rubbini - ME MI Pt_1
TE, contraddistinto in catasto al foglio 15 particelle29, 121 2 e 31, era stato venduto per il prezzo di € 2.200,00 (duemiladuecento/00) con atto pubblico rogato dal Notaio in data 08.08.2018 registrato il 13.08.2018 repertorio n. Persona_1
19878 registrazione n. 6155.1/2018;
-che la vendita era avvenuta in favore del Sig. nato a [...] il Controparte_1
17.11.1978;
-che la predetta vendita era stata stipulata in violazione dell'art. 7 comma 2 n. 2 della Legge n. 817/1971, atteso che i venditori avrebbero dovuto notificare il preliminare all'istante nella qualità di coltivatore diretto del fondo confinante, al fine di consentire allo stesso, la facoltà di esercitare il suo diritto di prelazione agraria.
Allegava alla citazione il censurato atto del Notaio l'atto rogato dal Notaio Per_1
di acquisto dei propri fondi, limitrofi a quelli per i quali proponeva Persona_2 azione di retratto;
planimetria catastale attestante la confinanza dei fondi.
Si costituivano i convenuti, i quali eccepivano in via preliminare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della convenuta per avere il marito Parte_2 acquistato il terreno oggetto di domanda in regime di proprietà esclusiva per l'esercizio della professione;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione presso l'Ispettorato Provinciale per l'agricoltura; nel merito l'infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 4.05.2020, l'odierno giudicante rilevava l'infondatezza della eccezione inerente all'eccezione di mancato esperimento della mediazione avanti l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, atteso che la controversia non aveva in alcun modo ad oggetto un contratto di affitto di fondo rustico, ma rilevando che l'attore non aveva provveduto ad effettuare il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs. 28/2010, assegnava il termine per il suo espletamento.
All'esito venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. e parte attrice produceva memorie e documentazione.
Escussi i testi indicati dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pag. 3 L'attore precisava le conclusioni riportandosi in domanda. Il convenuto non produceva note scritte in sostituzione di udienza e rimaneva assente.
Con provvedimento del 07.05.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Nessuna delle parti si avvaleva di tale facoltà.
MOTIVI
1-Sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta Parte_2
.
[...]
L'attore allega che l'acquisto del terreno in contestazione è stato effettuato dal convenuto che versa in regime di comunione legale con la moglie Parte_2
.
[...]
I convenuti eccepiscono il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
in ragione del fatto che il convenuto ha acquistato il terreno per l'esercizio
[...] esclusivo dell'attività lavorativa di imprenditore agricolo.
Invero se tale allegazione trova conferma nell'atto di acquisto del Notaio Per_1
d'altra parte non può non rilevarsi che al medesimo atto la signora non vi Parte_2 ha preso parte per rendere la dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 179 c.c.
Tale dichiarazione, però, si pone come condizione necessaria, anche se non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione legale, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. cass. 20332/2025).
Alla luce di ciò, può ritenersi fondata la legittimazione passiva di Parte_2
.
[...]
2-Nel merito la domanda non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Parte attrice agisce esercitando il diritto di prelazione ai sensi del combinato disposto degli art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n.590 e 7 della legge 14 agosto 1971 n.817.
La prelazione agraria trova la sua origine nell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, il quale così dispone: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di
pag. 4 imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Nella sua origine unico scopo della prelazione agraria era quello di collegare la proprietà del fondo agricolo con il soggetto che con la sua opera determinava lo sfruttamento del suolo, senza peraltro privare il proprietario del suo diritto, ma soltanto condizionandone l'esercizio a vantaggio di una determinata categoria di soggetti, i quali, sfruttando la redditività della terra, beneficiavano di una sorta di rapporto privilegiato tra proprietà e soggetto lavoratore.
Scopo della prelazione era, pertanto, quello di favorire, nel generale interesse dello sviluppo dell'agricoltura, la riunione nella stessa persona della qualità di proprietario del fondo e di lavoratore della terra.
Con la legge 14 agosto 1971, n. 817, viene attuata anche la prelazione a favore del proprietario di terreno confinante, purché egli stesso sia coltivatore diretto del suo fondo contiguo.
In tal caso la funzione della prelazione del confinante mira all'accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni, cioè di formare imprese diretto- coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.
I fatti costitutivi del diritto di prelazione e riscatto del fondo rustico sono previsti dalla legge L. 26 maggio 1965 n.590, all'art. 8, richiamato per i proprietari confinanti dall'art. 7 della L. 14 agosto 1971 n. 817, il quale nella sua versione attuale così recita:
“Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
pag. 5 ((2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti)”.
Le su richiamate norme individuano i soggetti qualificati (coltivatore insediato a vario titolo sul fondo oggetto di retratto;
proprietario coltivatore, confinante con il fondo oggetto di retratto) e le condizioni positive (la durata temporale della coltivazione del fondo, il rapporto tra capacità lavorativa della famiglia e terreni in proprietà, comprensivi di quello per il quale il riscatto si esercita) e negative (la mancata vendita di altri fondi rustici da parte dell'avente diritto alla prelazione) per l'esercizio del diritto.
Inoltre, per il proprietario confinante, il diritto è subordinato all'ulteriore condizione negativa, costituita dall'assenza di insediamenti qualificati sul fondo oggetto di retratto (art. 7 L. n. 817 del 1971).
Tra i requisiti soggettivi rileva la qualifica di coltivatore diretto, la cui specifica definizione si rinviene all'art. 31 della l. 590/1965.
La giurisprudenza ripete che secondo la definizione datane dall'art. 31 della legge 590/1965 è coltivatore diretto chi direttamente ed abitualmente, con carattere non di occasionalità, bensì di stabilità e continuità, ancorché in modo non prevalente rispetto ad altre attività esercitate, si dedica all'attività di coltivazione del fondo, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (Cass. 684/96; 1840/88; 4812/81; 6563/80).
Infatti, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e della domanda di riscatto ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, ovvero dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia, rimanendo irrilevante il dato formale dell'eventuale iscrizione dell'interessato in appositi elenchi o albi (Cass. 1112/06).
E' stato puntualizzato dalla giurisprudenza che l'istituto della prelazione agraria è uno strumento, di natura in parte pubblicistica, che va a comprimere l'autonomia negoziale delle parti e che, pertanto, può essere ammesso soltanto in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge;
è da escludere, pertanto, che il semplice esercizio della prelazione ed il conseguente versamento del prezzo siano pag. 6 sufficienti a garantire come risultato l'acquisizione in proprietà del bene, dovendo comunque sussistere i requisiti di legge in assenza dei quali l'accordo contrattuale raggiunto viene ad essere caducato (cfr. cass. 4934/2010)
Secondo costante e pacifica giurisprudenza, il giudice di merito investito della questione ha l'onere di verificare d'ufficio la ricorrenza di tutti i requisiti, soggetti ed oggettivi, previsti per il riconoscimento del diritto.
“Pertanto, il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 590/1965, intenda esercitare il retratto agrario, deve provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza. Ove, poi, il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata prova di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi” (cfr. Corte appello Lecce sez. II, 15/10/2020, n.999).
Ed ancora la giurisprudenza ha puntualizzato che: “Attesa la rilevante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio di diritto, l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto” (Cfr. cass. 15899/2011).
E secondo quanto ritenuto da tempo dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 8338/2024):
“per il disposto “dell'art. 7 legge 14 agosto 1971, n. 817, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, cui il citato art. 7 rinvia e quindi, la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto" (così già Cass. Sez. 3, sent. 16 aprile 1996, n. 3561, Rv. 497057-01), e ciò perché il diritto del confinante non si configura come "un nuovo, distinto, diritto subordinato a altre condizioni", essendo, invece, quello già previsto "con riguardo all'affittuario, al mezzadro al colono e al compartecipante" (in tal senso Cass. Sez. 3, sent. 29 novembre 2005, n. 26046, Rv. 584836-01; in senso conforme, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 gennaio 2013, n. 2092, Rv. 625000-01)”.
Nel caso in esame, parte attrice non solamente non ha dato prova di avere coltivato i terreni limitrofi a quelli per cui chiede il riscatto nei due anni precedenti l'impugnata vendita, avvenuta nel mese di agosto del 2018, bensì emerge dagli atti che egli ha acquistato i terreni limitrofi pochi mesi prima (marzo 2018).
pag. 7 I testi escussi, entrambi fratelli dell'attore, nel confermare il capitolato di prova formulato dall'attore, si sono limitati a dichiarare che l'attore coltiva il terreno di sua proprietà, con la specificazione, da parte di , che esso viene coltivato Controparte_5
a frumento.
L'attore, come detto, però, ha acquistato i terreni limitrofi a quelli per cui chiede il retratto pochi mesi prima dell'acquisto fattone, nel mese di agosto del 2018, dal convenuto, ovvero egli ha acquistato tali terreni nel mese di marzo del 2018.
Sicché viene a mancare il requisito della coltivazione del terreno limitrofo nel biennio anteriore all'epoca in cui avrebbe dovuto essere esercitato il diritto.
Inoltre, nessuna allegazione egli ha operato in merito ad una eventuale disponibilità di tali terreni in epoca precedente l'acquisto.
In merito poi alla deduzione difensiva attorea secondo cui, stante la mancata contestazione specifica del diritto da parte del convenuto, i fatti debbano essere dati per ammessi da parte del giudicante, la giurisprudenza ha puntualizzato che:
“Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata" (Cass. ord. 26/11/2020, n. 26908; v. anche Cass. 17/02/2016, n. 3023)”.
Inoltre, va considerato che una mancata contestazione non costituisce una “ficta confessio” tanto più se dal quadro probatorio e dagli elementi acquisiti nel giudizio emerge la prova del fatto contrario o come nel caso in esame la mancata sussistenza della condizione voluta dal legislatore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM 147/22 sulla base del valore della controversia, tenuto conto del tenore dell'attività svolta e della qualità delle difese, in €. 1.800, oltre accessori di legge, se dovuti.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa AN IT Di RO, così provvede:
-RIGETTA la domanda proposta dall'attore ; Parte_1
pag.
8 -condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano in complessive €. 1.800, oltre accessori di legge (15 % s.g. cpa) e iva se dovuta.
Gela, lì 12.12.2025
Il Giudice on.
AN IT Di RO
pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. AN IT Di RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1332 /2020 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] CF: Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vitello C.F._1
EN (CF: ), presso cui è elettivamente domiciliato, giusta C.F._2 procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio
- attore-
CONTRO
, nato a Mazzarino (CL) il 01/01/1978 (CF: ) e Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_2 C.F._4
) residenti a [...]c.da Figotto snc, rappresentati e difesi dall'Avv. Lillo
[...]
SI SS (CF: ) del Foro di Agrigento, presso cui CodiceFiscale_5 hanno eletto domicilio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuti-
Oggetto: Azione di retratto agrario
Conclusioni per parte attrice: “Accertare che l'attore è proprietario del fondo rustico, in agro di Butera C.da Rubbini - ME MI TE , contraddistinto in catasto al foglio
pag. 1 15 particelle29, 121 2 e 31, confinante con il fondo rustico in Agro di Butera C/da Rubbini- MEmilione esteso complessivamente are 90.50 e contraddistinto con il foglio di mappa 15 particelle 32 di are 68.30 e 33 di are 22.20, di proprietà dei signori nato a [...]
Riesi il 10.04.1965, nata a [...] il [...], nata a [...]_3 Controparte_4 il 13.09.1960 acquistata dal convenuto in regime di comunione legale con il Controparte_1 coniuge e convenuta;
-Accertare che l'attore Parte_2 Parte_1 svolge attività diretta, continuata abituale, esclusiva della coltivazione della
[...] terra;
- Dichiarare che l'attore ha diritto ad esercitare per il Parte_1 fondo rustico di cui in premessa, il diritto di prelazione di cui all'art. 7 della Legge del 14 Agosto 1971, n. 817, e successive modifiche;
e conseguentemente, dichiarare il trasferimento, in favore del medesimo, della proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Agro di Butera C/da Rubbini-MEmilione esteso complessivamente are 90.50 e contraddistinto con il foglio di mappa 15 particelle 32 di are 68.30 e 33 di are 22.20;- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emittenda sentenza, con esonero di sue responsabilità al riguardo.- Dare altresì atto di prontezza di pagamento del prezzo di trasferimento pari a € 2.200,00 così come indicato nell'atto pubblico rogato dal Notaio Per_1 in data 08.08.2018 registrato il 13.08.2018 repertorio n. 19878 registrazione n.
[...]
6155.1/2018 oltre € 1.000,00 per spese di trasferimento, con riserva di supplemento se dovuto e richiesto.- Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Conclusioni per la convenuta: “1. pregiudizialmente, dichiarare la carenza assoluta di legittimazione passiva della convenuta , posto che la stessa non ha Parte_2 acquistato il fondo per cui si chiede la prelazione agraria;
2. pregiudizialmente, dichiarare l'improcedibilità della domanda per difetto della condizione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 e successivo art. 11 del D.Lgs. 01.09.2011 n. 150; 3. nel merito, rigettare le domande avversarie, poiché infondate in fatto e in diritto;
4. con vittoria dei compensi di lite.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore citava in giudizio i convenuti in epigrafe generalizzati, avanti l'intestato Tribunale, esponendo:
- di svolgere, in modo continuato, diretto e prevalente l'attività lavorativa di coltivatore diretto della terra e di essere proprietario tra l'altro del fondo rustico, sito in agro di Butera C.da Rubbini - ME MI TE -Allampato, contraddistinto in catasto al foglio 15 particelle29, 121, 2 e 31;
-di essere venuto a conoscenza che la quota di 7/9 del fondo rustico in Agro di Butera
C/da Rubbini-MEmilione esteso complessivamente are 90.50 e contraddistinto con il foglio di mappa 15 particelle 32 di are 68.30 e 33 di are 22.20, di proprietà dei pag. 2 signori nato a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_2 CP_3
03.01.1938, nata a [...] il [...], confinante con il fondo Controparte_4 rustico del Sig. sito in agro di Butera C.da Rubbini - ME MI Pt_1
TE, contraddistinto in catasto al foglio 15 particelle29, 121 2 e 31, era stato venduto per il prezzo di € 2.200,00 (duemiladuecento/00) con atto pubblico rogato dal Notaio in data 08.08.2018 registrato il 13.08.2018 repertorio n. Persona_1
19878 registrazione n. 6155.1/2018;
-che la vendita era avvenuta in favore del Sig. nato a [...] il Controparte_1
17.11.1978;
-che la predetta vendita era stata stipulata in violazione dell'art. 7 comma 2 n. 2 della Legge n. 817/1971, atteso che i venditori avrebbero dovuto notificare il preliminare all'istante nella qualità di coltivatore diretto del fondo confinante, al fine di consentire allo stesso, la facoltà di esercitare il suo diritto di prelazione agraria.
Allegava alla citazione il censurato atto del Notaio l'atto rogato dal Notaio Per_1
di acquisto dei propri fondi, limitrofi a quelli per i quali proponeva Persona_2 azione di retratto;
planimetria catastale attestante la confinanza dei fondi.
Si costituivano i convenuti, i quali eccepivano in via preliminare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della convenuta per avere il marito Parte_2 acquistato il terreno oggetto di domanda in regime di proprietà esclusiva per l'esercizio della professione;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione presso l'Ispettorato Provinciale per l'agricoltura; nel merito l'infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 4.05.2020, l'odierno giudicante rilevava l'infondatezza della eccezione inerente all'eccezione di mancato esperimento della mediazione avanti l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, atteso che la controversia non aveva in alcun modo ad oggetto un contratto di affitto di fondo rustico, ma rilevando che l'attore non aveva provveduto ad effettuare il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs. 28/2010, assegnava il termine per il suo espletamento.
All'esito venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. e parte attrice produceva memorie e documentazione.
Escussi i testi indicati dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pag. 3 L'attore precisava le conclusioni riportandosi in domanda. Il convenuto non produceva note scritte in sostituzione di udienza e rimaneva assente.
Con provvedimento del 07.05.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Nessuna delle parti si avvaleva di tale facoltà.
MOTIVI
1-Sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta Parte_2
.
[...]
L'attore allega che l'acquisto del terreno in contestazione è stato effettuato dal convenuto che versa in regime di comunione legale con la moglie Parte_2
.
[...]
I convenuti eccepiscono il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
in ragione del fatto che il convenuto ha acquistato il terreno per l'esercizio
[...] esclusivo dell'attività lavorativa di imprenditore agricolo.
Invero se tale allegazione trova conferma nell'atto di acquisto del Notaio Per_1
d'altra parte non può non rilevarsi che al medesimo atto la signora non vi Parte_2 ha preso parte per rendere la dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 179 c.c.
Tale dichiarazione, però, si pone come condizione necessaria, anche se non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione legale, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. cass. 20332/2025).
Alla luce di ciò, può ritenersi fondata la legittimazione passiva di Parte_2
.
[...]
2-Nel merito la domanda non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Parte attrice agisce esercitando il diritto di prelazione ai sensi del combinato disposto degli art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n.590 e 7 della legge 14 agosto 1971 n.817.
La prelazione agraria trova la sua origine nell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, il quale così dispone: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di
pag. 4 imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Nella sua origine unico scopo della prelazione agraria era quello di collegare la proprietà del fondo agricolo con il soggetto che con la sua opera determinava lo sfruttamento del suolo, senza peraltro privare il proprietario del suo diritto, ma soltanto condizionandone l'esercizio a vantaggio di una determinata categoria di soggetti, i quali, sfruttando la redditività della terra, beneficiavano di una sorta di rapporto privilegiato tra proprietà e soggetto lavoratore.
Scopo della prelazione era, pertanto, quello di favorire, nel generale interesse dello sviluppo dell'agricoltura, la riunione nella stessa persona della qualità di proprietario del fondo e di lavoratore della terra.
Con la legge 14 agosto 1971, n. 817, viene attuata anche la prelazione a favore del proprietario di terreno confinante, purché egli stesso sia coltivatore diretto del suo fondo contiguo.
In tal caso la funzione della prelazione del confinante mira all'accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni, cioè di formare imprese diretto- coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.
I fatti costitutivi del diritto di prelazione e riscatto del fondo rustico sono previsti dalla legge L. 26 maggio 1965 n.590, all'art. 8, richiamato per i proprietari confinanti dall'art. 7 della L. 14 agosto 1971 n. 817, il quale nella sua versione attuale così recita:
“Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
pag. 5 ((2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti)”.
Le su richiamate norme individuano i soggetti qualificati (coltivatore insediato a vario titolo sul fondo oggetto di retratto;
proprietario coltivatore, confinante con il fondo oggetto di retratto) e le condizioni positive (la durata temporale della coltivazione del fondo, il rapporto tra capacità lavorativa della famiglia e terreni in proprietà, comprensivi di quello per il quale il riscatto si esercita) e negative (la mancata vendita di altri fondi rustici da parte dell'avente diritto alla prelazione) per l'esercizio del diritto.
Inoltre, per il proprietario confinante, il diritto è subordinato all'ulteriore condizione negativa, costituita dall'assenza di insediamenti qualificati sul fondo oggetto di retratto (art. 7 L. n. 817 del 1971).
Tra i requisiti soggettivi rileva la qualifica di coltivatore diretto, la cui specifica definizione si rinviene all'art. 31 della l. 590/1965.
La giurisprudenza ripete che secondo la definizione datane dall'art. 31 della legge 590/1965 è coltivatore diretto chi direttamente ed abitualmente, con carattere non di occasionalità, bensì di stabilità e continuità, ancorché in modo non prevalente rispetto ad altre attività esercitate, si dedica all'attività di coltivazione del fondo, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (Cass. 684/96; 1840/88; 4812/81; 6563/80).
Infatti, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e della domanda di riscatto ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, ovvero dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia, rimanendo irrilevante il dato formale dell'eventuale iscrizione dell'interessato in appositi elenchi o albi (Cass. 1112/06).
E' stato puntualizzato dalla giurisprudenza che l'istituto della prelazione agraria è uno strumento, di natura in parte pubblicistica, che va a comprimere l'autonomia negoziale delle parti e che, pertanto, può essere ammesso soltanto in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge;
è da escludere, pertanto, che il semplice esercizio della prelazione ed il conseguente versamento del prezzo siano pag. 6 sufficienti a garantire come risultato l'acquisizione in proprietà del bene, dovendo comunque sussistere i requisiti di legge in assenza dei quali l'accordo contrattuale raggiunto viene ad essere caducato (cfr. cass. 4934/2010)
Secondo costante e pacifica giurisprudenza, il giudice di merito investito della questione ha l'onere di verificare d'ufficio la ricorrenza di tutti i requisiti, soggetti ed oggettivi, previsti per il riconoscimento del diritto.
“Pertanto, il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 590/1965, intenda esercitare il retratto agrario, deve provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza. Ove, poi, il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata prova di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi” (cfr. Corte appello Lecce sez. II, 15/10/2020, n.999).
Ed ancora la giurisprudenza ha puntualizzato che: “Attesa la rilevante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio di diritto, l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto” (Cfr. cass. 15899/2011).
E secondo quanto ritenuto da tempo dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 8338/2024):
“per il disposto “dell'art. 7 legge 14 agosto 1971, n. 817, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, cui il citato art. 7 rinvia e quindi, la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto" (così già Cass. Sez. 3, sent. 16 aprile 1996, n. 3561, Rv. 497057-01), e ciò perché il diritto del confinante non si configura come "un nuovo, distinto, diritto subordinato a altre condizioni", essendo, invece, quello già previsto "con riguardo all'affittuario, al mezzadro al colono e al compartecipante" (in tal senso Cass. Sez. 3, sent. 29 novembre 2005, n. 26046, Rv. 584836-01; in senso conforme, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 gennaio 2013, n. 2092, Rv. 625000-01)”.
Nel caso in esame, parte attrice non solamente non ha dato prova di avere coltivato i terreni limitrofi a quelli per cui chiede il riscatto nei due anni precedenti l'impugnata vendita, avvenuta nel mese di agosto del 2018, bensì emerge dagli atti che egli ha acquistato i terreni limitrofi pochi mesi prima (marzo 2018).
pag. 7 I testi escussi, entrambi fratelli dell'attore, nel confermare il capitolato di prova formulato dall'attore, si sono limitati a dichiarare che l'attore coltiva il terreno di sua proprietà, con la specificazione, da parte di , che esso viene coltivato Controparte_5
a frumento.
L'attore, come detto, però, ha acquistato i terreni limitrofi a quelli per cui chiede il retratto pochi mesi prima dell'acquisto fattone, nel mese di agosto del 2018, dal convenuto, ovvero egli ha acquistato tali terreni nel mese di marzo del 2018.
Sicché viene a mancare il requisito della coltivazione del terreno limitrofo nel biennio anteriore all'epoca in cui avrebbe dovuto essere esercitato il diritto.
Inoltre, nessuna allegazione egli ha operato in merito ad una eventuale disponibilità di tali terreni in epoca precedente l'acquisto.
In merito poi alla deduzione difensiva attorea secondo cui, stante la mancata contestazione specifica del diritto da parte del convenuto, i fatti debbano essere dati per ammessi da parte del giudicante, la giurisprudenza ha puntualizzato che:
“Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata" (Cass. ord. 26/11/2020, n. 26908; v. anche Cass. 17/02/2016, n. 3023)”.
Inoltre, va considerato che una mancata contestazione non costituisce una “ficta confessio” tanto più se dal quadro probatorio e dagli elementi acquisiti nel giudizio emerge la prova del fatto contrario o come nel caso in esame la mancata sussistenza della condizione voluta dal legislatore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM 147/22 sulla base del valore della controversia, tenuto conto del tenore dell'attività svolta e della qualità delle difese, in €. 1.800, oltre accessori di legge, se dovuti.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa AN IT Di RO, così provvede:
-RIGETTA la domanda proposta dall'attore ; Parte_1
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8 -condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano in complessive €. 1.800, oltre accessori di legge (15 % s.g. cpa) e iva se dovuta.
Gela, lì 12.12.2025
Il Giudice on.
AN IT Di RO
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