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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/07/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
n. 6763/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6763/2019 promossa da:
, n.q. di legale rapp.te della società rapp.ta e difesa dagli Parte_1 Controparte_1
Avv. ti Maurizio Ricciardi Federico e Rosaro Carmine Rossi ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in Piedimonte Matese (CE), alla via Annunziata n. 168
-attrice- nei confronti di in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Antonio Rosario De Crescenzo, in virtù di deliberazione di giunta comunale n. 194 del 18.12.2019 e successiva determina n. 252 del 27.12.2019 a firma del Responsabile degli AA.GG. e Contenzioso dell'Ente, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, unitamente al quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via delle Ville n. 4
in proprio e nella qualità di dipendente del Parte_2 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mastroianni presso il cui studio elett.te domicilia in Caiazzo
(CE), alla via Portanzia n. 19;
Società (p. i.v.a. ), in persona dell'Amministratore unico Parte_3 P.IVA_1
e legale rapp.te p.t. e Società (p.i.v.a. ), in Controparte_3 P.IVA_2
pagina 1 di 8 persona dell'Amministratore/liquidatore e legale rapp.te p.t., rappresentate e difese dall'avv. Andrea
Abbamonte, unitamente al quale domiciliano presso lo studio dell'avv. Umberto Gentile in Caserta, alla via Colombo n. 53
con l'avv. Umberto Gentile ed elett.te dom.ta presso l'indirizzo digitale Parte_4 telematico del difensore
-convenuti-
OGGETTO: danno da sviamento della clientela
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 22.04.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i coniugi ed sia in Parte_1 Parte_5 proprio sia quali soci ed altresì in veste di legali rappresentanti delle società Controparte_1 già ed ancor prima hanno agito in giudizio nei confronti del Parte_6 Controparte_1
, del Responsabile del , della , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 della e della sig.ra onde sentire accogliere le seguenti Parte_3 Parte_4 conclusioni: “- accertare e dichiarare veri i fatti esposti in narrativa ed in accoglimento della domanda, condannare i convenuti in solido tra loro, secondo le rispettiva responsabilità, per tutti i motivi espressi in narrativa, al risarcimento dei danni prodotti ai coniugi sig.ra e sig. Parte_1
in proprio e quali soci nonché legali rappresentanti della società Parte_5 [...]
già ed ancor prima quantificati in euro CP_1 Parte_6 Controparte_1
556.599,00 di cui €. 204.303,00 per minore redditività conseguita ed euro 352.296,00 per perdita di valore di avviamento aziendale o di quella somma minore o maggiore che si riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione dall'attività illecita (26.5.2011) sino al soddisfo;
- in ogni caso condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio…”.
pagina 2 di 8 In particolare, parte attrice ha lamentato un danno da contrazione di utili e perdita di valore di avviamento aziendale, che la propria azienda avrebbe subito a fronte della temporanea compresenza sul territorio comunale della concorrente (oggi in liquidazione), assentita previo Controparte_3 rilascio, da parte del , dell'autorizzazione commerciale n. 1 del 26.5.2011, poi Controparte_2 dichiarata illegittima e conseguentemente annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 255/2018 del 17 gennaio 2018. Secondo l'interpretazione dei fatti offerta dagli attori, per effetto del suddetto provvedimento autorizzatorio, poi caducato dal G.A., la avrebbe operato illegittimamente CP_3 dal 2011 fino al 2018 in regime di concorrenza con l'attività di vendita esercitata dagli attori.
Si costituiva il convenuto Sig. in proprio e quale Responsabile del Settore 5- Parte_2
Attività Produttive del , che aveva rilasciato dapprima alla la Controparte_2 Controparte_3 licenza commerciale n. 1/2011 (annullata con sentenza CDS n.255/2018) e poi alla Parte_3 una nuova autorizzazione commerciale n. 1 del 10.8.2018, rivendicando la legittimità del proprio operato ed eccependo l'infondatezza dell'azione risarcitoria.
Si costituiva altresì il , eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 per assoluta incertezza del petitum sostanziale azionato, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ed il difetto di legittimazione attiva delle società Parte_6
e nel merito contestava la fondatezza della domanda.
[...] Controparte_1
Si costituivano le e la contestando la fondatezza della Parte_7 Controparte_3 pretesa risarcitoria ed eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione processuale attiva dei coniugi ed , la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il Parte_1 Parte_5 difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., il difetto di legittimazione processuale passiva della
Parte_3
Si costituiva, infine, anche la sig.ra , uniformandosi, sostanzialmente, alle eccezioni e Parte_4 contestazioni degli altri convenuti.
Con ordinanza del 13.05.2020, veniva fissata ex art. 187 cpc udienza di precisazione delle conclusioni limitatamente all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva.
All'udienza del 16.03.2021, celebratasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ridotti, in relazione alla predetta eccezione.
Con Sent. parziale n. 1581/2021 dep. 06.05.2021, veniva dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo ai coniugi ad agire sia in proprio sia quali soci della e Parte_8 Controparte_1 veniva dichiarata legittimata ad agire nella sola qualità di legale rappresentante della Parte_1
Controparte_1
Con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio. pagina 3 di 8 La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 22.04.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 cpc.
****
Innanzitutto, si precisa che, essendo stata pronunciata sentenza parziale, con cui è stata riconosciuta legittimata ad agire solamente la sig.ra n.q di legale rapp.te della si terrà Pt_1 Controparte_1 conto solamente della posizione di quest'ultima in tale veste.
Ciò precisato, premesso che la ha agito per i danni che avrebbe subito per lo Controparte_1 sviamento della clientela, in seguito all'esercizio, da parte della , di Controparte_3 analoga attività a quella espletata dalla ed in zona attigua, sulla base di un titolo CP_1 autorizzativo illegittimo e successivamente annullato, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'amministrazione per i danni subiti dal privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo, rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato (Cass. Sez. U., Ord. n. 2175 del 24/01/2023).
Ritenuta quindi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda fattuale: con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Piedimonte Matese al prot. n. 841 del 2.12.2010, la attualmente in liquidazione, otteneva dalla sig.ra Controparte_3 il comodato d'uso gratuito dell'immobile commerciale sito in , alla via SS 158 Km Pt_4 CP_2
96+600 e, in qualità di comodataria, chiedeva ed otteneva dal il rilascio di CP_2 CP_2 un'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita, n. 1 del 26.5.2011, all'interno dell'immobile in questione. Tale autorizzazione commerciale – ed i titoli edilizi presupposti, ovvero le concessioni edilizie n. 2/9 del 23 agosto 1979 e n. 1/118 del 5.2.1982 – venivano impugnati dalla società che esercitava attività di vendita al dettaglio, nel Settore alimentare e non, Controparte_1 in area attigua all'esercizio commerciale della con ricorso al TAR Campania NA Controparte_3
r.g. 4467/2011, definito con sentenza di rigetto n. 4987 del 6.12.2012, poi riformata in appello dal
Consiglio di Stato con pronuncia n. 255/2018 del 17.1.2018, con la quale veniva dichiarata illegittima l'autorizzazione commerciale e ne veniva decretata la caducazione e, per l'effetto, il Comune disponeva, con ordinanza del 12.03.2018 n. 10, la chiusura dell'attività economica della . CP_3
Secondo la prospettazione attorea, il fatto che la abbia esercitato dal 2011 al 2018 CP_3 un'attività analoga a quella dell'attrice, sulla base di un titolo illegittimo, le avrebbe cagionato danni da sviamento di clientela, con incidenza sulla redditività e perdita di valore di avviamento aziendale.
pagina 4 di 8 Ricostruita la vicenda, si ritiene, innanzitutto, che la non sia legittimata ad Controparte_1 agire per gli eventuali danni maturati prima della sua costituzione, cioè per quelli eventualmente maturati in favore della ed ancor prima della Parte_6 Controparte_1
Sul punto giova precisare che, dalla lettura degli atti societari depositati nel fascicolo sia di parte attrice che di parte convenuta , emerge un continuo cambiamento di ragione sociale e di soggetto CP_3 giuridico ascrivibile alla parte attrice, con un'alternanza dei coniugi nell'amministrazione delle tre società che si sono susseguite nel corso del tempo. Dalle diverse visure in atti, si evince, infatti, che in data 26.07.2001 i coniugi ed costituivano la e la Parte_1 Parte_5 Controparte_1 sig.ra veniva designata quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società; Pt_1 successivamente, con atto per TA rep. 22663, racc. 6134 del 27.11.2012, i coniugi e Per_1 Pt_5 costituivano la con il medesimo oggetto sociale della Pt_1 Parte_6 Controparte_1
e capitale sociale interamente versato di €.10.000,00, designando come Amministratore Unico il sig.
l'anno seguente, con atto per TA rep.23071 del 19.3.2013, la Parte_5 Per_1 CP_1
cedeva alla con Amministratore Unico il sig. , l'azienda
[...] CP_1 Controparte_5 Parte_5 di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non, corrente in alla Via Latina n.44. e, in CP_2 pari data, con atto di cessione d'azienda per TA rep. n. 23072, racc. n. 6383 del Persona_2
19.3.2013, trasferiva alla il punto vendita sito in alla via Caduti sul Parte_6 CP_2 lavoro snc. L'art. 2 di tale atto di cessione rubricato “beni e rapporti compresi dell'azienda ceduta”, al punto VI, includeva nella cessione “tutti i crediti ed i debiti maturati a favore ed a carico dell'azienda ceduta e di cui all'allegato sub “B”, salvo quanto infra precisato all'art. 3….”. In tale elenco, non era fatto alcun cenno al trasferimento della posizione attiva nascente dal contenzioso amministrativo che ci occupa, ed il successivo art.3, escludeva espressamente dalla cessione i crediti e debiti non accora accertati, in quanto oggetto di giudizi in corso. Con atto di cessione d'azienda per TA , rep. Per_1
23073, racc. 6384 del 19.3.2013(all. 6), la - cessionaria dalla posta CP_6 Controparte_1 contestualmente in liquidazione, cedeva lo stesso giorno alla l'azienda CP_1 Pt_6 commerciale in alla via Latina n. 44, nonché la quota di partecipazione del valore nominale di CP_2
€. 7.310,13 nella società Tale atto di cessione, all'articolo 1, capo VI, Controparte_7 includeva nella cessione anche “tutti i crediti e debiti maturati a favore ed a carico dell'azienda ceduta, e di cui all'elenco allegato sub “B”…”, ove erano indicati con precisione tutti i debiti e crediti oggetto di trasferimento. Anche in questo elenco, non vi era alcun riferimento alle vicende edilizie per cui è causa.
pagina 5 di 8 Pochi mesi dopo, e segnatamente in data 9.1.2014, la dante causa, dichiarava la Controparte_1 propria estinzione e veniva cancellata dal registro imprese, con cessazione attività a far data dal
26.11.2013. Da ultimo, con atto per TA , rep. 26770, racc. 8344 del 13.1.2017, la Per_1 [...] cedeva all'attrice P.Iva con Amministratore Parte_6 Controparte_1 P.IVA_3
Unico questa volta la sig.ra , l'azienda commerciale costituita da entrambi i punti Parte_1 vendita in e, segnatamente, quello in via Latina n. 44 e quello in via dei Caduti sul Lavoro snc. CP_2
L'art. 3 dell'atto di cessione, escludeva espressamente “diritti, crediti e debiti oggetto della lite in corso contro il ed altri pendente dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la Controparte_2 riforma della sentenza n. 4987/2012 del 6.12.2012 resa dal TAR Campania Sez.VIII…” (all. n. 7).
Pertanto, appare evidente come la possa agire solamente per gli eventuali danni Controparte_1 relativi al periodo che va dalla sua costituzione (13.01.2017) alla cessazione dell'attività illegittima della (12.03.2018), non rientrando nella cessione il diritto a far valere eventuali crediti Controparte_3 della sua dante causa.
Ciò precisato, la domanda risarcitoria si ritiene infondata per quanto si osserva.
Innanzitutto, si ricorda che colui che agisce per ottenere il risarcimento, deve dunque dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma anche la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto. Questo implica che, in presenza di un fatto qualificabile come illecito civile ai sensi dell'articolo 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Il risarcimento del danno a carico della P.A. non costituisce conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi gravati dagli odierni attori dinanzi al G.A., atteso che il suo riconoscimento richiede comunque la positiva verifica di tutti i presupposti legittimanti l'attribuzione della responsabilità ex 2043 c.c.
Nel caso di specie, anche se in astratto l'esercizio di un'attività commerciale, sulla base di un titolo autorizzatorio illegittimo e poi annullato, può costituire un illecito, nel senso di fonte di danno, tuttavia, non si ritiene assolto l'onere probatorio, incombente su parte attrice, con riguardo alla prova sia del danno che del nesso tra il danno e il presunto comportamento illecito.
pagina 6 di 8 Giova precisare, che ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela, che rientra negli atti di concorrenza sleale, deve essere provata un'attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente e, in generale, va evidenziato che quel che è inibito non è la concorrenza, ma solo la concorrenza sleale, sicché la prova di chi l'invoca s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale, che si concretizza in tentativi subdoli o denigratori per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti.
Nel caso di specie, l'attività economica della è stata avviata e proseguita Controparte_3 dall'impresa fino alla sentenza caducatoria dell'autorizzazione commerciale n. 1 del 2011 resa dal
Consiglio di Stato, alla luce del semplice fatto che il primo grado del giudizio erastato definito con pronuncia favorevole all'Ente ed in assenza di provvedimenti cautelari incidentali con efficacia sospensiva degli effetti degli atti e provvedimenti gravati. Il ricorso promosso dalla CP_1
è stato infatti integralmente respinto dal che con la sentenza n. 4987 del
[...] Controparte_8
6/12/2012 lo ha dichiarato irricevibile ed infondato. Il descritto iter processuale non può non assumere rilevanza in quanto, nella fattispecie, in assenza di provvedimenti interinali di segno contrario,
l'efficacia degli atti autorizzativi contestati è venuta meno solo con la decisione nel merito del giudice di appello. Sicché solo da quella data (17/1/2018) il ha potuto porre in essere gli atti inibitori CP_2 reclamati da parte attrice.
Non si capisce in cosa si concretizzerebbe la condotta sleale della tesa allo sviamento Controparte_3 della clientela;
in realtà nemmeno la parte attrice ha contestato la condotta commerciale della società convenuta, limitandosi a contestare l'illegittimità del provvedimento autorizzatorio sulla cui base veniva esercitata l'attività. CP_ Va poi osservato, che nel momento in cui la ha iniziato ad operare, la Controparte_1 già esercitava la sua attività, quindi, non può averle cagionato alcuno sviamento di CP_3 clientela.
Il rigetto della domanda, nel merito, risulta assorbente rispetto alle questioni relative alla posizione degli altri convenuti.
Considerata la particolarità della vicenda, caratterizzata da fenomeni successori societari che hanno coinvolto i medesimi soggetti, creando confusione nell'esatta individuazione del soggetto legittimato ad agire e visti i risvolti del giudizio amministrativo collegato alla vicenda oggetto del giudizio, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Spese compensate
S.M.C.V., 31/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6763/2019 promossa da:
, n.q. di legale rapp.te della società rapp.ta e difesa dagli Parte_1 Controparte_1
Avv. ti Maurizio Ricciardi Federico e Rosaro Carmine Rossi ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in Piedimonte Matese (CE), alla via Annunziata n. 168
-attrice- nei confronti di in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Antonio Rosario De Crescenzo, in virtù di deliberazione di giunta comunale n. 194 del 18.12.2019 e successiva determina n. 252 del 27.12.2019 a firma del Responsabile degli AA.GG. e Contenzioso dell'Ente, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, unitamente al quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via delle Ville n. 4
in proprio e nella qualità di dipendente del Parte_2 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mastroianni presso il cui studio elett.te domicilia in Caiazzo
(CE), alla via Portanzia n. 19;
Società (p. i.v.a. ), in persona dell'Amministratore unico Parte_3 P.IVA_1
e legale rapp.te p.t. e Società (p.i.v.a. ), in Controparte_3 P.IVA_2
pagina 1 di 8 persona dell'Amministratore/liquidatore e legale rapp.te p.t., rappresentate e difese dall'avv. Andrea
Abbamonte, unitamente al quale domiciliano presso lo studio dell'avv. Umberto Gentile in Caserta, alla via Colombo n. 53
con l'avv. Umberto Gentile ed elett.te dom.ta presso l'indirizzo digitale Parte_4 telematico del difensore
-convenuti-
OGGETTO: danno da sviamento della clientela
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 22.04.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i coniugi ed sia in Parte_1 Parte_5 proprio sia quali soci ed altresì in veste di legali rappresentanti delle società Controparte_1 già ed ancor prima hanno agito in giudizio nei confronti del Parte_6 Controparte_1
, del Responsabile del , della , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 della e della sig.ra onde sentire accogliere le seguenti Parte_3 Parte_4 conclusioni: “- accertare e dichiarare veri i fatti esposti in narrativa ed in accoglimento della domanda, condannare i convenuti in solido tra loro, secondo le rispettiva responsabilità, per tutti i motivi espressi in narrativa, al risarcimento dei danni prodotti ai coniugi sig.ra e sig. Parte_1
in proprio e quali soci nonché legali rappresentanti della società Parte_5 [...]
già ed ancor prima quantificati in euro CP_1 Parte_6 Controparte_1
556.599,00 di cui €. 204.303,00 per minore redditività conseguita ed euro 352.296,00 per perdita di valore di avviamento aziendale o di quella somma minore o maggiore che si riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione dall'attività illecita (26.5.2011) sino al soddisfo;
- in ogni caso condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio…”.
pagina 2 di 8 In particolare, parte attrice ha lamentato un danno da contrazione di utili e perdita di valore di avviamento aziendale, che la propria azienda avrebbe subito a fronte della temporanea compresenza sul territorio comunale della concorrente (oggi in liquidazione), assentita previo Controparte_3 rilascio, da parte del , dell'autorizzazione commerciale n. 1 del 26.5.2011, poi Controparte_2 dichiarata illegittima e conseguentemente annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 255/2018 del 17 gennaio 2018. Secondo l'interpretazione dei fatti offerta dagli attori, per effetto del suddetto provvedimento autorizzatorio, poi caducato dal G.A., la avrebbe operato illegittimamente CP_3 dal 2011 fino al 2018 in regime di concorrenza con l'attività di vendita esercitata dagli attori.
Si costituiva il convenuto Sig. in proprio e quale Responsabile del Settore 5- Parte_2
Attività Produttive del , che aveva rilasciato dapprima alla la Controparte_2 Controparte_3 licenza commerciale n. 1/2011 (annullata con sentenza CDS n.255/2018) e poi alla Parte_3 una nuova autorizzazione commerciale n. 1 del 10.8.2018, rivendicando la legittimità del proprio operato ed eccependo l'infondatezza dell'azione risarcitoria.
Si costituiva altresì il , eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 per assoluta incertezza del petitum sostanziale azionato, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ed il difetto di legittimazione attiva delle società Parte_6
e nel merito contestava la fondatezza della domanda.
[...] Controparte_1
Si costituivano le e la contestando la fondatezza della Parte_7 Controparte_3 pretesa risarcitoria ed eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione processuale attiva dei coniugi ed , la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il Parte_1 Parte_5 difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., il difetto di legittimazione processuale passiva della
Parte_3
Si costituiva, infine, anche la sig.ra , uniformandosi, sostanzialmente, alle eccezioni e Parte_4 contestazioni degli altri convenuti.
Con ordinanza del 13.05.2020, veniva fissata ex art. 187 cpc udienza di precisazione delle conclusioni limitatamente all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva.
All'udienza del 16.03.2021, celebratasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ridotti, in relazione alla predetta eccezione.
Con Sent. parziale n. 1581/2021 dep. 06.05.2021, veniva dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo ai coniugi ad agire sia in proprio sia quali soci della e Parte_8 Controparte_1 veniva dichiarata legittimata ad agire nella sola qualità di legale rappresentante della Parte_1
Controparte_1
Con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio. pagina 3 di 8 La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 22.04.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 cpc.
****
Innanzitutto, si precisa che, essendo stata pronunciata sentenza parziale, con cui è stata riconosciuta legittimata ad agire solamente la sig.ra n.q di legale rapp.te della si terrà Pt_1 Controparte_1 conto solamente della posizione di quest'ultima in tale veste.
Ciò precisato, premesso che la ha agito per i danni che avrebbe subito per lo Controparte_1 sviamento della clientela, in seguito all'esercizio, da parte della , di Controparte_3 analoga attività a quella espletata dalla ed in zona attigua, sulla base di un titolo CP_1 autorizzativo illegittimo e successivamente annullato, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'amministrazione per i danni subiti dal privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo, rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato (Cass. Sez. U., Ord. n. 2175 del 24/01/2023).
Ritenuta quindi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda fattuale: con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Piedimonte Matese al prot. n. 841 del 2.12.2010, la attualmente in liquidazione, otteneva dalla sig.ra Controparte_3 il comodato d'uso gratuito dell'immobile commerciale sito in , alla via SS 158 Km Pt_4 CP_2
96+600 e, in qualità di comodataria, chiedeva ed otteneva dal il rilascio di CP_2 CP_2 un'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita, n. 1 del 26.5.2011, all'interno dell'immobile in questione. Tale autorizzazione commerciale – ed i titoli edilizi presupposti, ovvero le concessioni edilizie n. 2/9 del 23 agosto 1979 e n. 1/118 del 5.2.1982 – venivano impugnati dalla società che esercitava attività di vendita al dettaglio, nel Settore alimentare e non, Controparte_1 in area attigua all'esercizio commerciale della con ricorso al TAR Campania NA Controparte_3
r.g. 4467/2011, definito con sentenza di rigetto n. 4987 del 6.12.2012, poi riformata in appello dal
Consiglio di Stato con pronuncia n. 255/2018 del 17.1.2018, con la quale veniva dichiarata illegittima l'autorizzazione commerciale e ne veniva decretata la caducazione e, per l'effetto, il Comune disponeva, con ordinanza del 12.03.2018 n. 10, la chiusura dell'attività economica della . CP_3
Secondo la prospettazione attorea, il fatto che la abbia esercitato dal 2011 al 2018 CP_3 un'attività analoga a quella dell'attrice, sulla base di un titolo illegittimo, le avrebbe cagionato danni da sviamento di clientela, con incidenza sulla redditività e perdita di valore di avviamento aziendale.
pagina 4 di 8 Ricostruita la vicenda, si ritiene, innanzitutto, che la non sia legittimata ad Controparte_1 agire per gli eventuali danni maturati prima della sua costituzione, cioè per quelli eventualmente maturati in favore della ed ancor prima della Parte_6 Controparte_1
Sul punto giova precisare che, dalla lettura degli atti societari depositati nel fascicolo sia di parte attrice che di parte convenuta , emerge un continuo cambiamento di ragione sociale e di soggetto CP_3 giuridico ascrivibile alla parte attrice, con un'alternanza dei coniugi nell'amministrazione delle tre società che si sono susseguite nel corso del tempo. Dalle diverse visure in atti, si evince, infatti, che in data 26.07.2001 i coniugi ed costituivano la e la Parte_1 Parte_5 Controparte_1 sig.ra veniva designata quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società; Pt_1 successivamente, con atto per TA rep. 22663, racc. 6134 del 27.11.2012, i coniugi e Per_1 Pt_5 costituivano la con il medesimo oggetto sociale della Pt_1 Parte_6 Controparte_1
e capitale sociale interamente versato di €.10.000,00, designando come Amministratore Unico il sig.
l'anno seguente, con atto per TA rep.23071 del 19.3.2013, la Parte_5 Per_1 CP_1
cedeva alla con Amministratore Unico il sig. , l'azienda
[...] CP_1 Controparte_5 Parte_5 di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non, corrente in alla Via Latina n.44. e, in CP_2 pari data, con atto di cessione d'azienda per TA rep. n. 23072, racc. n. 6383 del Persona_2
19.3.2013, trasferiva alla il punto vendita sito in alla via Caduti sul Parte_6 CP_2 lavoro snc. L'art. 2 di tale atto di cessione rubricato “beni e rapporti compresi dell'azienda ceduta”, al punto VI, includeva nella cessione “tutti i crediti ed i debiti maturati a favore ed a carico dell'azienda ceduta e di cui all'allegato sub “B”, salvo quanto infra precisato all'art. 3….”. In tale elenco, non era fatto alcun cenno al trasferimento della posizione attiva nascente dal contenzioso amministrativo che ci occupa, ed il successivo art.3, escludeva espressamente dalla cessione i crediti e debiti non accora accertati, in quanto oggetto di giudizi in corso. Con atto di cessione d'azienda per TA , rep. Per_1
23073, racc. 6384 del 19.3.2013(all. 6), la - cessionaria dalla posta CP_6 Controparte_1 contestualmente in liquidazione, cedeva lo stesso giorno alla l'azienda CP_1 Pt_6 commerciale in alla via Latina n. 44, nonché la quota di partecipazione del valore nominale di CP_2
€. 7.310,13 nella società Tale atto di cessione, all'articolo 1, capo VI, Controparte_7 includeva nella cessione anche “tutti i crediti e debiti maturati a favore ed a carico dell'azienda ceduta, e di cui all'elenco allegato sub “B”…”, ove erano indicati con precisione tutti i debiti e crediti oggetto di trasferimento. Anche in questo elenco, non vi era alcun riferimento alle vicende edilizie per cui è causa.
pagina 5 di 8 Pochi mesi dopo, e segnatamente in data 9.1.2014, la dante causa, dichiarava la Controparte_1 propria estinzione e veniva cancellata dal registro imprese, con cessazione attività a far data dal
26.11.2013. Da ultimo, con atto per TA , rep. 26770, racc. 8344 del 13.1.2017, la Per_1 [...] cedeva all'attrice P.Iva con Amministratore Parte_6 Controparte_1 P.IVA_3
Unico questa volta la sig.ra , l'azienda commerciale costituita da entrambi i punti Parte_1 vendita in e, segnatamente, quello in via Latina n. 44 e quello in via dei Caduti sul Lavoro snc. CP_2
L'art. 3 dell'atto di cessione, escludeva espressamente “diritti, crediti e debiti oggetto della lite in corso contro il ed altri pendente dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la Controparte_2 riforma della sentenza n. 4987/2012 del 6.12.2012 resa dal TAR Campania Sez.VIII…” (all. n. 7).
Pertanto, appare evidente come la possa agire solamente per gli eventuali danni Controparte_1 relativi al periodo che va dalla sua costituzione (13.01.2017) alla cessazione dell'attività illegittima della (12.03.2018), non rientrando nella cessione il diritto a far valere eventuali crediti Controparte_3 della sua dante causa.
Ciò precisato, la domanda risarcitoria si ritiene infondata per quanto si osserva.
Innanzitutto, si ricorda che colui che agisce per ottenere il risarcimento, deve dunque dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma anche la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto. Questo implica che, in presenza di un fatto qualificabile come illecito civile ai sensi dell'articolo 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Il risarcimento del danno a carico della P.A. non costituisce conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi gravati dagli odierni attori dinanzi al G.A., atteso che il suo riconoscimento richiede comunque la positiva verifica di tutti i presupposti legittimanti l'attribuzione della responsabilità ex 2043 c.c.
Nel caso di specie, anche se in astratto l'esercizio di un'attività commerciale, sulla base di un titolo autorizzatorio illegittimo e poi annullato, può costituire un illecito, nel senso di fonte di danno, tuttavia, non si ritiene assolto l'onere probatorio, incombente su parte attrice, con riguardo alla prova sia del danno che del nesso tra il danno e il presunto comportamento illecito.
pagina 6 di 8 Giova precisare, che ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela, che rientra negli atti di concorrenza sleale, deve essere provata un'attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente e, in generale, va evidenziato che quel che è inibito non è la concorrenza, ma solo la concorrenza sleale, sicché la prova di chi l'invoca s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale, che si concretizza in tentativi subdoli o denigratori per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti.
Nel caso di specie, l'attività economica della è stata avviata e proseguita Controparte_3 dall'impresa fino alla sentenza caducatoria dell'autorizzazione commerciale n. 1 del 2011 resa dal
Consiglio di Stato, alla luce del semplice fatto che il primo grado del giudizio erastato definito con pronuncia favorevole all'Ente ed in assenza di provvedimenti cautelari incidentali con efficacia sospensiva degli effetti degli atti e provvedimenti gravati. Il ricorso promosso dalla CP_1
è stato infatti integralmente respinto dal che con la sentenza n. 4987 del
[...] Controparte_8
6/12/2012 lo ha dichiarato irricevibile ed infondato. Il descritto iter processuale non può non assumere rilevanza in quanto, nella fattispecie, in assenza di provvedimenti interinali di segno contrario,
l'efficacia degli atti autorizzativi contestati è venuta meno solo con la decisione nel merito del giudice di appello. Sicché solo da quella data (17/1/2018) il ha potuto porre in essere gli atti inibitori CP_2 reclamati da parte attrice.
Non si capisce in cosa si concretizzerebbe la condotta sleale della tesa allo sviamento Controparte_3 della clientela;
in realtà nemmeno la parte attrice ha contestato la condotta commerciale della società convenuta, limitandosi a contestare l'illegittimità del provvedimento autorizzatorio sulla cui base veniva esercitata l'attività. CP_ Va poi osservato, che nel momento in cui la ha iniziato ad operare, la Controparte_1 già esercitava la sua attività, quindi, non può averle cagionato alcuno sviamento di CP_3 clientela.
Il rigetto della domanda, nel merito, risulta assorbente rispetto alle questioni relative alla posizione degli altri convenuti.
Considerata la particolarità della vicenda, caratterizzata da fenomeni successori societari che hanno coinvolto i medesimi soggetti, creando confusione nell'esatta individuazione del soggetto legittimato ad agire e visti i risvolti del giudizio amministrativo collegato alla vicenda oggetto del giudizio, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Spese compensate
S.M.C.V., 31/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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