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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 24/02/2026, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3196/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15520/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500010233000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180048708358000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180048708358000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180048708358000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2092/2026 depositato il 05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - SS, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010233000, notificata in data 03/09/2025. L'atto impugnato reca l'intimazione al pagamento dell'importo complessivo di € 31.374,33.
Il ricorrente si concentra specificamente sulla pretesa recata dalla cartella di pagamento prodromica n.
07120180048708358000, afferente a Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI/TARSU) per gli anni 2013, 2014 e
2015, per un importo di € 17.040,43. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduce tre motivi:
1) Nullità della comunicazione per omessa indicazione degli immobili da sottoporre a vincolo;
2) Omessa notifica della suddetta cartella di pagamento;
3) Intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di riscossione dei tributi locali ex art. 2948, n. 4, c.c..
Si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SS, contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni. L'Ufficio ha depositato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici e ha opposto l'interruzione della prescrizione, evidenziando altresì l'intervenuta presentazione, da parte del ricorrente, di un'istanza di Definizione Agevolata (Rottamazione-quater) riferita proprio ai carichi impugnati. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza di trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato in quanto privo dell'indicazione specifica degli immobili sui quali l'Agente della SS intende iscrivere ipoteca.
L'eccezione è destituita di fondamento. La comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n.
602/1973 costituisce un atto di natura pre-esecutiva finalizzato a garantire il contraddittorio endoprocedimentale, concedendo al contribuente un termine di 30 giorni per provvedere al pagamento o per presentare proprie difese prima dell'effettiva apposizione del vincolo reale. Nessuna norma impone a pena di nullità l'individuazione preventiva e specifica degli immobili in tale fase, che avverrà compiutamente solo con la successiva ed eventuale iscrizione ipotecaria.
Con il secondo motivo, il contribuente lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento n.
07120180048708358000, asserendo di non averne mai avuto conoscenza. Tale doglianza è smentita per tabulas dalla documentazione prodotta dalla resistente. Dagli atti di causa emerge la relata di notifica riferita proprio alla cartella in contestazione, la quale risulta regolarmente notificata in data 07/12/2018. La consegna è avvenuta nelle mani di Nominativo_1, qualificatasi come "Familiare". Trattasi di notifica pienamente valida e perfezionata ai sensi dell'art. 139 c.p.c., gravando sul ricorrente – che non vi ha provveduto – l'onere di superare, mediante querela di falso, l'efficacia probatoria privilegiata circa le dichiarazioni rese al messo notificatore in ordine alla qualifica di familiare convivente.
Con il terzo motivo, la difesa del ricorrente invoca la maturazione della prescrizione quinquennale per i tributi locali, calcolando il termine tra il presunto anno di notifica della cartella (2018) e la notifica della comunicazione preventiva (2025). L'eccezione va disattesa per una pluralità di ragioni assorbenti. In primo luogo, l'Agente della SS ha documentato la valida interruzione dei termini prescrizionali mediante la notifica di un successivo atto: l'Intimazione di Pagamento n. 07120219019621032000. Tale intimazione, ricomprendente tra i vari carichi proprio la cartella n. 07120180048708358000 per un importo residuo di € 16.042,60, risulta ritualmente notificata al contribuente in data 01/02/2022 mediante consegna al portiere. A ciò si aggiunga la sospensione legale dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale
COVID-19, operante dal 08/03/2020 al 31/08/2021.
In via dirimente e definitiva, la Corte rileva agli atti la presenza di un documento che preclude in radice ogni doglianza mossa dal contribuente. Risulta prodotta l'Istanza di adesione alla Definizione Agevolata (cd. "Rottamazione-quater"), sottoscritta e presentata telematicamente dallo stesso Sig. Ricorrente_1 in data 21/04/2023. Al rigo 26 di tale dichiarazione, il contribuente ha inserito espressamente la cartella di pagamento n. 07120180048708358000, chiedendo di avvalersi della definizione agevolata per "Tutti i carichi" in essa contenuti. La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che la presentazione della domanda di definizione agevolata costituisce un atto ricognitivo del debito ex art. 2944 c.c., determinando l'inequivocabile interruzione di ogni termine di prescrizione alla data di presentazione dell'istanza (nel caso di specie,
21/04/2023). Inoltre, mediante la medesima dichiarazione, il contribuente ha assunto formale "impegno a
RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione". Tale contegno certifica in maniera irretrattabile l'acquiescenza alla pretesa tributaria pregressa e la presa d'atto della regolarità del procedimento notificatorio, rendendo destituita di qualsivoglia fondamento l'odierna impugnazione.
La legittimità dell'azione esecutiva avviata dall'Agenzia delle Entrate-SS con l'emissione della
Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria è, per i suesposti motivi, pienamente confermata.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza, come sancito dall'art. 15 del D.Lgs.
n. 546/1992. Valutato l'oggetto della controversia (pari a € 31.374,33 complessivi), la natura della lite, il comportamento processuale e l'infondatezza manifesta delle eccezioni stante la documentata adesione alla
Definizione Agevolata, si reputa congruo liquidare le spese in € 3.000,00, oltre oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15520/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500010233000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180048708358000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180048708358000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180048708358000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2092/2026 depositato il 05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - SS, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010233000, notificata in data 03/09/2025. L'atto impugnato reca l'intimazione al pagamento dell'importo complessivo di € 31.374,33.
Il ricorrente si concentra specificamente sulla pretesa recata dalla cartella di pagamento prodromica n.
07120180048708358000, afferente a Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI/TARSU) per gli anni 2013, 2014 e
2015, per un importo di € 17.040,43. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduce tre motivi:
1) Nullità della comunicazione per omessa indicazione degli immobili da sottoporre a vincolo;
2) Omessa notifica della suddetta cartella di pagamento;
3) Intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di riscossione dei tributi locali ex art. 2948, n. 4, c.c..
Si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SS, contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni. L'Ufficio ha depositato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici e ha opposto l'interruzione della prescrizione, evidenziando altresì l'intervenuta presentazione, da parte del ricorrente, di un'istanza di Definizione Agevolata (Rottamazione-quater) riferita proprio ai carichi impugnati. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza di trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato in quanto privo dell'indicazione specifica degli immobili sui quali l'Agente della SS intende iscrivere ipoteca.
L'eccezione è destituita di fondamento. La comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n.
602/1973 costituisce un atto di natura pre-esecutiva finalizzato a garantire il contraddittorio endoprocedimentale, concedendo al contribuente un termine di 30 giorni per provvedere al pagamento o per presentare proprie difese prima dell'effettiva apposizione del vincolo reale. Nessuna norma impone a pena di nullità l'individuazione preventiva e specifica degli immobili in tale fase, che avverrà compiutamente solo con la successiva ed eventuale iscrizione ipotecaria.
Con il secondo motivo, il contribuente lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento n.
07120180048708358000, asserendo di non averne mai avuto conoscenza. Tale doglianza è smentita per tabulas dalla documentazione prodotta dalla resistente. Dagli atti di causa emerge la relata di notifica riferita proprio alla cartella in contestazione, la quale risulta regolarmente notificata in data 07/12/2018. La consegna è avvenuta nelle mani di Nominativo_1, qualificatasi come "Familiare". Trattasi di notifica pienamente valida e perfezionata ai sensi dell'art. 139 c.p.c., gravando sul ricorrente – che non vi ha provveduto – l'onere di superare, mediante querela di falso, l'efficacia probatoria privilegiata circa le dichiarazioni rese al messo notificatore in ordine alla qualifica di familiare convivente.
Con il terzo motivo, la difesa del ricorrente invoca la maturazione della prescrizione quinquennale per i tributi locali, calcolando il termine tra il presunto anno di notifica della cartella (2018) e la notifica della comunicazione preventiva (2025). L'eccezione va disattesa per una pluralità di ragioni assorbenti. In primo luogo, l'Agente della SS ha documentato la valida interruzione dei termini prescrizionali mediante la notifica di un successivo atto: l'Intimazione di Pagamento n. 07120219019621032000. Tale intimazione, ricomprendente tra i vari carichi proprio la cartella n. 07120180048708358000 per un importo residuo di € 16.042,60, risulta ritualmente notificata al contribuente in data 01/02/2022 mediante consegna al portiere. A ciò si aggiunga la sospensione legale dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale
COVID-19, operante dal 08/03/2020 al 31/08/2021.
In via dirimente e definitiva, la Corte rileva agli atti la presenza di un documento che preclude in radice ogni doglianza mossa dal contribuente. Risulta prodotta l'Istanza di adesione alla Definizione Agevolata (cd. "Rottamazione-quater"), sottoscritta e presentata telematicamente dallo stesso Sig. Ricorrente_1 in data 21/04/2023. Al rigo 26 di tale dichiarazione, il contribuente ha inserito espressamente la cartella di pagamento n. 07120180048708358000, chiedendo di avvalersi della definizione agevolata per "Tutti i carichi" in essa contenuti. La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che la presentazione della domanda di definizione agevolata costituisce un atto ricognitivo del debito ex art. 2944 c.c., determinando l'inequivocabile interruzione di ogni termine di prescrizione alla data di presentazione dell'istanza (nel caso di specie,
21/04/2023). Inoltre, mediante la medesima dichiarazione, il contribuente ha assunto formale "impegno a
RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione". Tale contegno certifica in maniera irretrattabile l'acquiescenza alla pretesa tributaria pregressa e la presa d'atto della regolarità del procedimento notificatorio, rendendo destituita di qualsivoglia fondamento l'odierna impugnazione.
La legittimità dell'azione esecutiva avviata dall'Agenzia delle Entrate-SS con l'emissione della
Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria è, per i suesposti motivi, pienamente confermata.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza, come sancito dall'art. 15 del D.Lgs.
n. 546/1992. Valutato l'oggetto della controversia (pari a € 31.374,33 complessivi), la natura della lite, il comportamento processuale e l'infondatezza manifesta delle eccezioni stante la documentata adesione alla
Definizione Agevolata, si reputa congruo liquidare le spese in € 3.000,00, oltre oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti