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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1289 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 24/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1 ed ivi residente ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea
STROZZIERI ( ) fax 0861.89515 e-mail C.F._2 Ema_1 [...] in Controguerra (TE) alla via San Rocco n. 37 dal quale è rappresentato e Email_2 difeso giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_2
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_2
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_3 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_1
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Dichiarare che il Sig. è affetto da malattia di origine Controparte_1 professionale per come richiesto nella domanda n. n. 5519333179 nella percentuale complessiva del 28 % (compreso i postumi per inf/mal già riconosciuti ed indennizzati dall' per come sopra specificato) o comunque a quella maggiore o minore che risulterà CP_2 dovuta e di giustizia spettante a seguito di consulenza medica;
Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che risulterà CP_2 dovuta, ovvero all'indennizzo in capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Controparte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 25/06/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_2 al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Gonartrosi bilaterale”) presentata in via amministrativa in data 12/01/2023 e non accolta dall' . CP_2
A sostegno della domanda ha dedotto di aver prestato attività lavorativa come muratore e carpentiere e di essere stato addetto quotidianamente, per otto ore al giorno, al montaggio di impalcature, alla posa in opera di ferri di armatura, al disarmo di casseformi, al getto di calcestruzzo, all'esecuzione di strutture in cemento armato, alla chiodatura delle relative tavole per la realizzazione di muri a pietra, alla realizzazione di solai, a lavori di restauro, alla demolitura e alla preparazione dei massetti.
Ha riferito di aver svolto tali attività manualmente mediante l'utilizzo di cesoie manuali, trapani elettrici, martelli, tenaglie, demolitori ad aria compressa, compressori, martelli pneumatici, perforatrici e di quanto necessario alla posa in opera del calcestruzzo, delle tavole in legno, alla realizzazione di muri e tramezzi e alla demolizione di pareti.
Ha precisato di aver utilizzato, per la realizzazione delle casseformi, delle tavole ed assi in legno, del peso di circa 35 kg. l'una, che dovevano essere sollevate per poi essere trasportate e posate nei piani di lavoro e di aver sollevato e trasportato manualmente travi ed assi in legno del peso circa 10 kg, a seconda della lunghezza, per poi procedere alla cd “intavolatura” e chiodatura degli stessi.
2 Ha riferito di essersi dovuto poi occupare dell'armatura (le barre e le staffe di acciaio dovevano essere prese manualmente ed assemblate attraverso la cd. legatura dei ferri di armatura, che avveniva manualmente con l'utilizzo di un filo di acciaio e con l'utilizzo di tenaglie) e del disarmo delle casseformi che avveniva manualmente, sollevando e caricando le tavole, le barre, gli assi in legno ed i pannelli nei camion.
Ha dedotto che lo svolgimento di tali attività implicava l'effettuazione di ingenti sforzi su terreni sconnessi e l'assunzione di posture incongrue, ove si consideri che la posa in opera delle tavole e la conseguente realizzazione delle casseformi a mezzo chiodatura, avveniva manualmente per l'intero ciclo produttivo della durata di 8 ore.
Ha riferito di essersi occupato, altresì, della realizzazione di muri perimetrali, tramezzi e massetti consistente nel prelevare manualmente blocchi di cemento del peso di circa 30 kg l'uno, blocchi di pietra del peso variabile dai 20 kg ai 100 kg, mattoni e foratini e di posizionarli manualmente ai fini della realizzazione delle opere in muratura.
Ha specificato di aver prelevato manualmente dagli automezzi anche sacchi di cemento e fissativi, del peso dapprima di circa 50 kg e successivamente del peso di circa 25 kg, al fine di trasportarli nei punti ove venivano effettuate le lavorazioni.
Con riferimento invece alla realizzazione dei solai, ha specificato che detta attività consisteva nel prelevare manualmente dei travetti di cemento precompresso, del peso di circa
140 kg l'uno, che dovevano essere sollevati e posizionati ad una determinata distanza, assumendo la posizione genuflessa. Una volta posizionati i travetti, dovevano essere posizionate le cd. “pignate”, ossia dei blocchi del peso di circa 15 kg.
Ha, infine, rappresentato di avere svolto tali attività sempre all'aperto in ogni condizione climatica, con assunzione di posizioni idonee allo scopo, spesso assai gravose per le ginocchia, senza periodi di pausa, eccettuata quella per il pranzo.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti inferiori, e in particolare a carico di entrambe le ginocchia, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della genesi prettamente artrosico- degenerativa dell'infermità lamentata, di chiara natura extraprofessionale.
3 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 24/06/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. Più in particolare, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata, mentre l' CP_2 ha contestato la relazione medico legale e i chiarimenti resi dal consulente, chiedendo il rinnovo della perizia.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Gonartrosi bilaterale” - nella misura complessiva del 28%, presentata in via amministrativa in data 12/01/2023 e non accolta dall' , deducendo di CP_2 lavorare dal 1980 come muratore e carpentiere e di essersi occupato, quotidianamente per tutto il turno di lavoro di otto ore al giorno e in via prevalentemente esclusiva del montaggio di impalcature, della posa in opera di ferri di armatura, del disarmo di casseformi, del getto di calcestruzzo, dell'esecuzione di strutture in cemento armato, della chiodatura delle relative tavole per la realizzazione di muri a pietra, della realizzazione di solai, di lavori di restauro, della demolitura e della preparazione dei massetti, tutte lavorazioni implicanti il sovraccarico degli arti inferiori e l'assunzione di posture incongrue soprattutto a carico delle ginocchia, a causa della posizione genuflessa spesso assunta nell'espletamento delle mansioni.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_2 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia,
4 sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e ex colleghi di lavoro del ricorrente), da Testimone_1 Testimone_2 cui è emerso che il ricorrente, muratore e carpentiere sin dal 1980, si è occupato quotidianamente e per circa otto ore al giorno, del montaggio di impalcature, della posa in opera di ferri di armatura, del disarmo di casseformi, del getto di calcestruzzo, dell'esecuzione di strutture in cemento armato, della chiodatura delle relative tavole per la realizzazione di muri a pietra, della realizzazione di solai, di lavori di restauro, della demolitura e della preparazione dei massetti, compreso lo svolgimento delle attività prodromiche alla realizzazione di questi ultimi, impiegando quotidianamente attrezzi di lavoro quali cesoie manuali, trapani elettrici, martelli, tenaglie, demolitori ad aria compressa, compressori, martelli pneumatici e perforatrici.
I testi escussi hanno, altresì, confermato le modalità di espletamento delle attività svolte, con particolare riferimento alla realizzazione e al disarmo delle casseformi e alla realizzazione dei muri perimetrali, dei tramezzi e dei massetti, sottolineando che si trattava di lavorazioni eseguite manualmente e in posizione prevalentemente genuflessa (come risulta particolarmente evidente nell'attività di posa in opera del massetto e delle mattonelle oltre che nell'attività di armatura del solaio), con conseguente aggravio e sovraccarico di entrambe le ginocchia.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott.ssa alla Persona_2 quale è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere individuata quale “tecnopatia” in ragione della
5 sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore del ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del
29%, effettuato il cumulo con preesistenti infermità già accertate in sede CP_2
Il CTU ha, infatti, riscontrato quanto segue: “(…) il Sig. durante la Controparte_1 propria giornata lavorativa di muratore e carpentiere, ha eseguito attività con ritmi continui
e ripetitivi, con sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori, esposizione a posture incongrue e microtraumi ripetuti a livello delle ginocchia. Infatti, molte delle mansioni venivano effettuate manualmente stando sulle ginocchia;
inoltre, tali operazioni erano svolte all'aperto, con ogni condizione climatica e assumendo posizioni idonee allo scopo, su terreni sconnessi e senza periodi di pausa eccettuata quella per il pranzo per un ciclo produttivo della durata di 8 ore.
Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza della patologia artrosica a livello delle ginocchia, nella categoria dei muratori e carpentieri, viene scatenato da due principali fattori di rischio che sono la movimentazione abituale di carichi quali blocchi di cemento del peso di circa 30 kg l'uno, blocchi di pietra del peso di circa dai 20 kg ai 100 kg, sacchi di cemento e fissativi, del peso dapprima di circa 50 kg, successivamente del peso di circa 25 kg, mattoni e foratini.
Tali attività si svolgono manualmente e richiedono l'utilizzo di cesoie manuali, trapani elettrici, martelli, tenaglie, demolitori ad aria compressa, compressori, martelli pneumatici., perforatrici e quanto necessario alla posa in opera del calcestruzzo, delle relative tavole in legno, alla realizzazione di muri e tramezzi e alla demolizione di pareti. Pertanto, molte delle suddette attività implicavano l'adozione di posture in ginocchio per diverse ore giornaliere.
Quindi, può ritenersi ragionevole e verosimile la sottoposizione del ricorrente, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, a rilevanti pesi nonché a condizioni e posizioni rigide e coatte tali da comportare un notevole interessamento delle articolazioni del ginocchio bilateralmente.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig.
prevedevano un sovraccarico continuativo delle ginocchia;
più Controparte_1 precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, in ginocchio, per periodi prolungati, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi, la condizione conferma sia
l'entità dell'esposizione temporale che modale.
6 Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico delle ginocchia di cui
è affetto il signor , l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di Controparte_1 concausa efficiente.
Nel determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell CP_2 numero 7876 bis dd 16/02/2006) “...l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi.
Pertanto, si può affermare che la suddetta patologia può essere ascritta a erché in CP_4 qualche modo concausate dall'attività lavorativa manuale svolta in edilizia dal ricorrente.
Infatti, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di muratore e carpentiere), configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti di abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente”.
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Sulla base di quanto sopra esposto, esaminati gli atti e i documenti di causa, sottoposto a visita il periziando, si ritiene di poter ammettere l'origine professionale della patologia da cui è affetto il Sig. Controparte_1 cioè Gonartrosi bilaterale.
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, la patologia artrosica a carico delle ginocchia
(patologia supportata da documentazione radiografica agli atti) è stata da me valutata per le limitazioni secondo la “tabella delle menomazioni” di cui al D.M.12.7.2000 relativamente alle ginocchia con il codice 275 e valutazione 6%. (sei percento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno biologico complessivo del 24% CP_2 come di seguito specificato:
Preesistenze riconosciute dall' : CP_2
Rendita per m. p. n. 517873981 del 08.03.2021 (“artrosi arti superiori”) valutata 4%, che unifica le seguenti ulteriori preesistenze nella misura complessiva del 24%;
-516262223 del 17.5.2018 tendinopatia spalle 7%;
-516262215 del 17.05.2018 stc 1%;
-516262222 del 17.5.2018 discopatia 6%;
-516262216 del 17.05.2018 epicondilite 3%
-516262217 del 17.05.2018 ipoacusia 3%
7 -516263950 del 02.10.2018 ferita lc mano sx 2%;
-517873980 dell'8.3.2021 meniscopatia 2%.
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa allea Gonartrosi ginocchio destro e sinistro con le pregresse tecnopatie già riconosciuta dall' risulta pari ad un Grado complessivo del 29% (ventinove percento)”. CP_2
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata, riconoscendo in capo al ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 29% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla durata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente in qualità di muratore e carpentiere, anche in considerazione della sistematicità e abitualità delle lavorazioni svolte dal ricorrente tutte comportanti il sovraccarico degli arti inferiori e l'assunzione di posture incongrue con appoggio prolungato sulle ginocchia, si ritiene sia stato dimostrato in giudizio che nel corso degli anni lo stesso è stato esposto a quel rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica dell'infermità denunciata.
Il Ctu ha anche risposto in manera esauriente alle osservazioni critiche sollevate dall' CP_2 meglio chiarendo quanto segue: “Si devono effettuare le seguenti considerazioni: innanzitutto si ribadisce, come già ampiamente descritto nella bozza peritale, che, nel caso de quo, il ricorrente ha iniziato a lavorare dal 1980 in qualità di muratore e carpentiere fino al 2022.
Pertanto, nel predetto periodo, molte delle attività svolte nell'orario lavorativo implicavano l'adozione di posture in ginocchio per diverse ore giornaliere.
Da quanto già esposto nella bozza Peritale, infatti, risulta che le mansioni lavorative svolte dal Sig. prevedevano un sovraccarico continuativo delle ginocchia;
Controparte_1 più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, in ginocchio, per periodi prolungati, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
8 Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi, la condizione conferma sia
l'entità dell'esposizione temporale che modale.
A suffragio di quanto affermato si fa riferimento ad alcune circolari riguardanti CP_2 tale argomento:
-Circolare 30/05/1992 sul concetto della concausa diretta ed efficiente
-Circolare 70 /2001 in cui l'esistenza di una causa lavorativa adeguata non esclude la concorrenza di uno o più fattori extra professionali che possono rappresentare potenziamento del rischio lavorativo. In tale circolare, inoltre, si sottolinea che “La nozione assicurativa di malattia professionale tabellata e non si caratterizza per l'esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre l'evento, ma non esclude la concorrenza di uno o più fattori con causali extra professionali, i quali possono anzi rappresentare, in determinate condizioni, fattori di potenziamento del rischio lavorativo e aumentarne l'efficacia lesiva. Il giudizio sulla natura professionale della malattia, tabellata e non è funzione, quindi, squisitamente medico legale
e, come tale, implica l'apprezzamento delle caratteristiche individuali peculiari e non standardizzabili, della persona. Ciò significa, tra l'altro, che valori limite e/o indicatori statistici di rischio hanno per il medico un valore orientativo ma non possono assurgere ad elemento dirimente per il giudizio stante l'esigenza di considerare la risposta individuale del soggetto alla causa nociva, diversa essendo la capacità di resistenza di ciascun organismo.
Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico delle ginocchia di cui
è affetto il signor , l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di Controparte_1 concausa efficiente nel determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell' numero 7876 bis dd 16/02/2006)“...l'accertamento della sussistenza del CP_2 nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi.
Pertanto, si può affermare che l'attività di lavoro svolta dal Sig. Controparte_1 presenta una rilevanza, quanto meno concausale, sulla eziologia della patologia denunciata”.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Gonartrosi bilaterale”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata.
9 L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_2 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
29% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1289/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Gonartrosi bilaterale”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del 29% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_2 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 29% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
10 • condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_2
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_2 decreto.
Teramo, 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 24/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1 ed ivi residente ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea
STROZZIERI ( ) fax 0861.89515 e-mail C.F._2 Ema_1 [...] in Controguerra (TE) alla via San Rocco n. 37 dal quale è rappresentato e Email_2 difeso giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_2
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_2
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_3 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_1
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Dichiarare che il Sig. è affetto da malattia di origine Controparte_1 professionale per come richiesto nella domanda n. n. 5519333179 nella percentuale complessiva del 28 % (compreso i postumi per inf/mal già riconosciuti ed indennizzati dall' per come sopra specificato) o comunque a quella maggiore o minore che risulterà CP_2 dovuta e di giustizia spettante a seguito di consulenza medica;
Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che risulterà CP_2 dovuta, ovvero all'indennizzo in capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Controparte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 25/06/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_2 al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Gonartrosi bilaterale”) presentata in via amministrativa in data 12/01/2023 e non accolta dall' . CP_2
A sostegno della domanda ha dedotto di aver prestato attività lavorativa come muratore e carpentiere e di essere stato addetto quotidianamente, per otto ore al giorno, al montaggio di impalcature, alla posa in opera di ferri di armatura, al disarmo di casseformi, al getto di calcestruzzo, all'esecuzione di strutture in cemento armato, alla chiodatura delle relative tavole per la realizzazione di muri a pietra, alla realizzazione di solai, a lavori di restauro, alla demolitura e alla preparazione dei massetti.
Ha riferito di aver svolto tali attività manualmente mediante l'utilizzo di cesoie manuali, trapani elettrici, martelli, tenaglie, demolitori ad aria compressa, compressori, martelli pneumatici, perforatrici e di quanto necessario alla posa in opera del calcestruzzo, delle tavole in legno, alla realizzazione di muri e tramezzi e alla demolizione di pareti.
Ha precisato di aver utilizzato, per la realizzazione delle casseformi, delle tavole ed assi in legno, del peso di circa 35 kg. l'una, che dovevano essere sollevate per poi essere trasportate e posate nei piani di lavoro e di aver sollevato e trasportato manualmente travi ed assi in legno del peso circa 10 kg, a seconda della lunghezza, per poi procedere alla cd “intavolatura” e chiodatura degli stessi.
2 Ha riferito di essersi dovuto poi occupare dell'armatura (le barre e le staffe di acciaio dovevano essere prese manualmente ed assemblate attraverso la cd. legatura dei ferri di armatura, che avveniva manualmente con l'utilizzo di un filo di acciaio e con l'utilizzo di tenaglie) e del disarmo delle casseformi che avveniva manualmente, sollevando e caricando le tavole, le barre, gli assi in legno ed i pannelli nei camion.
Ha dedotto che lo svolgimento di tali attività implicava l'effettuazione di ingenti sforzi su terreni sconnessi e l'assunzione di posture incongrue, ove si consideri che la posa in opera delle tavole e la conseguente realizzazione delle casseformi a mezzo chiodatura, avveniva manualmente per l'intero ciclo produttivo della durata di 8 ore.
Ha riferito di essersi occupato, altresì, della realizzazione di muri perimetrali, tramezzi e massetti consistente nel prelevare manualmente blocchi di cemento del peso di circa 30 kg l'uno, blocchi di pietra del peso variabile dai 20 kg ai 100 kg, mattoni e foratini e di posizionarli manualmente ai fini della realizzazione delle opere in muratura.
Ha specificato di aver prelevato manualmente dagli automezzi anche sacchi di cemento e fissativi, del peso dapprima di circa 50 kg e successivamente del peso di circa 25 kg, al fine di trasportarli nei punti ove venivano effettuate le lavorazioni.
Con riferimento invece alla realizzazione dei solai, ha specificato che detta attività consisteva nel prelevare manualmente dei travetti di cemento precompresso, del peso di circa
140 kg l'uno, che dovevano essere sollevati e posizionati ad una determinata distanza, assumendo la posizione genuflessa. Una volta posizionati i travetti, dovevano essere posizionate le cd. “pignate”, ossia dei blocchi del peso di circa 15 kg.
Ha, infine, rappresentato di avere svolto tali attività sempre all'aperto in ogni condizione climatica, con assunzione di posizioni idonee allo scopo, spesso assai gravose per le ginocchia, senza periodi di pausa, eccettuata quella per il pranzo.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti inferiori, e in particolare a carico di entrambe le ginocchia, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della genesi prettamente artrosico- degenerativa dell'infermità lamentata, di chiara natura extraprofessionale.
3 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 24/06/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. Più in particolare, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata, mentre l' CP_2 ha contestato la relazione medico legale e i chiarimenti resi dal consulente, chiedendo il rinnovo della perizia.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Gonartrosi bilaterale” - nella misura complessiva del 28%, presentata in via amministrativa in data 12/01/2023 e non accolta dall' , deducendo di CP_2 lavorare dal 1980 come muratore e carpentiere e di essersi occupato, quotidianamente per tutto il turno di lavoro di otto ore al giorno e in via prevalentemente esclusiva del montaggio di impalcature, della posa in opera di ferri di armatura, del disarmo di casseformi, del getto di calcestruzzo, dell'esecuzione di strutture in cemento armato, della chiodatura delle relative tavole per la realizzazione di muri a pietra, della realizzazione di solai, di lavori di restauro, della demolitura e della preparazione dei massetti, tutte lavorazioni implicanti il sovraccarico degli arti inferiori e l'assunzione di posture incongrue soprattutto a carico delle ginocchia, a causa della posizione genuflessa spesso assunta nell'espletamento delle mansioni.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_2 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia,
4 sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e ex colleghi di lavoro del ricorrente), da Testimone_1 Testimone_2 cui è emerso che il ricorrente, muratore e carpentiere sin dal 1980, si è occupato quotidianamente e per circa otto ore al giorno, del montaggio di impalcature, della posa in opera di ferri di armatura, del disarmo di casseformi, del getto di calcestruzzo, dell'esecuzione di strutture in cemento armato, della chiodatura delle relative tavole per la realizzazione di muri a pietra, della realizzazione di solai, di lavori di restauro, della demolitura e della preparazione dei massetti, compreso lo svolgimento delle attività prodromiche alla realizzazione di questi ultimi, impiegando quotidianamente attrezzi di lavoro quali cesoie manuali, trapani elettrici, martelli, tenaglie, demolitori ad aria compressa, compressori, martelli pneumatici e perforatrici.
I testi escussi hanno, altresì, confermato le modalità di espletamento delle attività svolte, con particolare riferimento alla realizzazione e al disarmo delle casseformi e alla realizzazione dei muri perimetrali, dei tramezzi e dei massetti, sottolineando che si trattava di lavorazioni eseguite manualmente e in posizione prevalentemente genuflessa (come risulta particolarmente evidente nell'attività di posa in opera del massetto e delle mattonelle oltre che nell'attività di armatura del solaio), con conseguente aggravio e sovraccarico di entrambe le ginocchia.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott.ssa alla Persona_2 quale è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere individuata quale “tecnopatia” in ragione della
5 sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore del ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del
29%, effettuato il cumulo con preesistenti infermità già accertate in sede CP_2
Il CTU ha, infatti, riscontrato quanto segue: “(…) il Sig. durante la Controparte_1 propria giornata lavorativa di muratore e carpentiere, ha eseguito attività con ritmi continui
e ripetitivi, con sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori, esposizione a posture incongrue e microtraumi ripetuti a livello delle ginocchia. Infatti, molte delle mansioni venivano effettuate manualmente stando sulle ginocchia;
inoltre, tali operazioni erano svolte all'aperto, con ogni condizione climatica e assumendo posizioni idonee allo scopo, su terreni sconnessi e senza periodi di pausa eccettuata quella per il pranzo per un ciclo produttivo della durata di 8 ore.
Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza della patologia artrosica a livello delle ginocchia, nella categoria dei muratori e carpentieri, viene scatenato da due principali fattori di rischio che sono la movimentazione abituale di carichi quali blocchi di cemento del peso di circa 30 kg l'uno, blocchi di pietra del peso di circa dai 20 kg ai 100 kg, sacchi di cemento e fissativi, del peso dapprima di circa 50 kg, successivamente del peso di circa 25 kg, mattoni e foratini.
Tali attività si svolgono manualmente e richiedono l'utilizzo di cesoie manuali, trapani elettrici, martelli, tenaglie, demolitori ad aria compressa, compressori, martelli pneumatici., perforatrici e quanto necessario alla posa in opera del calcestruzzo, delle relative tavole in legno, alla realizzazione di muri e tramezzi e alla demolizione di pareti. Pertanto, molte delle suddette attività implicavano l'adozione di posture in ginocchio per diverse ore giornaliere.
Quindi, può ritenersi ragionevole e verosimile la sottoposizione del ricorrente, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, a rilevanti pesi nonché a condizioni e posizioni rigide e coatte tali da comportare un notevole interessamento delle articolazioni del ginocchio bilateralmente.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig.
prevedevano un sovraccarico continuativo delle ginocchia;
più Controparte_1 precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, in ginocchio, per periodi prolungati, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi, la condizione conferma sia
l'entità dell'esposizione temporale che modale.
6 Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico delle ginocchia di cui
è affetto il signor , l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di Controparte_1 concausa efficiente.
Nel determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell CP_2 numero 7876 bis dd 16/02/2006) “...l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi.
Pertanto, si può affermare che la suddetta patologia può essere ascritta a erché in CP_4 qualche modo concausate dall'attività lavorativa manuale svolta in edilizia dal ricorrente.
Infatti, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di muratore e carpentiere), configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti di abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente”.
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Sulla base di quanto sopra esposto, esaminati gli atti e i documenti di causa, sottoposto a visita il periziando, si ritiene di poter ammettere l'origine professionale della patologia da cui è affetto il Sig. Controparte_1 cioè Gonartrosi bilaterale.
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, la patologia artrosica a carico delle ginocchia
(patologia supportata da documentazione radiografica agli atti) è stata da me valutata per le limitazioni secondo la “tabella delle menomazioni” di cui al D.M.12.7.2000 relativamente alle ginocchia con il codice 275 e valutazione 6%. (sei percento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno biologico complessivo del 24% CP_2 come di seguito specificato:
Preesistenze riconosciute dall' : CP_2
Rendita per m. p. n. 517873981 del 08.03.2021 (“artrosi arti superiori”) valutata 4%, che unifica le seguenti ulteriori preesistenze nella misura complessiva del 24%;
-516262223 del 17.5.2018 tendinopatia spalle 7%;
-516262215 del 17.05.2018 stc 1%;
-516262222 del 17.5.2018 discopatia 6%;
-516262216 del 17.05.2018 epicondilite 3%
-516262217 del 17.05.2018 ipoacusia 3%
7 -516263950 del 02.10.2018 ferita lc mano sx 2%;
-517873980 dell'8.3.2021 meniscopatia 2%.
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa allea Gonartrosi ginocchio destro e sinistro con le pregresse tecnopatie già riconosciuta dall' risulta pari ad un Grado complessivo del 29% (ventinove percento)”. CP_2
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata, riconoscendo in capo al ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 29% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla durata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente in qualità di muratore e carpentiere, anche in considerazione della sistematicità e abitualità delle lavorazioni svolte dal ricorrente tutte comportanti il sovraccarico degli arti inferiori e l'assunzione di posture incongrue con appoggio prolungato sulle ginocchia, si ritiene sia stato dimostrato in giudizio che nel corso degli anni lo stesso è stato esposto a quel rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica dell'infermità denunciata.
Il Ctu ha anche risposto in manera esauriente alle osservazioni critiche sollevate dall' CP_2 meglio chiarendo quanto segue: “Si devono effettuare le seguenti considerazioni: innanzitutto si ribadisce, come già ampiamente descritto nella bozza peritale, che, nel caso de quo, il ricorrente ha iniziato a lavorare dal 1980 in qualità di muratore e carpentiere fino al 2022.
Pertanto, nel predetto periodo, molte delle attività svolte nell'orario lavorativo implicavano l'adozione di posture in ginocchio per diverse ore giornaliere.
Da quanto già esposto nella bozza Peritale, infatti, risulta che le mansioni lavorative svolte dal Sig. prevedevano un sovraccarico continuativo delle ginocchia;
Controparte_1 più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, in ginocchio, per periodi prolungati, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
8 Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi, la condizione conferma sia
l'entità dell'esposizione temporale che modale.
A suffragio di quanto affermato si fa riferimento ad alcune circolari riguardanti CP_2 tale argomento:
-Circolare 30/05/1992 sul concetto della concausa diretta ed efficiente
-Circolare 70 /2001 in cui l'esistenza di una causa lavorativa adeguata non esclude la concorrenza di uno o più fattori extra professionali che possono rappresentare potenziamento del rischio lavorativo. In tale circolare, inoltre, si sottolinea che “La nozione assicurativa di malattia professionale tabellata e non si caratterizza per l'esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre l'evento, ma non esclude la concorrenza di uno o più fattori con causali extra professionali, i quali possono anzi rappresentare, in determinate condizioni, fattori di potenziamento del rischio lavorativo e aumentarne l'efficacia lesiva. Il giudizio sulla natura professionale della malattia, tabellata e non è funzione, quindi, squisitamente medico legale
e, come tale, implica l'apprezzamento delle caratteristiche individuali peculiari e non standardizzabili, della persona. Ciò significa, tra l'altro, che valori limite e/o indicatori statistici di rischio hanno per il medico un valore orientativo ma non possono assurgere ad elemento dirimente per il giudizio stante l'esigenza di considerare la risposta individuale del soggetto alla causa nociva, diversa essendo la capacità di resistenza di ciascun organismo.
Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico delle ginocchia di cui
è affetto il signor , l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di Controparte_1 concausa efficiente nel determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell' numero 7876 bis dd 16/02/2006)“...l'accertamento della sussistenza del CP_2 nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi.
Pertanto, si può affermare che l'attività di lavoro svolta dal Sig. Controparte_1 presenta una rilevanza, quanto meno concausale, sulla eziologia della patologia denunciata”.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Gonartrosi bilaterale”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata.
9 L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_2 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
29% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1289/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Gonartrosi bilaterale”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del 29% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_2 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 29% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
10 • condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_2
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_2 decreto.
Teramo, 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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