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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1793 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(Cz), via F. Colelli n.1 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Francesco Caputo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-OPPONENTE -
E
(P. Iva ), e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato;
-OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 494/2018 del 4.9.2018 notificato ai sensi dell'art. 140 cpc e ritirato in data 27.9.2018
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in atti.
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Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
L'art.58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art.132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge, , ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 494/2018, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme gli ingiungeva il pagamento, in favore dell'opposta della somma di € 9.199,24, oltre interessi legali sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché spese ed onorari di procedura liquidati in complessivi € 690,50 oltre spese generali (15%), IVA (22%) e C.P.A. (4%) come per legge.
A sostegno della spiegata opposizione deduceva la nullità del decreto ingiuntivo impugnato, per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, per le motivazioni espresse, accogliere l'eccezione relativa all'obbligo di mediazione nelle ipotesi di contratti bancari a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo disponendo la sospensione del presente giudizio affinché sia esperita la prevista mediazione;
Nel merito, per quanto sopra premesso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 494/2018 del 4/9/2018, R.G. n. 1423/18 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, notificato con avviso ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e ritirato in data 27/9/18; 3. In ogni caso, accertare, riconoscere e dichiarare l'esatto rapporto di dare e avere tra le parti in causa sulla base dei risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile, che si chiede sin d'ora, sul rapporto di finanziamento esistente tra le parti e solo sulla base dell'intera documentazione che dovrà essere depositata dal creditore procedente, tenuto conto della corretta applicazione della normativa in materia per quanto concerne l'applicazione di tassi usurai
o non convenzionalmente stabiliti nonché di quant'altro applicato a titolo di spese e commissioni non dovute;
Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore…”
Ha resistito la ribadendo la propria posizione creditoria e chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura strettamente documentale.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 09.06.2025, fissata per le precisazioni delle conclusioni, con il deposito telematico di note scritte, ex art. 127- ter, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
Prima di passare all'esame del merito va rammentato brevemente, ai fini del presente giudizio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza -dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.
20613/2011).
Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, in cui l'opponente mette in discussione con l'opposizione, il credito oggetto della domanda monitoria della banca, particolare importanza assume, l'onere della prova gravante su parte opposta, il cui onere è assolto attraverso la produzione dei contratti, bancari, di cessione e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, necessari al fine di verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
Tanto detto, si ritiene che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
È pacifico per costante giurisprudenza che, nel caso di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Onere che non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto ed elenco dei crediti, altrimenti il contratto da solo non è idoneo a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario. La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica quindi, l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
La carenza di legittimazione attiva del cessionario è quindi, una questione di titolarità del diritto sostanziale e, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, è un tema che il giudice può e deve rilevare d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, poiché riguarda i presupposti stessi della domanda e l'interesse ad agire. Non è un'eccezione in senso stretto, ma una "mera difesa" che impedisce la decisione nel merito se manca la prova della cessione o della validità del credito.
Orbene, nel caso di specie, non risulta in atti alcuna documentazione da cui risulti l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio, né la documentazione depositata dall'opposta, alla luce di quanto su detto, può considerarsi positivamente ai fini della decisione.
Alla luce di quanto sopra, ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta Controparte_1
Assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo al minimo tariffario, in ragione dell'attività effettivamente svolta dalla difesa di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in persona del Giudice Onorario Anna Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 494/2018 del 4.9.2018;
2) condanna parte opposta a rifondere alla parte opponente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme 17.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa. Anna Destito