CASS
Sentenza 7 agosto 2020
Sentenza 7 agosto 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/08/2020, n. 23688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23688 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: • VE ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 20/06/2019 dalla Corte di Appello di Milano visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20/06/2019 la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza del 18/10/2017, appellata dall'imputato IS ID, revocava le statuizioni civili in favore della costituita parte civile e confermava il giudizio di penale responsabilità in ordine al contestato reato di ricettazione di preziosi provento di furto. 2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia eccependo il vizio di motivazione in ordine alla provenienza furtiva dei beni sequestrati, alla loro identificazione da parte delle persone offese, all'accertamento della proprietà degli stessi. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e motivatamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 23688 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 14/07/2020 disatteso dal giudice di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708). Inoltre, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, sottopone alla Corte di Cassazione un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606, primo comma lett. e) cod. proc. pen. di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità 4. La corte di appello con argomentazioni immuni da vizi logici, ha evidenziato, sulla base delle prove dichiarative e documentali acquisite, la provenienza furtiva degli oggetti rinvenuti nella disponibilità del IS, a seguito di perquisizione domiciliare;
l'appartenenza delle tre collane al tipo e genere di quelle asportate dalla gioielleria Colombo;
la mancanza di qualsiasi giustificazione circa il possesso dei gioielli. 4. La dichiarazione d'inammissibilità determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 14 luglio 2020
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20/06/2019 la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza del 18/10/2017, appellata dall'imputato IS ID, revocava le statuizioni civili in favore della costituita parte civile e confermava il giudizio di penale responsabilità in ordine al contestato reato di ricettazione di preziosi provento di furto. 2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia eccependo il vizio di motivazione in ordine alla provenienza furtiva dei beni sequestrati, alla loro identificazione da parte delle persone offese, all'accertamento della proprietà degli stessi. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e motivatamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 23688 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 14/07/2020 disatteso dal giudice di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708). Inoltre, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, sottopone alla Corte di Cassazione un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606, primo comma lett. e) cod. proc. pen. di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità 4. La corte di appello con argomentazioni immuni da vizi logici, ha evidenziato, sulla base delle prove dichiarative e documentali acquisite, la provenienza furtiva degli oggetti rinvenuti nella disponibilità del IS, a seguito di perquisizione domiciliare;
l'appartenenza delle tre collane al tipo e genere di quelle asportate dalla gioielleria Colombo;
la mancanza di qualsiasi giustificazione circa il possesso dei gioielli. 4. La dichiarazione d'inammissibilità determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 14 luglio 2020