CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 21365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21365 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo Penale Sent. Sez. 1 Num. 21365 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di SI NI, di revoca del decreto penae di condanna n. 2376/2010, emesso dallo stesso Giudice, in relazione al reato H' omesso versamento di ritenute previdenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d, n. 463 del 1983 convertito dalla legge n. 638 del 1983. 1.1. Il provvedimento fonda il diniego sulla considerazione che il reato. oggetto del decreto penale di cui si chiede la revoca, ai sensi dell'art. 673 cc.;(1. proc. pen., attiene all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione dei propri dipendenti dall'imputato, neii qualità di datore di lavoro, per importo superiore ad euro 10.000,00 annoi, per ciascuno degli anni in contestazione (2005, 2006). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore avv. M. Anzalone, denunciando vizio di motivazione ed erronea determinazione degli importi relativi ai mancati versamenti con somme indicate come superiori alla soglia punitiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, F. Baldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio al medesimo Giudice, ritenendo sussistente il lamentato errore di fatto nella determinazione degli importi annui delle ritenute non versate, pari a 6.000,00 euro, quindi inferiori alla soglia. La difesa, in data 15 novembre 2022, ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., rinuncia all'impugnazione, allegando provvedimento con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in data successiva al ricorso del 27 aprile 2022, ha provveduto alla declaratoria di revoca del decreto penale di condanna n. 2376/10, allegando il provvedimento emesso in data 28 aprile 2022. 4.0sserva, in via generale, il Collegio che la previsione di cui all'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha escluso la sussistenza del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, di cui all'art. 2 comma 1-bis d. I. n. 463 del 1983 convertito dalla legge n. 638 del 1983, per un importo non superiore a 10.000,00 euro annui, fa riferimento, ai fini del calcolo del superamento della soglia di punibilità, a mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio — 16 dicembre, relativo alle retribuzioni 2 corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, Del Fabro, Rv. 272163). 4.1.Inoltre, il reato in parola si configura come una fattispecie connotata da progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario, a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv. 268308, in motivazione si è precisato che, al fine di determinare il superamento o meno del limite di legge di 10.000,00 euro, occorre considerare tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, comprese quelle estinte per prescrizione). 4.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, la difesa ha documentato la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Infatti, è stato prodotto provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione competente ha rilevato che, in relazione alle annualità di cui all'imputazione, l'omissione contributiva non ha superato l'importo di euro 10.000,00 (annualità 2005 e 2006) e ha dichiarato che il fatto non è previsto come reato. 5. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta, alla quale non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte costantemente affermato (tra le altre, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308) che, nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo Penale Sent. Sez. 1 Num. 21365 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di SI NI, di revoca del decreto penae di condanna n. 2376/2010, emesso dallo stesso Giudice, in relazione al reato H' omesso versamento di ritenute previdenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d, n. 463 del 1983 convertito dalla legge n. 638 del 1983. 1.1. Il provvedimento fonda il diniego sulla considerazione che il reato. oggetto del decreto penale di cui si chiede la revoca, ai sensi dell'art. 673 cc.;(1. proc. pen., attiene all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione dei propri dipendenti dall'imputato, neii qualità di datore di lavoro, per importo superiore ad euro 10.000,00 annoi, per ciascuno degli anni in contestazione (2005, 2006). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore avv. M. Anzalone, denunciando vizio di motivazione ed erronea determinazione degli importi relativi ai mancati versamenti con somme indicate come superiori alla soglia punitiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, F. Baldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio al medesimo Giudice, ritenendo sussistente il lamentato errore di fatto nella determinazione degli importi annui delle ritenute non versate, pari a 6.000,00 euro, quindi inferiori alla soglia. La difesa, in data 15 novembre 2022, ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., rinuncia all'impugnazione, allegando provvedimento con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in data successiva al ricorso del 27 aprile 2022, ha provveduto alla declaratoria di revoca del decreto penale di condanna n. 2376/10, allegando il provvedimento emesso in data 28 aprile 2022. 4.0sserva, in via generale, il Collegio che la previsione di cui all'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha escluso la sussistenza del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, di cui all'art. 2 comma 1-bis d. I. n. 463 del 1983 convertito dalla legge n. 638 del 1983, per un importo non superiore a 10.000,00 euro annui, fa riferimento, ai fini del calcolo del superamento della soglia di punibilità, a mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio — 16 dicembre, relativo alle retribuzioni 2 corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, Del Fabro, Rv. 272163). 4.1.Inoltre, il reato in parola si configura come una fattispecie connotata da progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario, a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv. 268308, in motivazione si è precisato che, al fine di determinare il superamento o meno del limite di legge di 10.000,00 euro, occorre considerare tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, comprese quelle estinte per prescrizione). 4.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, la difesa ha documentato la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Infatti, è stato prodotto provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione competente ha rilevato che, in relazione alle annualità di cui all'imputazione, l'omissione contributiva non ha superato l'importo di euro 10.000,00 (annualità 2005 e 2006) e ha dichiarato che il fatto non è previsto come reato. 5. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta, alla quale non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte costantemente affermato (tra le altre, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308) che, nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente