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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario CA AN, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 5417/2025 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega rilasciata su foglio Parte_1 separato dall'avv. Amleto Cazzaniga presso lo studio del quale in S. Paolo
C.te (FG) P.za Europa 4/6 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.05.2025 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto la insussistenza dei relativi requisiti sanitari;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica formulava le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill .mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig. è Parte_1 tale da integrare i presupposti per l'assegno ordinario invalidità e per
l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio sin dal momento della domanda amministrativa e/o in subordine relativamente al periodo che il
CTU riterrà opportuno concedergli.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 9 dicembre
2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Ove l'assicurato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, al medesimo spetta la pensione di inabilità.
Va opportunamente premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo, Ordinanza
n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott.
ha concluso che parte istante non presenta una Persona_2 riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 6506/2024 R.G. Lavoro Tribunale di Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha contestato il giudizio medico-legale reso dal CTU sulla scorta del rilievo che l'esame peritale sarebbe carente sotto il profilo della valutazione su quanto le patologie riscontrate vadano ad incidere sulla capacita' lavorativa alle attitudini confacenti
(età, istruzione, tipo di lavoro svolto, ecc.).
Nello specifico ha allegato di svolgere la professione di dipendente addetto alla catena di montaggio ed ha lamentato che il CP_2 complesso patologico da cui sarebbe affetto comprometterebbe in misura rilevante la sua capacità di lavoro, tenuto conto dell'impegno fisico necessario con importante sollecitazione di vari organi ed apparati, specialmente quando questi risultino già compromessi nella loro integrità anatomica e funzionale.
Va opportunamente premesso che parte ricorrente ha fondato il presente giudizio di opposizione su circostanze e rilievi tardivamente proposti.
Laddove avesse ritenuto insufficiente e lacunoso l'elaborato peritale aveva l'onere di proporre osservazioni nel termine assegnato in fase di ATP e dopo l'invio della bozza dell'elaborato.
Invio che il CTU ha documentato ed attestato di aver effettuato, senza che il ricorrente muovesse alcun rilevo in quella sede, per poi attendere che il giudicante assegnasse alle parti i termini ex art 445 bis cpc e quindi proporre solo in questa sede le contestazioni, avviando il giudizio di opposizione che non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.
Né potrebbe ritenersi che i termini previsti dal 195 poc nuova formulazione, nella specie applicabile ed applicato (cfr fascicolo ATP acquisito) siano irrilevanti o inutili, in quanto determinano sostanziali allungamenti dei tempi per l'espletamento dell'incarico peritale che non possono giustificarsi se non ricollegando a questi termini effetti processuali concreti quali la decadenza dal diritto di avanzare tardivamente le osservazioni che potevano essere tempestivamente proposte da ciascuna delle parti.
Ad ogni buon conto, pur dovendosi evidenziare che, la condotta processuale, tenuta dalla parte ricorrente, si pone in netto contrasto con la funzione acceleratoria e deflattiva del procedimento per ATPO come delineato dal legislatore, ritiene il giudicante che le contestazioni sollevate siano comunque destituite di fondamento.
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sul periziando, che lo stesso è affetto da:
“cardiopatia ischemica rivascolarizzata in buon compenso emodinamico.
Ipercolesterolemia. Protrusioni discali cervicali e lombari con EEDD L4-
L5, L5-S1. ed ha concluso che “Lo stato di deficit di validità NON è tale da determinare una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo sulla propria occupazione e su quelle confacenti”.
Con riferimento alla mancata valutazione dell'incidenza delle patologie accertate sulla concreta attività lavorativa svolta dall'istante, la censura non può trovare condivisione considerato, che la contestazione appare generica nella misura in cui non spiega per quale ragione le patologie accertate dal CTU dovrebbero incidere sulla specifica capacità lavorativa dell'istante in misura maggiore rispetto a quanto già valutato dal consulente tecnico.
Deve peraltro, rilevarsi che in sede di esame peritale il ricorrente non risulta aver fatto alcun riferimento alla impossibilità dello svolgimento delle proprie mansioni per effetto delle patologie da cui sarebbe affetto in maniera tale da comportare una riduzione della capacità lavorativa.
Né vale ad inficiare le risultanze l'asserita mancata valutazione delle ulteriori patologie da cui sarebbe asseritamente affetto come indicate in ricorso ovvero: - Protrusioni discali C3 – C4- C5 – C6 – C7 con impronta durale;
- Broncopatia cronica;
- Ipertrofia legamenti gialli;
- sinovite interapofisaria lombare.
Invero, parte ricorrente non indica da quali specifici certificati, tra quelli sottoposti all'attenzione del CTU, si possa desumere l'esistenza delle patologie di cui si lamenta la mancata valutazione.
Deve, ad ogni modo, osservarsi che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio.
Nella fattispecie il CTU ha accertato che il ricorrente non raggiunge la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo del lavoro di fatto esplicato di talchè, non ricorrono neppure le condizioni per accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal dott. , non accompagnata dalla Per_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Il CTU, sebbene in maniera estremamente sintetica, ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Deve peraltro, aggiungersi che risulta aver preso parte alle operazioni peritali per il ricorrente il dott. che ben CP_3 avrebbe potuto in contraddittorio con il CTU esporre le proprie osservazioni di natura medico legale.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che non sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari che comportano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro ai sensi dell'art. 1 L. 222/84.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo in difetto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, devono essere posto definitivamente a carico della parte ricorrente difettando del pari la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari che comportano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro ai sensi dell'art. 1 L. 222/84;
- condanna alla rifusione in favore dell in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di procedura che liquida in complessivi euro 3.865,50 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU.
Foggia, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 9.12.2025
Il Giudice del lavoro
CA AN
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario CA AN, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 5417/2025 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega rilasciata su foglio Parte_1 separato dall'avv. Amleto Cazzaniga presso lo studio del quale in S. Paolo
C.te (FG) P.za Europa 4/6 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.05.2025 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto la insussistenza dei relativi requisiti sanitari;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica formulava le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill .mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig. è Parte_1 tale da integrare i presupposti per l'assegno ordinario invalidità e per
l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio sin dal momento della domanda amministrativa e/o in subordine relativamente al periodo che il
CTU riterrà opportuno concedergli.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 9 dicembre
2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Ove l'assicurato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, al medesimo spetta la pensione di inabilità.
Va opportunamente premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo, Ordinanza
n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott.
ha concluso che parte istante non presenta una Persona_2 riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 6506/2024 R.G. Lavoro Tribunale di Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha contestato il giudizio medico-legale reso dal CTU sulla scorta del rilievo che l'esame peritale sarebbe carente sotto il profilo della valutazione su quanto le patologie riscontrate vadano ad incidere sulla capacita' lavorativa alle attitudini confacenti
(età, istruzione, tipo di lavoro svolto, ecc.).
Nello specifico ha allegato di svolgere la professione di dipendente addetto alla catena di montaggio ed ha lamentato che il CP_2 complesso patologico da cui sarebbe affetto comprometterebbe in misura rilevante la sua capacità di lavoro, tenuto conto dell'impegno fisico necessario con importante sollecitazione di vari organi ed apparati, specialmente quando questi risultino già compromessi nella loro integrità anatomica e funzionale.
Va opportunamente premesso che parte ricorrente ha fondato il presente giudizio di opposizione su circostanze e rilievi tardivamente proposti.
Laddove avesse ritenuto insufficiente e lacunoso l'elaborato peritale aveva l'onere di proporre osservazioni nel termine assegnato in fase di ATP e dopo l'invio della bozza dell'elaborato.
Invio che il CTU ha documentato ed attestato di aver effettuato, senza che il ricorrente muovesse alcun rilevo in quella sede, per poi attendere che il giudicante assegnasse alle parti i termini ex art 445 bis cpc e quindi proporre solo in questa sede le contestazioni, avviando il giudizio di opposizione che non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.
Né potrebbe ritenersi che i termini previsti dal 195 poc nuova formulazione, nella specie applicabile ed applicato (cfr fascicolo ATP acquisito) siano irrilevanti o inutili, in quanto determinano sostanziali allungamenti dei tempi per l'espletamento dell'incarico peritale che non possono giustificarsi se non ricollegando a questi termini effetti processuali concreti quali la decadenza dal diritto di avanzare tardivamente le osservazioni che potevano essere tempestivamente proposte da ciascuna delle parti.
Ad ogni buon conto, pur dovendosi evidenziare che, la condotta processuale, tenuta dalla parte ricorrente, si pone in netto contrasto con la funzione acceleratoria e deflattiva del procedimento per ATPO come delineato dal legislatore, ritiene il giudicante che le contestazioni sollevate siano comunque destituite di fondamento.
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sul periziando, che lo stesso è affetto da:
“cardiopatia ischemica rivascolarizzata in buon compenso emodinamico.
Ipercolesterolemia. Protrusioni discali cervicali e lombari con EEDD L4-
L5, L5-S1. ed ha concluso che “Lo stato di deficit di validità NON è tale da determinare una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo sulla propria occupazione e su quelle confacenti”.
Con riferimento alla mancata valutazione dell'incidenza delle patologie accertate sulla concreta attività lavorativa svolta dall'istante, la censura non può trovare condivisione considerato, che la contestazione appare generica nella misura in cui non spiega per quale ragione le patologie accertate dal CTU dovrebbero incidere sulla specifica capacità lavorativa dell'istante in misura maggiore rispetto a quanto già valutato dal consulente tecnico.
Deve peraltro, rilevarsi che in sede di esame peritale il ricorrente non risulta aver fatto alcun riferimento alla impossibilità dello svolgimento delle proprie mansioni per effetto delle patologie da cui sarebbe affetto in maniera tale da comportare una riduzione della capacità lavorativa.
Né vale ad inficiare le risultanze l'asserita mancata valutazione delle ulteriori patologie da cui sarebbe asseritamente affetto come indicate in ricorso ovvero: - Protrusioni discali C3 – C4- C5 – C6 – C7 con impronta durale;
- Broncopatia cronica;
- Ipertrofia legamenti gialli;
- sinovite interapofisaria lombare.
Invero, parte ricorrente non indica da quali specifici certificati, tra quelli sottoposti all'attenzione del CTU, si possa desumere l'esistenza delle patologie di cui si lamenta la mancata valutazione.
Deve, ad ogni modo, osservarsi che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio.
Nella fattispecie il CTU ha accertato che il ricorrente non raggiunge la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo del lavoro di fatto esplicato di talchè, non ricorrono neppure le condizioni per accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal dott. , non accompagnata dalla Per_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Il CTU, sebbene in maniera estremamente sintetica, ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Deve peraltro, aggiungersi che risulta aver preso parte alle operazioni peritali per il ricorrente il dott. che ben CP_3 avrebbe potuto in contraddittorio con il CTU esporre le proprie osservazioni di natura medico legale.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che non sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari che comportano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro ai sensi dell'art. 1 L. 222/84.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo in difetto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, devono essere posto definitivamente a carico della parte ricorrente difettando del pari la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari che comportano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro ai sensi dell'art. 1 L. 222/84;
- condanna alla rifusione in favore dell in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di procedura che liquida in complessivi euro 3.865,50 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU.
Foggia, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 9.12.2025
Il Giudice del lavoro
CA AN