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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 01/11/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 758 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), Via Labicana n. 58 presso e nello studio dell'Avv. Paolo Spalletta che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso
- ricorrente -
E
(c.f. elettivamente domiciliato in Roma (RM), Controparte_1 C.F._2
Via Labicana n. 58 presso lo studio dell'Avv. Paolo Spalletta che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da accordo raggiunto e depositato in data 24.09.2025
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
e il Signor il 23 giugno 1990, nel Comune di Castel
[...] Controparte_1
1 ANAN (RI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del
Comune di Castel ANAN (RI), dell'anno 1990, al n. 1, parte II, serie A, ufficio 1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) assegnare definitivamente la casa coniugale, sita in Roma, Via Gaetano Luporini n. 9/A, alla legittima proprietaria Sig.ra Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.06.2025 ha chiesto al Tribunale di Rieti di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
23 giugno 1990, nel Comune di Castel ANAN (RI), esponendo che: dalla unione coniugale sono nati il 25.06.1993, e il 09.021996; il matrimonio non ha Persona_1 Persona_2 avuto esito felice;
il 5 maggio 2009 i predetti coniugi sono comparsi davanti al Tribunale di
Roma e nel procedimento n. 87484 del 2008, hanno confermato la congiunta volontà di separarsi, concordandone le condizioni;
con decreto del 18 maggio 2009, cron. n.13868 del 2009 è stata omologata la separazione dei coniugi dal Tribunale di Roma;
da allora i coniugi non sono mai addivenuti ad una riconciliazione;
è da anni venuta definitivamente meno ogni comunione morale e materiale tra gli stessi;
la situazione di separazione si è protratta ininterrottamente fino alla data odierna;
i coniugi sono indipendenti ed autosufficienti economicamente;
il figlio è Per_1 divenuto indipendente economicamente, svolgendo l'attività di pasticcere;
la figlia si è Per_2 laureata, è residente presso la madre e lavora con un contratto di formazione con la GMA
CONSULTING SRL;
in ogni caso, la madre regolarmente ed all'occorrenza aiuta la figlia economicamente;
dal 19 ottobre 2023 il si è trasferito definitivamente dalla casa di CP_1
Roma, Via Gaetano Luporini n. 9/A, alla casa di di Castel ANAN (Rieti), via Pt_2
LI Marconi n.37, in relazione alla quale è titolare di una quota indivisa della piena proprietà pari ad un quarto dell'intero; dal 19 ottobre 2023 la ricorrente vive stabilmente nell'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà sita in Roma, Via Gaetano Luporini n. 9/A.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
In data 24.09.2025, si è costituito in giudizio il resistente aderendo alla domanda della ricorrente.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 entrambe le parti, personalmente presenti, hanno confermato la volontà di divorziare e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione avendo il difensore rinunciato ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Data comunicazione al PM.
***
2 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che con decreto del 18.05.2009 del Tribunale di Roma è stata omologata la separazione dei coniugi i quali sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
n Castel ANAN (RI), in data 23.06.1990, trascritto
[...] Controparte_1 nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 1, parte II, serie A, anno 1990, Ufficio
1);
- prende atto dell'accordo delle parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel ANAN (RI)perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 758 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), Via Labicana n. 58 presso e nello studio dell'Avv. Paolo Spalletta che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso
- ricorrente -
E
(c.f. elettivamente domiciliato in Roma (RM), Controparte_1 C.F._2
Via Labicana n. 58 presso lo studio dell'Avv. Paolo Spalletta che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da accordo raggiunto e depositato in data 24.09.2025
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
e il Signor il 23 giugno 1990, nel Comune di Castel
[...] Controparte_1
1 ANAN (RI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del
Comune di Castel ANAN (RI), dell'anno 1990, al n. 1, parte II, serie A, ufficio 1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) assegnare definitivamente la casa coniugale, sita in Roma, Via Gaetano Luporini n. 9/A, alla legittima proprietaria Sig.ra Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.06.2025 ha chiesto al Tribunale di Rieti di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
23 giugno 1990, nel Comune di Castel ANAN (RI), esponendo che: dalla unione coniugale sono nati il 25.06.1993, e il 09.021996; il matrimonio non ha Persona_1 Persona_2 avuto esito felice;
il 5 maggio 2009 i predetti coniugi sono comparsi davanti al Tribunale di
Roma e nel procedimento n. 87484 del 2008, hanno confermato la congiunta volontà di separarsi, concordandone le condizioni;
con decreto del 18 maggio 2009, cron. n.13868 del 2009 è stata omologata la separazione dei coniugi dal Tribunale di Roma;
da allora i coniugi non sono mai addivenuti ad una riconciliazione;
è da anni venuta definitivamente meno ogni comunione morale e materiale tra gli stessi;
la situazione di separazione si è protratta ininterrottamente fino alla data odierna;
i coniugi sono indipendenti ed autosufficienti economicamente;
il figlio è Per_1 divenuto indipendente economicamente, svolgendo l'attività di pasticcere;
la figlia si è Per_2 laureata, è residente presso la madre e lavora con un contratto di formazione con la GMA
CONSULTING SRL;
in ogni caso, la madre regolarmente ed all'occorrenza aiuta la figlia economicamente;
dal 19 ottobre 2023 il si è trasferito definitivamente dalla casa di CP_1
Roma, Via Gaetano Luporini n. 9/A, alla casa di di Castel ANAN (Rieti), via Pt_2
LI Marconi n.37, in relazione alla quale è titolare di una quota indivisa della piena proprietà pari ad un quarto dell'intero; dal 19 ottobre 2023 la ricorrente vive stabilmente nell'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà sita in Roma, Via Gaetano Luporini n. 9/A.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
In data 24.09.2025, si è costituito in giudizio il resistente aderendo alla domanda della ricorrente.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 entrambe le parti, personalmente presenti, hanno confermato la volontà di divorziare e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione avendo il difensore rinunciato ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Data comunicazione al PM.
***
2 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che con decreto del 18.05.2009 del Tribunale di Roma è stata omologata la separazione dei coniugi i quali sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
n Castel ANAN (RI), in data 23.06.1990, trascritto
[...] Controparte_1 nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 1, parte II, serie A, anno 1990, Ufficio
1);
- prende atto dell'accordo delle parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel ANAN (RI)perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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