TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Martino Casavola,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5252 del
R.G. 2023, avente ad oggetto: accettazione tacita
dell'eredità,
T R A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Paola Carucci e Pietro
Mastrangelo, come da mandato in atti,
ATTORI
E
, Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 19.2.25 gli attori precisavano le conclusioni.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla necessità dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di far accertare la loro qualità di eredi del loro
[...]
genitore deceduto il 3.10.2010, per aver Parte_4
accettato tacitamente la sua eredità ex art. 476 c.c..
Occorre osservare, a proposito del loro interesse ad agire,
che, ai sensi dell'art. 2648, comma n. 3, c.p.c., “se il
chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione
tacita dell'eredità [476], si può richiedere la trascrizione
sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da
atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente”.
Ciò premesso, va osservato che gli attori hanno fornito in giudizio ampia prova della loro accettazione tacita della eredità del defunto genitore, avendo espressamente dichiarato di essere da tempo nel pieno possesso dei beni ereditari ed avendo fornito la prova documentale di essere subentrati nei diritti del loro dante causa, costituendosi in sua vece nel complesso contenzioso giudiziario concluso in primo grado con la sentenza del Tribunale di Taranto n. 3666/14, in secondo grado con la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sez.
Dist. di Taranto n. 448/2018 ed in ultimo grado con la sentenza della Suprema Corte n. 33523/2021.
Tale attività comporta necessariamente la loro volontà di
2 accettare l'eredità, atteso che essi non avrebbero avuto il diritto di farla se non nella qualità di eredi.
Alla luce di quanto sinora esposto, può ritenersi quindi inequivocabilmente provato che nato a Parte_1
AL (TA) il 7.9.58, nato a [...] Parte_3
(TA) il 30.7.1961, e nato a [...] Parte_2
il 28.1.1965, abbiano tacitamente accettato, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'eredità di nato a Parte_4
AL (TA) il 5.10.1923 e deceduto il 3.10.2010.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Martino Casavola, accoglie la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della e
[...] Controparte_1
conseguentemente così provvede:
a) dichiara che nato a [...] il Parte_1
7.9.58, nato a [...] il Parte_3
30.7.1961 e nato a [...] il Parte_2
28.1.1965, hanno accettato tacitamente, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'eredità di nato a [...] Parte_4
(TA) il 5.10.1923 e deceduto il 3.10.2010;
b) compensa le spese.
3 Cosi deciso in Taranto il 4.6.25.
Il Giudice
(Dr. Martino Casavola)
4