Sentenza 10 novembre 2006
Massime • 1
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato.
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2006, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 10/11/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1289
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 025182/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI PE, N. IL 04/04/1965;
avverso SENTENZA del 24/02/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO sulle conformi conclusioni del P.G.. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Palermo, confermato il giudizio di responsabilità di PI EP per i reati - in continuazione - di porto abusivo di un fucile "Beretta", danneggiamento e minaccia aggravati, con attenuanti generiche, lo ha assolto perché il fatto non sussiste dall'imputazione di porto illegale di un secondo fucile marca "Franchi", conseguentemente diminuendo la pena inflitta il 30.6.2004 dal Tribunale di Marsala - Sezione di Castelvetrano. La Corte territoriale, confermando nel resto la sentenza impugnata - che contemplava la confisca di entrambi i fucili - ha altresì respinto la richiesta di restituzione del "Franchi", osservando che la misura di sicurezza patrimoniale "espressamente prevista per tutti i reati concernenti le armi, è obbligatoria anche nel caso di legittima detenzione delle stesse. Ciò è imposto sia dalla lettera che dalla "ratio" della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, intervenuta coevamente alla L. 18 aprile 1975, n. 110". Ricorre per Cassazione il difensore, denunciando contraddittorietà della motivazione su quest'ultimo punto ed erronea applicazione dell'art. 240 c.p., non potendo la confisca conseguire ad una pronuncia di insussistenza del fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, ma resta esclusa nel caso di assoluzione nel merito (Cass., Sez. 1^, 23.10.1997/24.2.1998, Porpiglia); in particolare, nel caso di ritenuta insussistenza del fatto cade automaticamente il presupposto materiale cui è subordinata l'applicazione della norma che rende obbligatoria la misura (L. n. 152 del 1975, art. 6), costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi.
La sentenza impugnata va perciò annullata sul punto;
non è necessario il rinvio alla sede di merito, potendo essere la restituzione disposta direttamente da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del fucile "Franchi" cal. 12, che elimina ordinando la restituzione dell'arma all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2007