Articolo 3 della Legge 2 aprile 1968, n. 343
Articolo 2
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25 aprile 1968
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1968, si provvede con riduzione di lire 25 milioni e di lire 95 milioni rispettivamente dei capitoli 1173 e 1272 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 aprile 1968