Articolo 9 della Legge 10 gennaio 1985, n. 1
Articolo 8Articolo 10
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13 gennaio 1985
Art. 9.
Ai finanziamenti concessi alle imprese editrici ai sensi dell' articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , puo' essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all' articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .
L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro per i beni culturali ed ambientali.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985