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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 9004 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ES D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 18/07/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Castelletti Giuliana, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civilidel matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 celebrato il 16/05/2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona al Num.
78 - PARTE II - SERIE A - ANNO2008 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Verona, via F. Emilei 25, int. 16, di proprietà della sig.ra alla stessa che la abiterà con la figlia minore con tutti gli arredi e Parte_1 Per_1
corredi ivi esistenti. 3) A modifica delle condizioni previste in sede di separazione e a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi le parti concordano che, qualora la sig.ra ecidesse di vendere Parte_1
l'immobile di cui al punto 2), la stessa potrà trattenere per sé l'intero ricavato rinunciando il sig.
a qualsivoglia pretesa relativa agli apporti forniti per l'acquisto dell'immobile. Pt_2
4) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale in modo condiviso con residenza anagrafica presso la madre. Durante il periodo scolastico, permarrà presso ciascun genitore a settimane alternate dal martedì pomeriggio al martedì Per_1
mattina successivo, dopo colazione. Durante le vacanze estive (dal termine dell'anno scolastico fino all'inizio di quello successivo), i genitori si alterneranno nella gestione di suddividendo i periodi Per_1
in modo equo in base ai mesi di vacanza disponibili, periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Per l'anno 2025 tarà con il padre dalla fine della scuola fino al 15 luglio, dal 25 agosto al 5 Per_1 settembre, dall'8 settembre al 14 settembre;
dal 15 settembre 2025 starà con i genitori a Per_1
settimane alternate. trascorrerà le vacanze natalizie interamente con uno dei genitori, alternandosi di anno in anno: Per_1
negli anni dispari con la madre, negli anni pari con il padre, salvo diversi accordi tra le parti anche in base alle esigenze di rascorrerà le vacanze pasquali interamente con il genitore con cui Per_1 Per_1
non trascorrerà le vacanze natalizie dello stesso anno.
Salvo diversi accordi tra le parti, i ponti, le festività, i compleanni, gli onomastici e le altre ricorrenze seguiranno la routine settimanale abituale.
5) In ragione della disparità reddituale esistente tra le parti, le stesse hanno concordato che il sig.
corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1
della figlia fino a dicembre 2025 la somma mensile di €250,00 e a far data dal mese di gennaio Per_1
2026 la somma mensile di €330,00, somme da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
l'importo di
€330,00 mensili è stato determinato considerando un RAL del sig. di €80.000,00 annui. Le Pt_2 parti concordano che l'importo mensile dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento di Per_1 venga annualmente adeguato proporzionalmente al RAL del sig. con decorrenza dal mese Pt_2
successivo alla comunicazione del nuovo RAL. A tal fine il sig. si impegna a comunicare alla Pt_2
sig.ra il nuovo RAL non appena ricevuto dalla società. Nel caso in cui il RAL annuale del sig. Pt_1
dovesse scendere al di sotto di €60.000,00 annui l'assegno a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento di rimarrà pari all'importo di €250,00 mensili con rivalutazione Istat da gennaio Per_1
2026 (base gennaio 2025).
6) I coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di vestiario di della retta della scuola privata, della mensa, del supporto Scuola Amica, della spesa per Hip Per_1
hop, delle spese per le lezioni di inglese, nonché al pagamento delle seguenti spese accessorie/straordinarie al mantenimento della figlia reviste dal Protocollo di diritto di famiglia Per_1
del Tribunale di Verona del 13.12.2024, e precisamente:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_1
ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) L'assegno unico e universale verrà ripartito tra le parti al 50%.
8) Nessun assegno di divorzio a favore dell'una o dell'altra parte.
9) Spese legali divise a metà tra le parti.
10) Le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra alcun titolo o ragione ad eccezione da quanto previsto per il mantenimento della figlia Per_1
11) I coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
ES D'IC
N. 9004 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ES D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 18/07/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Castelletti Giuliana, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civilidel matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 celebrato il 16/05/2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona al Num.
78 - PARTE II - SERIE A - ANNO2008 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Verona, via F. Emilei 25, int. 16, di proprietà della sig.ra alla stessa che la abiterà con la figlia minore con tutti gli arredi e Parte_1 Per_1
corredi ivi esistenti. 3) A modifica delle condizioni previste in sede di separazione e a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi le parti concordano che, qualora la sig.ra ecidesse di vendere Parte_1
l'immobile di cui al punto 2), la stessa potrà trattenere per sé l'intero ricavato rinunciando il sig.
a qualsivoglia pretesa relativa agli apporti forniti per l'acquisto dell'immobile. Pt_2
4) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale in modo condiviso con residenza anagrafica presso la madre. Durante il periodo scolastico, permarrà presso ciascun genitore a settimane alternate dal martedì pomeriggio al martedì Per_1
mattina successivo, dopo colazione. Durante le vacanze estive (dal termine dell'anno scolastico fino all'inizio di quello successivo), i genitori si alterneranno nella gestione di suddividendo i periodi Per_1
in modo equo in base ai mesi di vacanza disponibili, periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Per l'anno 2025 tarà con il padre dalla fine della scuola fino al 15 luglio, dal 25 agosto al 5 Per_1 settembre, dall'8 settembre al 14 settembre;
dal 15 settembre 2025 starà con i genitori a Per_1
settimane alternate. trascorrerà le vacanze natalizie interamente con uno dei genitori, alternandosi di anno in anno: Per_1
negli anni dispari con la madre, negli anni pari con il padre, salvo diversi accordi tra le parti anche in base alle esigenze di rascorrerà le vacanze pasquali interamente con il genitore con cui Per_1 Per_1
non trascorrerà le vacanze natalizie dello stesso anno.
Salvo diversi accordi tra le parti, i ponti, le festività, i compleanni, gli onomastici e le altre ricorrenze seguiranno la routine settimanale abituale.
5) In ragione della disparità reddituale esistente tra le parti, le stesse hanno concordato che il sig.
corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1
della figlia fino a dicembre 2025 la somma mensile di €250,00 e a far data dal mese di gennaio Per_1
2026 la somma mensile di €330,00, somme da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
l'importo di
€330,00 mensili è stato determinato considerando un RAL del sig. di €80.000,00 annui. Le Pt_2 parti concordano che l'importo mensile dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento di Per_1 venga annualmente adeguato proporzionalmente al RAL del sig. con decorrenza dal mese Pt_2
successivo alla comunicazione del nuovo RAL. A tal fine il sig. si impegna a comunicare alla Pt_2
sig.ra il nuovo RAL non appena ricevuto dalla società. Nel caso in cui il RAL annuale del sig. Pt_1
dovesse scendere al di sotto di €60.000,00 annui l'assegno a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento di rimarrà pari all'importo di €250,00 mensili con rivalutazione Istat da gennaio Per_1
2026 (base gennaio 2025).
6) I coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di vestiario di della retta della scuola privata, della mensa, del supporto Scuola Amica, della spesa per Hip Per_1
hop, delle spese per le lezioni di inglese, nonché al pagamento delle seguenti spese accessorie/straordinarie al mantenimento della figlia reviste dal Protocollo di diritto di famiglia Per_1
del Tribunale di Verona del 13.12.2024, e precisamente:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_1
ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) L'assegno unico e universale verrà ripartito tra le parti al 50%.
8) Nessun assegno di divorzio a favore dell'una o dell'altra parte.
9) Spese legali divise a metà tra le parti.
10) Le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra alcun titolo o ragione ad eccezione da quanto previsto per il mantenimento della figlia Per_1
11) I coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
ES D'IC