TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/12/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 877/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELEONORA POLIDORI Presidente Relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 877/2025 promossa da:
, cod. fisc. , assistito dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA IU ), C.F._2
PARTE RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , nato a Controparte_1 C.F._3
TUNISIA , il 27/08/1982
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con intervento del PM sede: nulla oppone
CONCLUSIONI : per l'attore: come da verbale di udienza del 23/9/25
per il convenuto: contumace pagina 1 di 3 Il P.M. : nulla osta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in in data 11/09/2015 .
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 25/03/2025 chiedeva a questo Tribunale Pt_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente delegato per la trattazione del procedimento, la parte convenuta non compariva.Verificatane la rituale citazione, la Presidente ne dichiarava la contumacia.
Essendo la causa prontamente decidibile all'udienza ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. veniva rimessa in decisione.
La domanda di separazione appare accoglibile sulla scorta delle allegazioni di cui al ricorso e delle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, risultando configurati i presupposti della fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Non si provvede sulle spese in ragione dell'oggetto della domanda e della mancata opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Santa Maria a Monte (Pisa) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Santa Maria a Monte il giorno 11/09/2015 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 13 parte I anno 2015.
Spese non ripetibili.
pagina 2 di 3 Pisa, 23/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Eleonora Polidori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELEONORA POLIDORI Presidente Relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 877/2025 promossa da:
, cod. fisc. , assistito dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA IU ), C.F._2
PARTE RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , nato a Controparte_1 C.F._3
TUNISIA , il 27/08/1982
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con intervento del PM sede: nulla oppone
CONCLUSIONI : per l'attore: come da verbale di udienza del 23/9/25
per il convenuto: contumace pagina 1 di 3 Il P.M. : nulla osta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in in data 11/09/2015 .
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 25/03/2025 chiedeva a questo Tribunale Pt_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente delegato per la trattazione del procedimento, la parte convenuta non compariva.Verificatane la rituale citazione, la Presidente ne dichiarava la contumacia.
Essendo la causa prontamente decidibile all'udienza ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. veniva rimessa in decisione.
La domanda di separazione appare accoglibile sulla scorta delle allegazioni di cui al ricorso e delle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, risultando configurati i presupposti della fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Non si provvede sulle spese in ragione dell'oggetto della domanda e della mancata opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Santa Maria a Monte (Pisa) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Santa Maria a Monte il giorno 11/09/2015 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 13 parte I anno 2015.
Spese non ripetibili.
pagina 2 di 3 Pisa, 23/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Eleonora Polidori
pagina 3 di 3