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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1563/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ARCURI CATERINA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ARCURI CATERINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 10/04/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- precisato che le parti in origine avevano domandato il trasferimento immobiliare di quota di proprietà al 50% della casa familiare, pretesa cui poi hanno rinunciato nelle more del procedimento;
- dato atto che, pertanto, le parti hanno insistito per il recepimento delle sole conclusioni di seguito riportate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi i ricorrenti separati consensualmente con accordo di separazione tra i coniugi ex art. 6 co. 2 parte seconda DL 132/2014, autorizzato dal Pubblico Ministero in sede in data
12.06.2017;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili per lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Vignola (MO) il 23.04.1995 tra i Sig.ri eParte_1 Parte_2
pagina 2 di 6 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vignola, a mezzo di rituale Pt_2
comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) confermano integralmente le condizioni di cui all'accordo di separazione del
09.06.2017, dando atto delle volontà dei coniugi che espresse nella seguente:
- di anni 17, prossimo alla maggiore età ( n. il 17.07.2007) rimane affidato ad Per_1
entrambi i genitori, con la collocazione presso la casa familiare sita in Vignola (MO) Via
Ghiaurov, che rimane assegnata alla madre, con la quale convivrà ai fini anagrafici. Il
padre avrà diritto di vedere il figlio ogni volta che vorrà, previo cenno Per_1
telefonico, tenendolo anche con se una / due notte durante la settimana, di tenerlo con se un fine settimana ogni 15 giorni, un periodo di tre settimane anche non 2 consecutive durante le vacanze estive. Le festività di Natale saranno divise in due segmenti uguali durata (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) da trascorrere ciascuno con un genitore diverso, mentre quelle di Pasqua e Pasquetta saranno ad anni alterni;
- il Sig verserà a titolo contributivo per il mantenimento la somma di € 350,00 a Parte_2
favore di ogni mese, entro il giorno 20, oltre al rimborso del 50% delle spese Per_1
straordinarie, che dovranno essere concordate se non necessarie, importo rivalutabile secondo indice ISTAT come per legge. Le spese straordinarie sono ripartite al 50%
secondo il protocollo del Tribunale di Modena che si riporta di seguito: spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) spese specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b)
pagina 3 di 6 cure termali e fisioterapiche,; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio preso la sede universitaria;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia baby sitter;
c) viaggi vacanze. Il conguaglio delle spese straordinarie dovrà avvenire mensilmente.
- ciascun Coniuge si dichiara espressamente e senza riserve in grado di provvedere al proprio mantenimento, per cui entrambi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa per tale titolo.
- Vogliono le Parti che i patti a contenuto patrimoniale, valgano come loro private obbligazioni, fin dal momento della sottoscrizione del presente accordo. I coniugi,
dunque, si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo, sin da ora, rinunciata e rimossa.
pagina 4 di 6 - I presenti patti annullano e sostituiscono ogni diverso accordo intercorso tra i e Pt_3
le obbligazioni eventualmente da essi derivanti e ad oggi pendenti, che non siano espressamente richiamate in questo atto.
- I dichiarano di aver risolto tra loro ogni altra questione di carattere economico- Pt_3
patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione.
- Con riferimento alle spese della presente procedura di divorzio congiunto, la spesa sarà
integralmente sostenuta dalla Sig.r ” Parte_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in VIGNOLA (MO) il 23/04/2005
fra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2005 Atto n. 15 Parte I
pagina 5 di 6 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
16/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6