CASS
Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
Commentari • 2
- 1. Unificazione quoad poenam o favor rei: quale riduzione di pena nel giudizio abbreviato su delitti e contravvenzioni in continuazione?Luca Agostini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Le coordinate della quaestio iuris - 2. Il conflitto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione - 3. La parola alle Sezioni Unite? 1. Le coordinate della quaestio iuris Punto di partenza di queste concise riflessioni è il dato normativo: l'art. 442, co. 2°, c.p.p. prevede che «In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto». Detta differenza nel regime premiale connesso all'accesso al giudizio abbreviato fu introdotta dall'art. 1, co. 44°, della L. 23 giugno 2017, n. 103, che mirava a renderlo più appetibile di quanto non …
Leggi di più… - 2. Unificazione quoad poenam o favor rei: quale riduzione di pena nel giudizio abbreviato su delitti e contravvenzioni in continuazione?Luca Agostini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2023, n. 49506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49506 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SARR NDAKHTE nato il [...] avverso la sentenza del 12/07/2022 del TRIBUNALE di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con nnodif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. LIDIA GIORGIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e sostituirsi la pena pecuniaria con quella di 350 euro di ammenda. Penale Sent. Sez. 4 Num. 49506 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AR ND veniva tratto a giudizio avanti al Tribunale di Trieste in com- posizione monocratica per rispondere: 1) del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 c.p. perché, al fine di trarne profitto, dopo aver staccato le placche antitaccheggio da alcuni capi di abbiglia- mento prelevati dai banchi dell'esercizio commerciale YU MART S.r.l. di Via Pascoli n. 9 a Trieste ed averli occultati all'interno del suo zaino, se ne impossessava. Con l'aggravante di aver usato violenza sulle cose. Con l'aggravante di aver agito su cose esposte alla pubblica fede. In Trieste il 9.3.2021. 2) della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110/1975 perché, senza giusti- ficato motivo, portava fuori della propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 10,5 cm di cui 4 cm di lama detenendolo all'interno della tasca del giubbotto dallo stesso indossato. In Trieste il 9.3.2021. Con sentenza del Tribunale di Trieste in composizione monocratica del 12/7/2022, all'esito di giudizio abbreviato l'imputato è stato assolto ex art. 131 bis cod. pen. dal reato ascritto sub 1) previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. ed è stato altresì condannato per il reato sub 2) alla pena finale di 500 euro di ammenda;
con la medesima sentenza è stata di- sposta la confisca e la distruzione del coltello in sequestro. 2. AR ND propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando inosservanza o errata applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in rela- zione all'art. 442 co. 2 cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che nella sentenza impugnata il tribunale, in punto do- simetria della pena per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975, opera il seguente computo: pena base C 1.000,00 di ammenda, diminuzione ex art. 62 bis c.p. ad C 700,00 e ulteriore diminuzione per il rito abbreviato C 500,00. Apparirebbe, perciò, chiara fin da una prima lettura e non necessiterebbe di particolari deduzioni la grave violazione dell'art. 442 co. 2 cod. proc. pen., norma che prevede che laddove intervenga una condanna all'esito di giudizio abbreviato, «la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione (...)». Al contrario il tribunale, al netto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena per il rito da C 700 di ammenda ad C 500, operando quindi una riduzione inferiore alla metà, con una pena contraria ai criteri stabiliti dalla legge. 2 Chiede, pertanto a questa Corte di annullare Jia sentenza impugnata con rin- vio al Tribunale di Trieste in diversa composizione al fine di rideterminare la pena inflitta. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ed invero, in caso di giudizio abbreviato, la diminuzione di un terzo della pena, originariamente prevista per tutti i reati dall'art. 442, co. 2, cod. proc. pen., è stata stabilita nella misura della metà per i reati contravvenzionali (come quello per il quale è stata affermata la responsabilità dell'odierno ricorrente), a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103. L'art. 442, co. 2, cod. proc. pen. prevede categoricamente la diminuzione della pena nella misura della metà per effetto dell'opzione difensiva per il rito ab- breviato nei procedimenti nei quali sono contestati reati contravvenzionali. Il carattere tassativo di questa previsione nell'indicazione del quantum della riduzione scolpisce, quindi, nitidamente il contenuto dell'obbligo decisorio sul punto, al quale il giudice non può sottrarsi, spettando correlativamente all'impu- tato il diritto a vedersi decurtata la pena nella esatta dimensione prevista dalla legge. E l'inderogabilità dell'adempimento a tale obbligo è confermata dalla dispo- sizione dell'art. 438, co.
6-ter, cod. proc. pen., per la quale il giudice del dibatti- mento, ove all'esito dello stesso ritenga erronea la declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato pronunciata dal giudice dell'udienza prelimi- nare ai sensi del precedente comma 1- bis, è tenuto ad applicare la relativa dimi- nuzione di pena. La Corte di legittimità, in conformità ai principi enunciati da Sez. U, n. 25887 del 26 marzo 2003, Giordano, ha affermato che tale disposizione innovativa si applica, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti anteriormente commessi, purché sugli stessi non si sia formato il giudicato (Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Del Prete, Rv. 271752), condizioni che ricorrono nel caso di specie. E ben vero, infatti, che la natura processuale della diminuente per il rito, in quanto non attiene alla valutazione del fatto-reato e alla personalità dell'imputato, non contribuisce a determinare in termini di disvalore la quantità e gravità crimi- nosa, consistendo in un abbattimento fisso e predeterminato connotato da auto- matismo senza alcuna discrezionalità valutativa da parte del giudice. 3 Al contempo, però, le caratteristiche della diminuente si presentano collegate con effetti di sicuro rilievo dal punto di vista sostanziale, derivandone, come rile- vato in più occasioni dalla Sezioni Unite di questa Corte, un trattamento sanziona- torio più favorevole (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe;
Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib;
Sez. U, n. 2977 del 6/3/1992, Piccillo). 3. Dunque, nel caso che ci occupa, la pena per il reato sub 2, che all'esito della riduzione per le concesse circostanze attenuanti generiche era stata quanti- ficata in 700 euro di ammenda, doveva essere ridotta per il rito nella misura non del terzo, ma della metà, vertendosi in ipotesi di reati contravvenzionali. Pertanto, la pena finale doveva essere correttamente determinata in euro 350 di ammenda. A tanto si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017, norma che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire - contestualmente all'annullamento senza rinvio, sul punto, del provvedimento impugnato - rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831, in ultimo Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539). 4. La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata senza rin- vio sul punto con la rideterminazione della pena nella misura appena indicata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 350,00 di ammenda. Così deciso in Roma il 15 novembre 2023 Il Cq6isigliere est sore Il Pre ente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con nnodif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. LIDIA GIORGIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e sostituirsi la pena pecuniaria con quella di 350 euro di ammenda. Penale Sent. Sez. 4 Num. 49506 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AR ND veniva tratto a giudizio avanti al Tribunale di Trieste in com- posizione monocratica per rispondere: 1) del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 c.p. perché, al fine di trarne profitto, dopo aver staccato le placche antitaccheggio da alcuni capi di abbiglia- mento prelevati dai banchi dell'esercizio commerciale YU MART S.r.l. di Via Pascoli n. 9 a Trieste ed averli occultati all'interno del suo zaino, se ne impossessava. Con l'aggravante di aver usato violenza sulle cose. Con l'aggravante di aver agito su cose esposte alla pubblica fede. In Trieste il 9.3.2021. 2) della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110/1975 perché, senza giusti- ficato motivo, portava fuori della propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 10,5 cm di cui 4 cm di lama detenendolo all'interno della tasca del giubbotto dallo stesso indossato. In Trieste il 9.3.2021. Con sentenza del Tribunale di Trieste in composizione monocratica del 12/7/2022, all'esito di giudizio abbreviato l'imputato è stato assolto ex art. 131 bis cod. pen. dal reato ascritto sub 1) previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. ed è stato altresì condannato per il reato sub 2) alla pena finale di 500 euro di ammenda;
con la medesima sentenza è stata di- sposta la confisca e la distruzione del coltello in sequestro. 2. AR ND propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando inosservanza o errata applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in rela- zione all'art. 442 co. 2 cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che nella sentenza impugnata il tribunale, in punto do- simetria della pena per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975, opera il seguente computo: pena base C 1.000,00 di ammenda, diminuzione ex art. 62 bis c.p. ad C 700,00 e ulteriore diminuzione per il rito abbreviato C 500,00. Apparirebbe, perciò, chiara fin da una prima lettura e non necessiterebbe di particolari deduzioni la grave violazione dell'art. 442 co. 2 cod. proc. pen., norma che prevede che laddove intervenga una condanna all'esito di giudizio abbreviato, «la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione (...)». Al contrario il tribunale, al netto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena per il rito da C 700 di ammenda ad C 500, operando quindi una riduzione inferiore alla metà, con una pena contraria ai criteri stabiliti dalla legge. 2 Chiede, pertanto a questa Corte di annullare Jia sentenza impugnata con rin- vio al Tribunale di Trieste in diversa composizione al fine di rideterminare la pena inflitta. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ed invero, in caso di giudizio abbreviato, la diminuzione di un terzo della pena, originariamente prevista per tutti i reati dall'art. 442, co. 2, cod. proc. pen., è stata stabilita nella misura della metà per i reati contravvenzionali (come quello per il quale è stata affermata la responsabilità dell'odierno ricorrente), a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103. L'art. 442, co. 2, cod. proc. pen. prevede categoricamente la diminuzione della pena nella misura della metà per effetto dell'opzione difensiva per il rito ab- breviato nei procedimenti nei quali sono contestati reati contravvenzionali. Il carattere tassativo di questa previsione nell'indicazione del quantum della riduzione scolpisce, quindi, nitidamente il contenuto dell'obbligo decisorio sul punto, al quale il giudice non può sottrarsi, spettando correlativamente all'impu- tato il diritto a vedersi decurtata la pena nella esatta dimensione prevista dalla legge. E l'inderogabilità dell'adempimento a tale obbligo è confermata dalla dispo- sizione dell'art. 438, co.
6-ter, cod. proc. pen., per la quale il giudice del dibatti- mento, ove all'esito dello stesso ritenga erronea la declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato pronunciata dal giudice dell'udienza prelimi- nare ai sensi del precedente comma 1- bis, è tenuto ad applicare la relativa dimi- nuzione di pena. La Corte di legittimità, in conformità ai principi enunciati da Sez. U, n. 25887 del 26 marzo 2003, Giordano, ha affermato che tale disposizione innovativa si applica, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti anteriormente commessi, purché sugli stessi non si sia formato il giudicato (Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Del Prete, Rv. 271752), condizioni che ricorrono nel caso di specie. E ben vero, infatti, che la natura processuale della diminuente per il rito, in quanto non attiene alla valutazione del fatto-reato e alla personalità dell'imputato, non contribuisce a determinare in termini di disvalore la quantità e gravità crimi- nosa, consistendo in un abbattimento fisso e predeterminato connotato da auto- matismo senza alcuna discrezionalità valutativa da parte del giudice. 3 Al contempo, però, le caratteristiche della diminuente si presentano collegate con effetti di sicuro rilievo dal punto di vista sostanziale, derivandone, come rile- vato in più occasioni dalla Sezioni Unite di questa Corte, un trattamento sanziona- torio più favorevole (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe;
Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib;
Sez. U, n. 2977 del 6/3/1992, Piccillo). 3. Dunque, nel caso che ci occupa, la pena per il reato sub 2, che all'esito della riduzione per le concesse circostanze attenuanti generiche era stata quanti- ficata in 700 euro di ammenda, doveva essere ridotta per il rito nella misura non del terzo, ma della metà, vertendosi in ipotesi di reati contravvenzionali. Pertanto, la pena finale doveva essere correttamente determinata in euro 350 di ammenda. A tanto si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017, norma che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire - contestualmente all'annullamento senza rinvio, sul punto, del provvedimento impugnato - rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831, in ultimo Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539). 4. La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata senza rin- vio sul punto con la rideterminazione della pena nella misura appena indicata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 350,00 di ammenda. Così deciso in Roma il 15 novembre 2023 Il Cq6isigliere est sore Il Pre ente